Legge 104/92 e aventi diritto
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giulia boffa
PEPPE71
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Legge 104/92 e aventi diritto
Buon giorno Giulia, sono un docente della scuola, leggendo il D.Lgs del 18 luglio 2011, n. 119 che riordina il congedo biennale retribuito, mi sembra di capire che io non potrei chiedere il congedo biennale per mio padre gravemente ammalato (art. 3 c. 3 L. 104/92). Mia madre ultrasettantenne non riuscirebbe manco a spostare la sedia a rotelle! Figurati lavarlo e cambiarlo. Sembra invece che la legge preveda che il figlio (unico) può chiedere il congedo solo in assenza del coniuge (anche se ultrasettantenne) dell'ammalato. Mi confermi la mia interpretazione! Certo che se così fosse sarebbe una ingiustizia per i soggetti che hanno bisogno di assistenza, i quali sono sempre degli anziani; lo Stato a questo punto mi dice di chiuderlo in un ospizio (N.B. giusto combattere le truffe, però.....)!
Grazie della tua risposta.
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PEPPE71- Messaggi : 4
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Re: Legge 104/92 e aventi diritto
http://www.fp.cisl.it/attachments/article/2161/Dlgs%20119-2011.pdf
mi indichi dove è scritto?
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giulia boffa- Admin
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l. 104
Ciao Giulia, ho interpretato cosi il paragrafo "Nella sostanza i congedi non possono essere concessi ai figli nel caso in cui il genitore con handicap grave sia sposato e la moglie dello stesso sia presente non invalida".
www_handylex_org_schede_congretribuiti.shtml (purtroppo non posso meterre gli slash ma _)
Penso si deduca dall'art. 2 lett. B):
b) il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
«5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedodi cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53,entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, hadiritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in
caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo
uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.
nel senso che in mancanza del coniuge o di malattie invalidanti. Mia madre è solo ultrasettantenne e non è invalida, ma molto anziana da non poter badare ad un malatao oncologico grave e non autosufficiente.
www_handylex_org_schede_congretribuiti.shtml (purtroppo non posso meterre gli slash ma _)
Penso si deduca dall'art. 2 lett. B):
b) il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
«5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedodi cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53,entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, hadiritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in
caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo
uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.
nel senso che in mancanza del coniuge o di malattie invalidanti. Mia madre è solo ultrasettantenne e non è invalida, ma molto anziana da non poter badare ad un malatao oncologico grave e non autosufficiente.
PEPPE71- Messaggi : 4
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Re: Legge 104/92 e aventi diritto
scusami ma io noj trovo scritto nulla: sarò diventata orba???
Art. 4
Modifiche all'articolo 42, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave
1. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 , n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.»;
b) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
«5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo' superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.
5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.
5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.». (2)
Art. 4
Modifiche all'articolo 42, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave
1. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 , n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.»;
b) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
«5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo' superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.
5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.
5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.». (2)
giulia boffa- Admin
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Re: Legge 104/92 e aventi diritto
No Giulia non sei affatto orba, ma purtroppo le interpretazioni delle leggi in Italia sta diventando un arte.
Nel sito che ti ho postato (al quale essendo nuovo iscritto non posso postare gli \ e . quindi dovresti aggiungerli tu) parla chiaramente (il sito; la legge non lo so) che c'è un ordine di priorità (coniuge, genitori, figli. etc. del malato grave) che può essere scalato solo se questi o sono assenti o malati gravemente anch'essi. La legge al solito non è chiarissima, lo dice alla lettera B9 c.5 se poi significa quello che dice il sito handylex non saprei.
Io vorrei assistere il mio genitore, ma vorrei capire se ad oggi è ancora possibile visto che la legge prima, oltre la mancanza o la patologia grave diceva anche che l'eta di 65 anni era motivo per sostituire il figlio (al coniuge convivente) nell'usufruizione del congedo.
Scusa la non chiarezza ma spero di essermi espresso bene, grazie ancora.
Nel sito che ti ho postato (al quale essendo nuovo iscritto non posso postare gli \ e . quindi dovresti aggiungerli tu) parla chiaramente (il sito; la legge non lo so) che c'è un ordine di priorità (coniuge, genitori, figli. etc. del malato grave) che può essere scalato solo se questi o sono assenti o malati gravemente anch'essi. La legge al solito non è chiarissima, lo dice alla lettera B9 c.5 se poi significa quello che dice il sito handylex non saprei.
Io vorrei assistere il mio genitore, ma vorrei capire se ad oggi è ancora possibile visto che la legge prima, oltre la mancanza o la patologia grave diceva anche che l'eta di 65 anni era motivo per sostituire il figlio (al coniuge convivente) nell'usufruizione del congedo.
Scusa la non chiarezza ma spero di essermi espresso bene, grazie ancora.
PEPPE71- Messaggi : 4
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Re: Legge 104/92 e aventi diritto
http://www.cgilsiena.org/index.php/2009/03/20/congedo-biennale-retribuito-per-assistere-genitore-gravemente-disabile/
questa è la legge del 2009, non mi sembra ci siano cambiamenti, per quanto riguarda i genitori
questa è la legge del 2009, non mi sembra ci siano cambiamenti, per quanto riguarda i genitori
giulia boffa- Admin
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Re: Legge 104/92 e aventi diritto
Ok, questa circolare INPS è abbastanza chiara: mia madre ha la priorità nel prestare assistenza, MA se rinuncia in mio favore allora sono io a poter prestare l'assistenza (e sono l'unico a poterlo fare nella realtà).
Ma tu hai letto la pagina che ti ho postato? Là non parlavano di rinuncia da parte di mia madre nella fattispecie, ma solo se mia madre non fosse in vità o che fosse inabile!
Comunque vederemo al momento della richiesta.
Scusami ancora, non è che sia importante per me, ma pensi che maturino i punti di servizio!
Grazie!
Ma tu hai letto la pagina che ti ho postato? Là non parlavano di rinuncia da parte di mia madre nella fattispecie, ma solo se mia madre non fosse in vità o che fosse inabile!
Comunque vederemo al momento della richiesta.
Scusami ancora, non è che sia importante per me, ma pensi che maturino i punti di servizio!
Grazie!
PEPPE71- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 02.05.12
Re: Legge 104/92 e aventi diritto
L’argomento è molto delicato. Anche perché molti anziani con h grave hanno coniugi anziani (conviventi) non in grado di assisterli perché anch’essi gravemente malati pur se non invalidi totalmente.
Ebbene vorrei segnalare che la norma si è evoluta notevolmente rispetto al 2009. Ad esempio:
Al fine di avere la precedenza nelle utilizzazioni, nel CCNI utilizzazioni scuola (o meglio l’ipotesi) per il 2012-2013, si è cambiato molto su tali aspetti. Peraltro in modo equivoco.
In tale ccni x scorrere da madre a figlio si usa la dizione “storica” in caso di “impossibilità oggettive a prestare assistenza”. Mentre per estendere la precedenza a parenti affini entro il terzo grado si cita la più ampia possibilità che il coniuge sia ultrassessantacinquenne (o invalido). Caso che, a maggior ragione, dovrebbe rientrare nell’impossibilità oggettiva di cui al periodo precedente.
Ho svolto alcuni approfondimenti al riguardo e sarebbe interessante conoscere il parere degli esperti di questo forum su cosa si debba intendere con tale dizione. Anche alla luce di quanto indicato per estendere la precedenza agli affini
Ebbene vorrei segnalare che la norma si è evoluta notevolmente rispetto al 2009. Ad esempio:
Al fine di avere la precedenza nelle utilizzazioni, nel CCNI utilizzazioni scuola (o meglio l’ipotesi) per il 2012-2013, si è cambiato molto su tali aspetti. Peraltro in modo equivoco.
In tale ccni x scorrere da madre a figlio si usa la dizione “storica” in caso di “impossibilità oggettive a prestare assistenza”. Mentre per estendere la precedenza a parenti affini entro il terzo grado si cita la più ampia possibilità che il coniuge sia ultrassessantacinquenne (o invalido). Caso che, a maggior ragione, dovrebbe rientrare nell’impossibilità oggettiva di cui al periodo precedente.
Ho svolto alcuni approfondimenti al riguardo e sarebbe interessante conoscere il parere degli esperti di questo forum su cosa si debba intendere con tale dizione. Anche alla luce di quanto indicato per estendere la precedenza agli affini
abak- Messaggi : 1164
Data d'iscrizione : 05.03.12
Re: Legge 104/92 e aventi diritto
Sono un'insegnante a tempo indeterminato. Usufruisco già dei 3 giorni mensili (art.33 L.104/92) per assistere mio padre. Ora , dovendosi sottoporre ad altre terapie e accertamenti vari per i quali è necessario che l'accompagni io ,chiedo : quali altri giorni di assenza da scuola potrei richiedere senza incorrere nel rischio che mi vengano decurtati giorni di effettivo servizio e possibilmente e parte dello stipendio?
Sono un pò confusa a riguardo...Chiedo aiuto
Sono un pò confusa a riguardo...Chiedo aiuto
luckyba- Messaggi : 46
Data d'iscrizione : 23.08.12
Re: Legge 104/92 e aventi diritto
luckyba ha scritto:Sono un'insegnante a tempo indeterminato. Usufruisco già dei 3 giorni mensili (art.33 L.104/92) per assistere mio padre. Ora , dovendosi sottoporre ad altre terapie e accertamenti vari per i quali è necessario che l'accompagni io ,chiedo : quali altri giorni di assenza da scuola potrei richiedere senza incorrere nel rischio che mi vengano decurtati giorni di effettivo servizio e possibilmente e parte dello stipendio?
Sono un pò confusa a riguardo...Chiedo aiuto
3 giorni per motivi familiari e personali e i 6 giorni di ferie chiesti a titolo di motivi personali e familiari.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Legge 104/92 e aventi diritto
L’argomento è molto delicato. Anche perché molti anziani con h grave hanno coniugi anziani (conviventi) non in grado di assisterli perché anch’essi gravemente malati pur se non invalidi totalmente.
Ebbene vorrei segnalare che la norma si è evoluta notevolmente rispetto al 2009. Ad esempio:
Al fine di avere la precedenza nelle utilizzazioni, nel CCNI utilizzazioni scuola (o meglio l’ipotesi) per il 2012-2013, si è cambiato molto su tali aspetti. Peraltro in modo equivoco.
In tale ccni x scorrere da madre a figlio si usa la dizione “storica” in caso di “impossibilità oggettive a prestare assistenza”. Mentre per estendere la precedenza a parenti affini entro il terzo grado si cita la più ampia possibilità che il coniuge sia ultrassessantacinquenne (o invalido). Caso che, a maggior ragione, dovrebbe rientrare nell’impossibilità oggettiva di cui al periodo precedente.
Ho svolto alcuni approfondimenti al riguardo e sarebbe interessante conoscere il parere degli esperti di questo forum su cosa si debba intendere con tale dizione. Anche alla luce di quanto indicato per estendere la precedenza agli affini
Ebbene vorrei segnalare che la norma si è evoluta notevolmente rispetto al 2009. Ad esempio:
Al fine di avere la precedenza nelle utilizzazioni, nel CCNI utilizzazioni scuola (o meglio l’ipotesi) per il 2012-2013, si è cambiato molto su tali aspetti. Peraltro in modo equivoco.
In tale ccni x scorrere da madre a figlio si usa la dizione “storica” in caso di “impossibilità oggettive a prestare assistenza”. Mentre per estendere la precedenza a parenti affini entro il terzo grado si cita la più ampia possibilità che il coniuge sia ultrassessantacinquenne (o invalido). Caso che, a maggior ragione, dovrebbe rientrare nell’impossibilità oggettiva di cui al periodo precedente.
Ho svolto alcuni approfondimenti al riguardo e sarebbe interessante conoscere il parere degli esperti di questo forum su cosa si debba intendere con tale dizione. Anche alla luce di quanto indicato per estendere la precedenza agli affini
abak- Messaggi : 1164
Data d'iscrizione : 05.03.12
Re: Legge 104/92 e aventi diritto
interesserebbe anche me. Anch'io ho mio padre beneficiario di legge 104 art 3 comma 3 ed una madre anziana che, però, non ha patologie certificate (se non la pressione alta). Da sola non ce la fa ed io lavoro lontano......
tortacaprese- Messaggi : 647
Data d'iscrizione : 08.01.11
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