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Messaggio Da stefi2010 Mer Gen 04, 2012 8:52 pm

Chiedo scusa se ritorno su di un argomento già affrontato e se chiedo il parere dei moderatori, ma ho bisogno di un appiglio normativo poiché la questione ora mi ha proprio stancato.
Oltre un mese fa mi sono accorta che una delle mie venti scuole ha pubblicato on line ed accessibili a chiunque le graduatorie con tutti i dati personali, compresi numeri tel., indirizzo di casa e di posta elettronica, preferenze. Quando ho telefonato, la persona della segreteria, che non si è qualificata, mi ha detto che hanno sempre fatto così, per fare in modo che i supplenti possano controllare i propri dati. Ho fatto fatto presente che anche l'USP pubblica le GE nel rispetto della privacy e che nessuna delle altre scuole in cui compaio ha pubblicato elenchi siffatti. La tizia dall'altro lato con tono seccato mi ha risposto che avrebbe comunicato la notizia all'insegnante che si occupa di ciò e che avrebbero provveduto.
Qualche giorno fa ho verificato che la situazione è rimasta invariata. Avendo capito di avere sbagliato a fare una semplice telefonata, l'altroieri ho inviato alla scuola una mail dal mio account del MIUR, ma niente, ieri l'ho rinviata alla cortese attenzione del D.S.
Inutile dire che niente è cambiato. Quale norma in particolare sulla privacy vieta di diffondere questi dati, che ci espongono anche a rischi riguardanti casi di furti di identità? Come devo procedere per fare in modo che le graduatorie vengano rimosse e sostituite con quelle diffondibili?
Grazie a chi vorrà rispondere

stefi2010

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Per i moderatori: ma la privacy vale solo per gli studenti o anche per gli insegnanti? Empty Re: Per i moderatori: ma la privacy vale solo per gli studenti o anche per gli insegnanti?

Messaggio Da Paolo1974 Mer Gen 04, 2012 11:33 pm

stefi2010 ha scritto:Chiedo scusa se ritorno su di un argomento già affrontato e se chiedo il parere dei moderatori, ma ho bisogno di un appiglio normativo poiché la questione ora mi ha proprio stancato.
Oltre un mese fa mi sono accorta che una delle mie venti scuole ha pubblicato on line ed accessibili a chiunque le graduatorie con tutti i dati personali, compresi numeri tel., indirizzo di casa e di posta elettronica, preferenze. Quando ho telefonato, la persona della segreteria, che non si è qualificata, mi ha detto che hanno sempre fatto così, per fare in modo che i supplenti possano controllare i propri dati. Ho fatto fatto presente che anche l'USP pubblica le GE nel rispetto della privacy e che nessuna delle altre scuole in cui compaio ha pubblicato elenchi siffatti. La tizia dall'altro lato con tono seccato mi ha risposto che avrebbe comunicato la notizia all'insegnante che si occupa di ciò e che avrebbero provveduto.
Qualche giorno fa ho verificato che la situazione è rimasta invariata. Avendo capito di avere sbagliato a fare una semplice telefonata, l'altroieri ho inviato alla scuola una mail dal mio account del MIUR, ma niente, ieri l'ho rinviata alla cortese attenzione del D.S.
Inutile dire che niente è cambiato. Quale norma in particolare sulla privacy vieta di diffondere questi dati, che ci espongono anche a rischi riguardanti casi di furti di identità? Come devo procedere per fare in modo che le graduatorie vengano rimosse e sostituite con quelle diffondibili?
Grazie a chi vorrà rispondere

Con piacere ti esprimo un vero e proprio parere sindacale, perché secondo me con la questione del sito istituzionale le scuole credono che possono pubblicare tutto ciò che vogliono, quando invece ci sono delle regole da seguire.

Il primo rifermento è sicuramente il D.Lgs. n. 196 del 2003 recante il c.d. Codice Privacy.

L’art. 3 introduce il principio di necessità nel trattamento dei dati prevedendo che i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Altro riferimento è quello del Garante della privacy con le “"Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" (G.U. n°161 del 13/07/2007).

“….la disciplina sulla protezione dei dati personali regola (v. art. 19, c. 3, del Codice) la diffusione di tali informazioni in maniera tendenzialmente uniforme, sia che essa avvenga attraverso una pubblicazione cartacea, sia attraverso la messa a disposizione su Internet mediante una pagina web. Va tuttavia evidenziato che le caratteristiche di Internet consentono a chiunque, per effetto dei comuni motori di ricerca esterni ai siti, reperire indiscriminatamente e in tempo reale un insieme consistente di informazioni personali rese disponibili in rete, più o meno aggiornate e di natura differente. Nell'utilizzare tale strumento di diffusione occorre, quindi, prevedere forme adeguate di selezione delle informazioni che potrebbero essere altrimenti aggregate massivamente mediante un comune motore di ricerca esterno ai siti. Si pensi alle pagine web contenenti dati relativi a esiti, graduatorie e giudizi di valutazione, che in termini generali dovrebbero essere conosciute più appropriatamente solo consultando un determinato sito Internet, oppure attribuendo solo alle persone interessate una chiave personale di accesso (a vari dati relativi alla procedura, oppure solo a quelli che li riguardano), o predisponendo, nei siti istituzionali, aree ad accesso parimenti selezionato nelle quali possono essere riportate ulteriori informazioni accessibili anche ai controinteressati .Ancorché, talvolta, la disciplina normativa di settore preveda espressamente forme specifiche e circoscritte di divulgazione mediante, ad esempio, la sola messa a disposizione di documenti presso gli uffici o la sola affissione di atti in bacheche nei locali dell'amministrazione, ovvero mediante materiale affissione all'albo pretorio,tali forme di pubblicazione non autorizzano, di per sé, a trasporre tutti i documenti contenenti dati personali così pubblicati in una sezione del sito Internet dell'amministrazione liberamente consultabile. Al tempo stesso, ciò non preclude all'amministrazione di riprodurre in rete alcuni dei predetti documenti, sulla base di una valutazione responsabile e attenta ai limiti posti dai princìpi di pertinenza e non eccedenza.”.

A mio avviso nei dati personali pubblicati (numero di cel, indirizzo di casa, posta elettronica ecc.) si evidenzia sicuramente un principio di "eccedenza" da parte dell'amministrazione, in quanto quest dati "in più" non hanno assolutamente nulla a che fare con un'eventuale procedura concorsuale e la sua trasparenza a fini dell'assegnazione della supplenza. Infatti i dati sono già in possesso dell'amministrazione, e non c'è alcun bisogno di renderli pubblici. Dati che non possono interessare ai controinteressati.

A mio avviso, inoltre, tale principio di eccedenza è ancora più grave in quanto non ci troviamo di fronte alla pubblicazione all'albo d'istituto, e qui la differenza è fondamentale:

Con il sito online, a differenza dell'albo d'istituto, si pone il livello massimo di diffusione dei dati, e proprio per questo le scuole sono chiamate ad operare una selezione dei contenuti dei dati personali. Questo perché gli interessati, ma anche i controinteressati, devono avere un accesso "limitato" (io che leggo la tua graduatoria, che è una procedura concorsuale, devo essere interessato ai punteggi, alle posizioni dei candidati ecc. ma non certo al tuo numero di telefono oppure alla tua email, che con la "procedura concorsuale" non hanno nulla a che fare).

Ritengo quindi, e dovrai secondo me farlo presente con una certa urgenza all'UST o all'USR, che il sito della scuola abbia superato il principio della necessità.

Paolo1974
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Messaggio Da stefi2010 Gio Gen 05, 2012 9:53 am

Ringrazio Paolo1974 per la risposta rapida ed esaustiva

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