GPS: servizi atipici in scuola statale. Sono valutabili?
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GPS: servizi atipici in scuola statale. Sono valutabili?
Buongiorno a tutti,
I contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, (riconducibili all'area dell'ampliamento dell'offerta formativa), sono valutati?
I contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, (riconducibili all'area dell'ampliamento dell'offerta formativa), sono valutati?
Rzh- Messaggi : 35
Data d'iscrizione : 23.07.20
Gianfranco- Messaggi : 8520
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: GPS: servizi atipici in scuola statale. Sono valutabili?
[quote="Gianfranco"]No[/quote]
Grazie, ma come mai il mio servizio svolto per 4 anni scolastici presso l'Istituto Comprensivo (quindi, scuola secondaria di primo grado statale ) era stato considerato come servizio aspecifico, con tanto di punteggio nella classe di concorso e con la quantificazione dei giorni di servizio, e ora sembra che debba essere cancellato del tutto?
Qual è la norma di riferimento e chi deve essere giuridicamente competente in materia per decidere cosa sia legalmente utile per attribuire o meno un punteggio in graduatoria?
Grazie, ma come mai il mio servizio svolto per 4 anni scolastici presso l'Istituto Comprensivo (quindi, scuola secondaria di primo grado statale ) era stato considerato come servizio aspecifico, con tanto di punteggio nella classe di concorso e con la quantificazione dei giorni di servizio, e ora sembra che debba essere cancellato del tutto?
Qual è la norma di riferimento e chi deve essere giuridicamente competente in materia per decidere cosa sia legalmente utile per attribuire o meno un punteggio in graduatoria?
Rzh- Messaggi : 35
Data d'iscrizione : 23.07.20
Re: GPS: servizi atipici in scuola statale. Sono valutabili?
La norma di riferimento è la tabella di valutazione annessa all'OM, tabella che è cambiata rispetto al precedente aggiornamento (per questo motivo si sta dichiarando nuovamente tutto da capo). In particolare non sono più valutabili gli altri servizi di insegnamento, come sottolineato anche nella nota del 22 luglio, che riporto a seguire:
La prima operazione che deve fare l’aspirante è leggere l’OM 60/2020, soprattutto per la parte relativa alla
presentazione delle istanze, ai titoli di accesso e alle tabelle titoli. Può sembrare tautologico dirlo, ma non
lo è. In particolare, sono valutabili, solo ed esclusivamente, i titoli contemplati nelle tabelle, in alcuni casi
identificati con la fonte giuridica a evitare equivoci. Se un titolo non è previsto, non è previsto e dunque
non valutabile. Per fare un solo esempio, non sono previsti, e dunque non caricabili a sistema, i cosiddetti
“altri servizi di insegnamento”.
La prima operazione che deve fare l’aspirante è leggere l’OM 60/2020, soprattutto per la parte relativa alla
presentazione delle istanze, ai titoli di accesso e alle tabelle titoli. Può sembrare tautologico dirlo, ma non
lo è. In particolare, sono valutabili, solo ed esclusivamente, i titoli contemplati nelle tabelle, in alcuni casi
identificati con la fonte giuridica a evitare equivoci. Se un titolo non è previsto, non è previsto e dunque
non valutabile. Per fare un solo esempio, non sono previsti, e dunque non caricabili a sistema, i cosiddetti
“altri servizi di insegnamento”.
Gianfranco- Messaggi : 8520
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: GPS: servizi atipici in scuola statale. Sono valutabili?
[quote="Gianfranco"]La norma di riferimento è la tabella di valutazione annessa all'OM, tabella che è cambiata rispetto al precedente aggiornamento (per questo motivo si sta dichiarando nuovamente tutto da capo). In particolare non sono più valutabili gli altri servizi di insegnamento, come sottolineato anche nella nota del 22 luglio, che riporto a seguire:
La prima operazione che deve fare l’aspirante è leggere l’OM 60/2020, soprattutto per la parte relativa alla
presentazione delle istanze, ai titoli di accesso e alle tabelle titoli. Può sembrare tautologico dirlo, ma non
lo è. In particolare, sono valutabili, solo ed esclusivamente, i titoli contemplati nelle tabelle, in alcuni casi
identificati con la fonte giuridica a evitare equivoci. Se un titolo non è previsto, non è previsto e dunque
non valutabile. Per fare un solo esempio, non sono previsti, e dunque non caricabili a sistema, i cosiddetti
“altri servizi di insegnamento”.[/quote]
Il mio servizio non rientrava in "altre attività di insegnamento" già nelle scorse graduatorie.
Nella vecchia tabella di valutazione infatti c'era distinzione tra servizio atipico prestato nell'area dell'ampliamento dell'offerta formativa e altre attività di insegnamento.
Al punto 19 lettera D diceva:
I servizi prestati con contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, riconducibili all'area dell'ampliamento dell'offerta formativa, sono valutati, previa specifica certificazione, computando, esclusivamente i giorni di effettiva prestazione.
Analogamente, ove effettuate con contratto atipico, sono valutate per i giorni di effettiva prestazione le altre attività di insegnamento di cui al precedente punto 3.
C'è distinzione tra le due tipologie.
La prima operazione che deve fare l’aspirante è leggere l’OM 60/2020, soprattutto per la parte relativa alla
presentazione delle istanze, ai titoli di accesso e alle tabelle titoli. Può sembrare tautologico dirlo, ma non
lo è. In particolare, sono valutabili, solo ed esclusivamente, i titoli contemplati nelle tabelle, in alcuni casi
identificati con la fonte giuridica a evitare equivoci. Se un titolo non è previsto, non è previsto e dunque
non valutabile. Per fare un solo esempio, non sono previsti, e dunque non caricabili a sistema, i cosiddetti
“altri servizi di insegnamento”.[/quote]
Il mio servizio non rientrava in "altre attività di insegnamento" già nelle scorse graduatorie.
Nella vecchia tabella di valutazione infatti c'era distinzione tra servizio atipico prestato nell'area dell'ampliamento dell'offerta formativa e altre attività di insegnamento.
Al punto 19 lettera D diceva:
I servizi prestati con contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, riconducibili all'area dell'ampliamento dell'offerta formativa, sono valutati, previa specifica certificazione, computando, esclusivamente i giorni di effettiva prestazione.
Analogamente, ove effettuate con contratto atipico, sono valutate per i giorni di effettiva prestazione le altre attività di insegnamento di cui al precedente punto 3.
C'è distinzione tra le due tipologie.
Rzh- Messaggi : 35
Data d'iscrizione : 23.07.20
Re: GPS: servizi atipici in scuola statale. Sono valutabili?
Vedi scritto quanto sopra nell'attuale tabella di valutazione? la nota faceva un esempio ma il principio è che è valutabile solo ciò che è presente nella tabella (se un titolo non è previsto, non è previsto e dunque non valutabile.)
Gianfranco- Messaggi : 8520
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: GPS: servizi atipici in scuola statale. Sono valutabili?
[quote="Gianfranco"]Vedi scritto quanto sopra nell'attuale tabella di valutazione? la nota faceva un esempio ma il principio è che è valutabile solo ciò che è presente nella tabella (se un titolo non è previsto, non è previsto e dunque non valutabile.)[/quote]
Certo ma nella nuova tabella non vedo proprio la parte relativa ai servizi con contratto atipico.
Eppure online leggo che i contratti atipici verranno valutati... Non riesco ad avere sicurezza
Certo ma nella nuova tabella non vedo proprio la parte relativa ai servizi con contratto atipico.
Eppure online leggo che i contratti atipici verranno valutati... Non riesco ad avere sicurezza
Rzh- Messaggi : 35
Data d'iscrizione : 23.07.20
Re: GPS: servizi atipici in scuola statale. Sono valutabili?
Difficile sostenere di fronte ad un giudice che un titolo è valido perchè è scritto "online". Chi lo scrive cita fonti normative? Gli unici contratti atipici valutabili sono definiti all'art. 15 dell'ordinanza, ma non mi sembra il tuo caso
Gianfranco- Messaggi : 8520
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: GPS: servizi atipici in scuola statale. Sono valutabili?
[quote="Gianfranco"]Difficile sostenere di fronte ad un giudice che un titolo è valido perchè è scritto "online". Chi lo scrive cita fonti normative? Gli unici contratti atipici valutabili sono definiti all'art. 15 dell'ordinanza, ma non mi sembra il tuo caso[/quote]
Grazie mille, molto chiaro.
Grazie mille, molto chiaro.
Rzh- Messaggi : 35
Data d'iscrizione : 23.07.20
Re: GPS: servizi atipici in scuola statale. Sono valutabili?
[quote="Rzh"]Buongiorno a tutti,
I contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, (riconducibili all'area dell'ampliamento dell'offerta formativa), sono valutati?
[/quote]
Hai ragione a fare questa distinzione: "Nella vecchia tabella di valutazione infatti c'era distinzione tra servizio atipico prestato nell'area dell'ampliamento dell'offerta formativa e altre attività di insegnamento".
Devi leggere la tabella A/4 - sezione C (titoli di servizio) - sezione C.1 o C.2 (per entrambe comma c) e verificare che il tuo servizio rientri in quelle forme.
I contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, (riconducibili all'area dell'ampliamento dell'offerta formativa), sono valutati?
[/quote]
Hai ragione a fare questa distinzione: "Nella vecchia tabella di valutazione infatti c'era distinzione tra servizio atipico prestato nell'area dell'ampliamento dell'offerta formativa e altre attività di insegnamento".
Devi leggere la tabella A/4 - sezione C (titoli di servizio) - sezione C.1 o C.2 (per entrambe comma c) e verificare che il tuo servizio rientri in quelle forme.
Ospite- Ospite
Re: GPS: servizi atipici in scuola statale. Sono valutabili?
[quote="alberto9698"][quote="Rzh"]Buongiorno a tutti,
I contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, (riconducibili all'area dell'ampliamento dell'offerta formativa), sono valutati?
[/quote]
Hai ragione a fare questa distinzione: "Nella vecchia tabella di valutazione infatti c'era distinzione tra servizio atipico prestato nell'area dell'ampliamento dell'offerta formativa e altre attività di insegnamento".
Devi leggere la tabella A/4 - sezione C (titoli di servizio) - sezione C.1 o C.2 (per entrambe comma c) e verificare che il tuo servizio rientri in quelle forme.
[/quote]
Ho letto un tuo messaggio di inizio luglio Alberto...
Siamo nella stessa situazione credo, comunque avevo cercato qualcosa sul punto C1 b) e c)
C1 b) interessa quei corsi attivati nelle scuole superiori della durata di 3 o 4 anni...
c) qui ci sono corsi promossi dalle regioni, per lavoratori precari che percepiscono l'indennità di disoccupazione..
In quel periodo non essendo iscritto nelle graduatorie di 3 fascia e non avendo lavorato qualche anno prima non percepivo la disoccupazione e per questo non rientro...
Per fare chiarezza nel C1 b)
fa riferimento a questo articolo:
articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76
3. La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, secondo livelli essenziali di prestazione definiti a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
nel C1 c)
articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134,
3. L'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, da realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori dell'indennità di disoccupazione, cui può essere corrisposta un'indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni.
comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
4. All'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 parte del Fondo di cui al comma 1 è espressamente destinata al finanziamento di progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare l'attività didattica laboratoriale secondo parametri di alta professionalità. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua con proprio decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i quali è possibile presentare proposte di progetto finanziate con la parte di Fondo di cui al comma 1, individuata ai sensi del primo periodo.».
I contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, (riconducibili all'area dell'ampliamento dell'offerta formativa), sono valutati?
[/quote]
Hai ragione a fare questa distinzione: "Nella vecchia tabella di valutazione infatti c'era distinzione tra servizio atipico prestato nell'area dell'ampliamento dell'offerta formativa e altre attività di insegnamento".
Devi leggere la tabella A/4 - sezione C (titoli di servizio) - sezione C.1 o C.2 (per entrambe comma c) e verificare che il tuo servizio rientri in quelle forme.
[/quote]
Ho letto un tuo messaggio di inizio luglio Alberto...
Siamo nella stessa situazione credo, comunque avevo cercato qualcosa sul punto C1 b) e c)
C1 b) interessa quei corsi attivati nelle scuole superiori della durata di 3 o 4 anni...
c) qui ci sono corsi promossi dalle regioni, per lavoratori precari che percepiscono l'indennità di disoccupazione..
In quel periodo non essendo iscritto nelle graduatorie di 3 fascia e non avendo lavorato qualche anno prima non percepivo la disoccupazione e per questo non rientro...
Per fare chiarezza nel C1 b)
fa riferimento a questo articolo:
articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76
3. La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, secondo livelli essenziali di prestazione definiti a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
nel C1 c)
articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134,
3. L'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, da realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori dell'indennità di disoccupazione, cui può essere corrisposta un'indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni.
comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
4. All'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 parte del Fondo di cui al comma 1 è espressamente destinata al finanziamento di progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare l'attività didattica laboratoriale secondo parametri di alta professionalità. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua con proprio decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i quali è possibile presentare proposte di progetto finanziate con la parte di Fondo di cui al comma 1, individuata ai sensi del primo periodo.».
Rzh- Messaggi : 35
Data d'iscrizione : 23.07.20
Re: GPS: servizi atipici in scuola statale. Sono valutabili?
[quote="Rzh"][quote="alberto9698"][quote="Rzh"]Buongiorno a tutti,
I contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, (riconducibili all'area dell'ampliamento dell'offerta formativa), sono valutati?
[/quote]
Hai ragione a fare questa distinzione: "Nella vecchia tabella di valutazione infatti c'era distinzione tra servizio atipico prestato nell'area dell'ampliamento dell'offerta formativa e altre attività di insegnamento".
Devi leggere la tabella A/4 - sezione C (titoli di servizio) - sezione C.1 o C.2 (per entrambe comma c) e verificare che il tuo servizio rientri in quelle forme.
[/quote]
Ho letto un tuo messaggio di inizio luglio Alberto...
Siamo nella stessa situazione credo, comunque avevo cercato qualcosa sul punto C1 b) e c)
C1 b) interessa quei corsi attivati nelle scuole superiori della durata di 3 o 4 anni...
c) qui ci sono corsi promossi dalle regioni, per lavoratori precari che percepiscono l'indennità di disoccupazione..
In quel periodo non essendo iscritto nelle graduatorie di 3 fascia e non avendo lavorato qualche anno prima non percepivo la disoccupazione e per questo non rientro...
Per fare chiarezza nel C1 b)
fa riferimento a questo articolo:
articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76
3. La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, secondo livelli essenziali di prestazione definiti a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
nel C1 c)
articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134,
3. L'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, da realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori dell'indennità di disoccupazione, cui può essere corrisposta un'indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni.
comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
4. All'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 parte del Fondo di cui al comma 1 è espressamente destinata al finanziamento di progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare l'attività didattica laboratoriale secondo parametri di alta professionalità. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua con proprio decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i quali è possibile presentare proposte di progetto finanziate con la parte di Fondo di cui al comma 1, individuata ai sensi del primo periodo.».
[/quote]
(( 4-bis. L'amministrazione scolastica puo' promuovere, in
collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe
a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre
mesi, prorogabili a otto, che prevedono attivita' di carattere
straordinario, anche ai fini del contrasto della dispersione
scolastica, da realizzare con personale docente e amministrativo,
tecnico e ausiliario (ATA) incluso nelle graduatorie provinciali e
nelle graduatorie d'istituto a seguito della mancata disponibilita'
del personale inserito nelle suddette graduatorie provinciali. A tale
fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La
partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente comma
avviene nell'ambito delle risorse disponibili in base alla
legislazione vigente. Al suddetto personale e' riconosciuta la
valutazione del servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio
nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605,
lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al decreto del
Ministro della pubblica istruzione n. 75 del 19 aprile 2001 nonche'
nelle graduatorie d'istituto. E' riconosciuta la medesima valutazione
del servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio, nelle
graduatorie di istituto previste dal decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 62 del 13 luglio
2011 e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 104 del 10 novembre 2011. La disposizione di cui al
presente comma si applica anche ai progetti promossi nell'anno
scolastico 2012-2013. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
I contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, (riconducibili all'area dell'ampliamento dell'offerta formativa), sono valutati?
[/quote]
Hai ragione a fare questa distinzione: "Nella vecchia tabella di valutazione infatti c'era distinzione tra servizio atipico prestato nell'area dell'ampliamento dell'offerta formativa e altre attività di insegnamento".
Devi leggere la tabella A/4 - sezione C (titoli di servizio) - sezione C.1 o C.2 (per entrambe comma c) e verificare che il tuo servizio rientri in quelle forme.
[/quote]
Ho letto un tuo messaggio di inizio luglio Alberto...
Siamo nella stessa situazione credo, comunque avevo cercato qualcosa sul punto C1 b) e c)
C1 b) interessa quei corsi attivati nelle scuole superiori della durata di 3 o 4 anni...
c) qui ci sono corsi promossi dalle regioni, per lavoratori precari che percepiscono l'indennità di disoccupazione..
In quel periodo non essendo iscritto nelle graduatorie di 3 fascia e non avendo lavorato qualche anno prima non percepivo la disoccupazione e per questo non rientro...
Per fare chiarezza nel C1 b)
fa riferimento a questo articolo:
articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76
3. La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, secondo livelli essenziali di prestazione definiti a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
nel C1 c)
articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134,
3. L'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, da realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori dell'indennità di disoccupazione, cui può essere corrisposta un'indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni.
comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
4. All'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 parte del Fondo di cui al comma 1 è espressamente destinata al finanziamento di progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare l'attività didattica laboratoriale secondo parametri di alta professionalità. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua con proprio decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i quali è possibile presentare proposte di progetto finanziate con la parte di Fondo di cui al comma 1, individuata ai sensi del primo periodo.».
[/quote]
(( 4-bis. L'amministrazione scolastica puo' promuovere, in
collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe
a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre
mesi, prorogabili a otto, che prevedono attivita' di carattere
straordinario, anche ai fini del contrasto della dispersione
scolastica, da realizzare con personale docente e amministrativo,
tecnico e ausiliario (ATA) incluso nelle graduatorie provinciali e
nelle graduatorie d'istituto a seguito della mancata disponibilita'
del personale inserito nelle suddette graduatorie provinciali. A tale
fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La
partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente comma
avviene nell'ambito delle risorse disponibili in base alla
legislazione vigente. Al suddetto personale e' riconosciuta la
valutazione del servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio
nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605,
lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al decreto del
Ministro della pubblica istruzione n. 75 del 19 aprile 2001 nonche'
nelle graduatorie d'istituto. E' riconosciuta la medesima valutazione
del servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio, nelle
graduatorie di istituto previste dal decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 62 del 13 luglio
2011 e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 104 del 10 novembre 2011. La disposizione di cui al
presente comma si applica anche ai progetti promossi nell'anno
scolastico 2012-2013. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Ospite- Ospite
Re: GPS: servizi atipici in scuola statale. Sono valutabili?
[quote="alberto9698"]
Quindi al 4bis dice chiaramente che se i progetti sono stati finanziati dalla regione, sono valutabili anche nelle graduatorie d'istituto..
Quindi al 4bis dice chiaramente che se i progetti sono stati finanziati dalla regione, sono valutabili anche nelle graduatorie d'istituto..
Rzh- Messaggi : 35
Data d'iscrizione : 23.07.20
Re: GPS: servizi atipici in scuola statale. Sono valutabili?
Al 4 bis non dice quel che vorresti tu...
Dice che se sei stato chiamato dalle stesse graduatorie d'istituto da cui vengono convocati tutti gli altri docenti per progetti regionali a quel punto il servizio vale.
Dice che se sei stato chiamato dalle stesse graduatorie d'istituto da cui vengono convocati tutti gli altri docenti per progetti regionali a quel punto il servizio vale.
determinato- Messaggi : 1304
Data d'iscrizione : 18.05.16
Re: GPS: servizi atipici in scuola statale. Sono valutabili?
[quote="determinato"]Al 4 bis non dice quel che vorresti tu...
Dice che se sei stato chiamato dalle stesse graduatorie d'istituto da cui vengono convocati tutti gli altri docenti per progetti regionali a quel punto il servizio vale.[/quote]
Il testo della tabella di valutazione indica:
c) nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
Leggendo la legge del 25 settembre 2009 n.134, articolo 3:
L'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, da realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori dell'indennità di disoccupazione, cui può essere corrisposta un'indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni.
Qui dice che il progetto è da realizzarsi PRIORITARIAMENTE mediante l'utilizzo di lavoratori precari.
Ma non dice unicamente.
Mentre nel decreto-legge del 12 settembre 2013(convertito dalla legge 128 dell'8 novembre 2013), dice:
L'amministrazione scolastica puo' promuovere, in
collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe
a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre
mesi, prorogabili a otto, che prevedono attivita' di carattere
straordinario, anche ai fini del contrasto della dispersione
scolastica, da realizzare con personale docente e amministrativo,
tecnico e ausiliario (ATA) incluso nelle graduatorie provinciali e
nelle graduatorie d'istituto a seguito della mancata disponibilita'
del personale inserito nelle suddette graduatorie provinciali... ecc ecc....
Ora come funziona?
Dice che se sei stato chiamato dalle stesse graduatorie d'istituto da cui vengono convocati tutti gli altri docenti per progetti regionali a quel punto il servizio vale.[/quote]
Il testo della tabella di valutazione indica:
c) nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
Leggendo la legge del 25 settembre 2009 n.134, articolo 3:
L'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, da realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori dell'indennità di disoccupazione, cui può essere corrisposta un'indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni.
Qui dice che il progetto è da realizzarsi PRIORITARIAMENTE mediante l'utilizzo di lavoratori precari.
Ma non dice unicamente.
Mentre nel decreto-legge del 12 settembre 2013(convertito dalla legge 128 dell'8 novembre 2013), dice:
L'amministrazione scolastica puo' promuovere, in
collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe
a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre
mesi, prorogabili a otto, che prevedono attivita' di carattere
straordinario, anche ai fini del contrasto della dispersione
scolastica, da realizzare con personale docente e amministrativo,
tecnico e ausiliario (ATA) incluso nelle graduatorie provinciali e
nelle graduatorie d'istituto a seguito della mancata disponibilita'
del personale inserito nelle suddette graduatorie provinciali... ecc ecc....
Ora come funziona?
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