GERARCHIA SCOLASTICA
3 partecipanti
Pagina 1 di 1
GERARCHIA SCOLASTICA
Da Roxpull Dom Giu 13, 2021 4:41 pm
Salve, vorrei capire quali sono i superiori gerarchici a scuola.
Il DS è il superiore gerarchico dei docenti.
Il DSGA è il superiore gerarchico degli ATA.
Ma il DS è anche supeiore gerarchico degli ATA oppure no?
Ed il DS è superiore gerarchico del DSGA oppure no?
Il superiore gerachico del DS (quello diretto) è il Dirigente dell'USP o il Dirigente dell'USR?
Il superiore gerachico del docenti dopo il DS è il Dirigente dell'USP o il Dirigente dell'USR?
Il vicepreside o collaboratore del DS è superiore gerarchico agli altri docenti e legittimato a dare ordini oppure no?
A me sembra proprio di no.
A meno di deleghe veramente speciali e da esibire.
Qualcuno sa aiutarmi?
Il DS è il superiore gerarchico dei docenti.
Il DSGA è il superiore gerarchico degli ATA.
Ma il DS è anche supeiore gerarchico degli ATA oppure no?
Ed il DS è superiore gerarchico del DSGA oppure no?
Il superiore gerachico del DS (quello diretto) è il Dirigente dell'USP o il Dirigente dell'USR?
Il superiore gerachico del docenti dopo il DS è il Dirigente dell'USP o il Dirigente dell'USR?
Il vicepreside o collaboratore del DS è superiore gerarchico agli altri docenti e legittimato a dare ordini oppure no?
A me sembra proprio di no.
A meno di deleghe veramente speciali e da esibire.
Qualcuno sa aiutarmi?
Roxpull- Messaggi : 126
Data d'iscrizione : 04.06.21
Re: GERARCHIA SCOLASTICA
Da Disillusa Dom Giu 13, 2021 4:54 pm
il ds è dirigente, il dsga è direttore. Anche se si occupano di cose diverse, il ds è superiore del dsga.
Poi in ordine ci sono: dirigente dell'At, dirigente dell'Usr e dirigenti di Roma.
Diciamo che il vicepreside è un primus inter pares. Per svolgere il suo compito deve dare ordini, senza dimenticare che potrebbe presto o tardi ritornare ad essere un "semplice docente". Non ha bisogno di esibire nulla, una volta che il ds gli conferisce il mandato , deve svolgere il suo lavoro
Poi in ordine ci sono: dirigente dell'At, dirigente dell'Usr e dirigenti di Roma.
Diciamo che il vicepreside è un primus inter pares. Per svolgere il suo compito deve dare ordini, senza dimenticare che potrebbe presto o tardi ritornare ad essere un "semplice docente". Non ha bisogno di esibire nulla, una volta che il ds gli conferisce il mandato , deve svolgere il suo lavoro
Disillusa- Messaggi : 9429
Data d'iscrizione : 01.05.11
Re: GERARCHIA SCOLASTICA
Da Roxpull Dom Giu 13, 2021 7:47 pm
Disillusa ha scritto:il ds è dirigente, il dsga è direttore. Anche se si occupano di cose diverse, il ds è superiore del dsga.
Poi in ordine ci sono: dirigente dell'At, dirigente dell'Usr e dirigenti di Roma.
Diciamo che il vicepreside è un primus inter pares. Per svolgere il suo compito deve dare ordini, senza dimenticare che potrebbe presto o tardi ritornare ad essere un "semplice docente". Non ha bisogno di esibire nulla, una volta che il ds gli conferisce il mandato , deve svolgere il suo lavoro
Ma a quanto ne ho sempre saputo...
Il vice non è superiore gerarchico e quindi non può dare ordini.
Nel senso che da ordini finchè sei disposto ad accettarli ma se dice str....te ti puoi legittimamente rifiutare perchè non è un superiore gerarchico.
Mentre non ti puoi rifiutare di adempiere ad un ordine neppure dato oralmente del DS perchè è superiore gerarchico.
Il DSGA è subordinato gerarchicamente al DS
ma
ha autonomi poteri di direzione, coordinamento e organizzazione
del personale ATA
in relazione alla direttive ricevute dal DS.
la riforma della pubblica amministrazione (d.lgs 165/01) ha abolito il rapporto rapporto gerarchico nelle figure dirigenziali. Il superiore del ds non esiste in quanto nessun altro dirigente può riformare o annullare un atto o un decreto fatto dal ds stesso.
Il ricorso gerarchico è stato abolito sempre dal d.lgs 165/01. L'unico modo che hai di fare ricorso al ds è quello di rivolgerti al giudice ordinario in qualità di giudice del lavoro. Quindi devi fare causa al ds e ti serve u n avvocato. Purtroppo è così e questo è uno dei principali motivi per i quali la scuola dal 2001 va a rotoli. I poteri dei ds , che tra l'altro sono persone per la maggioranza dei casi molto impreparate a coprire il ruolo che hanno, dovrebbero essere notevolmente ridimensionati.
Roxpull- Messaggi : 126
Data d'iscrizione : 04.06.21
Re: GERARCHIA SCOLASTICA
Da Roxpull Dom Giu 13, 2021 8:41 pm
Quello che mi domando è questo....
Non posso credere che sia vero quanto è scritto sopra.
È mai possibile che qualunque st...ta fa il DS non deve rispondere a nessuno?
Sarà pure un dirigente ma non è mica il proprietario!
Qualcuno lo ha messo a fare il Dirigente e lo paga per questo.
Qualcuno dovrebbe essere anche responsabile penalmente per quello che fa il DS e se non c'è nessun superiore gerarchico questo deve essere il proprietario.
Ne consegue che a mio modesto parere anche se non ci sono superiori gerarchici c'è il proprietario che a mio modesto avviso è sia USR che MIUR.
Voi cosa ne pensate?
Grazie.
Non posso credere che sia vero quanto è scritto sopra.
È mai possibile che qualunque st...ta fa il DS non deve rispondere a nessuno?
Sarà pure un dirigente ma non è mica il proprietario!
Qualcuno lo ha messo a fare il Dirigente e lo paga per questo.
Qualcuno dovrebbe essere anche responsabile penalmente per quello che fa il DS e se non c'è nessun superiore gerarchico questo deve essere il proprietario.
Ne consegue che a mio modesto parere anche se non ci sono superiori gerarchici c'è il proprietario che a mio modesto avviso è sia USR che MIUR.
Voi cosa ne pensate?
Grazie.
Roxpull- Messaggi : 126
Data d'iscrizione : 04.06.21
Re: GERARCHIA SCOLASTICA
Da clamar79 Dom Giu 13, 2021 8:52 pm
È mai possibile che qualunque st...ta fa il DS non deve rispondere a nessuno?
Sì che deve rispondere a qualc...osa: alla legge! tutti gli atti sono da lui/lei firmati. ovviamente però, essendo p.a., un po' come coi magistrati e la vergognosa legge Vassallo...paga pantalone se sbaglia (cioè il Ministero) e non lui di persona!
Ho vinto un ricorso contro la scuola, dopo 4 anni (4 anni!!!) di contenzioso...un ricorso assurdo che non sto qui a spiegare...hanno perso ovunque e ds e dsga non pagheranno nulla, nè in termini di carriera nè economici...manco una nota di demerito. e il giudice, com'è solito fare in uno scontro legale fra ministeri, ha dato ragione a me, ma non mi ha riconosciuto il risarcimento delle spese legali, quindi l'avvocato lo pagherò io ORA con quello che recuperò nella busta paga nei prossimi xmila anni!!! il vero cancro del nostro paese è la giustizia! In confronto ai tribunali e alla casta forense tutta...la scuola è un paradiso voltairiano!
Sì che deve rispondere a qualc...osa: alla legge! tutti gli atti sono da lui/lei firmati. ovviamente però, essendo p.a., un po' come coi magistrati e la vergognosa legge Vassallo...paga pantalone se sbaglia (cioè il Ministero) e non lui di persona!
Ho vinto un ricorso contro la scuola, dopo 4 anni (4 anni!!!) di contenzioso...un ricorso assurdo che non sto qui a spiegare...hanno perso ovunque e ds e dsga non pagheranno nulla, nè in termini di carriera nè economici...manco una nota di demerito. e il giudice, com'è solito fare in uno scontro legale fra ministeri, ha dato ragione a me, ma non mi ha riconosciuto il risarcimento delle spese legali, quindi l'avvocato lo pagherò io ORA con quello che recuperò nella busta paga nei prossimi xmila anni!!! il vero cancro del nostro paese è la giustizia! In confronto ai tribunali e alla casta forense tutta...la scuola è un paradiso voltairiano!
clamar79- Messaggi : 546
Data d'iscrizione : 03.09.11
Re: GERARCHIA SCOLASTICA
Da Roxpull Dom Giu 13, 2021 8:56 pm
clamar79 ha scritto:È mai possibile che qualunque st...ta fa il DS non deve rispondere a nessuno?
Sì che deve rispondere a qualc...osa: alla legge! tutti gli atti sono da lui/lei firmati. ovviamente però, essendo p.a., un po' come coi magistrati e la vergognosa legge Vassallo...paga pantalone se sbaglia (cioè il Ministero) e non lui di persona!
Ho vinto un ricorso contro la scuola, dopo 4 anni (4 anni!!!) di contenzioso...un ricorso assurdo che non sto qui a spiegare...hanno perso ovunque e ds e dsga non pagheranno nulla, nè in termini di carriera nè economici...manco una nota di demerito. e il giudice, com'è solito fare in uno scontro legale fra ministeri, ha dato ragione a me, ma non mi ha riconosciuto il risarcimento delle spese legali, quindi l'avvocato lo pagherò io ORA con quello che recuperò nella busta paga nei prossimi xmila anni!!! il vero cancro del nostro paese è la giustizia! In confronto ai tribunali e alla casta forense tutta...la scuola è un paradiso voltairiano!
Assurdo ma è proprio per questo che preferisco non fare causa......
Ma allora secondo te informare l'USR non servirebbe a niente?
Roxpull- Messaggi : 126
Data d'iscrizione : 04.06.21
Re: GERARCHIA SCOLASTICA
Da clamar79 Lun Giu 14, 2021 10:02 pm
Se credi ti sia stato fatto un torto, un abuso, negato un diritto...rivolgiti ad un avvocato (non quello dei sindacati!), lo paghi e vedi che succede. In base agli elementi che porti, un civilista SERIO ti consiglierà di andare avanti o meno...io un parere legale, quanto meno, lo chiederei...
clamar79- Messaggi : 546
Data d'iscrizione : 03.09.11
Re: GERARCHIA SCOLASTICA
Da Roxpull Lun Giu 14, 2021 10:18 pm
clamar79 ha scritto:Se credi ti sia stato fatto un torto, un abuso, negato un diritto...rivolgiti ad un avvocato (non quello dei sindacati!), lo paghi e vedi che succede. In base agli elementi che porti, un civilista SERIO ti consiglierà di andare avanti o meno...io un parere legale, quanto meno, lo chiederei...
Ho subito un torto che probabilmente un civilista serio porterebbe avanti con successo....
Hanno violato l'art. 37 del contratto perchè rientrato dopo il 30 aprile con 150 gg continuativi di assenza stanno cercando di farmi fare il titolare anzichè mettermi a disposizione per le supplenze, perchè nel mio caso (per altri colleghi invece no) hanno pensato di potersi risparmiare i soldi.
Ma come hai capito con la tua esperienza...
Non conviene...
Mi riferisco, invece a cose molto gravi e molto serie.....
Pensi che informando l'USR qualcosa si possa muovere oppure ritieni di no?
Roxpull- Messaggi : 126
Data d'iscrizione : 04.06.21
RESPONSABILITÀ DEL DS
Da Roxpull Ven Giu 18, 2021 9:26 am
Nel contratto dei dirigenti scolastici da poco firmato, vi è il capitolo V che si occupa di responsabilità disciplinare.
Responsabilità disciplinare e responsabilità dirigenziale
L’art. 25 mette in evidenza che “La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalità di cui alpresente CCNL e resta distinta dalla responsabilità dirigenziale di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 165/2001 e delle altre norme di legge in materia. La responsabilità dirigenziale è accertata nel rispetto delle norme di legge in materia.”
Obblighi del dirigente
Nell’articolo 26 si esplicitano gli obblighi del dirigente, in particolare:
a) assicurare il rispetto della legge, con riguardo anche alle norme regolatrici del rapporto di lavoro e delle disposizioni contrattuali, nonché l’osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall’amministrazione, perseguendo direttamente l’interesse pubblico nell’espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere e dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti;
b) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio;
c) nello svolgimento della propria attività, mantenere una condotta uniformata a principi di correttezza e di collaborazione nelle relazioni interpersonali, all’interno dell’amministrazione, con gli altri dirigenti e con il personale, astenendosi, in particolare nel rapporto con gli utenti, da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possano nuocere all’immagine dell’Amministrazione;
d) nell’ambito della propria attività, mantenere un comportamento conforme al proprio ruolo, organizzando ed assicurando la presenza in servizio, correlata alle esigenze della propria struttura ed all’espletamento dell’incarico affidato, nel rispetto della normativa contrattuale e legislativa vigente;
e) astenersi dal partecipare, nell’espletamento delle proprie funzioni, all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi personali, del coniuge, dei conviventi, dei parenti e degli affini fino al secondo grado, ai sensi del D.P.R. n. 62/2013;
f) sovrintendere, nell’esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell’attività di tutto il personale assegnato alla struttura cui è preposto, nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare, ivi compresa, secondo le disposizioni vigenti, l’attivazione dell’azione disciplinare;
g) informare l’amministrazione di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale;
h) astenersi dal chiedere qualsivoglia omaggio o trattamento di favore e astenersi dall’accettare – se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d’uso, purché di modico valore – tali omaggi o trattamenti;
i) rispettare le leggi vigenti in materia di attestazione di malattia e di certificazione per l’assenza per malattia.
Sanzioni disciplinari
Nell’art. 27 si trattano invece le sanzioni disciplinari in caso di violazione degli obblighi sopra citati:
1. Le violazioni, da parte dei dirigenti, degli obblighi disciplinati nell’art. …(Obblighi del dirigente), secondo la gravità dell’infrazione, previo procedimento
disciplinare, danno luogo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
a) sanzione pecuniaria da un minimo di € 200 ad un massimo di € 500;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni dell’art. 28 ( codice disciplinare);
c) licenziamento con preavviso;
d) licenziamento senza preavviso.
2. Sono altresì previste, dal D.lgs. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari:
a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’art.55-bis, comma 7;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art.55-sexies, comma 1;
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art.55-sexies, comma 3.
Codice disciplinare
Nell’art. 28 si tratta del codice disciplinare, in cui si elencano i criteri generali per il tipo e l’entità delle sanzioni:
3. La sanzione pecuniaria da un minimo di € 200 ad un massimo € 500 si applica, graduando l’entità della stessa in relazione ai criteri del comma 1, nei casi di:
a) inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, di incarichi extraistituzionali nonché di presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura e all’espletamento dell’incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55 quater, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 165/2001;
b) condotta, negli ambienti di lavoro e nei rapporti con gli organi di vertice, i colleghi, gli utenti o gli studenti e le studentesse, non conforme ai principi di correttezza;
c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
d) violazione dell’obbligo di comunicare tempestivamente all’Amministrazione di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale;
e) inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, nonché del divieto di fumo, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l’amministrazione o per gli utenti, nel rispetto dei principi di cui al comma 1;
f) violazione del segreto d’ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme in materia di tutela della riservatezza e dei dati personali, anche se non ne sia derivato danno all’Amministrazione.
Sospensione dal servizio
7. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 3 oppure quando le mancanze previste nel medesimo comma si caratterizzano per una particolare gravità;
b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure nei confronti dell’amministrazione o organi di vertice, degli altri dirigenti o dei dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
c) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’amministrazione o degli organi di vertice, salvo che non siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300 del 1970;
d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità, da parte del personale dipendente, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55 sexies, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001;
e) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55 quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dirigente, agli eventuali danni causati all’amministrazione, agli utenti o ai terzi, alla circostanza che l’assenza ingiustificata sia in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
f) occultamento, da parte del dirigente, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’amministrazione o ad esso affidati;
g) qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno all’amministrazione o a terzi, secondo i principi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6;
h) atti o comportamenti aggressivi o denigratori nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;
i) atti, comportamenti o molestie lesivi della dignità della persona;
l) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista gravità o reiterazione;
n) ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza in applicazione dell’art 55 quinquies comma 3bis del d.lgs. 165/2001.
Sanzione disciplinare del licenziamento
La sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso, per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55 quater, comma 1, lett. b), c), da f-bis) sino a fquinquies del D.lgs. n. 165/2001 e 55 septies, comma 4 del medesimo decreto legislativo;
b) la recidiva nel biennio in una delle mancanze previste ai commi 4, 5 e 6; la recidiva plurima nel biennio in una della mancanze previste ai commi 3 e 7; la recidiva nel biennio in una delle mancanze previste al comma 7 che abbia comportato una sanzione superiore a venti giorni; le mancanze di cui ai predetti commi che si caratterizzino per una particolare gravità;
c) l’ipotesi di cui all’art. 55 quater comma 3 quinquies del D.lgs. n. 165/2001;
d) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art. 16 comma 2, secondo e terzo periodo, del DPR n. 62/2013;
e) la recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità o riguardino, comunque, studentesse o studenti;
f) dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l’effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilità.
2. senza preavviso, per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55 quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 55 quinquies, comma 3, del medesimo decreto
legislativo;
b) gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 30 (Sospensione cautelare in corso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall’art. 31, comma 1 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale);
c) condanna, anche non passata in giudicato, per:
– per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1 e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012;
– quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
– gravi delitti commessi in servizio;
– delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della legge 97/2001;
d) gli atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, posti in essere anche nei confronti di terzi, di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2119 del codice civile.
Sospensione cautelare dal servizio
Negli articoli 29 e 30 si tratta la sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare e in caso di procedimento penale; nell’articolo 31 si tratta del rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
Indennità e reintegrazione nel posto di lavoro
Nell’art. 32 viene trattata la determinazione concordata della sanzione e nell’articolo 33 di indennità al posto della reintegrazione nel posto di lavoro.
Responsabilità disciplinare e responsabilità dirigenziale
L’art. 25 mette in evidenza che “La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalità di cui alpresente CCNL e resta distinta dalla responsabilità dirigenziale di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 165/2001 e delle altre norme di legge in materia. La responsabilità dirigenziale è accertata nel rispetto delle norme di legge in materia.”
Obblighi del dirigente
Nell’articolo 26 si esplicitano gli obblighi del dirigente, in particolare:
a) assicurare il rispetto della legge, con riguardo anche alle norme regolatrici del rapporto di lavoro e delle disposizioni contrattuali, nonché l’osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall’amministrazione, perseguendo direttamente l’interesse pubblico nell’espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere e dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti;
b) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio;
c) nello svolgimento della propria attività, mantenere una condotta uniformata a principi di correttezza e di collaborazione nelle relazioni interpersonali, all’interno dell’amministrazione, con gli altri dirigenti e con il personale, astenendosi, in particolare nel rapporto con gli utenti, da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possano nuocere all’immagine dell’Amministrazione;
d) nell’ambito della propria attività, mantenere un comportamento conforme al proprio ruolo, organizzando ed assicurando la presenza in servizio, correlata alle esigenze della propria struttura ed all’espletamento dell’incarico affidato, nel rispetto della normativa contrattuale e legislativa vigente;
e) astenersi dal partecipare, nell’espletamento delle proprie funzioni, all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi personali, del coniuge, dei conviventi, dei parenti e degli affini fino al secondo grado, ai sensi del D.P.R. n. 62/2013;
f) sovrintendere, nell’esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell’attività di tutto il personale assegnato alla struttura cui è preposto, nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare, ivi compresa, secondo le disposizioni vigenti, l’attivazione dell’azione disciplinare;
g) informare l’amministrazione di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale;
h) astenersi dal chiedere qualsivoglia omaggio o trattamento di favore e astenersi dall’accettare – se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d’uso, purché di modico valore – tali omaggi o trattamenti;
i) rispettare le leggi vigenti in materia di attestazione di malattia e di certificazione per l’assenza per malattia.
Sanzioni disciplinari
Nell’art. 27 si trattano invece le sanzioni disciplinari in caso di violazione degli obblighi sopra citati:
1. Le violazioni, da parte dei dirigenti, degli obblighi disciplinati nell’art. …(Obblighi del dirigente), secondo la gravità dell’infrazione, previo procedimento
disciplinare, danno luogo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
a) sanzione pecuniaria da un minimo di € 200 ad un massimo di € 500;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni dell’art. 28 ( codice disciplinare);
c) licenziamento con preavviso;
d) licenziamento senza preavviso.
2. Sono altresì previste, dal D.lgs. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari:
a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’art.55-bis, comma 7;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art.55-sexies, comma 1;
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art.55-sexies, comma 3.
Codice disciplinare
Nell’art. 28 si tratta del codice disciplinare, in cui si elencano i criteri generali per il tipo e l’entità delle sanzioni:
3. La sanzione pecuniaria da un minimo di € 200 ad un massimo € 500 si applica, graduando l’entità della stessa in relazione ai criteri del comma 1, nei casi di:
a) inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, di incarichi extraistituzionali nonché di presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura e all’espletamento dell’incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55 quater, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 165/2001;
b) condotta, negli ambienti di lavoro e nei rapporti con gli organi di vertice, i colleghi, gli utenti o gli studenti e le studentesse, non conforme ai principi di correttezza;
c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
d) violazione dell’obbligo di comunicare tempestivamente all’Amministrazione di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale;
e) inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, nonché del divieto di fumo, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l’amministrazione o per gli utenti, nel rispetto dei principi di cui al comma 1;
f) violazione del segreto d’ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme in materia di tutela della riservatezza e dei dati personali, anche se non ne sia derivato danno all’Amministrazione.
Sospensione dal servizio
7. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 3 oppure quando le mancanze previste nel medesimo comma si caratterizzano per una particolare gravità;
b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure nei confronti dell’amministrazione o organi di vertice, degli altri dirigenti o dei dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
c) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’amministrazione o degli organi di vertice, salvo che non siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300 del 1970;
d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità, da parte del personale dipendente, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55 sexies, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001;
e) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55 quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dirigente, agli eventuali danni causati all’amministrazione, agli utenti o ai terzi, alla circostanza che l’assenza ingiustificata sia in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
f) occultamento, da parte del dirigente, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’amministrazione o ad esso affidati;
g) qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno all’amministrazione o a terzi, secondo i principi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6;
h) atti o comportamenti aggressivi o denigratori nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;
i) atti, comportamenti o molestie lesivi della dignità della persona;
l) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista gravità o reiterazione;
n) ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza in applicazione dell’art 55 quinquies comma 3bis del d.lgs. 165/2001.
Sanzione disciplinare del licenziamento
La sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso, per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55 quater, comma 1, lett. b), c), da f-bis) sino a fquinquies del D.lgs. n. 165/2001 e 55 septies, comma 4 del medesimo decreto legislativo;
b) la recidiva nel biennio in una delle mancanze previste ai commi 4, 5 e 6; la recidiva plurima nel biennio in una della mancanze previste ai commi 3 e 7; la recidiva nel biennio in una delle mancanze previste al comma 7 che abbia comportato una sanzione superiore a venti giorni; le mancanze di cui ai predetti commi che si caratterizzino per una particolare gravità;
c) l’ipotesi di cui all’art. 55 quater comma 3 quinquies del D.lgs. n. 165/2001;
d) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art. 16 comma 2, secondo e terzo periodo, del DPR n. 62/2013;
e) la recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità o riguardino, comunque, studentesse o studenti;
f) dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l’effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilità.
2. senza preavviso, per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55 quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 55 quinquies, comma 3, del medesimo decreto
legislativo;
b) gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 30 (Sospensione cautelare in corso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall’art. 31, comma 1 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale);
c) condanna, anche non passata in giudicato, per:
– per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1 e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012;
– quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
– gravi delitti commessi in servizio;
– delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della legge 97/2001;
d) gli atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, posti in essere anche nei confronti di terzi, di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2119 del codice civile.
Sospensione cautelare dal servizio
Negli articoli 29 e 30 si tratta la sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare e in caso di procedimento penale; nell’articolo 31 si tratta del rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
Indennità e reintegrazione nel posto di lavoro
Nell’art. 32 viene trattata la determinazione concordata della sanzione e nell’articolo 33 di indennità al posto della reintegrazione nel posto di lavoro.
Roxpull- Messaggi : 126
Data d'iscrizione : 04.06.21
ABOLITO RICORSO GERARCHICO PERMANE GERARCHIA
Da Roxpull Ven Giu 18, 2021 9:50 am
Roxpull ha scritto:Quello che mi domando è questo....
Non posso credere che sia vero quanto è scritto sopra.
È mai possibile che qualunque st...ta fa il DS non deve rispondere a nessuno?
Sarà pure un dirigente ma non è mica il proprietario!
Qualcuno lo ha messo a fare il Dirigente e lo paga per questo.
Qualcuno dovrebbe essere anche responsabile penalmente per quello che fa il DS e se non c'è nessun superiore gerarchico questo deve essere il proprietario.
Ne consegue che a mio modesto parere anche se non ci sono superiori gerarchici c'è il proprietario che a mio modesto avviso è sia USR che MIUR.
Voi cosa ne pensate?
Grazie.
In realtà anche se è stato abolito il ricorso per via gerarchica per gli atti del DS, il Dirigente dell'USP è comunque il superiore gerarchico diretto del DS.
Conseguentemente per qualunque st....ta fa il DS bisogna segnalarla all'USP.
In particolare bisogna segnalarla all’Ufficio per i procedimenti disciplinari.
Ultima modifica di Roxpull il Ven Giu 18, 2021 10:31 am - modificato 1 volta.
Roxpull- Messaggi : 126
Data d'iscrizione : 04.06.21
RESPONSABILITÀ DEL DS
Da Roxpull Ven Giu 18, 2021 10:15 am
Roxpull ha scritto:Roxpull ha scritto:Quello che mi domando è questo....
Non posso credere che sia vero quanto è scritto sopra.
È mai possibile che qualunque st...ta fa il DS non deve rispondere a nessuno?
Sarà pure un dirigente ma non è mica il proprietario!
Qualcuno lo ha messo a fare il Dirigente e lo paga per questo.
Qualcuno dovrebbe essere anche responsabile penalmente per quello che fa il DS e se non c'è nessun superiore gerarchico questo deve essere il proprietario.
Ne consegue che a mio modesto parere anche se non ci sono superiori gerarchici c'è il proprietario che a mio modesto avviso è sia USR che MIUR.
Voi cosa ne pensate?
Grazie.
In realtà anche se è stato abolito il ricorso per via gerarchica per gli atti del DS il Dirigente USP è comunque il superiore gerarchico del DS.
Conseguentemente per qualunque st....ta fa il DS bisogna segnalarla all'USP.
In particolare bisogna segnalarla all’Ufficio per i procedimenti disciplinari.
Conviene però fare molta attenzione perchè:
1) bisogna indirizzare qualunque scritto al Dirigente dell'USP in persona facendolo protocollare come riservato onde evitare una denuncia ex art. 595 C.P. (diffamazione) per rappresaglia ed intimidazione, inoltre, è bene utilizzare nello scritto un linguaggio particolarmente delicato, rispettoso, ossequioso e non apparire mai, neppure minimamente, arroganti, poichè, diversamente, la cosa potrebbe ritorcersi contro di voi;
2) evitare di restare sotto le grinfie del DS fino a quando il tutto non sarà definito onde evitare di essere massacrati per vendetta.
Ultima modifica di Roxpull il Ven Giu 18, 2021 2:36 pm - modificato 2 volte.
Roxpull- Messaggi : 126
Data d'iscrizione : 04.06.21
I COLLABORATORI DEL DS NON SONO SUPERIORI GERARCHICI
Da Roxpull Ven Giu 18, 2021 2:34 pm
Roxpull ha scritto:Disillusa ha scritto:il ds è dirigente, il dsga è direttore. Anche se si occupano di cose diverse, il ds è superiore del dsga.
Poi in ordine ci sono: dirigente dell'At, dirigente dell'Usr e dirigenti di Roma.
Diciamo che il vicepreside è un primus inter pares. Per svolgere il suo compito deve dare ordini, senza dimenticare che potrebbe presto o tardi ritornare ad essere un "semplice docente". Non ha bisogno di esibire nulla, una volta che il ds gli conferisce il mandato , deve svolgere il suo lavoro
Ma a quanto ne ho sempre saputo...
Il vice non è superiore gerarchico e quindi non può dare ordini.
Nel senso che da ordini finchè sei disposto ad accettarli ma se dice str....te ti puoi legittimamente rifiutare perchè non è un superiore gerarchico.
Mentre non ti puoi rifiutare di adempiere ad un ordine neppure dato oralmente del DS perchè è superiore gerarchico.
Il DSGA è subordinato gerarchicamente al DS
ma
ha autonomi poteri di direzione, coordinamento e organizzazione
del personale ATA
in relazione alla direttive ricevute dal DS.
la riforma della pubblica amministrazione (d.lgs 165/01) ha abolito il rapporto rapporto gerarchico nelle figure dirigenziali. Il superiore del ds non esiste in quanto nessun altro dirigente può riformare o annullare un atto o un decreto fatto dal ds stesso.
Il ricorso gerarchico è stato abolito sempre dal d.lgs 165/01. L'unico modo che hai di fare ricorso al ds è quello di rivolgerti al giudice ordinario in qualità di giudice del lavoro. Quindi devi fare causa al ds e ti serve u n avvocato. Purtroppo è così e questo è uno dei principali motivi per i quali la scuola dal 2001 va a rotoli. I poteri dei ds , che tra l'altro sono persone per la maggioranza dei casi molto impreparate a coprire il ruolo che hanno, dovrebbero essere notevolmente ridimensionati.
A volte capita sentire dei docenti lamentarsi dell’agire che hanno i collaboratori del Dirigente scolastico. Premettendo che esistono anche collaboratori del Ds che agiscono con assoluta competenza e correttezza, invece ce ne sono alcuni che operano pensando di essere dei superiori gerarchici con poteri di comando sui colleghi.
Il collaboratore del Ds non è un superiore gerarchico
Bisogna specificare che un delegato del Ds, in qualità di suo collaboratore, non assume un ruolo giuridico di superiorità gerarchica, per cui non può sconfinare dal suo reale status giuridico ed è tenuto al rispetto delle leggi, dei contratti e dei regolamenti. In buona sostanza il Dirigente scolastico può delegare alcuni compiti, non tutti, ai suoi collaboratori, ma non può conferire e trasferire i poteri decisionali e la responsabilità della funzione dirigenziale.
In alcuni casi i Dirigenti scolastici utilizzano con troppa disinvoltura il concetto di delega, assegnando poteri e decisioni ai propri collaboratori, anche quando il Ds è presente a scuola. C’è chi sostiene, come per esempio l’Associazione Nazionale Presidi e l’ANCODIS, che il principio di delega, se scritta e pubblica, consente ad un docente di adottare temporaneamente i tipici poteri dirigenziali. C’è invece chi sostiene, come i sindacati di categoria firmatari del CCNL scuola, che esistono compiti non delegabili e non trasferibili. A tal proposito ci sono delle sentenze della Cassazione in cui è chiaramente scritto il principio che la delega non può essere illimitata quanto all’oggetto delle attività trasferibili.
Firme illegittime del collaboratore del DS
In presenza in servizio del Dirigente Scolastico i suoi collaboratori non hanno legittimità a firmare atti amministrativi e circolari scolastiche. In buona sostanza un collaboratore del Ds non può convocare, con atto formale, un Collegio dei docenti o un Consiglio di classe, non può autorizzare un permesso breve o un permesso retribuito di un docente, non può firmare un ordine di servizio o modificare, sempre formalmente, una modifica dell’orario di servizio. Il collaboratore del Ds non può firmare le graduatorie interne di Istituto, non può firmare, almeno che non sia RSU, la contrattazione di Istituto o le informazioni sindacali come se fosse il Dirigente scolastico.
Quelli su esposti sarebbero tutti atti che solo il Dirigente scolastico può firmare o, in sua assenza ufficiale e prolungata, alcuni degli atti suddetti potrebbero essere firmati da un docente delegato, ma si tratterebbe di casi eccezionali e non della norma.
Docenti vessati dallo staff direzionale
Come capita in tutte le categorie esistono casi di cattiva gestione di un ruolo o cattiva gestione di un compito. Nella scuola esistono casi di collaboratori del Ds che agiscono e intervengono contro i colleghi insegnanti, rimproverandoli e umiliandoli professionalmente. Si tratta di un comportamento, che viene definito da alcuni docenti vessati dai collaboratori dello staff di direzione, comportamento da Kapò o da scagniozzo del Boss, volto a intimorire chi non obbedisce o ha una linea di pensiero difforme da quella del potere costituito.
Questo modo di agire di alcuni collaboratori del Ds, contrario alle norme e fuori dall’etica professionale, avvelena il clima interno alla comunità educante e genera contenzioso oltre che il risentimento tra colleghi.
Staff di direzione si sente un gradino superiore
Qualche associazione riferita alla dirigenza e anche ai collaboratori del Ds ritiene opportuno legalizzare quello che per loro è già esistente nelle scuole, ovvero una posizione giuridica ed economica più elevata, rispetto gli altri docenti, per i collaboratori del dirigente scolastico.
Roxpull- Messaggi : 126
Data d'iscrizione : 04.06.21
Argomenti simili
» Domiciliazione scolastica
» Uscita scolastica
» Gita scolastica
» gita scolastica
» Edilizia scolastica
» Uscita scolastica
» Gita scolastica
» gita scolastica
» Edilizia scolastica
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Gio Ago 18, 2022 10:01 pm Da arrubiu
» AP Ottenuta su COE
Gio Ago 18, 2022 10:00 pm Da sirosergio
» L'unico votabile: De Magistris
Gio Ago 18, 2022 9:57 pm Da franco.71
» Primo giorno assoluto da docente dopo superamento concorso ordinario
Gio Ago 18, 2022 9:56 pm Da arrubiu
» Ridatemi i soldi versati!
Gio Ago 18, 2022 9:31 pm Da nuts&peanuts
» SOS rinuncia al ruolo
Gio Ago 18, 2022 9:25 pm Da lilli87&!
» docente in ruolo a.s. 2020-2021 - accettazione nuovo ruolo da gm straordinario 2020 dal 1 settembre 2022
Gio Ago 18, 2022 9:16 pm Da giuseppedong
» Firma digitale per presa di servizio e stipula contratto
Gio Ago 18, 2022 9:02 pm Da gugu
» Chi ha usufruito dei 6 mesi può prendere altri 3?
Gio Ago 18, 2022 8:37 pm Da Dark