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Messaggio Da sandro di staso Lun Mar 05, 2012 4:53 pm

ciao a tutti. ho bisogno di un chiarimento. Quanto tempo ha la segreteria della mia scuola per emettere il decreto di ricostruzione della carriera? Loro mi dicono 2 anni....

sandro di staso

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Messaggio Da giulia boffa Lun Mar 05, 2012 4:58 pm

devi seguire la pratica, molto da vicino; la ricostruzione di carriera va richiesta alla fine dell'anno di prova, poi devi starle dietro
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Messaggio Da sandro di staso Lun Mar 05, 2012 5:11 pm

grazie giulia, per la risposta. quello che mi interessa è sapere la segreteria quanto tempo ha per emettere il decreto. Ho appena trovato un riferimento legislativo. circolare 4 luglio 2010 che modifica i tempi. precedentemente pare fossero 480 giorni (d.m. 190 del 1995). mi dai conferma appena puoi? vorrei tanto sbandierare alla segretaria la modifica dei suoi tempi biblici. la scusa è sempre stata da ormai 8 mesi "non ho tempo". grazie attendo tua risposta, che immagino sarà utile a tanti.

sandro di staso

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Messaggio Da cannata Lun Mar 05, 2012 6:49 pm

Purtroppo non è come dici tu i tempi per l'emissione del decreto di ricostruzione della carriera sono quelli disposti dal d.m. 190/95 ovvero 480 giorni. solo trascorso questo tempo potrai fare diffida legale al dirigente affinchè emetta il decreto (normalmente la diffida legale intima di emettere il decreto entro 30 giorni dal ricevimento della diffida e se non adempie potrai richiedere anche i danni.

cannata

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Messaggio Da sandro di staso Lun Mar 05, 2012 9:31 pm

e la legge del 04 luglio 2010? dove la metti?

_______

Aggiungo
http://www.snalsverona.it/snalsvr/Boninsegna/PROCEDIMENTIAMMINISTRATIVI.pdf

da una attenta ricerca in rete noto ancora che, pure nella scuola, siamo i soliti italiani. Chissà quando apriremo gli occhi. La legge è chiara: 30 giorni! Dietro adeguata motivazione, comunque, non sono superiori a 90gg. I termini superiori a 90 non sussistono più. ....chissà quando sarà "recepita" detta normativa.
Leggete il link e fatevi una idea.

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Messaggio Da cannata Mar Mar 06, 2012 9:43 am

[quote] la legge del 04 luglio 2010? dove la metti?

_______

Aggiungo
http://www.snalsverona.it/snalsvr/Boninsegna/PROCEDIMENTIAMMINISTRATIVI.pdf
da una attenta ricerca in rete noto ancora che, pure nella scuola, siamo i soliti italiani. Chissà quando apriremo gli occhi. La legge è chiara: 30 giorni! Dietro adeguata motivazione, comunque, non sono superiori a 90gg. I termini superiori a 90 non sussistono più. ....chissà quando sarà "recepita" detta normativa.
Leggete il link e fatevi una idea.

Ti ho già risposto le circolari non sono leggi

cannata

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Messaggio Da sandro di staso Mar Mar 06, 2012 12:56 pm

[quote="cannata"]
la legge del 04 luglio 2010? dove la metti?

_______

Ti ho già risposto le circolari non sono leggi

Infatti, quello che dici è totalmente errato per via delle gerarchie delle fonti... si studiano a scuola...
La legge è, e deve essere, recepita anche nelle circolari applicative pena la non legittimità totale.
La validità delle leggi, qualora non meglio difinito, è post legem! Quindi, in sintesi, da autorevoli fonti, sindacali e non, dal 04/07/2010, la circolare del 04/07/2010 del Consiglio dei Ministri rende attuativo l'articolo 07 della Legge 18/06/2009 nr.69.
Guardarla e, soprattutto leggerla, a questo punto non guasterebbe.

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Messaggio Da cannata Mar Mar 06, 2012 6:25 pm

Art. 2 comma 2 legge 241/90:
Con uno o più regolamenti adottati ai sensi
dell’articolo 17ii, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro competente, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono
stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di
competenza delle amministrazioni statali devono
concludersi, ove non siano direttamente previsti per
legge.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo
i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono
concludersi i procedimenti di propria competenza. I
termini sono modulati tenendo conto della loro
sostenibilità, sotto il profilo dell’organizzazione
amministrativa, e della natura degli interessi pubblici
tutelati e decorrono dall’inizio di ufficio del
procedimento o dal ricevimento della domanda, se il
procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il
termine è di novanta giorni.
la parte in neretto sottolineata ti sta ad indicare che nel caso in cui la legge, per quello specifico procedimento amm.vo, prevede un termine diverso questo è fatto salvo. Guarda caso il D.M. 06.04.1995 n. 190 stabilisce il termine in 480 giorni. Se vai a vederti il materiale distribuito al seminario sulla ricostruzione della caririera da un dirigente del MIUR tenutosi a Modena in data 03/11/2010 (data successiva alla famosa circolare) la dispensa a pag. 3 ultime tre righe che riporto integralmente dice: Dalla assunzione in protocollo della istanza, l’amministrazione ha 480 giorni di tempo per emettere il relativo provvedimento. (D.M. 06.04.1995 n. 190, in applicazione art. 2 , c. 2 L. n. 241/1990) di suguito ti riporto il Link dove puoi trovare il materiale http://www.pinodurantescuola.com/?p=9027 il file che devi aprire è dispensa ric. c. 2010 pag. 3 ultime 3 righe del foglio. buona lettura

cannata

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Messaggio Da sandro di staso Mar Mar 06, 2012 9:58 pm

Mamma mia che confusione... ma da dove hai copiato? Quello è il testo vecchio e normativa OBSOLETA!!!
Non voglio ripetermi ma qui trovi la normativa

http://www.snalsverona.it/snalsvr/Boninsegna/PROCEDIMENTIAMMINISTRATIVI.pdf

Copio ed incollo anche parte di qualcosa che è utile ed attuale...

Testo legge n. 69/09
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
3. Con uno o piu` decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e` ad iniziativa di parte.

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilita` dirigenziale.

Ti dicevo e rinnovo che, il termine di 30 giorni e le possibili conseguenze penali riconnesse al ritrovato parallelismo con l’art. 328 co. 2 c.p. possono comunque scadere al rango di minaccia “virtuale”, se le singole PP.AA. adempiranno all’onere di definire, per ciascun provvedimento e relativo iter procedimentale di propria competenza, una durata. Il terzo comma dell’art. 2, ci fa conoscere come tale termine sia proprio quello precedentemente previsto, visto che, salvo casi particolari, dovrà trattarsi di “..termini non superiori a novanta giorni”.
Stante così la cosa, la “minaccia” penale sembra, nel concreto, più ispirata a sollecitare proprio questo significativo lavoro di ricognizione dei procedimenti. Al minimo, bisognerà dunque produrre un formale elenco di procedimenti, al limite tutti scadenza pari a 90 gg. Cosa che già avrebbe dovuto essere stata fatta, sulla base di quanto prevedeva l’art. 2, già nella versione post-L. 15/05.
Di più: al di là della previsione dei 90 giorni quale termine massimo “ordinario” di un procedimento che trovi collocazione nell’atto formale ricognitorio degli stessi, vi è spazio ulteriore per la considerazione di problemi organizzativi e gestionali di particolare gravità, che possono incidere sulla durata standard del procedimento. Situazioni riconducibili a:
sostenibilità dei tempi; natura degli interessi pubblici tutelati (da intendersi quale rilievo o rilevanza degli stessi); particolare complessità del procedimento sono tutti elementi idonei al supero del termine dei 90 giorni, sino all’eventuale raddoppio del termine.
In ogni caso il termine finale, dice sempre il 3 comma, non potrà “.. superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione”: provvedimenti, questi ultimi, per i quali la straordinaria rilevanza dell’interesse in gioco, consigliano ancor più lunghe scadenze.

La situazione, è chiaramente espressa dalle fonti citate nel link, e va accettata nell'ottica di uno snellimento amministrativo, semplificazione attività burocratica, nonché trasparenza e certezza dell'adempimento del provvedimento.
In sintesi, se l'avessi visto prima, avresti notato che, come ti parlavo delle circolari, qui si citano, oltre le leggi, anche i decreti.... e parte della gerarchia delle fonti, che ti ripeto, si studia anche a scuola....

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Messaggio Da cannata Mer Mar 07, 2012 12:06 pm

Scusami ma il link che tu riporti http://www.snalsverona.it/snalsvr/Boninsegna/PROCEDIMENTIAMMINISTRATIVI.pdf non è altro che un volantino.
Ti prego di riportarmi un link di un sindacato o qualsiasi altra fonte affidabile da cui si evince che quello che tu sostieni è la normativa in vigore dal 29/09/2010 per quanto riguarda i termini di emissione del decreto di ricostruzione di carriera. Ti prego di segnalarmi (se esistono) tutti i casi in cui a far data dall'istanza entro 30, 60 o 90 gg. è stato emesso il decreto di ricostruzione di carriera io non nne sono a conoscenza.
Se in una scuola 5 docenti immessi in ruolo che hanno 20 anni di servizio pre ruolo affettuato agni anno su più scuole e che richiedono la ricostruzione di carriera nello stesso anno altro che un anno ci metterà. Anche se la segreteria della scuola si occupasse sole delle ricostruzioni di carriera i tempi sarebbero lunghissimi. Ti prego non parlare di fonti del diritto chi scrive è laureata in giurisprudenza con due master di specializzazione in diritto del lavoro e diritto amm.vo. Hai letto il materiale del seminario da me indicato? Hai potuto appurare che si svolto in data successiva al 29/09/2010? Ti prego riportami fatti e atti a sostegno della tua tesi e non volantini non riscontrabili in alcun sito ufficiale serio.


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Messaggio Da sandro di staso Mer Mar 07, 2012 2:15 pm

nessuno ti ha chiesto le competenze da te possedute, visto che non ci conosciamo, visto che non mi sono presentato con i miei titoli, pur rispettabili.... ecc. ecc. ... è la solita Italia.. che legge, comprende, critica, ma poi non accetta la realtà... Di scuole efficienti te ne potrei citare diverse decine, che, sottolineo, applicano tuttora la legge, ma se non vuoi comprenderlo.. Dura lex sed lex. E' così, punto.

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Messaggio Da cannata Mer Mar 07, 2012 2:37 pm

Non capisco il tuo risentimento. "E' cosi punto" mi sembra un espressione da 1923. Una cosa mi sento di dirti le opinioni sono belle in quanto io dico la mia e tu dici la tua, io a sostegno della mia tesi ho portate dei fatti tu un volantino (scritto anche male) in ogni caso ho solo detto di indicarmi dei fatti oggettivi (Non ho mai detto di avere ragione, come fai tu). Scusa se non ho condiviso le tue ragioni. HAI RAGIONE TU spero che tu ora possa essere più felici. Saluti e onori ai tuoi rispettabili titoli. In ogni caso io rispetto anche l'opinione degli analfabeti proprio in quanto opiononi di conseguenza occorre che li rispettano tutti.

cannata

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Messaggio Da sandro di staso Mer Mar 07, 2012 2:50 pm

Esimio Avvocato, da quando una relazione di un convegno, peraltro non aggiornata, fa parte delle fonti del diritto? Le relazioni congressuali, come tutti i relatori sanno bene, qualora non aggiornate si discutono con i vari quesiti posti dagli astanti. Grazie per il complimento, ma dopo che scrivi riguarda la grammatica italiana, che, anch'essa si studia a scuola come le fonti del diritto. Cito testualmente :"In ogni caso io rispetto anche l'opinione degli analfabeti proprio in quanto opiononi di conseguenza occorre che li rispettano tutti."
Se rileggi i miei scritti troverai i fondamenti di legge ai quali mi riferisco, accennati nel volantino (come lo chiami tu)dello SNALS di Verona. Se non hai capito che è un sindacato nazionale, e se non lo hai letto notando, ti ripeto, le fonti del diritto, non è colpa mia.
Ossequi.

sandro di staso

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Messaggio Da cannata Mer Mar 07, 2012 6:14 pm

sandro di staso ha scritto:ciao a tutti. ho bisogno di un chiarimento. Quanto tempo ha la segreteria della mia scuola per emettere il decreto di ricostruzione della carriera? Loro mi dicono 2 anni....
Scusa ma cosa fai il duro con chi non hai difronte (sopratutto se donna) e il timoroso quando hai la gente davanti? Perchè non hai rispoto subito alla tua segreteria che la legge non provedeva ciò? perchè non le hai fatto vedere il tuo volantino sindacale? Perchè non sei andato dal dirigente a protestare? tu Genio delle fonti del diritto dovresti sapere che nel caso in cui il dirigente non adempie ad un obbligo di legge basta fare una diffida legale ed intimargli di adempiere nel più breve tempo possibile, ma tu cosa fai (ispiratore delle fonti del diritto italiano) ti rivolgi al forum per chiedere se ciò che ti ha detto la segreteria è corretto. Ma scusa non eri così sicuro della tua posizione . Ma tu sei un duro fai lo sgradasso con chi non vedi, con la segreteria no o meglio con il dirigente. Povera Italia a cosa si è ridotta. Mi scuso per i miei errori grammaticali ma quando ho da fare con gente come tè scrivo di getto. Scusa ma hai montato una polemica inutile e dispendiosa per niente. Cambia nick "IL GENIO DELLE FONTI" non pecificare quali.

cannata

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