contratto a tempo determinato al 30.6, assenze e punteggio
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contratto a tempo determinato al 30.6, assenze e punteggio
ho un contratto fino al 30.6. Purtroppo per motivi di salute sarò costretto a mettermi in malattia per un periodo piuttosto prolungato. Il periodo di malattia, nel caso dovesse superare i tre mesi, verrà ugualmente conteggiato ai fini del servizio e quindi per il raggiungimento dei 12 pt? C'è un limite di giorni di assenza che non si può superare? per il pagamento è vero che il primo mese è retribuito interamente, gli altri 2 a metà, poi niente più? grazie
precario72- Messaggi : 93
Data d'iscrizione : 17.09.10
Re: contratto a tempo determinato al 30.6, assenze e punteggio
Personale docente assunto con contratto a tempo determinato per
l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché
quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi di assenza per
malattia in un triennio scolastico. La retribuzione spettante è corrisposta per intero nel primo
mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il
personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni. Ai fini del computo
dei nove mesi di assenza, il triennio da prendere a riferimento decorre dalla data di decorrenza
della prima assenza: ad esempio, se un docente è inizialmente assente per malattia nel
periodo dal 1.3.2008 al 30.4.2008, il triennio entro cui va fatto il conteggio dei nove mesi
comprende l’anno scolastico 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010.
Anche al personale docente assunto a tempo determinato si applicano le disposizioni relative
alle gravi patologie previste per i docenti con contratto a tempo e indeterminato nonché le
norme previste per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro e a causa di
servizio, ai sensi del comma 3 dell’art. 20 del CCNL 29.11.2007.
l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché
quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi di assenza per
malattia in un triennio scolastico. La retribuzione spettante è corrisposta per intero nel primo
mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il
personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni. Ai fini del computo
dei nove mesi di assenza, il triennio da prendere a riferimento decorre dalla data di decorrenza
della prima assenza: ad esempio, se un docente è inizialmente assente per malattia nel
periodo dal 1.3.2008 al 30.4.2008, il triennio entro cui va fatto il conteggio dei nove mesi
comprende l’anno scolastico 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010.
Anche al personale docente assunto a tempo determinato si applicano le disposizioni relative
alle gravi patologie previste per i docenti con contratto a tempo e indeterminato nonché le
norme previste per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro e a causa di
servizio, ai sensi del comma 3 dell’art. 20 del CCNL 29.11.2007.
mariland- Messaggi : 2341
Data d'iscrizione : 07.09.10
Età : 46
Località : Reggio Calabria
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