AIUTO DAGLI ESPERTI
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AIUTO DAGLI ESPERTI
Salve, sono supplente in una scuola con salvaprecari, oggi mi hanno chiamata da una sede vicino casa... posso interrompere perchè la suppl è più lunga? (fino termine lezioni), nella scuola dove sono adesso la titolare ha fatto capire che non vuole tornare dalla "malattia", ufficiosamente, ma concretamente prende un mese per volta. Posso cambiare almeno al termine del contratto? senza avere l'obbligo della proroga?
HO SPIEGATO LA SITUAZIONE ALLA DIRIGENTE AMMINISTRATIVA CHE MI HA DETTO CHE POSSO INTERROMPERE DA SUBITO E CAMBIARE SUPPLENZA...
GRAZIE A CHI RISPONDERA'
HO SPIEGATO LA SITUAZIONE ALLA DIRIGENTE AMMINISTRATIVA CHE MI HA DETTO CHE POSSO INTERROMPERE DA SUBITO E CAMBIARE SUPPLENZA...
GRAZIE A CHI RISPONDERA'
romina- Messaggi : 153
Data d'iscrizione : 27.08.10
Re: AIUTO DAGLI ESPERTI
romina ha scritto:Salve, sono supplente in una scuola con salvaprecari, oggi mi hanno chiamata da una sede vicino casa... posso interrompere perchè la suppl è più lunga? (fino termine lezioni), nella scuola dove sono adesso la titolare ha fatto capire che non vuole tornare dalla "malattia", ufficiosamente, ma concretamente prende un mese per volta. Posso cambiare almeno al termine del contratto? senza avere l'obbligo della proroga?
HO SPIEGATO LA SITUAZIONE ALLA DIRIGENTE AMMINISTRATIVA CHE MI HA DETTO CHE POSSO INTERROMPERE DA SUBITO E CAMBIARE SUPPLENZA...
GRAZIE A CHI RISPONDERA'
Se fino al termine delle lezioni, sì. Puoi lasciare la supplenza in corso, subito.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: AIUTO DAGLI ESPERTI
E' fino al termine delle lezioni ma per gravidanza a rischio, e non per una suppl annuale, o comunque non breve
romina- Messaggi : 153
Data d'iscrizione : 27.08.10
Re: AIUTO DAGLI ESPERTI
romina ha scritto:E' fino al termine delle lezioni ma per gravidanza a rischio, e non per una suppl annuale, o comunque non breve
Si presume quindi che il certificato di interdizione arrivi direttamente o superi il 9 giugno.
Allora in questo caso è possibile farti un contratto fino al termine delle lezioni.
Ricordo infatti che un certificato di interdizione può essere di 30 in 30 giorni (a volte 60), ma il ginecologo, se lo ritiene opportuno, lo può redigere anche fino all'inizio del congedo obbligatorio. Se il congedo obbligatorio inizia una data successiva al termine delle lezioni, cioè 9 giungo, il tuo contratto è lecito, pur non configurandosi come un posto disponibile dopo il 31/12.
Quindi il contratto fino al termine delle lezioni va bene.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: AIUTO DAGLI ESPERTI
scusami se insisto, ma ho chiamato una sindacalista e mi ha detto che non è possibile... posso avere un riferimento normativo per non creare confusione domani? e soprattutto per non avere problemi? grazie mille per le risposte
romina- Messaggi : 153
Data d'iscrizione : 27.08.10
Re: AIUTO DAGLI ESPERTI
Paolo1974 che devo fare? sicuramente domani a scuola diranno che non è possibile...
romina- Messaggi : 153
Data d'iscrizione : 27.08.10
Re: AIUTO DAGLI ESPERTI
cosa non è possibile?
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: AIUTO DAGLI ESPERTI
Art 5/4
Nessuna penalizzazione viene applicata nel caso in cui il personale rinunci alla supplenza, anche già in corso, per accettare un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche resosi disponibile successivamente o in quanto destinatario di progetti ai sensi di specifiche convenzioni stipulate tra questo Ministero e le Regioni.
Art 6
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, valgono le disposizioni di cui al D.M. 27 giugno 2007, n. 131e al D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, con i quali sono stati adottati rispettivamente, i Regolamenti per il conferimento delle supplenze al personale docente e al personale A.T.A..
Regolamento supplenze, art 8/2
Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell'anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
Dal momento che la supplenza da salva precari è comunque una supplenza breve, paragonata quindi ad una supplenza breve data da GI, visto che l’unica differenza è che gli elenchi prioritari precedono le GI, sarebbe discriminante non far lasciare una supplenza breve da sp per un’altra che arrivi fino al termine delle lezioni sempre da sp.
Infatti la ratio dell’art 5/4 del dm 92 è quello di dire che se si accetta una supplenza da sp si può lasciare, senza essere cancellati dagli elenchi, se ti offrono una supplenza annuale o al 30/6, cosa che può avvenire anche da GI (spezzoni pari inferiori le 6 ore oppure Ge esaurite e posto assegnato dalle GI).
Ma tra supplenze “brevi” ritengo che prevalga l’art 6 del dm 92 e quindi l’art 8/2 del regolamento delle supplenze.
Quindi per me è possibile.
Nessuna penalizzazione viene applicata nel caso in cui il personale rinunci alla supplenza, anche già in corso, per accettare un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche resosi disponibile successivamente o in quanto destinatario di progetti ai sensi di specifiche convenzioni stipulate tra questo Ministero e le Regioni.
Art 6
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, valgono le disposizioni di cui al D.M. 27 giugno 2007, n. 131e al D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, con i quali sono stati adottati rispettivamente, i Regolamenti per il conferimento delle supplenze al personale docente e al personale A.T.A..
Regolamento supplenze, art 8/2
Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell'anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
Dal momento che la supplenza da salva precari è comunque una supplenza breve, paragonata quindi ad una supplenza breve data da GI, visto che l’unica differenza è che gli elenchi prioritari precedono le GI, sarebbe discriminante non far lasciare una supplenza breve da sp per un’altra che arrivi fino al termine delle lezioni sempre da sp.
Infatti la ratio dell’art 5/4 del dm 92 è quello di dire che se si accetta una supplenza da sp si può lasciare, senza essere cancellati dagli elenchi, se ti offrono una supplenza annuale o al 30/6, cosa che può avvenire anche da GI (spezzoni pari inferiori le 6 ore oppure Ge esaurite e posto assegnato dalle GI).
Ma tra supplenze “brevi” ritengo che prevalga l’art 6 del dm 92 e quindi l’art 8/2 del regolamento delle supplenze.
Quindi per me è possibile.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
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