congedo parentale prima della nascita
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ori79
antoniodv
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congedo parentale prima della nascita
E' possibile usufruire del congedo parentale qualche giorno prima della data presunta del parto?
antoniodv- Messaggi : 581
Data d'iscrizione : 11.11.10
Re: congedo parentale prima della nascita
Qualche giorno prima del parto si e' in obbligatoria...
ori79- Messaggi : 1284
Data d'iscrizione : 14.06.11
Re: congedo parentale prima della nascita
ori79 ha scritto:Qualche giorno prima del parto si e' in obbligatoria...
Nello specifico come funziona? Mia moglie "dovrebbe" partorire tra 10 giorni ed io mi trovo a 1.000 km di distanza. Come posso fare?
antoniodv- Messaggi : 581
Data d'iscrizione : 11.11.10
Re: congedo parentale prima della nascita
Credo non sia possibile perchè nella domanda devi indicare espressamente la data di nascita del bambino.
gufix- Messaggi : 75
Data d'iscrizione : 15.01.12
Re: congedo parentale prima della nascita
tu potrai godere del congedo parentale a partire dalla fine dell'obbligatoria di tua moglie, quindi minimo tre mesi dopo il parto.antoniodv ha scritto:E' possibile usufruire del congedo parentale qualche giorno prima della data presunta del parto?
comunque ti avevo già risposto qualche giorno fa:
https://www.orizzontescuolaforum.net/t42628-figlia-in-arrivo-cosa-fare#463890
auguri
FRANCY2- Messaggi : 2477
Data d'iscrizione : 31.08.10
Re: congedo parentale prima della nascita
FRANCY2 ha scritto:tu potrai godere del congedo parentale a partire dalla fine dell'obbligatoria di tua moglie, quindi minimo tre mesi dopo il parto.antoniodv ha scritto:E' possibile usufruire del congedo parentale qualche giorno prima della data presunta del parto?
comunque ti avevo già risposto qualche giorno fa:
https://www.orizzontescuolaforum.net/t42628-figlia-in-arrivo-cosa-fare#463890
auguri
Il padre può godere del congedo dal giorno successivo al parto, quindi anche quando la moglie è in obbligatoria.
Nel comparto scuola non esistono invece permessi ad hoc relativi all'evento parto, quindi bisogna che il padre prenda i permessi retribuiti o non retribuiti (se docente a TD) oppure un periodo di ferie.
Dalla nascita potrà invece fruire del congedo parentale con preavviso però di 15 gg o 48 ore se motivi particolari.
Ricordo la nostra guida con tutta la normativa
http://www.orizzontescuola.it/node/23525
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: congedo parentale prima della nascita
scusate, non dobbiamo seguire le direttive inps?
dal sito INPS
Il congedo di paternità (artt. 28 e seguenti del T.U.) è riconosciuto dal momento in cui si verificano determinati eventi riguardanti la madre del bambino, a prescindere dal fatto che la stessa sia lavoratrice o non lavoratrice. Il congedo di paternità spetta in caso di:
•morte o grave infermità della madre. La morte della madre dev’essere attestata mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica; la certificazione sanitaria comprovante la grave infermità va presentata in busta chiusa al centro medico legale dell’Inps, allo sportello oppure a mezzo raccomandata postale
•abbandono del figlio da parte della madre. L’abbandono (o mancato riconoscimento del neonato) da parte della madre dev’essere attestato mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica
•affidamento esclusivo del figlio al padre (art. 155 bis cod. civ.). L’affidamento esclusivo dev’essere comprovato allegando alla domanda telematica il provvedimento giudiziario con il quale l’affidamento esclusivo è stato disposto oppure la dichiarazione di responsabilità contenente gli estremi del provvedimento giudiziario ed il tribunale che lo ha emesso
•rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità alla stessa spettante in caso di adozione o affidamento di minori. La rinuncia è attestata dal richiedente mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica
Il congedo di paternità, che decorre dalla data in cui si verifica uno degli eventi suindicati (morte, grave infermità e così via), coincide temporalmente con il periodo di congedo di maternità non fruito dalla lavoratrice madre. In caso di madre non lavoratrice, il congedo di paternità termina al terzo mese dopo il parto. In caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura ospedaliera, il congedo di paternità può essere differito, in tutto o in parte, alla data di ingresso del bambino nella casa familiare.
Da questa nota, si evince che il padre non può prendersi il congedo di paternità, come da lui richiesto, da prima o subito dopo il parto, al massimo potrà richiedere permessi non retribuiti o ferie, se già ne ha maturate.
Interpreto male?
dal sito INPS
Il congedo di paternità (artt. 28 e seguenti del T.U.) è riconosciuto dal momento in cui si verificano determinati eventi riguardanti la madre del bambino, a prescindere dal fatto che la stessa sia lavoratrice o non lavoratrice. Il congedo di paternità spetta in caso di:
•morte o grave infermità della madre. La morte della madre dev’essere attestata mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica; la certificazione sanitaria comprovante la grave infermità va presentata in busta chiusa al centro medico legale dell’Inps, allo sportello oppure a mezzo raccomandata postale
•abbandono del figlio da parte della madre. L’abbandono (o mancato riconoscimento del neonato) da parte della madre dev’essere attestato mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica
•affidamento esclusivo del figlio al padre (art. 155 bis cod. civ.). L’affidamento esclusivo dev’essere comprovato allegando alla domanda telematica il provvedimento giudiziario con il quale l’affidamento esclusivo è stato disposto oppure la dichiarazione di responsabilità contenente gli estremi del provvedimento giudiziario ed il tribunale che lo ha emesso
•rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità alla stessa spettante in caso di adozione o affidamento di minori. La rinuncia è attestata dal richiedente mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica
Il congedo di paternità, che decorre dalla data in cui si verifica uno degli eventi suindicati (morte, grave infermità e così via), coincide temporalmente con il periodo di congedo di maternità non fruito dalla lavoratrice madre. In caso di madre non lavoratrice, il congedo di paternità termina al terzo mese dopo il parto. In caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura ospedaliera, il congedo di paternità può essere differito, in tutto o in parte, alla data di ingresso del bambino nella casa familiare.
Da questa nota, si evince che il padre non può prendersi il congedo di paternità, come da lui richiesto, da prima o subito dopo il parto, al massimo potrà richiedere permessi non retribuiti o ferie, se già ne ha maturate.
Interpreto male?
eutelia75- Messaggi : 1105
Data d'iscrizione : 27.04.11
Re: congedo parentale prima della nascita
eutelia75 ha scritto:scusate, non dobbiamo seguire le direttive inps?
dal sito INPS
Il congedo di paternità (artt. 28 e seguenti del T.U.) è riconosciuto dal momento in cui si verificano determinati eventi riguardanti la madre del bambino, a prescindere dal fatto che la stessa sia lavoratrice o non lavoratrice. Il congedo di paternità spetta in caso di:
•morte o grave infermità della madre. La morte della madre dev’essere attestata mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica; la certificazione sanitaria comprovante la grave infermità va presentata in busta chiusa al centro medico legale dell’Inps, allo sportello oppure a mezzo raccomandata postale
•abbandono del figlio da parte della madre. L’abbandono (o mancato riconoscimento del neonato) da parte della madre dev’essere attestato mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica
•affidamento esclusivo del figlio al padre (art. 155 bis cod. civ.). L’affidamento esclusivo dev’essere comprovato allegando alla domanda telematica il provvedimento giudiziario con il quale l’affidamento esclusivo è stato disposto oppure la dichiarazione di responsabilità contenente gli estremi del provvedimento giudiziario ed il tribunale che lo ha emesso
•rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità alla stessa spettante in caso di adozione o affidamento di minori. La rinuncia è attestata dal richiedente mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica
Il congedo di paternità, che decorre dalla data in cui si verifica uno degli eventi suindicati (morte, grave infermità e così via), coincide temporalmente con il periodo di congedo di maternità non fruito dalla lavoratrice madre. In caso di madre non lavoratrice, il congedo di paternità termina al terzo mese dopo il parto. In caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura ospedaliera, il congedo di paternità può essere differito, in tutto o in parte, alla data di ingresso del bambino nella casa familiare.
Da questa nota, si evince che il padre non può prendersi il congedo di paternità, come da lui richiesto, da prima o subito dopo il parto, al massimo potrà richiedere permessi non retribuiti o ferie, se già ne ha maturate.
Interpreto male?
Il collega ha chiesto notizie sul congedo parentale, non di paternità...
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: congedo parentale prima della nascita
Viste le diverse interpretazioni, chiedo lumi. A scuola ho già detto come stanno le cose e loro sostengono che posso prendere il congedo a partire dal giorno della nascita ma che prima di quella data posso sfruttare i 3 giorni + 6.
E' così?
E' così?
antoniodv- Messaggi : 581
Data d'iscrizione : 11.11.10
Re: congedo parentale prima della nascita
antoniodv ha scritto:Viste le diverse interpretazioni, chiedo lumi. A scuola ho già detto come stanno le cose e loro sostengono che posso prendere il congedo a partire dal giorno della nascita ma che prima di quella data posso sfruttare i 3 giorni + 6.
E' così?
C'è solo un'interpretazione, che è la legge del testo unico decreto legislativo 151/2001
Quindi puoi prendere il congedo dalla nascita di tuo figlio e non dalla fine dell'obbligatoria.
Prima della nascita non puoi prendere congedo. Come ti ho già detto, i 3+6.
Ma se il figlio non è nato, che congedo parentale puoi prendere? Nel senso che la data presunta del parto non può essere indicata come data di decorrenza del congedo, perché il figlio non è nato.
E' per questo che lo stesso INPS specifica ch eil congedo spetta "al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora. "
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: congedo parentale prima della nascita
Grazie Paolo
antoniodv- Messaggi : 581
Data d'iscrizione : 11.11.10
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