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Messaggio Da Posidonia Mar Dic 27, 2011 10:14 pm

salve colleghi: ho letto in un altro topic della possibilità di chiedere congedo straordinario per non interrompere l'assistenza di un genitore con legge 104, essendo figlio unico e quind referente unico! in cosa consiste questo congedo ed è retribuito? grazie!

Posidonia

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Messaggio Da Paolo1974 Mar Dic 27, 2011 10:47 pm

Posidonia ha scritto:salve colleghi: ho letto in un altro topic della possibilità di chiedere congedo straordinario per non interrompere l'assistenza di un genitore con legge 104, essendo figlio unico e quind referente unico! in cosa consiste questo congedo ed è retribuito? grazie!

Art. 4
Modifiche all'articolo 42, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 , n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.»;

b) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo' superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.

5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.».

I requisiti sono:

1. riconoscimento di disabile in situazione di gravità (art. 3, comma 3, della L. 104/92);
2. che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno;
3. che altri familiari non usufruiscono contemporaneamente dei benefici previsti dall’art. 33 della stessa legge 104;
4. di essere convivente (circolare prot. 3884 del 18 febbraio 2010..."il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi");
5. di essere colui che effettivamente presta assistenza.

Il congedo è retribuito.

Faccio invece una riflessione per ciò che riguarda il punteggio, se ne usufruisce un docente a tempo determinato.


Il comma 5 quater afferma: Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.».

L'art 4, comma 2 recita: "I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria."

A mio avviso, quindi, il congedo è retribuito ma non dà punteggio.

ps: su quest'ultimo punto non ne ero tanto sicuro, infatti avevo dato di recente versioni differenti anche nello stesso forum. Ancora non si è espresso nessuno su questo argomento, quindi non abbiamo pareri autorevoli in merito.

Mi convinco però che il punteggio non sarà riconosciuto per chi è a tempo determinato, anche se il congedo è retribuito (il fatto che non sia computato nell'anzianità di servizio vuol dire questo), mentre secondo me varrà ai fini del servizio effettivo per il famoso blocco dei 5 anni.

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Messaggio Da Posidonia Mar Dic 27, 2011 11:10 pm

grazie Paolo!

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Messaggio Da maggio61 Mar Gen 03, 2012 9:40 pm

scusa Paolo approfitto per una delucidazione: ho entrambi i genitori con la 104 art.3 comma3, mio fratello che vive con loro ha i permessi per mia madre mentre io , che non vivo con loro, ho i permessi per mio padre. pur non essendo convivente posso usufruire del congedo? Grazie.....

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Messaggio Da Paolo1974 Mar Gen 03, 2012 11:25 pm

maggio61 ha scritto:scusa Paolo approfitto per una delucidazione: ho entrambi i genitori con la 104 art.3 comma3, mio fratello che vive con loro ha i permessi per mia madre mentre io , che non vivo con loro, ho i permessi per mio padre. pur non essendo convivente posso usufruire del congedo? Grazie.....

No. Per il congedo biennale la convivenza è un vincolo. Non lo è invece per la fruizione dei permessi.
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Messaggio Da maggio61 Mer Gen 04, 2012 12:30 pm

grazie mille!

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