Scuola di titolarità nella domanda di trasferimento
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Orizzonte Scuola Forum :: Mobilità, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, graduatoria interna istituto
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Scuola di titolarità nella domanda di trasferimento
Vorrei chiedervi come comportarsi per il personale che entrato di ruolo lo scorso settembre 2011 su sede provvisoria.
Nella domanda di mobilità alla sezione C chiede la situazione giuridica e bisogna mettere il comune di titolarità e la scuola, mi hanno riferito che non dovrei mettere la scuola dove presto servizio attualmente ma il provveditorato di competenza.
E' corretto?
Grazie
Nella domanda di mobilità alla sezione C chiede la situazione giuridica e bisogna mettere il comune di titolarità e la scuola, mi hanno riferito che non dovrei mettere la scuola dove presto servizio attualmente ma il provveditorato di competenza.
E' corretto?
Grazie
johnnystecco- Messaggi : 122
Data d'iscrizione : 17.02.11
Re: Scuola di titolarità nella domanda di trasferimento
corretto, sei DOP infatti
giulia boffa- Admin
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Re: Scuola di titolarità nella domanda di trasferimento
giulia boffa ha scritto:corretto, sei DOP infatti
Quindi nel mio caso essendo in servizio nella provincia di Torino dovrò mettere l'Ufficio Scolastico Provinciale di quest'ultima?
Grazie
johnnystecco- Messaggi : 122
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giulia boffa- Admin
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Re: Scuola di titolarità nella domanda di trasferimento
giulia boffa ha scritto:corretto, sei DOP infatti
Scusami ancora se insisto, avevo dimenticato di dirti che faccio parte del personale ata ma questo credo non faccia differenza con il personale docente.
Corretto?
Grazie ancora.
johnnystecco- Messaggi : 122
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giulia boffa- Admin
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Re: Scuola di titolarità nella domanda di trasferimento
stessa cosa x me che nn ho sede ma solo la decorrenza giuridica da sttembre 2011
alevero- Messaggi : 1124
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Re: Scuola di titolarità nella domanda di trasferimento
Purtroppo quando vi leggo mi vengono tutti i dubbi possibili... Riassumo: ho avuto il ruolo con retrodatazione al 2010 da concorso a Frosinone, sede di servizio Roma, devo mettere il "provveditorato" (o AT o CSA o come hanno deciso di chiamarlo ora) di Roma,perché e' questa la provincia di servizio e non la scuola di servizio perche' sede provvisoria, vero?
barbie- Messaggi : 458
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Re: Scuola di titolarità nella domanda di trasferimento
giulia boffa ha scritto:corretto, sei DOP infatti
Scusate l'ignoranza, ma il modello, per chi chiede la sede definitiva quest'anno per ruolo 2011 nella scuola media, qual è? perchè c'è quello C1 di trasferimento, C2 di cattedra e C3 di ruolo. Inoltre quali sono gli allegati relativi al servizio, esigenze di famiglia e titoli, di cui alcuni parlano sul forum?
Grazie e scusate ma non ci sto capendo nulla!!!
odissea64- Messaggi : 85
Data d'iscrizione : 30.09.09
Re: Scuola di titolarità nella domanda di trasferimento
odissea64 ha scritto:giulia boffa ha scritto:corretto, sei DOP infatti
Scusate l'ignoranza, ma il modello, per chi chiede la sede definitiva quest'anno per ruolo 2011 nella scuola media, qual è? perchè c'è quello C1 di trasferimento, C2 di cattedra e C3 di ruolo. Inoltre quali sono gli allegati relativi al servizio, esigenze di famiglia e titoli, di cui alcuni parlano sul forum?
Grazie e scusate ma non ci sto capendo nulla!!!
i neo immessi in ruolo compilano il modulo per il trasferimento
il trasferimento è da DOP (sede iil Provveditorato) a quella che sarà la sede definitiva di titolarità
il personale neo immesso in ruolo partecipa alla II fase dei trasferimenti (trasferimenti tra comuni della provincia)
lallaorizzonte- Moderatore
- Messaggi : 24491
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Scuola di titolarità nella domanda di trasferimento
lallaorizzonte ha scritto:odissea64 ha scritto:giulia boffa ha scritto:corretto, sei DOP infatti
Scusate l'ignoranza, ma il modello, per chi chiede la sede definitiva quest'anno per ruolo 2011 nella scuola media, qual è? perchè c'è quello C1 di trasferimento, C2 di cattedra e C3 di ruolo. Inoltre quali sono gli allegati relativi al servizio, esigenze di famiglia e titoli, di cui alcuni parlano sul forum?
Grazie e scusate ma non ci sto capendo nulla!!!
i neo immessi in ruolo compilano il modulo per il trasferimento
il trasferimento è da DOP (sede iil Provveditorato) a quella che sarà la sede definitiva di titolarità
il personale neo immesso in ruolo partecipa alla II fase dei trasferimenti (trasferimenti tra comuni della provincia)
ma il neo immesso in ruolo oltre a compilare la domanda di trasferimento per avere la sede definitiva, nel caso in cui debba fare anche domanda di trasferimento interprovinciale (referente unico genitore con 104) deve compilare un'altra domanda o la domanda è sempre la stessa?
pipo26- Messaggi : 972
Data d'iscrizione : 30.04.11
Re: Scuola di titolarità nella domanda di trasferimento
Mi spiegate a chi va indirizzata la domanda di mobilità? Io devo chiedere sede definitiva nella primaria e appartengo ai retrodatati 2010....Quanti dubbi ho! Sono nel pallone più totale!
cri- Messaggi : 2038
Data d'iscrizione : 02.03.11
Re: Scuola di titolarità nella domanda di trasferimento
Stesso dubbio:
ma il neo immesso in ruolo oltre a compilare la domanda di trasferimento per avere la sede definitiva, nel caso in cui debba fare anche domanda di trasferimento interprovinciale (referente unico genitore con 104) deve compilare un'altra domanda o la domanda è sempre la stessa?
ma il neo immesso in ruolo oltre a compilare la domanda di trasferimento per avere la sede definitiva, nel caso in cui debba fare anche domanda di trasferimento interprovinciale (referente unico genitore con 104) deve compilare un'altra domanda o la domanda è sempre la stessa?
elfoka- Messaggi : 143
Data d'iscrizione : 03.03.12
Re: Scuola di titolarità nella domanda di trasferimento
la scuola secondaria può inserire più province nello stesso modulo, la scuola primaria e infanzia in due moduli, ma sempre nello stesso plico
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
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Località : milano
Re: Scuola di titolarità nella domanda di trasferimento
cri ha scritto:Mi spiegate a chi va indirizzata la domanda di mobilità? Io devo chiedere sede definitiva nella primaria e appartengo ai retrodatati 2010....Quanti dubbi ho! Sono nel pallone più totale!
la domanda va indirizzata alla scuola di servizio, se c'è , e al provveditorato di servizio
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
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Località : milano
Re: Scuola di titolarità nella domanda di trasferimento
non ci capisco più niente:
Neoimmessa in ruolo con decorrenza giurid. ed economica nel settembre 2011 su sede provvisoria,
posso presentare domanda di trasferimento interprovinciale con legge 104 a favore di mio padre o posso solo fare assegnazione provvisoria?
Neoimmessa in ruolo con decorrenza giurid. ed economica nel settembre 2011 su sede provvisoria,
posso presentare domanda di trasferimento interprovinciale con legge 104 a favore di mio padre o posso solo fare assegnazione provvisoria?
elfoka- Messaggi : 143
Data d'iscrizione : 03.03.12
Re: Scuola di titolarità nella domanda di trasferimento
V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’, OVVERO
ASSISTENZA DEL FIGLIO UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’
Nel contesto della procedura dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7
della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche
adottivi o a coloro che esercitano legale tutela del disabile in situazione di gravità, al coniuge e
al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in
situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere
all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la
precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle
sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità.
In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene
riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:
- documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
- impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in
situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con
autodichiarazione, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno
scolastico. L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio
richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente
con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata
dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi
delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed
integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ovvero mediante presentazione
dello stato di famiglia (8).
- essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in cui si
presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per
l’assistenza (9) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del
D.L.vo 151/2001.
In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che
assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità
provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di
mobilità annuale.
Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza
limitatamente ai trasferimenti nell’ambito e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di
religione cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a
condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub
comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui,
prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni
scolastiche comprese in essi. Detta precedenza si applica anche alla prima fase dei trasferimenti,
alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più distretti.
In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è
obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti
richiedibili (4).
L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento, ovvero per il
distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La
15
mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di
accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per
eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera
domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo
come domanda volontaria senza diritto di precedenza.
Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a
coloro che esercitano legale tutela e ai coniugi del disabile in situazione di gravità, obbligati
all’assistenza. I figli che assistono un genitore in situazione di gravità hanno diritto ad usufruire
della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale.
La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente.
Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili di età inferiore ai diciotto
anni, in considerazione del fatto che, relativamente ai minorenni le certificazioni mediche
spesso non si pronunciano in merito al carattere permanente della situazione di disabilità.
Per beneficiare della precedenza prevista dall’art. 33, della legge n. 104/92, gli interessati
dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nel successivo Art. 9
- Documentazione e Certificazioni.
La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.
E’ escluso dall’applicazione della suddetta norma (Blocco triennale, cioè) il personale docente ed educativo di cui
all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente contratto.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 9 comma 21 della legge n. 106/11, il personale
docente, assunto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore della legge, nell’anno
scolastico 2011/12 o successivi, non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia
per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo.
Tale disposizione non si applica ai docenti nominati con retrodatazione giuridica al
2010/11, sia dalle graduatorie dei concorsi che da quelle ad esaurimento.
E’ escluso dall’applicazione della suddetta norma (blocco quiquennale) il personale docente ed educativo di cui
all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente contratto.
I
ASSISTENZA DEL FIGLIO UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’
Nel contesto della procedura dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7
della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche
adottivi o a coloro che esercitano legale tutela del disabile in situazione di gravità, al coniuge e
al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in
situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere
all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la
precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle
sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità.
In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene
riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:
- documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
- impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in
situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con
autodichiarazione, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno
scolastico. L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio
richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente
con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata
dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi
delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed
integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ovvero mediante presentazione
dello stato di famiglia (8).
- essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in cui si
presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per
l’assistenza (9) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del
D.L.vo 151/2001.
In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che
assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità
provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di
mobilità annuale.
Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza
limitatamente ai trasferimenti nell’ambito e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di
religione cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a
condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub
comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui,
prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni
scolastiche comprese in essi. Detta precedenza si applica anche alla prima fase dei trasferimenti,
alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più distretti.
In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è
obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti
richiedibili (4).
L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento, ovvero per il
distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La
15
mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di
accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per
eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera
domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo
come domanda volontaria senza diritto di precedenza.
Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a
coloro che esercitano legale tutela e ai coniugi del disabile in situazione di gravità, obbligati
all’assistenza. I figli che assistono un genitore in situazione di gravità hanno diritto ad usufruire
della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale.
La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente.
Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili di età inferiore ai diciotto
anni, in considerazione del fatto che, relativamente ai minorenni le certificazioni mediche
spesso non si pronunciano in merito al carattere permanente della situazione di disabilità.
Per beneficiare della precedenza prevista dall’art. 33, della legge n. 104/92, gli interessati
dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nel successivo Art. 9
- Documentazione e Certificazioni.
La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.
E’ escluso dall’applicazione della suddetta norma (Blocco triennale, cioè) il personale docente ed educativo di cui
all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente contratto.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 9 comma 21 della legge n. 106/11, il personale
docente, assunto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore della legge, nell’anno
scolastico 2011/12 o successivi, non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia
per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo.
Tale disposizione non si applica ai docenti nominati con retrodatazione giuridica al
2010/11, sia dalle graduatorie dei concorsi che da quelle ad esaurimento.
E’ escluso dall’applicazione della suddetta norma (blocco quiquennale) il personale docente ed educativo di cui
all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente contratto.
I
giulia boffa- Admin
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Re: Scuola di titolarità nella domanda di trasferimento
http://www.gildalatina.org/mobilita/2011/modulistica/dich_pluridichiarazione_104-2010.pdf
"Nei trasferimenti interprovinciali soprattutto per i docenti neoimmessi in ruolo."
"Nei trasferimenti interprovinciali soprattutto per i docenti neoimmessi in ruolo."
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Re: Scuola di titolarità nella domanda di trasferimento
giulia boffa ha scritto:cri ha scritto:Mi spiegate a chi va indirizzata la domanda di mobilità? Io devo chiedere sede definitiva nella primaria e appartengo ai retrodatati 2010....Quanti dubbi ho! Sono nel pallone più totale!
la domanda va indirizzata alla scuola di servizio, se c'è , e al provveditorato di servizio
Ops mi è venuto un atroce dubbio su quest'affermazione, chi è su sede provvisoria deve inviare la domanda sia alla scuola dove presta servizio che al provveditorato?
Ero convinto che bastava solo alla scuola.
Grazie
johnnystecco- Messaggi : 122
Data d'iscrizione : 17.02.11
Re: Scuola di titolarità nella domanda di trasferimento
solo alla scuola, al provveditorato per chi è senza sede
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Re: Scuola di titolarità nella domanda di trasferimento
io faccio la domanda per avere la sede definitiva a chi la devo inviare in questo caso?Va alla scuola dove sto lavorando ora ?
cri- Messaggi : 2038
Data d'iscrizione : 02.03.11
Re: Scuola di titolarità nella domanda di trasferimento
Da quello che ho capito, si alla scuola in cui si presta servizio. Anche perché mi sembra che entrando nel modulo online la scuola di servizio sia già inclusa.
barbie- Messaggi : 458
Data d'iscrizione : 15.10.10
Età : 55
Località : Roma
Re: Scuola di titolarità nella domanda di trasferimento
Ciao a tutti, io penso che i neoimmessi in ruolo debbano indirizzare la domanda al CSA perchè la sede dove stanno/stiamo prestando servizio è quella provvisoria. La scuola successivamente sempre on line verificherà i dati inseriti e inoltrerà la domanda al MIUR. cmq. anch'io chiedo conferme se ho capito bene.
lorynico- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 03.03.12
Re: Scuola di titolarità nella domanda di trasferimento
aiuitateci per favore!
cri- Messaggi : 2038
Data d'iscrizione : 02.03.11
Re: Scuola di titolarità nella domanda di trasferimento
quindi da come ho capita se un docente è titolare in una provincia ma presta servizio su un altra(assegn. provv.) nel caso di trasferimento nella stessa provincia in cui presta servizio deve indirizzare la domanda alla scuola di titolarità e all'USP della provincia di titolarità?
demetrio74- Messaggi : 26
Data d'iscrizione : 06.03.12
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