Alunno H assente - sostituzione in altre classi?
3 partecipanti
Pagina 1 di 1
Alunno H assente - sostituzione in altre classi?
Gentili colleghi,
Vorrei sapere se in caso di alunno H assente l'insegnante di sostegno può essere utilizzato per sostituzioni in caso di colleghi assenti in altre classi che non siano sue.
Grazie.
Vorrei sapere se in caso di alunno H assente l'insegnante di sostegno può essere utilizzato per sostituzioni in caso di colleghi assenti in altre classi che non siano sue.
Grazie.
Regy- Messaggi : 73
Data d'iscrizione : 27.07.11
Età : 43
Località : Cagliari
Re: Alunno H assente - sostituzione in altre classi?
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Ufficio IV
Prot. n. AOODGPER 9839
Roma, 08 novembre 2010 - Uff. III
Oggetto: Supplenze temporanee del personale docente.
Si fa riferimento alle continue segnalazioni riguardanti la difficoltà delle istituzioni scolastiche nell'assicurare la piena funzionalità delle attività didattiche in caso di assenza temporanea del personale docente.
Al riguardo, nel confermare le indicazioni già fornite con la nota n. 14991 del 6 ottobre 2009, si ribadisce l'obbligo di provvedere alla sostituzione di detto personale assente temporaneamente, prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall'art. 28, commi 5 e 6, del CCNL/07 ed, in subordine, mediante l'attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l'orario d'obbligo.
Ciò premesso, si ricorda che l’istituto delle ore eccedenti, considerato l'ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto.
Pertanto, nel rispetto della normativa e delle procedure richiamate nella stessa nota, nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell’infanzia e primaria per assenze fino a 10 giorni dall’art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze.
Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.
Si segnala infine che la spesa per la sostituzione del personale assente non può essere coperta con le risorse del FIS, visti i vincoli specifici di destinazione previsti dal contratto stesso nell'utilizzo di tali risorse.
IL DIRETTORE GENERALE - f.to Luciano Chiappetta
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Re: Alunno H assente - sostituzione in altre classi?
AOODRPU Prot. n. 7938
Ai dirigenti delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado della Regione Puglia
Loro Sedi
e p.c.
Ai dirigenti amministrativi e tecnici
Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali
Alle OO. SS. regionali comparto Scuola
Loro Sedi
OGGETTO : Direttiva concernente le modalità di utilizzazione dei docenti di sostegno
E’ stata rappresentata a questo Ufficio la circostanza che, in alcune scuole della Regione, il personale docente assegnato su posti di sostegno viene talvolta impiegato per l’effettuazione di supplenze in sostituzione di colleghi assenti dal servizio, della propria o di altre classi.
Tale situazione, ove rispondente a verità, non appare uniformata a criteri di regolarità, tenuto conto che finisce per distogliere l’insegnante di sostegno dal proprio compito istituzionale. Mentre, d’altro canto, non si può mancare di sottolineare come, specie dopo l’entrata in vigore della Legge 5/2/1992 n. 104, l’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap sia assurta al rango di vero e proprio diritto soggettivo, il cui esercizio non potrebbe essere legittimamente conculcato dall’Amministrazione Scolastica.
Relativamente alla sostituzione dei colleghi della propria classe, non potrebbe fondatamente argomentarsi, in senso contrario, dalla circostanza che l’art. 13, comma 6, Legge 104/92 faccia riferimento alla "contitolarità" della classe, trattandosi di una disposizione che assume una propria specifica valenza sul piano squisitamente didattico, in vista del necessario raccordo tra il docente di sostegno e i docenti c.d. curriculari in sede di programmazione educativa e didattica, senza peraltro inficiare la distinzione tra i rispettivi compiti istituzionali.
Tanto premesso, si invitano le SS.LL. a volersi attenere, per quanto concerne la materia in esame, alle indicazioni contenute nella presente direttiva, che costituisce atto di indirizzo e coordinamento per le dipendenti istituzioni scolastiche.
I dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali, che leggono per conoscenza, vorranno partecipare il contenuto della presenta direttiva alle Associazioni dei genitori e agli organismi rappresentativi degli alunni diversamente abili presenti nei rispettivi ambiti territoriali.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Lucrezia Stellacci
Ai dirigenti delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado della Regione Puglia
Loro Sedi
e p.c.
Ai dirigenti amministrativi e tecnici
Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali
Alle OO. SS. regionali comparto Scuola
Loro Sedi
OGGETTO : Direttiva concernente le modalità di utilizzazione dei docenti di sostegno
E’ stata rappresentata a questo Ufficio la circostanza che, in alcune scuole della Regione, il personale docente assegnato su posti di sostegno viene talvolta impiegato per l’effettuazione di supplenze in sostituzione di colleghi assenti dal servizio, della propria o di altre classi.
Tale situazione, ove rispondente a verità, non appare uniformata a criteri di regolarità, tenuto conto che finisce per distogliere l’insegnante di sostegno dal proprio compito istituzionale. Mentre, d’altro canto, non si può mancare di sottolineare come, specie dopo l’entrata in vigore della Legge 5/2/1992 n. 104, l’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap sia assurta al rango di vero e proprio diritto soggettivo, il cui esercizio non potrebbe essere legittimamente conculcato dall’Amministrazione Scolastica.
Relativamente alla sostituzione dei colleghi della propria classe, non potrebbe fondatamente argomentarsi, in senso contrario, dalla circostanza che l’art. 13, comma 6, Legge 104/92 faccia riferimento alla "contitolarità" della classe, trattandosi di una disposizione che assume una propria specifica valenza sul piano squisitamente didattico, in vista del necessario raccordo tra il docente di sostegno e i docenti c.d. curriculari in sede di programmazione educativa e didattica, senza peraltro inficiare la distinzione tra i rispettivi compiti istituzionali.
Tanto premesso, si invitano le SS.LL. a volersi attenere, per quanto concerne la materia in esame, alle indicazioni contenute nella presente direttiva, che costituisce atto di indirizzo e coordinamento per le dipendenti istituzioni scolastiche.
I dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali, che leggono per conoscenza, vorranno partecipare il contenuto della presenta direttiva alle Associazioni dei genitori e agli organismi rappresentativi degli alunni diversamente abili presenti nei rispettivi ambiti territoriali.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Lucrezia Stellacci
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Re: Alunno H assente - sostituzione in altre classi?
http://www.superabile.it/web/it/COMMUNITY/L%27esperto_risponde/Scuola_e_Formazione/info-1236140767.html
Supplenze degli insegnanti di sostegno in classi diverse dalla propria
DOMANDA
Sono una docente di sostegno di ruolo in una scuola primaria in provincia di Roma.
Seguo tre bambini su due plessi: nel caso una docente curriculare debba supplire una collega assente in una altra classe sono tenuta a supplirla nella classe in cui opero?
A mio avviso, nego un diritto all'alunno che seguo, anche perché non è un rapporto 1:1.
Cosa dice la normativa?
RISPOSTA
Gentile utente,
l'art. 13 comma 6 Legge n. 104/92 dice che "Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti" e, quindi, fanno parte dell'organico funzionale di Circolo o di Istituto.
Al pari di ogni insegnante della Scuola può essere utilizzato per supplenze in altre classi, a condizione però che in quel giorno gli alunni con handicap siano assenti. Deve trattarsi di soluzioni estemporanee, di breve durata, su obiettivi didattici condivisi e, soprattutto, non penalizzanti per l'alunno con disabilità.
A questo proposito, si precisa che in una simile eventualità, il docente di sostegno dovrebbe dedicarsi ad "altri" alunni con disabilità e, solo nel caso ciò non fosse possibile, potrebbe essere utilizzato per supplenze.
Altri riferimenti degni di nota, sono Direttiva Ufficio Scolastico Regionale Puglia 11 settembre 2008 e Direttiva Ufficio Scolastico Regionale Sicilia 8 gennaio 2009, che hanno come oggetto "Direttiva concernente le modalità di utilizzazione dei docenti di sostegno" e vietano l'effettuazione di supplenze in sostituzione di colleghi assenti dal servizio, della propria o di altre classi.
Solo se l'alunno con handicap è assente è legittima una sua utilizzazione per supplenze in altre classi.
(10 Dicembre 2009)
Supplenze degli insegnanti di sostegno in classi diverse dalla propria
DOMANDA
Sono una docente di sostegno di ruolo in una scuola primaria in provincia di Roma.
Seguo tre bambini su due plessi: nel caso una docente curriculare debba supplire una collega assente in una altra classe sono tenuta a supplirla nella classe in cui opero?
A mio avviso, nego un diritto all'alunno che seguo, anche perché non è un rapporto 1:1.
Cosa dice la normativa?
RISPOSTA
Gentile utente,
l'art. 13 comma 6 Legge n. 104/92 dice che "Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti" e, quindi, fanno parte dell'organico funzionale di Circolo o di Istituto.
Al pari di ogni insegnante della Scuola può essere utilizzato per supplenze in altre classi, a condizione però che in quel giorno gli alunni con handicap siano assenti. Deve trattarsi di soluzioni estemporanee, di breve durata, su obiettivi didattici condivisi e, soprattutto, non penalizzanti per l'alunno con disabilità.
A questo proposito, si precisa che in una simile eventualità, il docente di sostegno dovrebbe dedicarsi ad "altri" alunni con disabilità e, solo nel caso ciò non fosse possibile, potrebbe essere utilizzato per supplenze.
Altri riferimenti degni di nota, sono Direttiva Ufficio Scolastico Regionale Puglia 11 settembre 2008 e Direttiva Ufficio Scolastico Regionale Sicilia 8 gennaio 2009, che hanno come oggetto "Direttiva concernente le modalità di utilizzazione dei docenti di sostegno" e vietano l'effettuazione di supplenze in sostituzione di colleghi assenti dal servizio, della propria o di altre classi.
Solo se l'alunno con handicap è assente è legittima una sua utilizzazione per supplenze in altre classi.
(10 Dicembre 2009)
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Re: Alunno H assente - sostituzione in altre classi?
Ma purtroppo sappiamo bene che la prassi non è così..e anch'io molto spesso vengo utilizzata per supplenze nonostante abbia 3 alunni in due plessi..e quando sostituisco qualche collega mi capita di non vederli per tutta la settimana, svolgendo con loro solo 8h..Inoltre credo che sia più giusto che quando uno degli alunni sia assente vengano svolte le ore con gli altri due..ma..
mariachiara78- Messaggi : 357
Data d'iscrizione : 20.08.10
Re: Alunno H assente - sostituzione in altre classi?
fatti fare un ordine di servizio ogni volta e con quello vai da qualunque sindacato ,ammesso che il ds te lo faccia
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Re: Alunno H assente - sostituzione in altre classi?
E dopo di che?comincia una lotta tra me e il dirigente che non so dove arriva..lei è una tipa..ti viene incontro ma se non è a genio quando hai bisogno te la fa pagare!Io purtroppo sono anche incinta e già appena lo saprà mi guarderà male..come se fosse una colpa..
mariachiara78- Messaggi : 357
Data d'iscrizione : 20.08.10
Argomenti simili
» Sostituzione in altre classi con alunno presente in DAD
» Spostamento in altre sezioni con alunno assente
» sostituzioni continue in altre classi con alunno con 104 presente
» urgentissimo sostituzione collega assente
» esami e sostituzione collega assente
» Spostamento in altre sezioni con alunno assente
» sostituzioni continue in altre classi con alunno con 104 presente
» urgentissimo sostituzione collega assente
» esami e sostituzione collega assente
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Gio Ago 18, 2022 10:01 pm Da arrubiu
» AP Ottenuta su COE
Gio Ago 18, 2022 10:00 pm Da sirosergio
» L'unico votabile: De Magistris
Gio Ago 18, 2022 9:57 pm Da franco.71
» Primo giorno assoluto da docente dopo superamento concorso ordinario
Gio Ago 18, 2022 9:56 pm Da arrubiu
» Ridatemi i soldi versati!
Gio Ago 18, 2022 9:31 pm Da nuts&peanuts
» SOS rinuncia al ruolo
Gio Ago 18, 2022 9:25 pm Da lilli87&!
» docente in ruolo a.s. 2020-2021 - accettazione nuovo ruolo da gm straordinario 2020 dal 1 settembre 2022
Gio Ago 18, 2022 9:16 pm Da giuseppedong
» Firma digitale per presa di servizio e stipula contratto
Gio Ago 18, 2022 9:02 pm Da gugu
» Chi ha usufruito dei 6 mesi può prendere altri 3?
Gio Ago 18, 2022 8:37 pm Da Dark