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malattia e certificati medici
Promemoria primo messaggio :
Buongiorno,
oggi è venuto il medico fiscale e mi ha detto che il certificato medico rilasciato dal mio medico curante non era valido perchè senza diagnosi, che invece sarebbe obbligatoria dall'aprile 2010 e se l'è presa pure col medico che non ha fatto il certificato telematico e che queste cose le dovrebbe sapere.
Siccome per lui il certificato non era valido mi ha confermato solo oggi come giorno di malattia ed ora devo farmi fare un nuovo certificato con la diagnosi che copra ...andando prima dallo specialista e poi dal medico curante. Io sapevo che la diagnosi non è obbligatoria! almeno così uno sa come comportarsi!
Buongiorno,
oggi è venuto il medico fiscale e mi ha detto che il certificato medico rilasciato dal mio medico curante non era valido perchè senza diagnosi, che invece sarebbe obbligatoria dall'aprile 2010 e se l'è presa pure col medico che non ha fatto il certificato telematico e che queste cose le dovrebbe sapere.
Siccome per lui il certificato non era valido mi ha confermato solo oggi come giorno di malattia ed ora devo farmi fare un nuovo certificato con la diagnosi che copra ...andando prima dallo specialista e poi dal medico curante. Io sapevo che la diagnosi non è obbligatoria! almeno così uno sa come comportarsi!
valef- Messaggi : 188
Data d'iscrizione : 27.08.10
Re: malattia e certificati medici
guarda a me me la chiedono sempre, in quanto in ogni caso se sei stato assente anche dalla seconda scuola devi compilare la richiesta di permesso per malattia.
credo che tu possa anche dichiarare"certificato depositato c/o scuola ..", ma in segreteria ti sanno di certo dirti meglio(ogni segreteria ha le proprie fissazioni)
credo che tu possa anche dichiarare"certificato depositato c/o scuola ..", ma in segreteria ti sanno di certo dirti meglio(ogni segreteria ha le proprie fissazioni)
clo8177- Messaggi : 448
Data d'iscrizione : 20.08.10
Help! Urgentissimo: malattia e supplenza temporanea
Ciao a tutti,
Avrei da porvi un quesito fondamentale: a breve dovrei sottopormi ad un interento chirurgico in day hospital, ma purtroppo non posso ancora stabilirlo con precisione....
Il tutto dovrebbe essere pronto intorno alla prima settimana di dicembre, il problema è che dopo dovrò stare rigorosamente a riposo per una quindicina di giorni. Ho una supplenza breve che terminerà l' 8 dicembre, ora la mia domanda è la seguente: la dottoressa specialista mi farà il certificato per 15 gg. , ma se la supplenza dovesse (ed è molto probabile) subire una proroga fino alle vacanze di Natale, mi chiedo, la scuola è tenuta a riconvocare me, pur sapendo che sono in malattia, o potrebbe continuare a scorrere la graduatoria d'istituto?
Avrei da porvi un quesito fondamentale: a breve dovrei sottopormi ad un interento chirurgico in day hospital, ma purtroppo non posso ancora stabilirlo con precisione....
Il tutto dovrebbe essere pronto intorno alla prima settimana di dicembre, il problema è che dopo dovrò stare rigorosamente a riposo per una quindicina di giorni. Ho una supplenza breve che terminerà l' 8 dicembre, ora la mia domanda è la seguente: la dottoressa specialista mi farà il certificato per 15 gg. , ma se la supplenza dovesse (ed è molto probabile) subire una proroga fino alle vacanze di Natale, mi chiedo, la scuola è tenuta a riconvocare me, pur sapendo che sono in malattia, o potrebbe continuare a scorrere la graduatoria d'istituto?
vally- Messaggi : 98
Data d'iscrizione : 01.10.10
Re: malattia e certificati medici
Ti ho risposto nell'altro topic.
Dec- Moderatore
- Messaggi : 88150
Data d'iscrizione : 23.08.10
DOTTORE TROPPO ONESTO...RISCHIO QUALCOSA?
Ciao a tutti...vi chiedo un parere...
...stamani mattina sono andata a scuola. Avevo parecchia tosse, ma per il resto stavo bene. A parlare per 5 ore la tosse è peggiorata. Uscita da scuola sono andata dal medico che, vista la situazione, mi ha dato domani di malattia oltre che antibiotico e cortisone. Siccome però lui domattina non è reperibile, non volendomi postdatare il certificato a domani, mi ha dato di malattia anche oggi. Ho subito mandato via fax il certificato alla segreteria della scuola assieme ad una lettera di spiegazioni. Ora il problema, che io ho fatto presente al medico, ma che lui non ha voluto ascoltare. Nel certificato c'è scritto malattia 19-20 e certo non c'è scritto dalle 15.30 del 19. Io però stamani ero a scuola, come potevo prevedere il tutto? Potrei avere delle grane? Che ne pensate...
...stamani mattina sono andata a scuola. Avevo parecchia tosse, ma per il resto stavo bene. A parlare per 5 ore la tosse è peggiorata. Uscita da scuola sono andata dal medico che, vista la situazione, mi ha dato domani di malattia oltre che antibiotico e cortisone. Siccome però lui domattina non è reperibile, non volendomi postdatare il certificato a domani, mi ha dato di malattia anche oggi. Ho subito mandato via fax il certificato alla segreteria della scuola assieme ad una lettera di spiegazioni. Ora il problema, che io ho fatto presente al medico, ma che lui non ha voluto ascoltare. Nel certificato c'è scritto malattia 19-20 e certo non c'è scritto dalle 15.30 del 19. Io però stamani ero a scuola, come potevo prevedere il tutto? Potrei avere delle grane? Che ne pensate...
ML- Messaggi : 531
Data d'iscrizione : 29.09.09
Re: malattia e certificati medici
se sei stata a scuola oggi non puoi risultare in malattia oggi
doveva farti andare da lui tra qualke giorno e fartelo predatato casomai, o fartelo postadatato se proprio proprio, ma so ke spesso nn vogliono
doveva farti andare da lui tra qualke giorno e fartelo predatato casomai, o fartelo postadatato se proprio proprio, ma so ke spesso nn vogliono
forza- Moderatore
- Messaggi : 5304
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: malattia e certificati medici
ML ha scritto:Ciao a tutti...vi chiedo un parere...
...stamani mattina sono andata a scuola. Avevo parecchia tosse, ma per il resto stavo bene. A parlare per 5 ore la tosse è peggiorata. Uscita da scuola sono andata dal medico che, vista la situazione, mi ha dato domani di malattia oltre che antibiotico e cortisone. Siccome però lui domattina non è reperibile, non volendomi postdatare il certificato a domani, mi ha dato di malattia anche oggi. Ho subito mandato via fax il certificato alla segreteria della scuola assieme ad una lettera di spiegazioni. Ora il problema, che io ho fatto presente al medico, ma che lui non ha voluto ascoltare. Nel certificato c'è scritto malattia 19-20 e certo non c'è scritto dalle 15.30 del 19. Io però stamani ero a scuola, come potevo prevedere il tutto? Potrei avere delle grane? Che ne pensate...
Riporto la conclusione della vicenda nel caso qualcuno si trovasse nella stessa situazione. Tutto si risolve allegando una autocertificazione che la visita è stata nel pomeriggio dopo la fine dell'orario di lezione.
ML- Messaggi : 531
Data d'iscrizione : 29.09.09
Re: malattia e certificati medici
Buongiorno a tutti, sto cercando di capire qualcosa rispetto alle novità per questi benedetti certificati medici! Sono ancora cartacei o telematici? una copia o due copie? ma i medici di base sanno destreggiarsi e sanno delle novità? e ancora: io in quelle rarissime volte che nella mia "onorata" carriera mi sono ammalata, ho mandato mio padre a chiedere il certificato per evitare di uscire con la febbre (il mio medico non esce mai!), sarà ancora posssibile con le nuove norme? Mi aiutate a fare un po' il punto della situazione?
Grazie
Grazie
surfinia- Messaggi : 232
Data d'iscrizione : 08.09.10
Re: malattia e certificati medici
qs è l'unica cosa di cui sono sicura: no, non è più possibile...i medici saranno severamente puniti s enn hanno visitato l'ammalato, ma come faranno a dimostrare di averlo visitato o meno? ank'io sn abituata a mandare mio padre visto ke il mio medico nn esce mai se nn in casi gravissimi, e poi con qs nuove norme gli ambulatori saranno superaffollati :-((((surfinia ha scritto:
ho mandato mio padre a chiedere il certificato per evitare di uscire con la febbre (il mio medico non esce mai!), sarà ancora posssibile con le nuove norme?
forza- Moderatore
- Messaggi : 5304
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: malattia e certificati medici
Appunto stamani, sono malata, lui non può venire. Mi ha detto di andare domani pomeriggio e che la scuola può aspettare 48 ore...e se viene la visita fiscale oggi e mi chiede un certificato che dico?forza ha scritto:qs è l'unica cosa di cui sono sicura: no, non è più possibile...i medici saranno severamente puniti s enn hanno visitato l'ammalato, ma come faranno a dimostrare di averlo visitato o meno? ank'io sn abituata a mandare mio padre visto ke il mio medico nn esce mai se nn in casi gravissimi, e poi con qs nuove norme gli ambulatori saranno superaffollati :-((((surfinia ha scritto:
ho mandato mio padre a chiedere il certificato per evitare di uscire con la febbre (il mio medico non esce mai!), sarà ancora posssibile con le nuove norme?
ML- Messaggi : 531
Data d'iscrizione : 29.09.09
Re: malattia e certificati medici
dici che il medico curante non è ancora venuto...a questo punto il medico fiscale ti chiederà cosa ti senti e ti potrà dare lui i giorni di riposo o solo 1 giorno (come ha fatto con me) nell'attesa del certificato del tuo medico.
valef- Messaggi : 188
Data d'iscrizione : 27.08.10
Re: malattia e certificati medici
Una curiosità. Se, mettiamo, il medico fiscale mi dà 2 o 3 gg, devo poi comunque farmi fare il certificato dal medico curante o basta quello del fiscale?:)valef ha scritto:dici che il medico curante non è ancora venuto...a questo punto il medico fiscale ti chiederà cosa ti senti e ti potrà dare lui i giorni di riposo o solo 1 giorno (come ha fatto con me) nell'attesa del certificato del tuo medico.
ML- Messaggi : 531
Data d'iscrizione : 29.09.09
Re: malattia e certificati medici
qs non è un problema, il problema è andare realmente dal emdico se non ce la si sente di uscire, almeno lo è x meML ha scritto:.e se viene la visita fiscale oggi e mi chiede un certificato che dico?
forza- Moderatore
- Messaggi : 5304
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: malattia e certificati medici
salve sono a casa con il mal di schiena..il medico mi ha dato 3 giorni di malattia da lunedì..ilmio mal di schiena non è ancora passato completamente per cui penso di prendere di malattia anche domani poichè venerdì avevo già presentato richiesta di ferie e sabato la scuola è chiusa..io non ho ancora inviato a scuola il certificato del mio medico di base..ma ora visto che torno a scuola lunedì lo devo inviare che dite? magari domani insieme al nuovo? posso fare un fax? insomma entro quanto tempo bisogna far avere il ceritficato a scuola?
infine secondo voi chiamo già oggi la scuola o domani per dire che prendo un altro giorno?
infine secondo voi chiamo già oggi la scuola o domani per dire che prendo un altro giorno?
micky- Messaggi : 88
Data d'iscrizione : 25.08.10
Re: malattia e certificati medici
[quote="micky"]salve sono a casa con il mal di schiena..il medico mi ha dato 3 giorni di malattia da lunedì..ilmio mal di schiena non è ancora passato completamente per cui penso di prendere di malattia anche domani poichè venerdì avevo già presentato richiesta di ferie e sabato la scuola è chiusa..io non ho ancora inviato a scuola il certificato del mio medico di base..ma ora visto che torno a scuola lunedì lo devo inviare che dite? magari domani insieme al nuovo? posso fare un fax? insomma entro quanto tempo bisogna far avere il ceritficato a scuola?
infine secondo voi chiamo già oggi la scuola o domani per dire che prendo un altro giorno.
ho chiamato la scuola, la quale mi ha detto cche non si può prendere ferie subito dopo la malattia ma si deve rientrare almeno un giorno.. è vero lalla?
allora se domani mi sento meglio rientro e venerdì prendo ferie..se invece non me la sento (anche perchè dovrei fare un viaggio di almeno 4 ore per rientrare) prendo altri due giorni di malattia e la richiesta di ferie per venerdì verrà annullata..giusto?
infine secondo voi chiamo già oggi la scuola o domani per dire che prendo un altro giorno.
ho chiamato la scuola, la quale mi ha detto cche non si può prendere ferie subito dopo la malattia ma si deve rientrare almeno un giorno.. è vero lalla?
allora se domani mi sento meglio rientro e venerdì prendo ferie..se invece non me la sento (anche perchè dovrei fare un viaggio di almeno 4 ore per rientrare) prendo altri due giorni di malattia e la richiesta di ferie per venerdì verrà annullata..giusto?
micky- Messaggi : 88
Data d'iscrizione : 25.08.10
Re: malattia e certificati medici
Buongiorno a tutti. Chiedo un chiarimento utile a una persona a me cara: questa, docente di ruolo, usufruendo di giorni di permesso (non so se per motivi personali o familiari) si è recata in un'altra città da un parente e qui ha avuto problemi di salute. E' vero che la guardia medica turistica (cui penso ha fatto bene a rivolgersi) può concedere fino a un massimo di tre giorni di malattia? E nel caso in cui una docente non ce la fa, in tre giorni, a riprendersi, come fa? Chiede altro periodo di malattia o può rivolgersi a qualsiasi medico curante e comunicare alla scuola l'indirizzo presso cui ricevere la visita fiscale, in questa città?
Grazie a chi risponderà.
Grazie a chi risponderà.
clarissa- Messaggi : 769
Data d'iscrizione : 23.10.09
Re: malattia e certificati medici
Qualcuno sa rispondermi?clarissa ha scritto:Buongiorno a tutti. Chiedo un chiarimento utile a una persona a me cara: questa, docente di ruolo, usufruendo di giorni di permesso (non so se per motivi personali o familiari) si è recata in un'altra città da un parente e qui ha avuto problemi di salute. E' vero che la guardia medica turistica (cui penso ha fatto bene a rivolgersi) può concedere fino a un massimo di tre giorni di malattia? E nel caso in cui una docente non ce la fa, in tre giorni, a riprendersi, come fa? Chiede altro periodo di malattia o può rivolgersi a qualsiasi medico curante e comunicare alla scuola l'indirizzo presso cui ricevere la visita fiscale, in questa città?
Grazie a chi risponderà.
clarissa- Messaggi : 769
Data d'iscrizione : 23.10.09
Re: malattia e certificati medici
Ma perché non fanno fare il certificato medico direttamente al medico fiscale e la facciamo finita? Il medico fiscale non è un medico laureato in medicina anche lui?
Almeno finalmente riusciamo a stare male in pace a casa, come deve essere.
Almeno finalmente riusciamo a stare male in pace a casa, come deve essere.
meri- Messaggi : 217
Data d'iscrizione : 26.11.10
Re: malattia e certificati medici
micky ha scritto:salve sono a casa con il mal di schiena..il medico mi ha dato 3 giorni di malattia da lunedì..ilmio mal di schiena non è ancora passato completamente per cui penso di prendere di malattia anche domani poichè venerdì avevo già presentato richiesta di ferie e sabato la scuola è chiusa..io non ho ancora inviato a scuola il certificato del mio medico di base..ma ora visto che torno a scuola lunedì lo devo inviare che dite? magari domani insieme al nuovo? posso fare un fax? insomma entro quanto tempo bisogna far avere il ceritficato a scuola?
infine secondo voi chiamo già oggi la scuola o domani per dire che prendo un altro giorno?
chiiama la scuola e dì che sei ancora in malattia, quindi niente ferie, il certificato va spedito entro due gg
giulia boffa- Admin
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Re: malattia e certificati medici
clarissa ha scritto:Buongiorno a tutti. Chiedo un chiarimento utile a una persona a me cara: questa, docente di ruolo, usufruendo di giorni di permesso (non so se per motivi personali o familiari) si è recata in un'altra città da un parente e qui ha avuto problemi di salute. E' vero che la guardia medica turistica (cui penso ha fatto bene a rivolgersi) può concedere fino a un massimo di tre giorni di malattia? E nel caso in cui una docente non ce la fa, in tre giorni, a riprendersi, come fa? Chiede altro periodo di malattia o può rivolgersi a qualsiasi medico curante e comunicare alla scuola l'indirizzo presso cui ricevere la visita fiscale, in questa città?
Grazie a chi risponderà.
la storia dei 3 gg è vera, però se il problema persiste può richiedere un altro certificato, ci mancherebbe, anche ad altro medico in zona. La visita fiscale va mandata dove si trova il malato, basta comunicare l'indirizzo alla scuola
giulia boffa- Admin
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Località : milano
Re: malattia e certificati medici
Grazie mille, Giulia!!
clarissa- Messaggi : 769
Data d'iscrizione : 23.10.09
Re: malattia e certificati medici
Buon giorno a tutti, sono a casa malata da ieri e stamani è già arrivato il medico fiscale, bene così anche lui ha constatato che sono messa maluccio e ha confermato i 5 giorni che mi ha dato la dottoressa, quindi tutto ok.
La mia domanda è questa: il medico fiscale puoi passare anche nei prossimi giorni o ormai non passerà più'?
Grazie, ma con questa nuova legge ancora non ci ho capito nulla e visto che erano più di due anni che non mi ammalavo, non so come comportarmi.
Ho un altra richiesta se è possibile, qualcuno può postarmi un link semplice ed esaustivo di questa nuova legge sulla malattia?
Ne ho trovato diversi, ma alcuni si contraddicono.
Grazie mille dell'aiuto come sempre prezioso!!!
La mia domanda è questa: il medico fiscale puoi passare anche nei prossimi giorni o ormai non passerà più'?
Grazie, ma con questa nuova legge ancora non ci ho capito nulla e visto che erano più di due anni che non mi ammalavo, non so come comportarmi.
Ho un altra richiesta se è possibile, qualcuno può postarmi un link semplice ed esaustivo di questa nuova legge sulla malattia?
Ne ho trovato diversi, ma alcuni si contraddicono.
Grazie mille dell'aiuto come sempre prezioso!!!
tutia- Messaggi : 67
Data d'iscrizione : 03.11.09
Re: malattia e certificati medici
non so se è uscito qcs dopo
Alle Amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001
CIRCOLARE N.7
OGGETTO: decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – controlli sulle
assenze per malattia.
Sul Supplemento ordinario n. 197/L alla Gazzetta ufficiale del 31 ottobre 2009 è stato
pubblicato il [size=9]decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150[/size], recante "Attuazione della[size=9]
legge 4 marzo 2009, n. 15[/size], in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni". Il decreto
legislativo, stante l’ordinario termine di vacatio legis, entrerà in vigore il 15 novembre
prossimo.
Il provvedimento normativo contiene sostanziali novità in materia di valutazione, di
ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e di responsabilità dei pubblici
dipendenti.
In disparte l’analisi dei vari aspetti innovativi della disciplina, che sarà oggetto di
successivi approfondimenti, considerato l’impegno profuso sin dall’inizio del mandato
nel contrastare l’assenteismo nelle pubbliche amministrazioni, si ritiene utile
richiamare già ora l’attenzione delle amministrazioni su alcuni aspetti della normativa
in materia di controlli sulle assenze contenuta nel provvedimento in questione.
In proposito, l’[size=9]art. 69 del d.lgs. n. 150 [/size]ha introdotto nel corpo del [size=9]d.lgs. n. 165 del
2001 – tra gli altri – l’art. 55 septies[/size], rubricato "Controlli sulle assenze". Il comma 5 di
tale ultimo articolo specificamente dispone:
"5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del
dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze
funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali
devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.".
Per quanto riguarda il primo periodo del comma, rimane immutata la disciplina
sostanziale già introdotta con l’art. 71 comma 3 del d.l. n. 112 del 2008 (il quale viene
contestualmente abrogato dall’[size=9]art. 72 comma 1 del d.lgs. n. 150 [/size]del 2009) e, con
essa, rimangono valide le indicazioni già fornite in precedenza circa l’interpretazione
della norma ([size=9]Circolari nn. 7 [/size]e [size=9]8 del 2008 [/size]e [size=9]Circolare n. 1 del 2009[/size]).
Si ribadisce pertanto che la legge ha voluto prevedere per le amministrazioni un
dovere generale di richiedere la visita fiscale, anche nelle ipotesi di prognosi di un solo
giorno, ma che ha tenuto conto anche della possibilità che ricorrano particolari
situazioni, che giustificano un certo margine di flessibilità nel disporre il controllo
valutandone altresì l’effettiva utilità. Ad esempio, nel caso di imputazione a malattia
dell’assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici,
l’amministrazione che ha conoscenza della circostanza a seguito della comunicazione
del dipendente deve valutare di volta in volta, in relazione alla specificità delle
situazioni, se richiedere la visita domiciliare di controllo per i giorni di riferimento.
Infatti, il tentativo di effettuare l’accesso al domicilio del lavoratore da parte del
medico della struttura competente potrebbe configurarsi come ingiustificato aggravio
di spesa per l’amministrazione in quanto, in assenza del dipendente, potrebbe non
avere lo scopo di convalidare la prognosi.
Possono rientrare inoltre nella valutazione delle esigenze funzionali ed organizzative
eccezionali impedimenti del servizio del personale derivanti ad esempio da un
imprevedibile carico di lavoro o urgenze della giornata.
Si fa presente che, ove quanto è già stato oggetto dell’iniziale accertamento fiscale
dovesse essere modificato da certificazioni mediche successive, l’amministrazione è
tenuta a chiedere un’ulteriore visita fiscale per l’accertamento della nuova situazione.
Il comma 5 in esame fa poi rinvio ad un decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione per determinare le fasce orarie di reperibilità entro le
quali debbono essere effettuate le visite di controllo. In proposito, la materia è stata
oggetto di successivi interventi normativi. Infatti, l’originario comma 3 dell’art. 71 del
d.l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, in [size=9]l. n. 133 del 2008[/size], prevedeva
che "(…) Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere
effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore
14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi". Con questa
disposizione veniva superata la disciplina dei CCNL di comparto delle fasce di
reperibilità che individuava un regime orario più ridotto di quattro ore al giorno (dalle
ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19). Successivamente, l'art. 17, comma 23,
lett. c), del d.l. n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, in [size=9]l. n. 102 del 2009[/size], ha
abrogato la menzionata disposizione. Ciò ha comportato la necessità di far riferimento
alle fasce già individuate in precedenza con la disciplina contrattuale, le quali pertanto
sono da ritenersi vincolanti sino a quando non entrerà in vigore la regolamentazione
che sarà contenuta nel decreto ministeriale. Pertanto, le fasce allo stato da osservare
per l’effettuazione delle visite fiscali sono le seguenti: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle
ore 17 alle ore 19.
Si coglie peraltro l’occasione per anticipare che con l’adozione del decreto ministeriale
si intende ampliare le fasce orarie di reperibilità, ma contestualmente introdurre delle
deroghe all’obbligo di reperibilità in considerazione di specifiche situazioni anche in
relazione a stati patologici particolari.
Si segnala infine che nel contesto più generale della responsabilizzazione dei dirigenti,
obiettivo perseguito con l’approvazione della riforma contenuta nel [size=9]d.lgs. n. 150 del
2009[/size], l’[size=9]art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001[/size], introdotto con la menzionata
riforma, al comma 6 prevede che il responsabile della struttura in cui il dipendente
lavora e il dirigente eventualmente preposto all’amministrazione generale del
personale, secondo le rispettive competenze, curano l’osservanza delle disposizioni
relative alle assenze per malattia, al fine di "prevenire o contrastare, nell’interesse
della funzionalità dell’ufficio, le condotte assenteistiche". Per il caso di inadempimento
colposo rispetto a questo dovere di vigilanza la legge prevede la possibilità, nel
rispetto del contraddittorio, di comminare una sanzione a carico del dirigente
consistente nella decurtazione della retribuzione di risultato ([size=9]art. 21 del d.lgs. n. 165
del 2001 [/size]come modificato dal [size=9]d.lgs. n. 150 del 2009[/size]). A questa si possono aggiungere
anche le sanzioni previste per il mancato esercizio o la decadenza dell’azione
disciplinare per omissioni del dirigente di cui all’[size=9]art. 55 sexies comma 3 del d.lgs. n.
165 del 2001 [/size]come modificato dal [size=9]d.lgs. n. 150 del 2009[/size], consistenti nella
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione di un ammontare variabile a
seconda della gravità del fatto e nella mancata attribuzione della retribuzione di
risultato in proporzione alla durata della sospensione dal servizio.
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE
Renato Brunetta
Alle Amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001
CIRCOLARE N.7
OGGETTO: decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – controlli sulle
assenze per malattia.
Sul Supplemento ordinario n. 197/L alla Gazzetta ufficiale del 31 ottobre 2009 è stato
pubblicato il [size=9]decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150[/size], recante "Attuazione della[size=9]
legge 4 marzo 2009, n. 15[/size], in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni". Il decreto
legislativo, stante l’ordinario termine di vacatio legis, entrerà in vigore il 15 novembre
prossimo.
Il provvedimento normativo contiene sostanziali novità in materia di valutazione, di
ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e di responsabilità dei pubblici
dipendenti.
In disparte l’analisi dei vari aspetti innovativi della disciplina, che sarà oggetto di
successivi approfondimenti, considerato l’impegno profuso sin dall’inizio del mandato
nel contrastare l’assenteismo nelle pubbliche amministrazioni, si ritiene utile
richiamare già ora l’attenzione delle amministrazioni su alcuni aspetti della normativa
in materia di controlli sulle assenze contenuta nel provvedimento in questione.
In proposito, l’[size=9]art. 69 del d.lgs. n. 150 [/size]ha introdotto nel corpo del [size=9]d.lgs. n. 165 del
2001 – tra gli altri – l’art. 55 septies[/size], rubricato "Controlli sulle assenze". Il comma 5 di
tale ultimo articolo specificamente dispone:
"5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del
dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze
funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali
devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.".
Per quanto riguarda il primo periodo del comma, rimane immutata la disciplina
sostanziale già introdotta con l’art. 71 comma 3 del d.l. n. 112 del 2008 (il quale viene
contestualmente abrogato dall’[size=9]art. 72 comma 1 del d.lgs. n. 150 [/size]del 2009) e, con
essa, rimangono valide le indicazioni già fornite in precedenza circa l’interpretazione
della norma ([size=9]Circolari nn. 7 [/size]e [size=9]8 del 2008 [/size]e [size=9]Circolare n. 1 del 2009[/size]).
Si ribadisce pertanto che la legge ha voluto prevedere per le amministrazioni un
dovere generale di richiedere la visita fiscale, anche nelle ipotesi di prognosi di un solo
giorno, ma che ha tenuto conto anche della possibilità che ricorrano particolari
situazioni, che giustificano un certo margine di flessibilità nel disporre il controllo
valutandone altresì l’effettiva utilità. Ad esempio, nel caso di imputazione a malattia
dell’assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici,
l’amministrazione che ha conoscenza della circostanza a seguito della comunicazione
del dipendente deve valutare di volta in volta, in relazione alla specificità delle
situazioni, se richiedere la visita domiciliare di controllo per i giorni di riferimento.
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Infatti, il tentativo di effettuare l’accesso al domicilio del lavoratore da parte del
medico della struttura competente potrebbe configurarsi come ingiustificato aggravio
di spesa per l’amministrazione in quanto, in assenza del dipendente, potrebbe non
avere lo scopo di convalidare la prognosi.
Possono rientrare inoltre nella valutazione delle esigenze funzionali ed organizzative
eccezionali impedimenti del servizio del personale derivanti ad esempio da un
imprevedibile carico di lavoro o urgenze della giornata.
Si fa presente che, ove quanto è già stato oggetto dell’iniziale accertamento fiscale
dovesse essere modificato da certificazioni mediche successive, l’amministrazione è
tenuta a chiedere un’ulteriore visita fiscale per l’accertamento della nuova situazione.
Il comma 5 in esame fa poi rinvio ad un decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione per determinare le fasce orarie di reperibilità entro le
quali debbono essere effettuate le visite di controllo. In proposito, la materia è stata
oggetto di successivi interventi normativi. Infatti, l’originario comma 3 dell’art. 71 del
d.l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, in [size=9]l. n. 133 del 2008[/size], prevedeva
che "(…) Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere
effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore
14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi". Con questa
disposizione veniva superata la disciplina dei CCNL di comparto delle fasce di
reperibilità che individuava un regime orario più ridotto di quattro ore al giorno (dalle
ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19). Successivamente, l'art. 17, comma 23,
lett. c), del d.l. n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, in [size=9]l. n. 102 del 2009[/size], ha
abrogato la menzionata disposizione. Ciò ha comportato la necessità di far riferimento
alle fasce già individuate in precedenza con la disciplina contrattuale, le quali pertanto
sono da ritenersi vincolanti sino a quando non entrerà in vigore la regolamentazione
che sarà contenuta nel decreto ministeriale. Pertanto, le fasce allo stato da osservare
per l’effettuazione delle visite fiscali sono le seguenti: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle
ore 17 alle ore 19.
Si coglie peraltro l’occasione per anticipare che con l’adozione del decreto ministeriale
si intende ampliare le fasce orarie di reperibilità, ma contestualmente introdurre delle
deroghe all’obbligo di reperibilità in considerazione di specifiche situazioni anche in
relazione a stati patologici particolari.
Si segnala infine che nel contesto più generale della responsabilizzazione dei dirigenti,
obiettivo perseguito con l’approvazione della riforma contenuta nel [size=9]d.lgs. n. 150 del
2009[/size], l’[size=9]art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001[/size], introdotto con la menzionata
riforma, al comma 6 prevede che il responsabile della struttura in cui il dipendente
lavora e il dirigente eventualmente preposto all’amministrazione generale del
personale, secondo le rispettive competenze, curano l’osservanza delle disposizioni
relative alle assenze per malattia, al fine di "prevenire o contrastare, nell’interesse
della funzionalità dell’ufficio, le condotte assenteistiche". Per il caso di inadempimento
colposo rispetto a questo dovere di vigilanza la legge prevede la possibilità, nel
rispetto del contraddittorio, di comminare una sanzione a carico del dirigente
consistente nella decurtazione della retribuzione di risultato ([size=9]art. 21 del d.lgs. n. 165
del 2001 [/size]come modificato dal [size=9]d.lgs. n. 150 del 2009[/size]). A questa si possono aggiungere
anche le sanzioni previste per il mancato esercizio o la decadenza dell’azione
disciplinare per omissioni del dirigente di cui all’[size=9]art. 55 sexies comma 3 del d.lgs. n.
165 del 2001 [/size]come modificato dal [size=9]d.lgs. n. 150 del 2009[/size], consistenti nella
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione di un ammontare variabile a
seconda della gravità del fatto e nella mancata attribuzione della retribuzione di
risultato in proporzione alla durata della sospensione dal servizio.
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
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AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE
Renato Brunetta
forza- Moderatore
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Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: malattia e certificati medici
[quote="tutia"]...La mia domanda è questa: il medico fiscale puoi passare anche nei prossimi giorni o ormai non passerà più'?quote]
Dame l'anno scorso è venuto due volte...quest'anno no, solo il primo giorno di certificato...
Dame l'anno scorso è venuto due volte...quest'anno no, solo il primo giorno di certificato...
ML- Messaggi : 531
Data d'iscrizione : 29.09.09
Re: malattia e certificati medici
1
Visto il decreto legislativo 27 ottobre, n. 150, recante: “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni”;
Visto l’art. 69 del menzionato decreto, che ha introdotto l’art. 55 septies (Controlli sulle assenze)
nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto in particolare il comma 5 del predetto art. 55 septies, il quale prevede che le fasce orarie di
reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono
stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2008, recante delega di
funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza
portafoglio On. Prof. Renato Brunetta;
Ritenuto necessario, nel determinare le fasce orarie di reperibilità dei lavoratori, tener conto di
situazioni particolari che rendono opportuno giustificare l’esclusione dalla reperibilità stessa;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato reso nell’Adunanza della Sezione consultiva per gli atti
normativi del 26 novembre 2009, n. 7186/09 del 10 dicembre 2009;
Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli
affari giuridici e legislativi da parte del Dipartimento della funzione pubblica con nota del 14
dicembre 2009, prot. n. 53210, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Visto il parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi con nota del 18 dicembre 2009, prot. n. DAGL/2.32.4/22-2009;
adotta il seguente decreto:
2
Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per
malattia.
Art. 1 (fasce orarie di reperibilità)
1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di
reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Art. 2 (Esclusioni dall’obbligo di reperibilità)
1. Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è
etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta;
2. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il
periodo di prognosi indicato nel certificato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
18 dicembre 2009
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E L’INNOVAZIONE
Renato Brunetta
Visto il decreto legislativo 27 ottobre, n. 150, recante: “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni”;
Visto l’art. 69 del menzionato decreto, che ha introdotto l’art. 55 septies (Controlli sulle assenze)
nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto in particolare il comma 5 del predetto art. 55 septies, il quale prevede che le fasce orarie di
reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono
stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2008, recante delega di
funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza
portafoglio On. Prof. Renato Brunetta;
Ritenuto necessario, nel determinare le fasce orarie di reperibilità dei lavoratori, tener conto di
situazioni particolari che rendono opportuno giustificare l’esclusione dalla reperibilità stessa;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato reso nell’Adunanza della Sezione consultiva per gli atti
normativi del 26 novembre 2009, n. 7186/09 del 10 dicembre 2009;
Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli
affari giuridici e legislativi da parte del Dipartimento della funzione pubblica con nota del 14
dicembre 2009, prot. n. 53210, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Visto il parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi con nota del 18 dicembre 2009, prot. n. DAGL/2.32.4/22-2009;
adotta il seguente decreto:
2
Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per
malattia.
Art. 1 (fasce orarie di reperibilità)
1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di
reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Art. 2 (Esclusioni dall’obbligo di reperibilità)
1. Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è
etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta;
2. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il
periodo di prognosi indicato nel certificato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
18 dicembre 2009
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E L’INNOVAZIONE
Renato Brunetta
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Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: malattia e certificati medici
Per puro caso ho letto i post sul nr dei certificati... ma alla fine quanti certificati deve rilasciare il medico? Io sono stata a casa un solo giorno il mese scorso e la dottoressa mi ha fatto un solo certificato da portare a scuola, dove non c'era scritta la diagnosi. Alla scuoal èa nadato bene così e il medico fiscale non è passato.
La dottoressa mi ha detto che da dicembre avrebbe dovuto trasmettere il certificato in via telematica. Ma a chi? Noi non siamo dipendenti inps, ma inpdap, allora va spedito o no? Nel caso dovesse capitarmi di stare ancora a casa in malattia, quanti certificati devo farmi rilasciare? E se mi capitasse di stare male i lsabato, dovrei recarmi alla guardia medica, lo sanno e sono attrezzati per la spedizione telematica?
grazie.
La dottoressa mi ha detto che da dicembre avrebbe dovuto trasmettere il certificato in via telematica. Ma a chi? Noi non siamo dipendenti inps, ma inpdap, allora va spedito o no? Nel caso dovesse capitarmi di stare ancora a casa in malattia, quanti certificati devo farmi rilasciare? E se mi capitasse di stare male i lsabato, dovrei recarmi alla guardia medica, lo sanno e sono attrezzati per la spedizione telematica?
grazie.
IMHO- Messaggi : 1014
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