Per Lalla su "personale educativo"
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Per Lalla su "personale educativo"
Cara Lalla ho letto una tua risposta (nella tua rubrica) sul vincolo quinquennale che non riguarderebbe il personale educativo in quanto non docente. Su questo punto ti pregherei di leggere un passo della CM65 del 9 febbraio 1996 e spiegarmela.
B - Personale educativo
Si ritiene di dover precisare su questa materia le modalità e le
condizioni che devono sussistere perché si possa procedere alla
valutazione del servizio pre-ruolo reso da tale personale.
Com’è noto, infatti, nelle suddette istituzioni scolastiche prestano
servizio gli istitutori e le istitutrici (molti dei quali già censori di
disciplina, maestre istitutrici e istitutori assistenti) che, per le
caratteristiche della loro attività, non possono propriamente definirsi
«insegnanti» mentre l’art. 121, secondo comma, del D.P.R. 31 maggio
1974, n. 417 - attualmente art. 398, comma 2, del D.L.vo n. 297/94 -,
stabilisce che nei loro confronti «si applicano le disposizioni
concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli
insegnanti elementari».
In ordine all’interpretazione e all’esatta portata di quest’ultima
prescrizione normativa, molte sono state le incertezze, anche in sede
giurisdizionale, incertezze che, nella sostanza, si sono incentrate
nelle seguenti due questioni:
1) natura del servizio e sua classificazione - docente o non docente -
alla luce delle disposizioni di cui alla sopra menzionata Legge 576/70
che ne consente o meno la valutabilità ai fini della progressione della
carriera;
2) valutabilità o meno, sempre ai fini della progressione di carriera,
del servizio pre-ruolo prestato prima dell’entrata in vigore del D.P.R.
n. 417/74 che ha previsto il ruolo degli istitutori.
Al riguardo occorre fare riferimento alla pronuncia della Corte dei
Conti - Sezione del controllo del 12 novembre 1992 - la quale con
deliberazione n. 58/93, dopo essersi richiamata alla equiparazione di
«status» tra istitutori ed insegnanti elementari prevista dall’art. 121
del D.P.R. n. 417/74, ha sancito l’assimilazione tra le due categorie di
personale, assimilazione che consente di «qualificare come attività di
insegnamento anche quella degli istitutori dei Convitti nazionali», con
specifico riferimento alle questioni inerenti la determinazione del
trattamento giuridico-economico sopra rappresentate.
Partendo, quindi, da tale presupposto, non ha ritenuto che sussistano
motivi validi per negare la valutazione anche dei servizi prestati prima
del 12 novembre 1974, data di entrata in vigore del più volte citato
D.P.R. n. 417/74.
Alla luce di quanto fin qui esposto è possibile, quindi, procedere al
riconoscimento del servizio non di ruolo prestato in qualità di
personale educativo nei confronti del personale appartenente al ruolo
docente e viceversa, dovendosi ritenere a questo fine gli istitutori
pienamente equiparati agli insegnanti elementari.
Peraltro, questo Ministero ha già, di fatto, seguito il predetto
criterio interpretativo, predisponendo in tal senso il programma del
sistema informativo finalizzato alla produzione dei decreti di
ricostruzione di carriera del personale scolastico.
Mi chiedo pertanto se essendo il personale educativo equiparato all'insegnante di scuola primaria e il suo servizio considerato "insegnamento" non debba valere anche per esso il vincolo quinquennale.
Grazie per la risposta.
B - Personale educativo
Si ritiene di dover precisare su questa materia le modalità e le
condizioni che devono sussistere perché si possa procedere alla
valutazione del servizio pre-ruolo reso da tale personale.
Com’è noto, infatti, nelle suddette istituzioni scolastiche prestano
servizio gli istitutori e le istitutrici (molti dei quali già censori di
disciplina, maestre istitutrici e istitutori assistenti) che, per le
caratteristiche della loro attività, non possono propriamente definirsi
«insegnanti» mentre l’art. 121, secondo comma, del D.P.R. 31 maggio
1974, n. 417 - attualmente art. 398, comma 2, del D.L.vo n. 297/94 -,
stabilisce che nei loro confronti «si applicano le disposizioni
concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli
insegnanti elementari».
In ordine all’interpretazione e all’esatta portata di quest’ultima
prescrizione normativa, molte sono state le incertezze, anche in sede
giurisdizionale, incertezze che, nella sostanza, si sono incentrate
nelle seguenti due questioni:
1) natura del servizio e sua classificazione - docente o non docente -
alla luce delle disposizioni di cui alla sopra menzionata Legge 576/70
che ne consente o meno la valutabilità ai fini della progressione della
carriera;
2) valutabilità o meno, sempre ai fini della progressione di carriera,
del servizio pre-ruolo prestato prima dell’entrata in vigore del D.P.R.
n. 417/74 che ha previsto il ruolo degli istitutori.
Al riguardo occorre fare riferimento alla pronuncia della Corte dei
Conti - Sezione del controllo del 12 novembre 1992 - la quale con
deliberazione n. 58/93, dopo essersi richiamata alla equiparazione di
«status» tra istitutori ed insegnanti elementari prevista dall’art. 121
del D.P.R. n. 417/74, ha sancito l’assimilazione tra le due categorie di
personale, assimilazione che consente di «qualificare come attività di
insegnamento anche quella degli istitutori dei Convitti nazionali», con
specifico riferimento alle questioni inerenti la determinazione del
trattamento giuridico-economico sopra rappresentate.
Partendo, quindi, da tale presupposto, non ha ritenuto che sussistano
motivi validi per negare la valutazione anche dei servizi prestati prima
del 12 novembre 1974, data di entrata in vigore del più volte citato
D.P.R. n. 417/74.
Alla luce di quanto fin qui esposto è possibile, quindi, procedere al
riconoscimento del servizio non di ruolo prestato in qualità di
personale educativo nei confronti del personale appartenente al ruolo
docente e viceversa, dovendosi ritenere a questo fine gli istitutori
pienamente equiparati agli insegnanti elementari.
Peraltro, questo Ministero ha già, di fatto, seguito il predetto
criterio interpretativo, predisponendo in tal senso il programma del
sistema informativo finalizzato alla produzione dei decreti di
ricostruzione di carriera del personale scolastico.
Mi chiedo pertanto se essendo il personale educativo equiparato all'insegnante di scuola primaria e il suo servizio considerato "insegnamento" non debba valere anche per esso il vincolo quinquennale.
Grazie per la risposta.
Ultima modifica di patty20 il Ven Lug 13, 2012 5:00 pm - modificato 1 volta.
patty20- Messaggi : 4597
Data d'iscrizione : 26.01.12
Re: Per Lalla su "personale educativo"
Aggiungo:
http://www.informatorescolastico.it/mobilita-interprovinciale-del-personale-educativo-e-ata-legge-10492-un-chiarimento-del-miur
Comunque ti chiedo di spiegarmi l'assimilazione tra personale educativo e insegnante elementare, Grazie!
http://www.informatorescolastico.it/mobilita-interprovinciale-del-personale-educativo-e-ata-legge-10492-un-chiarimento-del-miur
Comunque ti chiedo di spiegarmi l'assimilazione tra personale educativo e insegnante elementare, Grazie!
patty20- Messaggi : 4597
Data d'iscrizione : 26.01.12
Re: Per Lalla su "personale educativo"
Ho visto che sei in linea e vorrei un tuo parere! Se hai tempo e voglia ti prego di leggere il mio post e commentarlo. Grazie!
patty20- Messaggi : 4597
Data d'iscrizione : 26.01.12
Re: Per Lalla su "personale educativo"
patty20 ha scritto:Aggiungo:
http://www.informatorescolastico.it/mobilita-interprovinciale-del-personale-educativo-e-ata-legge-10492-un-chiarimento-del-miur
Comunque ti chiedo di spiegarmi l'assimilazione tra personale educativo e insegnante elementare, Grazie!
il modo di riportare la notizia da parte dell'informatore scolastico non è corretto
loro scrivono infatti:
"Il chiarimento si è reso necessario perché nell’art. 2, comma 2 dell’ultimo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo era previsto il divieto per il personale docente ed educativo, assunto a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2011/12 o successivi, di partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo."
invece se andiamo a vedere la normativa scopriamo che l'art. 2 del CCNI per la mobilità 2012/13 afferma:
"In attuazione di quanto previsto dall’art. 9 comma 21 della legge n. 106/11, il personale
docente, assunto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore della legge, nell’anno
scolastico 2011/12 o successivi, non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia
per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo"
pertanto non c'è riferimento nella normativa relativa al blocco al personale educativo.
e anche nel contratto su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie si fa riferimento solo al personale docente, non educativo.
chiarito questo punto, non capisco il nocciolo della domanda, ti prego di formularla in maniera più esplicita
lallaorizzonte- Moderatore
- Messaggi : 24491
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Per Lalla su "personale educativo"
Facendo una ricerca sulla rete vedo che altri sindacati affermano che il blocco della mobilità riguarda anche il personale educativo. Scusa se insisto ma vorrei sapere il tuo pensiero perchè riguarda mia sorella!
Per l'altro punto ti avevo fatto leggere alcuni passi di una circolare che assimilava il servizio come educatore, qualificandolo di insegnamento, al servizio docente, in particolare a quello della scuola primaria. Volevo sapere cosa può comportare questa parificazione in concreto! Grazie per la disponibilità!
http://www.uil.it/uilscuola/node/1905
Per l'altro punto ti avevo fatto leggere alcuni passi di una circolare che assimilava il servizio come educatore, qualificandolo di insegnamento, al servizio docente, in particolare a quello della scuola primaria. Volevo sapere cosa può comportare questa parificazione in concreto! Grazie per la disponibilità!
http://www.uil.it/uilscuola/node/1905
patty20- Messaggi : 4597
Data d'iscrizione : 26.01.12
Re: Per Lalla su "personale educativo"
nella legge c'è il riferimento solo al personale docente
secondo me avrebbe dovuto essere indicato chiarimente anche il personale educativo, se rientrante nel blocco.
secondo me avrebbe dovuto essere indicato chiarimente anche il personale educativo, se rientrante nel blocco.
lallaorizzonte- Moderatore
- Messaggi : 24491
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Per Lalla su "personale educativo"
patty20 ha scritto:... alcuni passi di una circolare che assimilava il servizio come educatore, qualificandolo di insegnamento, al servizio docente, in particolare a quello della scuola primaria. Volevo sapere cosa può comportare questa parificazione in concreto!
http://www.uil.it/uilscuola/node/1905
Forse in questo caso posso aiutarti io. Sono di ruolo nella scuola primaria e ho otteuto il riconoscimento di un anno di pre ruolo svolto come personale educativo proprio in virtù della circolare che hai citato.
Ho dovuto battagliare un pò poiché avendo lavorato dal 9 gennaio al 30 giugno io ritenevo di aver diritto all'intero anno ("l'anno pre-ruolo vale anche nel caso di un contratto che parta entro e non oltre il 1° febbraio dell'anno in corso compresi gli scrutini di quell'anno scolastico") mentre alcuni impiegati, non trovando nel certificato di servizio la dizione di partecipazione agli scrutini (a cui gli educatori non sono tenuti in alcun caso) me lo contestavano. Alla fine e con un bel pò di richiami al buon senso e alla logica della norma, l'ho avuta vinta :-)
Perciò si, il servizio come pre ruolo del personale educativo è riconoscibile ai fini della carriera del docente di scuola primaria
coccobello- Messaggi : 147
Data d'iscrizione : 06.10.10
Re: Per Lalla su "personale educativo"
Grazie sei stato davvero molto gentile!
patty20- Messaggi : 4597
Data d'iscrizione : 26.01.12
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