astensione facoltativa prima della maternità
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astensione facoltativa prima della maternità
salve a tutti vi spiego la mia situazione per avere delucidazioni.
A breve adotterò un bambino, con adozione internazionale, dovrò stare nel paese d'origine con il bambino per circa
1 mese per espletare tutto l'iter burocratico. molto probabilmente partirò a fine settembre. Potrei da subito cominciare con la maternita' ma vorrei utilizzarla nel momento in cui ritorno a casa. il mio posto di ruolo e' molto lontano dalla mia città,quindi il mio dubbio e' il seguente potrei chiedere 1 mese di astensione facoltativa durante la permanenza all'estero e poi al mio rientro iniziare la maternità grazie in anticipo.
A breve adotterò un bambino, con adozione internazionale, dovrò stare nel paese d'origine con il bambino per circa
1 mese per espletare tutto l'iter burocratico. molto probabilmente partirò a fine settembre. Potrei da subito cominciare con la maternita' ma vorrei utilizzarla nel momento in cui ritorno a casa. il mio posto di ruolo e' molto lontano dalla mia città,quindi il mio dubbio e' il seguente potrei chiedere 1 mese di astensione facoltativa durante la permanenza all'estero e poi al mio rientro iniziare la maternità grazie in anticipo.
francj65- Messaggi : 8
Data d'iscrizione : 24.04.12
Re: astensione facoltativa prima della maternità
Il congedo può essere fruito nei cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia
risultante dall’autorizzazione rilasciata, a tal fine, dalla Commissione per le adozioni
internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 32, legge n. 184/1983).
A tale periodo di congedo si aggiunge il giorno di ingresso in Italia del minore cosicché, anche
nella fattispecie, il periodo massimo complessivamente spettante è pari a cinque mesi ed un
giorno.
Ferma restando la durata massima del periodo di astensione (cinque mesi ed un giorno), il
congedo può essere fruito, anche parzialmente, prima dell’ingresso in Italia del minore, per
consentire alla lavoratrice la permanenza all’estero finalizzata all’incontro con il minore ed agli
adempimenti relativi alla procedura adottiva.
Tale periodo di congedo può essere fruito anche in modo frazionato. Il congedo non fruito
antecedentemente all’ingresso del minore in Italia è fruito, anche frazionatamente, entro i
cinque mesi dal giorno successivo all’ingresso medesimo.
La lavoratrice che per il periodo di permanenza all’estero non richieda o richieda solo in parte il
congedo di maternità, può comunque avvalersi di periodi di congedo non indennizzati né
retribuiti. Il godimento di tali periodi non è di interesse per l’Istituto.
I periodi di permanenza all’estero correlati alla procedura adottiva sono certificati dall’Ente
autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione; pertanto, la domanda
di indennità a titolo di congedo di maternità, relativamente ai suddetti periodi, dovrà essere
corredata della suddetta certificazione. In mancanza, la domanda stessa potrà essere liquidata
subordinatamente alla regolarizzazione mediante esibizione della documentazione richiesta.
dalla guida di OS
http://www.orizzontescuola.it/node/23525
risultante dall’autorizzazione rilasciata, a tal fine, dalla Commissione per le adozioni
internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 32, legge n. 184/1983).
A tale periodo di congedo si aggiunge il giorno di ingresso in Italia del minore cosicché, anche
nella fattispecie, il periodo massimo complessivamente spettante è pari a cinque mesi ed un
giorno.
Ferma restando la durata massima del periodo di astensione (cinque mesi ed un giorno), il
congedo può essere fruito, anche parzialmente, prima dell’ingresso in Italia del minore, per
consentire alla lavoratrice la permanenza all’estero finalizzata all’incontro con il minore ed agli
adempimenti relativi alla procedura adottiva.
Tale periodo di congedo può essere fruito anche in modo frazionato. Il congedo non fruito
antecedentemente all’ingresso del minore in Italia è fruito, anche frazionatamente, entro i
cinque mesi dal giorno successivo all’ingresso medesimo.
La lavoratrice che per il periodo di permanenza all’estero non richieda o richieda solo in parte il
congedo di maternità, può comunque avvalersi di periodi di congedo non indennizzati né
retribuiti. Il godimento di tali periodi non è di interesse per l’Istituto.
I periodi di permanenza all’estero correlati alla procedura adottiva sono certificati dall’Ente
autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione; pertanto, la domanda
di indennità a titolo di congedo di maternità, relativamente ai suddetti periodi, dovrà essere
corredata della suddetta certificazione. In mancanza, la domanda stessa potrà essere liquidata
subordinatamente alla regolarizzazione mediante esibizione della documentazione richiesta.
dalla guida di OS
http://www.orizzontescuola.it/node/23525
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Re: astensione facoltativa prima della maternità
grazie Giulia per la risposta quindi io all'inizio presentando a scuola documrntazione rilasciata dall'ente posso fruire della maternita' e non dell'astensione ti dico questo perche avrei voluto conservare i 5 mesi di maternita' interi per stare a casa con il bambino
francj65- Messaggi : 8
Data d'iscrizione : 24.04.12
Re: astensione facoltativa prima della maternità
Salve,
vi spiego la mia situazione: sono in maternità anticipata da 40 gg (fino al 18 Giugno). Se la dottoressa lo ritiene opportuno vorrei prolungarla fino al 30 Giugn per poi prendere le ferie e, se tutto andrà bene, reintrare a sett fino all'astensione obbligatoria. Vorrei sapere:
a) se questa procedura è corretta.
b) Siccome ho letto che la maternità anticipata si può prendere nei 7 mesi precedenti il parto, qualora io non ne usufriussi in toto, potrei sfruttare dopo il parto i periodi non goduti?
Grazie!
vi spiego la mia situazione: sono in maternità anticipata da 40 gg (fino al 18 Giugno). Se la dottoressa lo ritiene opportuno vorrei prolungarla fino al 30 Giugn per poi prendere le ferie e, se tutto andrà bene, reintrare a sett fino all'astensione obbligatoria. Vorrei sapere:
a) se questa procedura è corretta.
b) Siccome ho letto che la maternità anticipata si può prendere nei 7 mesi precedenti il parto, qualora io non ne usufriussi in toto, potrei sfruttare dopo il parto i periodi non goduti?
Grazie!
zanzara- Messaggi : 31
Data d'iscrizione : 24.05.12
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