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Messaggio Da Alessia78 Mer Ago 24, 2011 2:21 pm

Credo che possa interessare a molti:

http://www.cislscuolalombardia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1448:nota-ufficio-scolastico-regionale-su-assunzioni-a-tempo-indeterminato-personale-docente--istruzioni-operative-&catid=1:ultime

Riportiamo la Nota, a firma del direttore generale Giuseppe Colosio, Prot. n. 8641 dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia del 23 agosto 2011 indirizzata ai dirigenti degli UST della Lombardia e, per conoscenza ai dirigenti delle scuole statali di ogni ordine e grado della Lombardia avente per oggetto: Assunzioni a tempo indeterminato personale docente – istruzioni operative

"Facendo seguito alla Circolare ministeriale 10 agosto 2011, n. 73, si forniscono di seguito alcune indicazioni operative, al fine di garantire uniformità di trattamento nei confronti degli aspiranti, nonché il necessario raccordo tra gli uffici di questo USR.

Poiché, come indicato dall'art. 1 del Decreto ministeriale 10 agosto 2011, n. 74, i contingenti 2010/2011 e 2011/2012 sono da considerarsi separati, gli uffici che gestiscono le graduatorie dei concorsi ordinari dovranno procedere quantificando le corrispondenti ripartizioni; pertanto, qualora per qualsiasi motivazione fosse necessario procedere d'ufficio all'individuazione della provincia di assegnazione di coloro che sono destinatari delle assunzioni per l'a.s. 2010/2011, detta operazione dovrà precedere lo scorrimento della graduatoria nei confronti degli aventi titolo al contratto sul contingente determinato per l'anno scolastico 2011/2012.



Stante l'assoluta ristrettezza dei tempi e il rilevante numero di assunzioni da effettuare, qualsiasi operazione di surroga a seguito di rinunce dovrà avvenire dopo il 31 agosto 2011, con le modalità previste dal punto A.14 delle Istruzioni operative allegate alla Circolare ministeriale sopra citata (d'ora in avanti, Istruzioni).

Analoga tempistica dovranno rispettare eventuali redistribuzioni di posti a seguito di esaurimento della graduatoria di riferimento o di diminuzione, in sede di adeguamento alla situazione di fatto, dei posti previsti in organico di diritto. A tal proposito, anche al fine di evitare complesse operazioni di recupero di posti secondo quanto previsto dal punto A.5 delle Istruzioni – che inevitabilmente rischierebbero di impedire la conclusione della procedura entro il 31 agosto – si dà indicazione che, qualora per i summenzionati motivi non possa essere completato l'intero contingente di assunzioni previste sulle graduatorie ad esaurimento vigenti nell'a.s. 2010/2011, la redistribuzione avvenga prioritariamente incrementando le assunzioni per l'a.s. 2011/2012 nei confronti delle medesime classi di concorso o tipologie di posti; permanendo l'impossibilità di completare le nomine previste, si procederà ad applicare sulle graduatorie 2011/2012 i criteri delineati dal punto A.2 delle Istruzioni.

In merito alle assunzioni da effettuarsi su posti di sostegno, le SS.LL. ripartiranno il contingente proporzionalmente rispetto ai posti rimasti vacanti e disponibili al termine di tutte le operazioni di mobilità, salvaguardando al contempo le situazioni con ridotto numero di disponibilità, con particolare riferimento alle diverse aree disciplinari della scuola superiore.

Conformemente a quanto previsto dal punto A.18 delle Istruzioni, entro 3 giorni dalla stipula del contratto a tempo indeterminato le SS.LL. acquisiranno la documentazione relativa a tutti gli elementi sulla base dei quali è stato determinato il punteggio in graduatoria ad esaurimento, ovvero la dichiarazione da parte degli interessati di aver fatto richiesta della documentazione stessa; a norma dell'art. 43, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora i relativi atti fossero in possesso dell'amministrazione, le SS.LL. provvederanno all'acquisizione d'ufficio, previa indicazione, da parte degli interessati, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Per quanto attiene la possibilità di stipulare un contratto a tempo indeterminato con contestuale trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dirigenti scolastici procederanno con riferimento alle novità in materia di part-time introdotte dall'art. 73 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui è stata data ampia illustrazione dalla Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 30 giugno 2011, n. 9; si richiama in particolare l'attenzione sul par. 2 della succitata Circolare, concernente le valutazioni discrezionali da parte dell'Amministrazione, che devono mirare a salvaguardare il perseguimento dell'interesse istituzionale e il buon funzionamento dell'Amministrazione stessa.
Alessia78
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