ATTRIBUZIONE CREDITI SCOLASTICI DA ESAMI UNIVERSITARI
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ATTRIBUZIONE CREDITI SCOLASTICI DA ESAMI UNIVERSITARI
Gentili docenti,
grazie alle mie precedenti esperienze scolastiche e universitarie, sono stato giudicato idoneo a frequentare direttamente il terzo periodo.
In merito alla quantificazione dei crediti scolastici relativi al secondo periodo, ho appreso che il Consiglio di Classe vorrebbe procedere alla semplice conversione dei crediti che mi furono assegnati al termine del terzo e del quarto anno del mio primo diploma (corrispondenti alla media del sei). Ho conseguito la maturità scientifica attraverso un percorso che non prevede le materie di indirizzo del corso serale che sto frequentando e comprende discipline (quali Latino, Filosofia, Disegno e Storia dell’Arte, ecc.) non contemplate nel corso di studio attuale (Istituto professionale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale).
Il D. Lgs. 13/2013 promuove l’apprendimento permanente quale diritto della persona e assicura il riconoscimento delle competenze comunque acquisite. Gli apprendimenti vengono riconosciuti tramite l’acquisizione di crediti formativi, i quali comprendono i crediti formali, definiti come crediti acquisiti a seguito di apprendimento formale che si attua nel sistema di istruzione e formazione disciplinato dalla legge italiana. Pertanto, è previsto il riconoscimento di crediti formali derivanti da titoli di pari livello e superiori (lauree, lauree magistrali, ecc.); gli studi di livello superiore, dunque, non possono essere ignorati ma devono essere necessariamente riconosciuti ai fini dell’attribuzione dei crediti scolastici. Inoltre, il solo titolo di pari livello, relativo nel mio caso ad un percorso di istruzione secondaria di secondo grado non affine al presente, non conferirebbe l’idoneità all’accesso diretto al terzo periodo, in quanto non certifica il possesso delle conoscenze relative alle materie di indirizzo del corso in questione.
Se i crediti relativi al secondo periodo fossero quantificati come mi è stato comunicato, non sarebbero tenute in considerazione le esperienze universitarie (tramite le quali attribuire crediti formali), attestate dal piano di studi della laurea (Scienze e Tecnologie Agrarie, L-25) e da quello della laurea magistrale (Scienze delle Produzioni e delle Tecnologie Agrarie, curriculum “Produzioni vegetali”, LM-69, conseguita con votazione pari a 110/110 con lode), oltre i 24 CFU per l’insegnamento e i circa 90 giorni di supplenze svolte (grazie alle quali si possono attribuire crediti informali).
È doveroso sottolineare, oltre il livello superiore del titolo di studio, anche l’elevata affinità del percorso universitario a quello attualmente affrontato; di fatto, la laurea magistrale LM-69 è requisito indispensabile per l’accesso alla professione docente di tutte le materie di indirizzo insegnate nel corso serale in questione (classe di concorso A-51: Scienze, tecnologie e tecniche agrarie) e per l’iscrizione all’Albo professionale dei Dottori Agronomi. La laurea magistrale LM-69 consente anche l’iscrizione all’Albo professionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati e all’Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (albo di riferimento per i diplomati di questo indirizzo).
È mio interesse porre l’attenzione sui seguenti punti, relativi al mio percorso di istruzione universitario:
- le discipline Matematica e Inglese sono state studiate e approfondite all’Università;
- tutte le materie di indirizzo, assenti al Liceo Scientifico, sono state ampiamente trattate all’Università.
Vorrei sottolineare che si tratta di conoscenze e competenze acquisite non in virtù del mio primo diploma (corrispondente in ogni caso solo al livello 4 nel quadro europeo delle qualifiche, EQF), bensì in studi universitari e, dunque, più avanzati (la laurea e la laurea magistrale rappresentano il 6° e 7° livello EQF, rispettivamente).
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, si richiede che, nell’attribuzione dei crediti scolastici relativi al secondo periodo, venga riconosciuto il peso degli studi affini e di livello superiore e delle esperienze pregresse; in particolare:
sia attribuita una valutazione pari a 10/10 per le discipline oggetto di esami universitari (Matematica, Inglese e tutte le materie di indirizzo), con il conseguente ricalcolo dei crediti scolastici in base alla nuova media aritmetica risultante (mantenendo le valutazioni assegnate per il terzo e quarto anno del Liceo Scientifico nelle discipline Italiano e Storia).
A supporto della mia richiesta, cito e allego il regolamento interno del CPIA di Macerata, dove la quantificazione dei crediti scolastici avviene secondo il criterio da me descritto, al quarto punto del paragrafo 6 del suddetto regolamento (Attribuzione punteggio di credito per esame di stato):
“Crediti scolastici ottenuti grazie al superamento di un esame universitario in una disciplina attinente al corso di studio. I suddetti crediti, in considerazione del fatto che gli studi universitari sono di livello superiore a quelli della scuola secondaria di secondo grado, daranno luogo ad una valutazione massima nella materia (10/10) a fine anno indipendentemente dalla valutazione ottenuta nell’esame universitario”.
Link del regolamento interno del CPIA di Macerata:
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Certo di un benevolo accoglimento della presente, vogliate gradire i miei più cordiali saluti.
Ho mandato questa lettera quasi un mese fa ormai, ma ad oggi non ho avuto nessuna risposta. Li minaccio con l'avvocato al ricevimento o ci sono altre azioni che posso fare per pretendere quello che mi spetta?
grazie alle mie precedenti esperienze scolastiche e universitarie, sono stato giudicato idoneo a frequentare direttamente il terzo periodo.
In merito alla quantificazione dei crediti scolastici relativi al secondo periodo, ho appreso che il Consiglio di Classe vorrebbe procedere alla semplice conversione dei crediti che mi furono assegnati al termine del terzo e del quarto anno del mio primo diploma (corrispondenti alla media del sei). Ho conseguito la maturità scientifica attraverso un percorso che non prevede le materie di indirizzo del corso serale che sto frequentando e comprende discipline (quali Latino, Filosofia, Disegno e Storia dell’Arte, ecc.) non contemplate nel corso di studio attuale (Istituto professionale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale).
Il D. Lgs. 13/2013 promuove l’apprendimento permanente quale diritto della persona e assicura il riconoscimento delle competenze comunque acquisite. Gli apprendimenti vengono riconosciuti tramite l’acquisizione di crediti formativi, i quali comprendono i crediti formali, definiti come crediti acquisiti a seguito di apprendimento formale che si attua nel sistema di istruzione e formazione disciplinato dalla legge italiana. Pertanto, è previsto il riconoscimento di crediti formali derivanti da titoli di pari livello e superiori (lauree, lauree magistrali, ecc.); gli studi di livello superiore, dunque, non possono essere ignorati ma devono essere necessariamente riconosciuti ai fini dell’attribuzione dei crediti scolastici. Inoltre, il solo titolo di pari livello, relativo nel mio caso ad un percorso di istruzione secondaria di secondo grado non affine al presente, non conferirebbe l’idoneità all’accesso diretto al terzo periodo, in quanto non certifica il possesso delle conoscenze relative alle materie di indirizzo del corso in questione.
Se i crediti relativi al secondo periodo fossero quantificati come mi è stato comunicato, non sarebbero tenute in considerazione le esperienze universitarie (tramite le quali attribuire crediti formali), attestate dal piano di studi della laurea (Scienze e Tecnologie Agrarie, L-25) e da quello della laurea magistrale (Scienze delle Produzioni e delle Tecnologie Agrarie, curriculum “Produzioni vegetali”, LM-69, conseguita con votazione pari a 110/110 con lode), oltre i 24 CFU per l’insegnamento e i circa 90 giorni di supplenze svolte (grazie alle quali si possono attribuire crediti informali).
È doveroso sottolineare, oltre il livello superiore del titolo di studio, anche l’elevata affinità del percorso universitario a quello attualmente affrontato; di fatto, la laurea magistrale LM-69 è requisito indispensabile per l’accesso alla professione docente di tutte le materie di indirizzo insegnate nel corso serale in questione (classe di concorso A-51: Scienze, tecnologie e tecniche agrarie) e per l’iscrizione all’Albo professionale dei Dottori Agronomi. La laurea magistrale LM-69 consente anche l’iscrizione all’Albo professionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati e all’Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (albo di riferimento per i diplomati di questo indirizzo).
È mio interesse porre l’attenzione sui seguenti punti, relativi al mio percorso di istruzione universitario:
- le discipline Matematica e Inglese sono state studiate e approfondite all’Università;
- tutte le materie di indirizzo, assenti al Liceo Scientifico, sono state ampiamente trattate all’Università.
Vorrei sottolineare che si tratta di conoscenze e competenze acquisite non in virtù del mio primo diploma (corrispondente in ogni caso solo al livello 4 nel quadro europeo delle qualifiche, EQF), bensì in studi universitari e, dunque, più avanzati (la laurea e la laurea magistrale rappresentano il 6° e 7° livello EQF, rispettivamente).
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, si richiede che, nell’attribuzione dei crediti scolastici relativi al secondo periodo, venga riconosciuto il peso degli studi affini e di livello superiore e delle esperienze pregresse; in particolare:
sia attribuita una valutazione pari a 10/10 per le discipline oggetto di esami universitari (Matematica, Inglese e tutte le materie di indirizzo), con il conseguente ricalcolo dei crediti scolastici in base alla nuova media aritmetica risultante (mantenendo le valutazioni assegnate per il terzo e quarto anno del Liceo Scientifico nelle discipline Italiano e Storia).
A supporto della mia richiesta, cito e allego il regolamento interno del CPIA di Macerata, dove la quantificazione dei crediti scolastici avviene secondo il criterio da me descritto, al quarto punto del paragrafo 6 del suddetto regolamento (Attribuzione punteggio di credito per esame di stato):
“Crediti scolastici ottenuti grazie al superamento di un esame universitario in una disciplina attinente al corso di studio. I suddetti crediti, in considerazione del fatto che gli studi universitari sono di livello superiore a quelli della scuola secondaria di secondo grado, daranno luogo ad una valutazione massima nella materia (10/10) a fine anno indipendentemente dalla valutazione ottenuta nell’esame universitario”.
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Mensito- Messaggi : 18
Data d'iscrizione : 16.10.20
Re: ATTRIBUZIONE CREDITI SCOLASTICI DA ESAMI UNIVERSITARI
Aspettare che esca la nuova ordinanza sugli esami di stato che decreta le procedure di assegnazione dei crediti. Dovrebbe essere imminente (entro il 31 del mese).
@melia- Messaggi : 4461
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gugu- Messaggi : 39712
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