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Messaggio Da valeria73 Lun Feb 27, 2012 11:45 am

Promemoria primo messaggio :

Cara Giulia, cara Lalla,
sono entratata di ruolo il 1 settembre 2011 con la riserva N. Per la mia malattia ho la 104 personale ( ex art 3 comma 1°) e il 70% di invalidità. Volevo chiedervi se in fase di trasferimento ho la precedenza . La scuola che mi è stata assegnata è in un comune vicino al mio (nella stessa provincia). Quindi chiedendo il trasferimento (dato che non ho ancora sede definitiva per l'immissione in ruolo a settembre) avrei precedenza con la mia 104? alcuni dicono si, altri mi dicono no . Leggendo l'ipotesi di contratto sulla mobilità e leggendo che bisogna superara i due terzi dell'invalidità dovrei rientrarci, ma mi hanno detto che forse ci vuole il 75%. non so, potete aiutarmi? grazie per il vostro aiuto.
Valeria

valeria73

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Messaggio Da eugenio66 Dom Mar 04, 2012 12:46 pm

I verbali elettronici NON si possono autenticare poichè sono in formato PDF e quindi puoi stampare quante copie originali che vuoi.

In ogni caso l'attestazione è una cosa i verbali un'altra.

Ma ripeto nuovamente adesso la gestione E' DI SOLO COMPETENZA INPS.

eugenio66

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Messaggio Da ad majora Dom Mar 04, 2012 12:50 pm

eugenio66 ha scritto:Il verbale legge art. 3 comma 3 Legge 104 NON è un certificato medico, in ogni caso, ripeto, se il verbale è stato emesso dopo lo 01/01/2010 esiste solo un copia con firma elettronica o scaricabile dal sito INPS e, quindi, sempre originale. Dal 2010 la competenza è esclusivamente dell'INPS.

Comunque all'amministrazione deve essere presentata la parte con gli omissis riguardanti le patologie.

I moderatori dovrebbero chiarire questo aspetto ed anche il Ministero.

nella certificazione INPS (del 2011) in mio possesso c'è scritto: "Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39 del 1993".
ritengo che si possano fare anche le fotocopie, dato che un'eventuale richiesta all'INPS (diretta o elettronica) produrrebbe un documento identico!

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Messaggio Da margherita60 Dom Mar 04, 2012 12:50 pm

Il verbale in mio possesso è in forma cartacea!!

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Messaggio Da eugenio66 Dom Mar 04, 2012 12:55 pm

Certo la stessa copia che puoi scaricare dal sito INPS ti è stata inviata a casa con racc. a.r. dall'INPS. Ma, se è datata, post 1.1.10, tutte le firme ed i bolli sono stati sostituiti dalla firma elettronica del funzionario INPS.

Come sempre le nuove legislazioni creano confusione.

Al limite si può fare accompagnare il verbale con copia autenticata in mo possesso.

Ti assicuro che in tal modo mi è stato accettata per i 3 giorni e per mobilità.

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Messaggio Da ad majora Dom Mar 04, 2012 12:57 pm

la certificazione di "verbale definitivo" è rilasciato esclusivamente dall'INPS. Si tratta di un documento con firme autografe, così come specificato in un mio post precedente.
per stare più tranquilli, comunque, potete fare una telefonata all'INPS!

ad majora

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Messaggio Da eugenio66 Dom Mar 04, 2012 1:04 pm

Ho fatto le dovute verifiche AUSL.INPS.

Sul mio verbale cè riportato quanto segue:

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993

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Messaggio Da margherita60 Dom Mar 04, 2012 1:12 pm

Aridaje....nella mia provincia non è così!! ho il verbale definitivo con le firme in forma cartacea; inoltre da me è ancora l'ASL che rilascia la certificazione attestante lo stato di invalidità senza patologia e non il verbale(che è in mio possesso in forma orginale)..Di sicuro l'INPS avrà in mano tutto. Ma la mia domanda è la seguente se ho un verbale originale definitivo perché dovrei farmene rilasciare un altro in forma digitale? Non è più valido? ne dubito fortemente perché in tal caso mi sarebbe giunta una comunicazione. In ogni caso qui è il servizio di medicina legale dell'ASl che rilascia le certificazioni....se uno volesse richiederle!! In ogni caso, domani mattina vado ad informarmi sia alla sede dell'INPS locale sia alla sede dell'ASL!!

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Messaggio Da eugenio66 Dom Mar 04, 2012 1:35 pm

Ma il verbale non basta a certificare la situazione di disabilità in quanto atto definitivo ??

In ogni caso adesso è la commissione medica superiore dell'INPS a certificare definitivamente la disabilità.

RIPETO nella parte riservata del sito INPS c'è la copia in PDF del verbale inviata a casa ed è IDENTICA.

ARIDAJE : DOPO LO 01.01.2010 E' CAMBIATO TUTTO ai sensi di una legge dell'agosto 2009.

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Messaggio Da margherita60 Dom Mar 04, 2012 1:45 pm

Appunto credo che il verbale sia sufficiente...però mi state facendo venire dei dubbi. E comunque esistono anche le province autonome, dove il passaggio all'INPS avrà visto dei tempi diversi rispetto al resto d'Italia...! Suppongo che se una persona sia in possesso di un verbale definitivo anche se ora è l'INPS che ha preso in mano tutto, nella mia situazione non dovrebbe cambiare nulla. Non è che posso essere io ad effettuare il passaggio: qui funziona così...Tant'è vero che fino a qualche giorno fa ho telefonato all'ASl per chiedere se fosse possibile avere una certificazione senza patologia e la risposta è stata sì!!


Ultima modifica di margherita60 il Dom Mar 04, 2012 1:52 pm - modificato 1 volta.

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Messaggio Da eugenio66 Dom Mar 04, 2012 1:51 pm

Per margherita60:

E' quello che cerco di farti capire il verbale che ti hanno inviato puoi assolutamente utilizzarlo. E' QUELLA COMUNQUE LA CERTIFICAZIONE DEFINITIVA che viene citata nel CCNI (verbale o certificazione è la stessa cosa).

NON TI DEVI PREOCCUPARE.

In parole povere, adesso, la Commissione medica dell'AUSL invia elettronicamente alla commissione medica SUPERIORE dell'INPS sede provinciale il verbale e gli allegati, che a sua volta emette L'ATTO DEFINITIVO, confermando o meno il verbale AUSL, e ti assicuro che alcune volte non lo hanno confermato.

Adesso ti è più chiara la cosa ????

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Messaggio Da margherita60 Dom Mar 04, 2012 2:29 pm

Sì grazie mi è tutto più chiaro!! Domanda va bene anche una certificazione dell'ASL del posto senza patologia? O è preferibile che io consegni il verbale autenticato e senza la parte inerente la patologia? Un'altra domanda, nel resto d'Italia dove conto di andare tale certificazione sarà accettata o è necessario accedere all'area privata sito INPS e scaricare il verbale? Peraltro, mi chiedo se la conferma da parte dell'INPS non ci fosse stata, mi avrebbero avvertita o con la sfera magica avrei dovuto indovinarlo da sola? Fino allo scorso anno dall'ASL mi sono fatta mi rilasciare una dichiarazione con la quale si evinceva che ero sempre in possesso della legge 104 e che pertanto la mia condizione non era cambiata ; quest'anno ho telefonato..ed è rimasto tutto uguale, lo so che è assurdo, ma i passaggi burocratici un po' mi spaventano!!ASL INPS...INPS ASL!! Boh!!

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Messaggio Da eugenio66 Dom Mar 04, 2012 2:51 pm

Il verbale è sempre un documento definitivo in ogni caso riguardando i vecchi verbali "rivedibili" ad un anno c'è sempre il timbro INPS che convalida il verbale in senso definitivo (anni 2005, 2007).

Inoltre la commissione medica AUSL è chiamata adesso Commissione Medica Integrata (da un medico INPS) che in tempo reale e all'atto della visita verbalizza, via internet, ed invia il tutto all'INPS. Sarà poi la COMMISSIONE MEDICA SUPERIORE INPS, sentito il parere della CMI ad emettere l'atto definitivo.

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Messaggio Da eugenio66 Dom Mar 04, 2012 3:59 pm



Art. 20 Legge 102/2009
Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS.

2. L'INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile. (1)

3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalità stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali.

4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate all'INPS le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile.

5. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo è soppressa la parola «anche»;
b) nel secondo periodo sono soppresse le parole «sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia»;
c) nel terzo periodo sono soppresse le parole «è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e»;
5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente 6-bis:
«6-bis: Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'art. 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1o aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS.».

6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile, già approvate con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni. Lo schema di decreto che apporta le eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente comma è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia. Dalla attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



(1) Il secondo periodo del presente comma è stato così modificato dall'articolo 10 comma 4 della legge 30 luglio 2010, n. 122

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Messaggio Da evelyn77 Lun Mar 05, 2012 8:28 pm

Ciao......

se volessi chiedere l'assegnazione provvisoria avendo solamente la 104 art.21 posso farlo?!E' solo una precedenza o un requisito attraverso cui poter partecipare alle assegnazioni.
Ho letto e riletto il contratto n.integrativo, ma non riesco a capire bene se devo per forza fare il ricongiungimento o l'assistenza per poter avere l'assegnazione oppure basta solo la mia 104.

Grazie
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Messaggio Da giulia boffa Lun Mar 05, 2012 8:31 pm

per le assegnazioni serve comunque il ricongiungimento; la tua 104 è una precedenza
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Messaggio Da evelyn77 Lun Mar 05, 2012 10:21 pm

ok...l'unica soluzione allora è provare il trasferimento.....

Grazie

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Messaggio Da piccolastella80 Mar Mar 06, 2012 12:22 am

giulia aiutami tu... il comune nn ha voluto mettere il timbro per l'autenticazione del certificato di invalidità... nè l'ufficio della usl nè i vigili urbani... mi hanno detto di autocertificare che è copia dell'originale... purtroppo il verbale è stato emesso nel 2009 cosa devo fare?

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Messaggio Da giulia boffa Mar Mar 06, 2012 4:04 am

piccolastella88 ha scritto:giulia aiutami tu... il comune nn ha voluto mettere il timbro per l'autenticazione del certificato di invalidità... nè l'ufficio della usl nè i vigili urbani... mi hanno detto di autocertificare che è copia dell'originale... purtroppo il verbale è stato emesso nel 2009 cosa devo fare?

autenticalo tu tu, firma e fotocopia della carta d'identità con scritto "copia conforme all'originale"
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Messaggio Da piccolastella80 Gio Mar 08, 2012 10:47 pm

grazie di cuore giulia per la tua risposta...
vorrei chiedere un ultima cosa sono entratata di ruolo il 1 settembre 2011 con la riserva N. Per la mia malattia ho la 104 personale art. 21 ( ex art 3 comma 1°). ho letto che si compilano per la scuola dell'infanzia gli allegati g1 e g2.
il g1 si chiama domanda di trasferimento... e ovviamente nn ho dubbi in merito. il g2 si chiama domanda di passaggio di ruolo... a cosa serve? ... io qst anno sto facendo l'anno di prova... riguarda anche me qst modulo?
grazie anticipatamente a chi mi risponderà...

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Messaggio Da giulia boffa Ven Mar 09, 2012 9:12 am

no, non puoi ancora chiedere di essere trasferita su altro grado o altra cdc
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Messaggio Da margherita60 Dom Mar 11, 2012 6:38 pm

Scusate ma mi è sorto un dubbio alla domanda provincia in cui il docente usufruisce della legge 104, devo mettere quella in cui la sto usufrendo o quella in cui intendo usufruirla con il trasferimento? ordinanza c'è scritto che "il docente portatore di handicap di cui all'art.21 legge 104)2 e quello di portarore di handicap in situazione di gravità di cui all'art. 33 della legge 104/92 per usufuire della precedenza nell'ambito (II fase trasferimenti) e per la provincia(III fase trasferimenti) in cui è ubicato il comune di residenza, devono esprimere come prima preferenza il predetto comune di residenza ovvore una o più istituzione scolastiche in esso comprese"....Ma se io sto per effettuare un trasferimento interprovinciale? Secondo il buon senso dovrei mettere la provincia in cui usufruisco della precedenza e non quella in cui potrei essere trasferita. Sbaglio? Mi è sorto un grosso dubbio

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Messaggio Da giulia boffa Dom Mar 11, 2012 7:36 pm

come prima sede devi mettere quelle che sono nel comune dell'assistito, poi quelle della provincia
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Messaggio Da margherita60 Dom Mar 11, 2012 7:46 pm

Giulia, ma sono io che ho la legge 104....e sto effettuando un trasferimento interprovinciale. Non ho inserito nessuna scuola della provincia in cui risiedo e in cui usufruisco della legge 104.
Sulla domanda avevo inserito la provincia in cui risiedo e nella quale usufruisco della legge 104(3 gg al mese)..alla domanda provincia in cui il docente usufruisce della legge 104 devo mettere quella in cui risiedo, anche se non intendo mettere nessuna scuola di questa provincia, o devo inserire la sigla provincia in cui intenderei trasferirmi? Grazie, mi hanno fatto venire un dubbio grande come una casa! E cmq se non mi desse nessuna precedenza perché dovrei mettere come prima la scuola provincia di residenza, evito di metterla!


Ultima modifica di margherita60 il Dom Mar 11, 2012 8:10 pm - modificato 1 volta.

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Messaggio Da giulia boffa Dom Mar 11, 2012 7:53 pm

1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94,
con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima,
seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari
cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla
precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali
preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza
opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;
3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92,
richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94.
Il personale, di cui ai punti 1) e 3), nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza
nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza
, a condizione che abbia
espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni
scolastiche comprese in esso
.

se non metti per primo il comune di residenza o la provincia, non hai precedenza per la 104
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Messaggio Da margherita60 Dom Mar 11, 2012 8:08 pm

Allora non la metto che senso ha? Non lo trovo giusto, ma fa lo stesso!! Però il ricongiugimento mia madre, anche se non disabile, lo posso metterlo vero Giulia? Grazie mille di tutto!

margherita60

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