Un CS di ruolo può accettare una supplenza come AT?
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Un CS di ruolo può accettare una supplenza come AT?
Un CS di ruolo può chiedere l'aspettativa e prendere una supplenza di 4 mesi per AT di terza fascia?
Non c'è un articolo (59?) nel contratto che dice che il personale di ruolo non può prendere supplenze inferiori all'anno per altri profili?
Nel caso in cui la scuola in cui è CS rilascia l'aspettiva (va giustificata?) e la scuola dove lavorerebbe come AT l'accetta,
e invece è uno spostamento che non può fare,
di chi è responsabilità?
Grazie...
Non c'è un articolo (59?) nel contratto che dice che il personale di ruolo non può prendere supplenze inferiori all'anno per altri profili?
Nel caso in cui la scuola in cui è CS rilascia l'aspettiva (va giustificata?) e la scuola dove lavorerebbe come AT l'accetta,
e invece è uno spostamento che non può fare,
di chi è responsabilità?
Grazie...
Rina82- Messaggi : 20
Data d'iscrizione : 29.03.12
Re: Un CS di ruolo può accettare una supplenza come AT?
può accettare SOLO supplenze al 31/08 o fino al 30/06... (posto vacante)
NON può accettare supplenze su maternità/temporanee/etc. (posto NON vacante)
NON può accettare supplenze su maternità/temporanee/etc. (posto NON vacante)
Ospite- Ospite
Re: Un CS di ruolo può accettare una supplenza come AT?
Perfetto, grazie...
(Dove trovo la norma di riferimento?)
(Dove trovo la norma di riferimento?)
Rina82- Messaggi : 20
Data d'iscrizione : 29.03.12
Re: Un CS di ruolo può accettare una supplenza come AT?
L'articolo 59 dice:
"Il personale ATA può accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, per tre anni, la titolarità della sede".
4 mesi di cui sopra sono inferiori all'anno, e non leggo distinzione tra posto vacante /non vacante (perlomento non in questo articolo)
Quindi?
"Il personale ATA può accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, per tre anni, la titolarità della sede".
4 mesi di cui sopra sono inferiori all'anno, e non leggo distinzione tra posto vacante /non vacante (perlomento non in questo articolo)
Quindi?
Rina82- Messaggi : 20
Data d'iscrizione : 29.03.12
Re: Un CS di ruolo può accettare una supplenza come AT?
la CAUSA/ORIGINE della supplenza di 4 mesi è???Rina82 ha scritto:L'articolo 59 dice:
"Il personale ATA può accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, per tre anni, la titolarità della sede".
4 mesi di cui sopra sono inferiori all'anno, e non leggo distinzione tra posto vacante /non vacante (perlomento non in questo articolo)
Quindi?
Ospite- Ospite
Re: Un CS di ruolo può accettare una supplenza come AT?
SI.
E' INFERIORE ALL'ANNO!!! è da ora giugno/luglio.
Dimmi che NON può prendere l'incarico di AT, dimmelo
E' INFERIORE ALL'ANNO!!! è da ora giugno/luglio.
Dimmi che NON può prendere l'incarico di AT, dimmelo
Rina82- Messaggi : 20
Data d'iscrizione : 29.03.12
Re: Un CS di ruolo può accettare una supplenza come AT?
mi devi dire la tipologia della supplenza... malattia, maternità, posto vacante, etc.
i 4 mesi significano POCO..
i 4 mesi significano POCO..
Ospite- Ospite
Re: Un CS di ruolo può accettare una supplenza come AT?
posto vacante
però periodo inferiore all'anno
l'art.59 è chiarissimo
qual è la contro-norma all'art.59 per cui può ricoprire incarichi inferiori all'anno essendo lei di ruolo come cs? Non esiste!!!!
però periodo inferiore all'anno
l'art.59 è chiarissimo
qual è la contro-norma all'art.59 per cui può ricoprire incarichi inferiori all'anno essendo lei di ruolo come cs? Non esiste!!!!
Rina82- Messaggi : 20
Data d'iscrizione : 29.03.12
Re: Un CS di ruolo può accettare una supplenza come AT?
quindi al 30/06...
si . può accettare..
possono accettare supplenze al 31/08 o fino al 30/06... (posto vacante)
si . può accettare..
possono accettare supplenze al 31/08 o fino al 30/06... (posto vacante)
Ospite- Ospite
Re: Un CS di ruolo può accettare una supplenza come AT?
ma perchè se l'art.59 dice che non può per incarichi inferiori all'anno? dove sta scritto che può per meno (vacante o no)?
Rina82- Messaggi : 20
Data d'iscrizione : 29.03.12
Re: Un CS di ruolo può accettare una supplenza come AT?
dov'è questo articolo sul posto vacante che NEI FATTI ANNULLA le direttive dell'art.59 sui 12 mesi?
Rina82- Messaggi : 20
Data d'iscrizione : 29.03.12
Re: Un CS di ruolo può accettare una supplenza come AT?
Rina82 ha scritto:ma perchè se l'art.59 dice che non può per incarichi inferiori all'anno? dove sta scritto che può per meno (vacante o no)?
bella domanda... :-( rivolgila ai sindacati.....
purtroppo è così :-(
Ospite- Ospite
Re: Un CS di ruolo può accettare una supplenza come AT?
Io non sono iscritta ai sindacati, on line (anche a pagamento) a chi posso chiedere consulenza?
Rina82- Messaggi : 20
Data d'iscrizione : 29.03.12
Re: Un CS di ruolo può accettare una supplenza come AT?
anche perchè la questione è abbastanza urgente..
Rina82- Messaggi : 20
Data d'iscrizione : 29.03.12
Re: Un CS di ruolo può accettare una supplenza come AT?
tempo fa, su sollecito dei sindacati, fu chiesto un chiarimento al ministero riguardo l'art. 59 ...
la risposta/accordo fu:
possono accettare supplenze al 31/08 o fino al 30/06, se part-time o meno è ininfluente... (posto vacante)
anche se di 3/4 mesi la supplenza al 30/06 è identificabile come "supplenza annuale fino al termine delle attività didattiche"
e quindi i CS possono accettarla... (non ho sottomano il link)
i sindacati sono COMPLICI di questa situazione.....
la risposta/accordo fu:
possono accettare supplenze al 31/08 o fino al 30/06, se part-time o meno è ininfluente... (posto vacante)
anche se di 3/4 mesi la supplenza al 30/06 è identificabile come "supplenza annuale fino al termine delle attività didattiche"
e quindi i CS possono accettarla... (non ho sottomano il link)
i sindacati sono COMPLICI di questa situazione.....
Ospite- Ospite
Re: Un CS di ruolo può accettare una supplenza come AT?
incredibile che non riesca a trovare consulenze on line, boh, tutte sospese o inesistenti (troppo lavoro altrimenti?? ^_^ rido per non piangere )
Io però questa norma la DEVO trovare, perchè una cosa sono l'interpretazione alla legge e i sindacati che se la raccontano, altra cosa se è una nota Ministeriale che puntualizza e regolamenta con CHIAREZZA la faccenda.
Io però questa norma la DEVO trovare, perchè una cosa sono l'interpretazione alla legge e i sindacati che se la raccontano, altra cosa se è una nota Ministeriale che puntualizza e regolamenta con CHIAREZZA la faccenda.
Rina82- Messaggi : 20
Data d'iscrizione : 29.03.12
Re: Un CS di ruolo può accettare una supplenza come AT?
Allora, io avevo già trovato questa, ma non è il mio caso:
"Il MIUR ha emanato in data odierna una nota per chiarire alcuni dubbi in merito al conferimento delle supplenze da parte delle scuole nel caso in cui non siano state ancora pubblicate le graduatorie di terza fascia. La nota chiarisce, su nostra richiesta, che anche il personale Ata di ruolo può accettare tale incarico ai sensi dell'art. 58 del Ccnl/03, ancorché fino alla nomina dell'avente diritto e quindi da verificare una volta pubblicate le graduatorie definitive, dal momento che a tal fine rileva la natura e la tipologia del posto (fino al 30 giungo o 31 agosto) e non la provvisorietà della nomina".
nel mio caso la graduatoria è stata pubblicata e, la persona col punteggio più alto (e quindi in teoria l'avente diritto), è proprio questo stesso CS
"Il MIUR ha emanato in data odierna una nota per chiarire alcuni dubbi in merito al conferimento delle supplenze da parte delle scuole nel caso in cui non siano state ancora pubblicate le graduatorie di terza fascia. La nota chiarisce, su nostra richiesta, che anche il personale Ata di ruolo può accettare tale incarico ai sensi dell'art. 58 del Ccnl/03, ancorché fino alla nomina dell'avente diritto e quindi da verificare una volta pubblicate le graduatorie definitive, dal momento che a tal fine rileva la natura e la tipologia del posto (fino al 30 giungo o 31 agosto) e non la provvisorietà della nomina".
nel mio caso la graduatoria è stata pubblicata e, la persona col punteggio più alto (e quindi in teoria l'avente diritto), è proprio questo stesso CS
Rina82- Messaggi : 20
Data d'iscrizione : 29.03.12
Re: Un CS di ruolo può accettare una supplenza come AT?
appunto, ed è questo che ti e CI frega...Rina82 ha scritto:Allora, io avevo già trovato questa, ma non è il mio caso:
"Il MIUR ha emanato in data odierna una nota per chiarire alcuni dubbi in merito al conferimento delle supplenze da parte delle scuole nel caso in cui non siano state ancora pubblicate le graduatorie di terza fascia. La nota chiarisce, su nostra richiesta, che anche il personale Ata di ruolo può accettare tale incarico ai sensi dell'art. 58 del Ccnl/03, ancorché fino alla nomina dell'avente diritto e quindi da verificare una volta pubblicate le graduatorie definitive, dal momento che a tal fine rileva la natura e la tipologia del posto (fino al 30 giungo o 31 agosto) e non la provvisorietà della nomina".
nel mio caso la graduatoria è stata pubblicata e, la persona col punteggio più alto (e quindi in teoria l'avente diritto), è proprio questo stesso CS
ti fidi ancora dei sindacati?!? :-(
difendono la mobilità professionale e se ne fregano di noi precari AA/AT
Ospite- Ospite
Re: Un CS di ruolo può accettare una supplenza come AT?
"Il MIUR ha emanato in data odierna una nota per chiarire alcuni dubbi
in merito al conferimento delle supplenze da parte delle scuole nel caso in cui non siano state ancora pubblicate le graduatorie di terza fascia.
La nota chiarisce, su nostra richiesta, che anche il personale Ata di
ruolo può accettare tale incarico ai sensi dell'art. 58 del Ccnl/03,
ancorché fino alla nomina dell'avente diritto e quindi da verificare una
volta pubblicate le graduatorie definitive, dal momento che a tal fine
rileva la natura e la tipologia del posto (fino al 30 giungo o 31
agosto) e non la provvisorietà della nomina".
"Una volta verificate le graduatorie", cosa? se c'è gente che prende la supplenza in questione, l'ata di ruolo deve andarsene!
in merito al conferimento delle supplenze da parte delle scuole nel caso in cui non siano state ancora pubblicate le graduatorie di terza fascia.
La nota chiarisce, su nostra richiesta, che anche il personale Ata di
ruolo può accettare tale incarico ai sensi dell'art. 58 del Ccnl/03,
ancorché fino alla nomina dell'avente diritto e quindi da verificare una
volta pubblicate le graduatorie definitive, dal momento che a tal fine
rileva la natura e la tipologia del posto (fino al 30 giungo o 31
agosto) e non la provvisorietà della nomina".
"Una volta verificate le graduatorie", cosa? se c'è gente che prende la supplenza in questione, l'ata di ruolo deve andarsene!
Rina82- Messaggi : 20
Data d'iscrizione : 29.03.12
Re: Un CS di ruolo può accettare una supplenza come AT?
Rina82 ha scritto:"Il MIUR ha emanato in data odierna una nota per chiarire alcuni dubbi
in merito al conferimento delle supplenze da parte delle scuole nel caso in cui non siano state ancora pubblicate le graduatorie di terza fascia.
La nota chiarisce, su nostra richiesta, che anche il personale Ata di
ruolo può accettare tale incarico ai sensi dell'art. 58 del Ccnl/03,
ancorché fino alla nomina dell'avente diritto e quindi da verificare una
volta pubblicate le graduatorie definitive, dal momento che a tal fine
rileva la natura e la tipologia del posto (fino al 30 giungo o 31
agosto) e non la provvisorietà della nomina".
"Una volta verificate le graduatorie", cosa? se c'è gente che prende la supplenza in questione, l'ata di ruolo deve andarsene!
"Una volta verificate le graduatorie", -> grad. definitive
l'ata di ruolo deve andarsene -> se è di ruolo come fa ad andarsene ?
Ospite- Ospite
Re: Un CS di ruolo può accettare una supplenza come AT?
ok, stop. Non ho spiegato.
L'ATA in questione è di ruolo come CS e vuole fare una supplenza come AT su posto vacante e per 4 mesi.
"In attesa, pertanto, dell'approvazione in via definitiva delle
graduatorie di 3° fascia di cui al D.M. 55/05 i posti disponibili per
l'anno scolastico 2005/06 per le supplenze temporanee fino al termine
dell'attività didattica sono coperti mediante supplenze temporanee fino
alla nomina degli aventi diritto, conferite dal competente dirigente
scolastico ai candidati utilmente inseriti nelle precedenti graduatorie
di circolo e di istituto di 3° fascia di cui al citato D.M. 150/2001.
Le predette supplenze cesseranno con l'approvazione in via definitiva delle citate graduatorie di cui al D.M. 55/05.
Trattandosi di supplenze temporanee conferite su posti disponibili entro
la data del 31.12. e fino al termine dell'anno scolastico è fatta salva
la possibilità di accettazione di rapporti di lavoro a tempo
determinato da parte del personale ATA di ruolo ai sensi dell'art.58 del
CCNL 2002/2005."
[Prot. n. 1655
Roma 20 settembre 2005
D.G. per il personale della scuola
Uff. III
Ai Direttori Generali Regionali
Loro Sedi
Oggetto: Personale ATA - Assunzioni a tempo
determinato fino alla nomina degli aventi diritto per l'anno scolastico
2005/2006 - Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia. - D.M.
9.6.2005, n. 55]
L'ATA in questione è di ruolo come CS e vuole fare una supplenza come AT su posto vacante e per 4 mesi.
"In attesa, pertanto, dell'approvazione in via definitiva delle
graduatorie di 3° fascia di cui al D.M. 55/05 i posti disponibili per
l'anno scolastico 2005/06 per le supplenze temporanee fino al termine
dell'attività didattica sono coperti mediante supplenze temporanee fino
alla nomina degli aventi diritto, conferite dal competente dirigente
scolastico ai candidati utilmente inseriti nelle precedenti graduatorie
di circolo e di istituto di 3° fascia di cui al citato D.M. 150/2001.
Le predette supplenze cesseranno con l'approvazione in via definitiva delle citate graduatorie di cui al D.M. 55/05.
Trattandosi di supplenze temporanee conferite su posti disponibili entro
la data del 31.12. e fino al termine dell'anno scolastico è fatta salva
la possibilità di accettazione di rapporti di lavoro a tempo
determinato da parte del personale ATA di ruolo ai sensi dell'art.58 del
CCNL 2002/2005."
[Prot. n. 1655
Roma 20 settembre 2005
D.G. per il personale della scuola
Uff. III
Ai Direttori Generali Regionali
Loro Sedi
Oggetto: Personale ATA - Assunzioni a tempo
determinato fino alla nomina degli aventi diritto per l'anno scolastico
2005/2006 - Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia. - D.M.
9.6.2005, n. 55]
Rina82- Messaggi : 20
Data d'iscrizione : 29.03.12
Re: Un CS di ruolo può accettare una supplenza come AT?
dai uno sguardo qui:
http://www.flcbas.it/tesauro/Utilia/art58_art33.html
http://www.flcbas.it/tesauro/Utilia/art58_art33.html
Ospite- Ospite
Re: Un CS di ruolo può accettare una supplenza come AT?
TROVATA (la normativa):
http://www.flcgil.it/scuola/contratto-positiva-posizione-dell-aran.flc
Roma, 11 FEBBRAIO 2004
Prot. 302
OGGETTO: Quesiti su applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 2003 relativo al comparto scuola.
Come è noto, in data 24 luglio 2003 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola. per il quadriennio normativo 2002/2005 e il primo biennio economico 2002/2003.
Al riguardo, si fa presente che alcuni Uffici periferici, Istituzioni scolastiche e gli stessi interessati hanno posto quesiti sull'applicazione di alcuni istituti contrattuali e nello stesso tempo le Organizzazioni sindacali della scuola hanno rappresentato l'esigenza che il C.C.N.L. abbia una applicazione univoca e condivisa dei vari articoli, evitando, così, una disparità di attuazione nei confronti del personale.
In particolare, si segnalano i seguenti aspetti contrattuali che, a parere di questa Amministrazione, necessitano di ulteriori chiarimenti:
1) La norma di cui all'art.17 comma 8, (trattamento economico spettante in caso di malattia, innovativa rispetto ai precedenti Contratti, decorre dal 24 luglio 2003 (art.1, comma 3, in cui si legge che gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione del Contratto stesso) o dal l° gennaio 2002 (art.1, comma 2, in cui si legge che il Contratto è valido da tale ultima data per la parte economica)?
2) gli articoli 33 e 58 hanno introdotto la possibilità di accettare, rispettivamente da parte del personale docente ed A.T.A., rapporti di lavoro a tempo determinato purché di durata non inferiore ad un anno. Si chiede se con tale dicitura si sia voluto intendere che possono essere instaurati i predetti rapporti di lavoro solo sui posti "vacanti" ovvero anche sui posti coperti dal titolare assente per l'intero anno scolastico ancorché l'incarico viene conferito fino al termine delle attività didattiche per il personale docente ed al 30 giungo per il personale A.T.A..
3) l'art.8, comma 2, prevede che in ciascuna scuola non possono essere tenute più di due assemblee al mese. Nel caso in cui vengano indette nello stesso mese assemblee separate per docenti ed A.T.A., ovvero assemblee generali, il limite resta sempre di due assemblee al mese oppure deve intendersi due assemblee in un mese per categoria di personale?
Si resta in attesa delle cortesi precisazioni che codesta Agenzia vorrà fornire in merito alle questioni prospettate, sentite anche, eventualmente, le Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto.
Il Direttore Generale
Giuseppe Consentino
_________________________________________
risposta:
Roma, 17 febbraio 2004
Prot. 1289
Risposta a nota n.302 dell'11.2.04
Al Direttore Generale per il Personale
della scuola presso il MIUR
viale Trastevere 76/A
00153ROMA
OGGETTO: quesiti sull'applicazione del CCNL Scuola 24.07.03
In esito alla nota a margine citata si forniscono qui di seguito i richiesti chiarimenti:
La norma di cui all' art. 17, comma 8, del CCNL in oggetto (trattamento economico spettante in caso di malattia) può considerarsi decorrente dal lo gennaio 2002. Tale indicazione si rende compatibile con le disponibilità finanziarie complessive rinvenibili dalle economie dello stesso CCNL.
Gli artt. 33 e 58, nel riferirsi alla possibilità di accettare incarichi a tempo determinato purchè di durata non inferiore ad un anno, hanno inteso tutelare, con quest'ultima espressione, esclusivamente 1 'integrità e la continuità dell 'anno scolastico sotto il profilo didatticoe amministrativo. Soddisfatte queste condizioni, non rileva, ai fini predetti, se il posto sia semplicemente disponibile o anche vacante.
Le assemblee di cui all 'art. 8 non possono superare il numero di due al mese per ciascuna delle due distinte categorie di personale docente e A T A, ove indette separatamente.
Il Presidente
Guido Fantoni
http://www.flcgil.it/scuola/contratto-positiva-posizione-dell-aran.flc
Roma, 11 FEBBRAIO 2004
Prot. 302
OGGETTO: Quesiti su applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 2003 relativo al comparto scuola.
Come è noto, in data 24 luglio 2003 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola. per il quadriennio normativo 2002/2005 e il primo biennio economico 2002/2003.
Al riguardo, si fa presente che alcuni Uffici periferici, Istituzioni scolastiche e gli stessi interessati hanno posto quesiti sull'applicazione di alcuni istituti contrattuali e nello stesso tempo le Organizzazioni sindacali della scuola hanno rappresentato l'esigenza che il C.C.N.L. abbia una applicazione univoca e condivisa dei vari articoli, evitando, così, una disparità di attuazione nei confronti del personale.
In particolare, si segnalano i seguenti aspetti contrattuali che, a parere di questa Amministrazione, necessitano di ulteriori chiarimenti:
1) La norma di cui all'art.17 comma 8, (trattamento economico spettante in caso di malattia, innovativa rispetto ai precedenti Contratti, decorre dal 24 luglio 2003 (art.1, comma 3, in cui si legge che gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione del Contratto stesso) o dal l° gennaio 2002 (art.1, comma 2, in cui si legge che il Contratto è valido da tale ultima data per la parte economica)?
2) gli articoli 33 e 58 hanno introdotto la possibilità di accettare, rispettivamente da parte del personale docente ed A.T.A., rapporti di lavoro a tempo determinato purché di durata non inferiore ad un anno. Si chiede se con tale dicitura si sia voluto intendere che possono essere instaurati i predetti rapporti di lavoro solo sui posti "vacanti" ovvero anche sui posti coperti dal titolare assente per l'intero anno scolastico ancorché l'incarico viene conferito fino al termine delle attività didattiche per il personale docente ed al 30 giungo per il personale A.T.A..
3) l'art.8, comma 2, prevede che in ciascuna scuola non possono essere tenute più di due assemblee al mese. Nel caso in cui vengano indette nello stesso mese assemblee separate per docenti ed A.T.A., ovvero assemblee generali, il limite resta sempre di due assemblee al mese oppure deve intendersi due assemblee in un mese per categoria di personale?
Si resta in attesa delle cortesi precisazioni che codesta Agenzia vorrà fornire in merito alle questioni prospettate, sentite anche, eventualmente, le Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto.
Il Direttore Generale
Giuseppe Consentino
_________________________________________
risposta:
Roma, 17 febbraio 2004
Prot. 1289
Risposta a nota n.302 dell'11.2.04
Al Direttore Generale per il Personale
della scuola presso il MIUR
viale Trastevere 76/A
00153ROMA
OGGETTO: quesiti sull'applicazione del CCNL Scuola 24.07.03
In esito alla nota a margine citata si forniscono qui di seguito i richiesti chiarimenti:
La norma di cui all' art. 17, comma 8, del CCNL in oggetto (trattamento economico spettante in caso di malattia) può considerarsi decorrente dal lo gennaio 2002. Tale indicazione si rende compatibile con le disponibilità finanziarie complessive rinvenibili dalle economie dello stesso CCNL.
Gli artt. 33 e 58, nel riferirsi alla possibilità di accettare incarichi a tempo determinato purchè di durata non inferiore ad un anno, hanno inteso tutelare, con quest'ultima espressione, esclusivamente 1 'integrità e la continuità dell 'anno scolastico sotto il profilo didatticoe amministrativo. Soddisfatte queste condizioni, non rileva, ai fini predetti, se il posto sia semplicemente disponibile o anche vacante.
Le assemblee di cui all 'art. 8 non possono superare il numero di due al mese per ciascuna delle due distinte categorie di personale docente e A T A, ove indette separatamente.
Il Presidente
Guido Fantoni
Ultima modifica di nesema il Gio Mar 29, 2012 2:42 pm - modificato 1 volta.
Ospite- Ospite
Re: Un CS di ruolo può accettare una supplenza come AT?
26 febbraio 2004 (quindi SUCCESSIVA)
2) Gli artt.33 e 58, nel riferirsi alla possibilità di accettare
incarichi a tempo determinato purchè di durata non inferiore ad un anno,
hanno inteso tutelare, con quest'ultima espressione, esclusivamente
l'integrità e la continuità dell'anno scolastico sotto il profilo
didattico e amministrativo. Soddisfatte queste condizioni, non rileva,
ai fini predetti, se il posto sia semplicemente disponibile o anche
vacante.
(Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per il personale della scuola- Prot. n. 386 (ex DGPSA/Uff.VII e VIII)
Roma, 26 febbraio 2004 dal tuo link che hai messo prima)
2) Gli artt.33 e 58, nel riferirsi alla possibilità di accettare
incarichi a tempo determinato purchè di durata non inferiore ad un anno,
hanno inteso tutelare, con quest'ultima espressione, esclusivamente
l'integrità e la continuità dell'anno scolastico sotto il profilo
didattico e amministrativo. Soddisfatte queste condizioni, non rileva,
ai fini predetti, se il posto sia semplicemente disponibile o anche
vacante.
(Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per il personale della scuola- Prot. n. 386 (ex DGPSA/Uff.VII e VIII)
Roma, 26 febbraio 2004 dal tuo link che hai messo prima)
Rina82- Messaggi : 20
Data d'iscrizione : 29.03.12
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