COMUNICAZIONI E REGISTRI ON LINE
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COMUNICAZIONI E REGISTRI ON LINE
Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini
(Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2012)
ART. 7 C. 31 <<A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.>>
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini
(Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2012)
ART. 7 C. 31 <<A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.>>
giacomuzzi- Messaggi : 92
Data d'iscrizione : 19.02.11
Re: COMUNICAZIONI E REGISTRI ON LINE
Il decreto lo conosciamo. Cos'è che vuoi chiedere o dire? Su questo argomento c'è un topic aperto nella sezione Didattica.
Dec- Moderatore
- Messaggi : 88150
Data d'iscrizione : 23.08.10
Re: COMUNICAZIONI E REGISTRI ON LINE
Riporto pure qui che da quasi vent'anni ...il D.Lgs.39/1993, art. 3, comma 1 recita:
“gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di regola predisposti tramite sistemi informativi automatizzati”
e inoltre ...
L.59 del 15 marzo1997– LeggeBassanini–art.1,lettera a:
art.15,comma2:
“Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”
e che con il D.P.R.513/1997 art. 18 c. 1
“Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge”
e che ....
Codice dell'amministrazione digitale
Decreto legislativo , testo coordinato, 07.03.2005 n° 82 , G.U. 16.05.2005
Art. 2.
Finalità e ambito di applicazione
1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Di qui, due conseguenze fondamentali
I) Gli atti della P.A, emanati e stipulati attraverso l’impiego di sistemi informatici e telematici, divengono validi e rilevanti a prescindere dalla loro trasposizione sulla carta;
II) la versione cartacea dell’atto può essere considerato una copia del documento originale informatico
____
P.S.
In occasione della selezione del personale docente nel 1999 (Decreto direttoriale 12 luglio 1999 pertanto successivo a l.59/1997 e d.p.r. 513/97) la prova sulle tecnologie informatiche era FACOLTATIVA e prevedeva un punteggio massimo di 0.5 punti su 100!! ;-(( :
“gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di regola predisposti tramite sistemi informativi automatizzati”
e inoltre ...
L.59 del 15 marzo1997– LeggeBassanini–art.1,lettera a:
art.15,comma2:
“Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”
e che con il D.P.R.513/1997 art. 18 c. 1
“Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge”
e che ....
Codice dell'amministrazione digitale
Decreto legislativo , testo coordinato, 07.03.2005 n° 82 , G.U. 16.05.2005
Art. 2.
Finalità e ambito di applicazione
1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Di qui, due conseguenze fondamentali
I) Gli atti della P.A, emanati e stipulati attraverso l’impiego di sistemi informatici e telematici, divengono validi e rilevanti a prescindere dalla loro trasposizione sulla carta;
II) la versione cartacea dell’atto può essere considerato una copia del documento originale informatico
____
P.S.
In occasione della selezione del personale docente nel 1999 (Decreto direttoriale 12 luglio 1999 pertanto successivo a l.59/1997 e d.p.r. 513/97) la prova sulle tecnologie informatiche era FACOLTATIVA e prevedeva un punteggio massimo di 0.5 punti su 100!! ;-(( :
giacomuzzi- Messaggi : 92
Data d'iscrizione : 19.02.11
Re: COMUNICAZIONI E REGISTRI ON LINE
Io mi chiedo se questo decreto obbliga gli insegnanti a dotarsi di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra scuola e personale, come le circolari o se c'è altra via per evitare di stampare su carta (le circolari)...
aleserrau- Messaggi : 11
Data d'iscrizione : 20.03.12
Re: COMUNICAZIONI E REGISTRI ON LINE
Con il 1º gennaio 2011 è entrato in vigore l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di dotarsi di un Albo pretorio online da pubblicare sul proprio sito internet.
Pertanto, in base all’art. 32 c.1 della L. 69/2009, la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale s’intende - oggi - assolta con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
giacomuzzi- Messaggi : 92
Data d'iscrizione : 19.02.11
Re: COMUNICAZIONI E REGISTRI ON LINE
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/VADEMECUM%202011_Modalita_pubblicazione_documenti_Albo_online.pdf La Legge 18 giugno 2009, n.69 ha fissato, al comma 1 dell'art.32 al primo gennaio 2010 (poi prorogato al primo gennaio 2011) la data in cui gli “obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati” e al comma 5 dello stesso che, a decorrere dalla stessa data, “le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”. Mentre, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della Legge 69 del 2009, è demandata al DPCM del 26 aprile 2011 relativo alla pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci la regolamentazione delle modalità e delle forme di pubblicazione sui siti informatici delle procedure ad evidenza pubblica. Tale norma, quindi sancisce il passaggio da un regime di pubblicità legale mediante affissione degli atti in un luogo fisico (ad es. l'Albo pretorio) ad uno virtuale (il sito istituzionale). Se però le modalità di affissione tradizionali possono vantare di secoli di procedure e prassi consolidate, lo stesso non si può affermare per la nuova modalità on line.
giacomuzzi- Messaggi : 92
Data d'iscrizione : 19.02.11
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