Assegnazioni provvisorie: niente blocco neo immessi in ruolo per madri con figli piccoli
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Orizzonte Scuola Forum :: Mobilità, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, graduatoria interna istituto
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Assegnazioni provvisorie: niente blocco neo immessi in ruolo per madri con figli piccoli
Promemoria primo messaggio :
quindi io, mamma di un bimbo di 30 mesi, neoimmessa in provincia diversa della mia, a luglio (o quando sarà) potrò chiedere assegnazione provvisoria nella mia provincia? sarebbe fantastico :-)
quindi io, mamma di un bimbo di 30 mesi, neoimmessa in provincia diversa della mia, a luglio (o quando sarà) potrò chiedere assegnazione provvisoria nella mia provincia? sarebbe fantastico :-)
alevero- Messaggi : 1124
Data d'iscrizione : 27.08.10
Re: Assegnazioni provvisorie: niente blocco neo immessi in ruolo per madri con figli piccoli
Questo ti può essere di aiuto:
L’articolo 24 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 ha ridefinito la platea degli aventi diritto, modificando l’articolo 33 della Legge 104/1992:
http://handylex.org/schede/permessiaventi.shtml
http://handylex.org/stato/l041110.shtml#a24
L’articolo 24 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 ha ridefinito la platea degli aventi diritto, modificando l’articolo 33 della Legge 104/1992:
http://handylex.org/schede/permessiaventi.shtml
http://handylex.org/stato/l041110.shtml#a24
byron28- Messaggi : 1006
Data d'iscrizione : 27.02.12
Re: Assegnazioni provvisorie: niente blocco neo immessi in ruolo per madri con figli piccoli
karina78 ha scritto:grazie lalla. ma allora non si parla più di 5 anni di servizio effettivo nella provincia di titolarità? perchè se uno appartiene alle categorie speciali e riesce ad avere l'assegnazione provv. in un'altra provincia per un anno o più (a causa del figlio piccolino), poi potrà chiedere un eventuale trasferimento nell'anno 2016? grazie.
secondo me la precedenza non comporta prolungamento degli anni: è un diritto che va esercitato, quindi gli anni restano 5 e il servizio in AP va considerato come effettivo anche nella provincia; anche perché tutta la maternità è considerata effettivo servizio nella provincia pur stando a casa a mille km; l'età entro i 3 anni rientrerebbe come un prosieguo dei diritti sulla maternità, a mio avviso.
Per quanto riguarda i papà, la legge lo prevede in sostituzione della madre, quindi non c'è problema in quel senso
giulia boffa- Admin
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Re: Assegnazioni provvisorie: niente blocco neo immessi in ruolo per madri con figli piccoli
Ti prego LALLA potresti darmi una risposta?
Salve LALLA ho appena letto su OS l'articolo sulle assegnazioni provvisorie: io, essendo moglie di militare, posso chiederla,ma ti chiedo :
se, nella mia provincia (catania) non dovessero esserci posti ,essendoci docenti in esubero,potrò' chiedere anche l 'utilizzazione?cioè io diventerò' docente in esubero?
COME FUNZIONA IN QUESTO CASO? grazie e saluti
Salve LALLA ho appena letto su OS l'articolo sulle assegnazioni provvisorie: io, essendo moglie di militare, posso chiederla,ma ti chiedo :
se, nella mia provincia (catania) non dovessero esserci posti ,essendoci docenti in esubero,potrò' chiedere anche l 'utilizzazione?cioè io diventerò' docente in esubero?
COME FUNZIONA IN QUESTO CASO? grazie e saluti
antoprec- Messaggi : 151
Data d'iscrizione : 04.09.10
Re: Assegnazioni provvisorie: niente blocco neo immessi in ruolo per madri con figli piccoli
se non sei in esubero no e non lo decidi tu
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
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Re: Assegnazioni provvisorie: niente blocco neo immessi in ruolo per madri con figli piccoli
quindi, Lalla o Giulia, mio marito neo immesso in ruolo ( settembre 2011) a 600 km e con una bimba di un anno che sta con me....può chiedere l'assegnazione provvisoria nella nostra provincia di residenza?...
stefania.c- Messaggi : 140
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Re: Assegnazioni provvisorie: niente blocco neo immessi in ruolo per madri con figli piccoli
io credo che in assenza di madre lavoratrice può richiederlo il padre, non conosco la tua situazione
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
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Re: Assegnazioni provvisorie: niente blocco neo immessi in ruolo per madri con figli piccoli
Sono incinta al quinto mese immessa in ruolo a settembre 2011 (soggetta al blocco) volevo sapere se i requisiti per chiedere l'assegnazione provvisoria e cioè madre di figli fino a 3 anni varrà sempre o solo per quest'anno?Grazie.
americalatina2- Messaggi : 133
Data d'iscrizione : 08.10.11
Re: Assegnazioni provvisorie: niente blocco neo immessi in ruolo per madri con figli piccoli
IO SONO UN MEDICO CON CONTRATTO A T.I. E FACCIO TURNI IN GUARDIA MEDICA IN UNA PROVINCIA DIVERSA DA QUELLA DI RESIDENZA (PERCEPISCO ANCHE UNA INDENNITA' DI RISCHIO) MA NELLA STESSA REGIONE. ANCHE SE PER RAGGIUNGERE IL LUOGO DI LAVORO IMPIEGO CIRCA UN'ORA, STO BENE E NON HO INTENZIONE DI RIAVVICINARMI. (SPERO DI ESSERE STATA PIU' CHIARA) QUINDI MIO MARITO PUO' FARE LA DOMANDA ?
stefania.c- Messaggi : 140
Data d'iscrizione : 27.02.12
Re: Assegnazioni provvisorie: niente blocco neo immessi in ruolo per madri con figli piccoli
no la puoi chiedere tu a lui
gnafani- Messaggi : 308
Data d'iscrizione : 27.08.10
Re: Assegnazioni provvisorie: niente blocco neo immessi in ruolo per madri con figli piccoli
no. ma è solo per lavoratrici madri
gnafani- Messaggi : 308
Data d'iscrizione : 27.08.10
Re: Assegnazioni provvisorie: niente blocco neo immessi in ruolo per madri con figli piccoli
c'è un pò di confusione... ripeto la mia domanda, i papà possono fare la domanda? mia moglie lavora in banca a 200 km ed ho un figlio di 4 mesi.
grazie.
grazie.
malvin- Messaggi : 39
Data d'iscrizione : 21.04.12
Re: Assegnazioni provvisorie: niente blocco neo immessi in ruolo per madri con figli piccoli
se spetta la maternità per legge sì, il contratto si allaccia alla maternità
giulia boffa- Admin
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Data d'iscrizione : 28.09.09
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Re: Assegnazioni provvisorie: niente blocco neo immessi in ruolo per madri con figli piccoli
Art. 8 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria andare al punto IV.i1. Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per
categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella
sequenza operativa di cui all’art. 9 del presente C.C.N.I., in sostanziale coerenza con le
disposizioni in materia, previste dal C.C.N.I. del 20.12.2007.
I. HANDICAP E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
a) Personale docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120);
b) Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82);
II. PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NELL’ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE
IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ
c) Personale docente che chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità,
trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza
aver presentato domanda nell’anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni,
nonché le utilizzazioni nella scuola di precedente titolarità del docente
analogamente trasferito quale soprannumerario nei cinque anni scolastici
precedenti, che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento
anche nell’istituto di precedente titolarità; nel caso di concorrenza prevale l’istanza
del docente già appartenente alla stessa tipologia di posto.
III. PERSONALE PORTATORE DI HANDICAP
d) Personale docente portatore di handicap di cui all'art. 21 della legge n. 104/92,
richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore
ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della
tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
e) Personale docente che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a
carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto
alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione
che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di
cura specializzato;
f) Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33
della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94; detto
personale può usufruire di tale precedenza solo nell'ambito e per la provincia in
cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come
prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni
scolastiche comprese in esso;
IV. ASSISTENZA
g) Personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n.
104/92 che sia:
- coniuge o genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di portatore di
handicap in situazione di gravità.
- unico figlio/a in grado di prestare assistenza al genitore; tale unicità, , deriva
dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri
figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore handicappato in
situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive (a mero titolo
esemplificativo si indicano i casi di sorelle e/o fratelli minori, handicappati,
16
residenti all’estero o comunque a distanze che non consentono l’effettiva e
continuativa assistenza.);
h) Personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n.
104/92 che sia unico parente o affine entro il terzo grado( nella sola condizione di
assenza di parenti o affini di grado inferiore) o affidatario di persona handicappata
in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza - documentata con
autodichiarazione - che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di
effettuare l’assistenza al soggetto disabile in situazione di gravità, per ragioni
esclusivamente oggettive (a mero titolo esemplificativo si indicano i casi di parenti
minori, handicappati, residenti all’estero o comunque a distanze che non
consentono l’effettiva e continuativa assistenza.).
In relazione ai punti g ed h:
- la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all’art. 9 del C.C.N.I.
del 20.12.2007, (in particolare i punti a), b) e c) ) e dall’art. 4 dell’O.M. n 2 del 4.1.2008. La
condizione di esclusività dell’assistenza al portatore di handicap deve essere documentata
con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445
del 28.12.2000 così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003
n.3.
- la suddetta autodichiarazione non è necessaria laddove il richiedente la precedenza
sia l’unico parente o affine a convivere con il soggetto disabile. Tale precedenza è
riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità dell’handicap dichiari
il soggetto disabile “rivedibile” purchè sia certificata l’esigenza di assistenza
permanente, continuativa e globale ( art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del
riconoscimento travalichi la durata del provvedimento di utilizzazione o assegnazione
provvisoria.
i) lavoratrici madri con prole di età inferiore a tre anni o, in alternativa i lavoratori
padri. Sono presi in considerazione i figli che compiono i tre anni tra il 1°
gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento.V. PERSONALE CESSATO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO A NORMA DELL’ART.
35 COMMA 5 DELLA LEGGE 27/12/2002, n.289
j) i docenti dichiarati idonei all’insegnamento a seguito della procedura prevista
dall’art. 35, comma 5, della legge 27/12/2002, n. 289 che non sono stati assegnati
alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede
non compresa tra quelle espresse a domanda.
VI. PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (limitatamente
alla fase delle assegnazioni provvisorie)
k) il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce
indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all’art. 2, commi 197 e 198,
della legge n. 549/95, destinatari della legge n. 100/87 , dell’art. 10- comma 2 - del
D.L. 325/87, convertito con modificazioni nella L. 402/87, dell’art. 17 della L. n. 266
del 28.7.1999 e dell’art. 2 della L. n. 86 del 29.3.2001. Ai fini del ricongiungimento
al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l'impiego
anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione,
tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.181
del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede
di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare
servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.
17
VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI
DEGLI ENTI LOCALI (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
l) Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti
locali a norma dell’art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000, n.
267, durante l’esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza purché venga
espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato
amministrativo ovvero la sede viciniore, qualora nella predetta sede dove esercita
il mandato non esistano scuole richiedibili.
VIII. PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA
SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998
(limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
Il personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al
C.C.N.L. sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase delle assegnazioni
provvisorie interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale
risulta domiciliato da almeno tre anni.
Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza dovrà essere
documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle
disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 così come modificato ed integrato
dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3..
categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella
sequenza operativa di cui all’art. 9 del presente C.C.N.I., in sostanziale coerenza con le
disposizioni in materia, previste dal C.C.N.I. del 20.12.2007.
I. HANDICAP E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
a) Personale docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120);
b) Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82);
II. PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NELL’ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE
IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ
c) Personale docente che chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità,
trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza
aver presentato domanda nell’anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni,
nonché le utilizzazioni nella scuola di precedente titolarità del docente
analogamente trasferito quale soprannumerario nei cinque anni scolastici
precedenti, che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento
anche nell’istituto di precedente titolarità; nel caso di concorrenza prevale l’istanza
del docente già appartenente alla stessa tipologia di posto.
III. PERSONALE PORTATORE DI HANDICAP
d) Personale docente portatore di handicap di cui all'art. 21 della legge n. 104/92,
richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore
ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della
tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
e) Personale docente che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a
carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto
alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione
che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di
cura specializzato;
f) Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33
della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94; detto
personale può usufruire di tale precedenza solo nell'ambito e per la provincia in
cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come
prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni
scolastiche comprese in esso;
IV. ASSISTENZA
g) Personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n.
104/92 che sia:
- coniuge o genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di portatore di
handicap in situazione di gravità.
- unico figlio/a in grado di prestare assistenza al genitore; tale unicità, , deriva
dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri
figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore handicappato in
situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive (a mero titolo
esemplificativo si indicano i casi di sorelle e/o fratelli minori, handicappati,
16
residenti all’estero o comunque a distanze che non consentono l’effettiva e
continuativa assistenza.);
h) Personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n.
104/92 che sia unico parente o affine entro il terzo grado( nella sola condizione di
assenza di parenti o affini di grado inferiore) o affidatario di persona handicappata
in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza - documentata con
autodichiarazione - che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di
effettuare l’assistenza al soggetto disabile in situazione di gravità, per ragioni
esclusivamente oggettive (a mero titolo esemplificativo si indicano i casi di parenti
minori, handicappati, residenti all’estero o comunque a distanze che non
consentono l’effettiva e continuativa assistenza.).
In relazione ai punti g ed h:
- la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all’art. 9 del C.C.N.I.
del 20.12.2007, (in particolare i punti a), b) e c) ) e dall’art. 4 dell’O.M. n 2 del 4.1.2008. La
condizione di esclusività dell’assistenza al portatore di handicap deve essere documentata
con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445
del 28.12.2000 così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003
n.3.
- la suddetta autodichiarazione non è necessaria laddove il richiedente la precedenza
sia l’unico parente o affine a convivere con il soggetto disabile. Tale precedenza è
riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità dell’handicap dichiari
il soggetto disabile “rivedibile” purchè sia certificata l’esigenza di assistenza
permanente, continuativa e globale ( art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del
riconoscimento travalichi la durata del provvedimento di utilizzazione o assegnazione
provvisoria.
i) lavoratrici madri con prole di età inferiore a tre anni o, in alternativa i lavoratori
padri. Sono presi in considerazione i figli che compiono i tre anni tra il 1°
gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento.V. PERSONALE CESSATO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO A NORMA DELL’ART.
35 COMMA 5 DELLA LEGGE 27/12/2002, n.289
j) i docenti dichiarati idonei all’insegnamento a seguito della procedura prevista
dall’art. 35, comma 5, della legge 27/12/2002, n. 289 che non sono stati assegnati
alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede
non compresa tra quelle espresse a domanda.
VI. PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (limitatamente
alla fase delle assegnazioni provvisorie)
k) il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce
indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all’art. 2, commi 197 e 198,
della legge n. 549/95, destinatari della legge n. 100/87 , dell’art. 10- comma 2 - del
D.L. 325/87, convertito con modificazioni nella L. 402/87, dell’art. 17 della L. n. 266
del 28.7.1999 e dell’art. 2 della L. n. 86 del 29.3.2001. Ai fini del ricongiungimento
al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l'impiego
anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione,
tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.181
del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede
di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare
servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.
17
VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI
DEGLI ENTI LOCALI (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
l) Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti
locali a norma dell’art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000, n.
267, durante l’esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza purché venga
espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato
amministrativo ovvero la sede viciniore, qualora nella predetta sede dove esercita
il mandato non esistano scuole richiedibili.
VIII. PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA
SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998
(limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
Il personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al
C.C.N.L. sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase delle assegnazioni
provvisorie interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale
risulta domiciliato da almeno tre anni.
Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza dovrà essere
documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle
disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 così come modificato ed integrato
dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3..
stefania.c- Messaggi : 140
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Re: Assegnazioni provvisorie: niente blocco neo immessi in ruolo per madri con figli piccoli
Scusate,
se, neoimmessa, non si è fatto l'anno di prova perché incinta, si può chiedere ugualmente l'assegnazione provvisoria e fare l'anno di prova nella provincia di residenza?
se, neoimmessa, non si è fatto l'anno di prova perché incinta, si può chiedere ugualmente l'assegnazione provvisoria e fare l'anno di prova nella provincia di residenza?
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Re: Assegnazioni provvisorie: niente blocco neo immessi in ruolo per madri con figli piccoli
sei madre di un bimbo minore di 3 anni?
giulia boffa- Admin
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anny- Messaggi : 189
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Re: Assegnazioni provvisorie: niente blocco neo immessi in ruolo per madri con figli piccoli
giulia , una domanda... mio figlio ha compiuto i tre anni il 28 febbraio di quest'anno. sono stata assunta quest'anno. posso fare domanda di assegnazione provvisoria?
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Re: Assegnazioni provvisorie: niente blocco neo immessi in ruolo per madri con figli piccoli
sì, se non sbaglio, ma poi vedremo il contratto, deve averli compiuti entro il 31 dicembre dell'anno in cui si chiede assegnazione, come per il contratto sulla mobilità non annuale
giulia boffa- Admin
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Re: Assegnazioni provvisorie: niente blocco neo immessi in ruolo per madri con figli piccoli
anny ha scritto:Scusate,
se, neoimmessa, non si è fatto l'anno di prova perché incinta, si può chiedere ugualmente l'assegnazione provvisoria e fare l'anno di prova nella provincia di residenza?
Giulia, secondo te è possibile (non avendo fatto l'anno di prova)?
anny- Messaggi : 189
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Re: Assegnazioni provvisorie: niente blocco neo immessi in ruolo per madri con figli piccoli
se sei nel blocco non puoi chiedere assegnazione interprovinciale, neanche se incinta; provinciale sì, nella stessa cdc del ruolo se non hai fatto l'anno di prova
giulia boffa- Admin
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Re: Assegnazioni provvisorie: niente blocco neo immessi in ruolo per madri con figli piccoli
Non mi è chiaro: un'insegnante neomimmessa in ruolo, madre di un bimbo di 1 anno, può chiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale per ricongiungimento al figlio?
Grazie!
Grazie!
vittoria21- Messaggi : 26
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Re: Assegnazioni provvisorie: niente blocco neo immessi in ruolo per madri con figli piccoli
sì, può chiedere assegnazionevittoria21 ha scritto:Non mi è chiaro: un'insegnante neomimmessa in ruolo, madre di un bimbo di 1 anno, può chiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale per ricongiungimento al figlio?
Grazie!
giulia boffa- Admin
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Re: Assegnazioni provvisorie: niente blocco neo immessi in ruolo per madri con figli piccoli
dubbio: neoimmessa, con bimbo di 30 mesi, niente anno di prova xchè ho avuto solo la nmina giuridica....posso chiedere ap interprovinciale?
alevero- Messaggi : 1124
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Re: Assegnazioni provvisorie: niente blocco neo immessi in ruolo per madri con figli piccoli
sì, solo sulla cdc del ruolo
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Re: Assegnazioni provvisorie: niente blocco neo immessi in ruolo per madri con figli piccoli
ok ... grazie! m'era venuto il dubbio dell'anno di prova nn fatto :-)
alevero- Messaggi : 1124
Data d'iscrizione : 27.08.10
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