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Messaggio Da comp_xt Dom Apr 10, 2022 1:40 pm

Avevo già posto questo quesito prima che venisse pubblicata l'OM sugli esami di stato. Lo ripropongo perché dalla lettura di quanto previsto in essa non riesco a capire come ci si debba comportare nel caso ipotetico seguente: un candidato esterno munito di promozione alla classe quarta non supera gli esami preliminari per l'ammissione all'esame di stato, tuttavia la commissione lo dichiara idoneo alla quinta classe. LA COMMISSIONE DEVE ANCHE ATTRIBUIRGLI IL CREDITO PER IL QUARTO ANNO?

Riporto quanto scritto nell'OM:
Art. 11
(Credito scolastico)
1. Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta
punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs.
62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e procedono a convertire il suddetto
credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C alla presente ordinanza.
2. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe
concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si
avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative
alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del
consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli
studenti che si avvalgono di tale insegnamento.
3. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da
eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di
ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.
4. Per i candidati interni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari:
a) nei corsi quadriennali, il credito scolastico è attribuito al termine della classe seconda, della
classe terza e della classe quarta;
b) nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito dal
consiglio di classe, per la classe quinta non frequentata, nella misura massima prevista per lo
stesso, pari a quindici punti;
c) per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per
la classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta il consiglio di classe attribuisce il
credito mancante, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per
promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni
scolastici decorsi quali candidati esterni all’esame di Stato;
d) agli studenti che frequentano la classe quinta per effetto della dichiarazione di ammissione da
parte di commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe
nella misura di punti sette per la classe terza e ulteriori punti otto per la classe quarta, se non
frequentate. Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta,
per la classe terza è assegnato il credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente
a ulteriori punti otto per la classe quarta;
e) nella Regione Lombardia, l’attribuzione del credito scolastico ai candidati di cui all’art. 3, comma
1, lettera c), sub i., ammessi all’esame di Stato, è effettuata in sede di scrutinio finale dal consiglio
della classe dell’istituto professionale al quale gli studenti sono stati assegnati in qualità di candidati
interni. Il credito scolastico per le classi terza e quarta è calcolato secondo i parametri previsti dalla
tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017, rispettivamente in base al punteggio del titolo di
Qualifica e del titolo di Diploma professionale. Il credito scolastico per la classe quinta è calcolato
in base alla media dei voti riportati in sede di scrutinio finale in ciascuna disciplina o gruppo di
discipline insegnate nel corso annuale, in coerenza con le Linee guida adottate con il decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 gennaio 2011, n. 4, e sulla base della
relazione documentata dell’istituzione formativa che ha erogato il corso;
f) nelle Province autonome di Trento e Bolzano, il credito scolastico è attribuito ai candidati di
cui all’art. 3, comma 1, lettera c), sub ii., secondo le modalità di cui al Protocollo d’intesa tra il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le Province autonome di Trento e
Bolzano, nel rispetto dei parametri della tabella di cui all’Allegato A del d.lgs. 62/2017. Il
consiglio di classe dell’istituzione formativa delibera in merito all’ammissione degli studenti
all’esame di Stato e attribuisce agli stessi il credito scolastico tenendo conto, in particolare, dei
risultati dell’esame di qualifica professionale, dei risultati dell’esame di diploma professionale
e dei risultati di apprendimento del corso annuale. Ai fini dell’attribuzione allo studente del
credito scolastico si applicano le seguenti modalità:
i. ove necessario, i voti di qualifica e di diploma sono trasformati in decimi. I valori ottenuti
sono convertiti in credito scolastico secondo la tabella di cui all’Allegato A del d. lgs.
62/2017, relativa ai criteri per l’attribuzione del credito scolastico;
ii. i punti della fascia di crSedito del terzo anno dei percorsi di istruzione secondaria di
secondo grado sono riferiti al voto dell’esame di qualifica;
iii. i punti della fascia di credito del quarto anno dei percorsi di istruzione secondaria di
secondo grado sono riferiti al voto del diploma professionale di IeFP del quarto anno;
iv. i punti della fascia di credito del quinto anno sono riferiti alla media dei voti del corso
annuale per l’esame di Stato.
5. Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe
attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico
fino a un massimo di quaranta punti. In particolare, per quanto riguarda il credito maturato nel
secondo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media
dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quarto anno di cui alla tabella all’allegato
A del d. lgs. 62/2017, moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, in misura comunque non
superiore a venticinque punti; per quanto riguarda, invece, il credito maturato nel terzo periodo
didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati
e alle correlate fasce di credito relative al quinto anno di cui alla citata tabella.
6. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale è
sostenuto l’esame preliminare, sulla base della documentazione del percorso scolastico e dei risultati
delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella di cui all’Allegato A al d.lgs. 62/2017.
L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata.
7. Per i candidati esterni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari:
a) per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito di
esami di maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al
quale sostengono l’esame preliminare:
i. sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta;
ii. nella misura di punti otto per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di
promozione o idoneità per la classe quarta;
iii. nella misura di punti sette per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di
promozione o idoneità alla classe terza.
b) per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi,
il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni.


Francamente tutta questa contorta burocrazia non aiuta a capire come si debba procedere nel caso da me ipotizzato. Infatti, un candidato esterno che viene dichiarato idoneo alla classe quinta in seguito agli esami preliminari, si troverebbe di fronte a due alternative per il futuro:

A) frequentare la classe quinta
B)  sostenere nuovi esami di idoneità, ovviamente solo sui programmi del quinto anno

Nel caso in cui si verifichi la situazione A)  si potrebbe pensare di applicare quanto previsto dal sopraccitato comma 4 punto d dell'articolo 11:

agli studenti che frequentano la classe quinta per effetto della dichiarazione di ammissione da
parte di commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe
nella misura di punti sette per la classe terza e ulteriori punti otto per la classe quarta, se non
frequentate. Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta,
per la classe terza è assegnato il credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente
a ulteriori punti otto per la classe quarta;


Da questo discenderebbe allora che in sede di esame con esito "non ammesso ma idoneo alla classe quinta", la commissione non debba atrribuire il credito. Tuttavia la commissione degli esami di non idoneità NON coincide con la commissione di esame di Stato e quindi, non sarebbe lecito applicare il comma 4 punto d dell'articolo 11 al caso da me ipotizzato.

Pare quindi più ragionevole applicare la casistica prevista dal punto c del comma 4:

per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per
la classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta il consiglio di classe attribuisce il
credito mancante, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per
promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni
scolastici decorsi quali candidati esterni all’esame di Stato;


In pratica, la logica che se ne deduce dovrebbe essere la seguente: se in sede di esame preliminare la commissione dispone l'idoneità alla classe quinta, questa verrà deliberata SENZA ATTRIBUZIONE DEL CREDITO. Il candidato risulterà pertanto senza credito per il quarto anno ed esso verrà attribuito dal consiglio di classe in sede di ammissione all'esame, ovviamente nel caso in cui il candidato esterno decida poi di frequentare il quinto anno.

Tutto a posto? Assolutamente no, perché se invece si ipotizza che si verifichi la situazione B (il candidato l'anno scolastico successivo sostiene un secondo esame preliminare, ovviamente solo sui programmi del quinto anno) , si giunge alla conclusione opposta. Vediamo, di seguito, perché.

Da un lato il comma 6 del citato art. 11 prevede che:

Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale è
sostenuto l’esame preliminare, sulla base della documentazione del percorso scolastico e dei risultati
delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella di cui all’Allegato A al d.lgs. 62/2017.
L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata.

Questo lascia intendere che la competenza per l'attribuzione del credito sia della commissione degli esami preliminari in cui il candidato sostiene il "secondo tentativo", ovviamente sulla base degli esiti del primo tentativo.

Dall'altro lato però  il comma 7 prescrive che:

per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi,
il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni


Questo lascia intendere che il credito del quarto anno debba essere un qualcosa di già acquisito e che quindi nel caso da me ipotizzato, debba essere attribuito dalla commissione presso cui il candidato ha sostenuto il primo esame preliminare. Insomma, la conclusione sembra essere opposta a quella dedotta precedentemente.

Secondo voi, qual è il modo di operare nella situazione da me ipotizzata?

comp_xt

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