insegnante di sostegno e supplenza in presenza dell'alunno disabile
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insegnante di sostegno e supplenza in presenza dell'alunno disabile
Salve, mi scuso sin da ora se ripeto un argomento su cui è stato già discusso ma non sono riuscita a trovare una risposta relativa al mio problema. Un mio collega, insegnante della classe in cui è presente l'alunno disabile a me assegnato, usufruisce dei permessi relativi alla legge 104 per cui è costretto ad assentarsi spesso. Io lo sostituisco SEMPRE in presenza dell'alunno disabile. Mi chiedo se è legale e se non debbano nominare o sostituire il collega con altri insegnanti curricolari!
silvietta- Messaggi : 805
Data d'iscrizione : 25.12.10
Re: insegnante di sostegno e supplenza in presenza dell'alunno disabile
Cadi dalle nuvole! E' regolare tu sei sulla classe e non solo sull'alunno, quindi ti tocca tenerti la classe quando sei in compresenza con la tua collega assente! La scuola risparmia sulle supplenze e tu fai meno lavoro individuale con l'allievo. Non puoi farci niente è così!
Ringrazia che l'orario non te lo facciamo loro in modo da coprire piu ore in cui farai da tappabuco.
Ringrazia che l'orario non te lo facciamo loro in modo da coprire piu ore in cui farai da tappabuco.
reale- Messaggi : 232
Data d'iscrizione : 19.10.09
Re: insegnante di sostegno e supplenza in presenza dell'alunno disabile
reale ha scritto:Cadi dalle nuvole! E' regolare tu sei sulla classe e non solo sull'alunno, quindi ti tocca tenerti la classe quando sei in compresenza con la tua collega assente! La scuola risparmia sulle supplenze e tu fai meno lavoro individuale con l'allievo. Non puoi farci niente è così!
Ringrazia che l'orario non te lo facciamo loro in modo da coprire piu ore in cui farai da tappabuco.
...ergo è una consuetudine non affatto legale!
silvietta- Messaggi : 805
Data d'iscrizione : 25.12.10
Re: insegnante di sostegno e supplenza in presenza dell'alunno disabile
silvietta ha scritto:
...ergo è una consuetudine non affatto legale!
No, è assolutamente legale. Questo per quanto riguarda il punto di vista normativo. Per quanto riguarda il punto di vista pratico (ma siamo nell'ambito del parere personale), io trovo che sia vantaggioso per l'insegnante di sostegno avere, ancorché in maniera occasionale, degli spazi in cui proporre attività a tutta la classe, magari che riescano a coinvolgere tutti compreso l'alunno disabile (se possibile).
gf- Messaggi : 111
Data d'iscrizione : 01.04.11
Re: insegnante di sostegno e supplenza in presenza dell'alunno disabile
L'insegnante di sostegno non è la persona preposta per legge a sostituire un altro insegnante assente, solo perché ha la contitolarità della classe. Il supplente va comunque chiamato! L'insegnante di sostegno sta un certo numero di ore in classe in aiuto al ragazzo dva...e alla classe, normalmente in presenza dell'altro insegnante. Non è né equo né logico che gli insegnanti di sostegno debbano lavorare in classe da soli con tutti, magari seguendo in contemporanea un ragazzo con una disabilità grave. Se le assenze dell'altro insegnante sono ricorrenti e prevedibili, la scuola è tenuta a sostituirlo. Non bisogna scambiare le cattive abitudini messe in atto da alcune scuole come se fossero pratiche lecite. Sono state abolite le scuole speciali solo in previsione del fatto che gli alunni dva fossero comunque seguiti da personale specializzato a loro dedicato anche nelle normali scuole. Se lo Stato non è più in grado di fornire questo servizio, allora va riconsiderato tutto il sistema delle tutele dei dva e l'intero sistema scolastico.
dami- Messaggi : 1158
Data d'iscrizione : 28.08.11
Re: insegnante di sostegno e supplenza in presenza dell'alunno disabile
gf ha scritto:No, è assolutamente legale. Questo per quanto riguarda il punto di vista normativo. Per quanto riguarda il punto di vista pratico (ma siamo nell'ambito del parere personale), io trovo che sia vantaggioso per l'insegnante di sostegno avere, ancorché in maniera occasionale, degli spazi in cui proporre attività a tutta la classe, magari che riescano a coinvolgere tutti compreso l'alunno disabile (se possibile).
perdonami gf ma da quello che scrivi si deduce che non sei un insegnante di sostegno. L'alunno disabile soprattutto quando versa in una situazione clinica grave viene fortemente penalizzato quando il proprio docente è costretto a sostituire un collega curricolare e non ti spiego il perchè in quanto avrei bisogno di fiumi di parole!!!
silvietta- Messaggi : 805
Data d'iscrizione : 25.12.10
Re: insegnante di sostegno e supplenza in presenza dell'alunno disabile
silvietta ha scritto:
perdonami gf ma da quello che scrivi si deduce che non sei un insegnante di sostegno. L'alunno disabile soprattutto quando versa in una situazione clinica grave viene fortemente penalizzato quando il proprio docente è costretto a sostituire un collega curricolare e non ti spiego il perchè in quanto avrei bisogno di fiumi di parole!!!
No, sono un insegnate di sostegno. Il fatto che l'alunno disabile che segui abbia una una situazione clinica grave (cosa che però non era ancora stata detta) e che quindi, visto ciò, la gestione della classe con un solo insegnante (curricolare o sostegno che sia) presumo rappresenti un grosso problema, pone la questione sotto un'altra luce. Il mio consiglio è quello di provare a parlare con il DS spiegandogli che la situazione, in assenza del collega, diventa molto problematica e che la gestione della classe pone seri problemi sia all'alunno disabile che a tutta la classe, invitandolo quantomeno a cercare soluzioni alternative. Purtroppo temo che la tua rivendicazione possa passare solo dal confronto con lui, ma non possa trovare facilmente efficaci appigli normativi.
Ma quando dici che il collega si assenterà spesso, potresti specificare quanto spesso? Io sono a conoscenza dei tre giorni di permesso al mese in base alla L 104/92, ma potrebbe, naturalmente, trattarsi di una situazione diversa.
gf- Messaggi : 111
Data d'iscrizione : 01.04.11
Re: insegnante di sostegno e supplenza in presenza dell'alunno disabile
dami ha scritto:L'insegnante di sostegno non è la persona preposta per legge a sostituire un altro insegnante assente, solo perché ha la contitolarità della classe.
Non credo che la mancata compresenza sia una sostituzione (naturalmente se ricade nel tuo regolare orario di servizio). Infatti, non è perchè manca il collega di francese tu sia chiamata a sostituirlo nello svolgimento del programma di francese. Si sta parlano di situazioni occasionali in cui il docente di sostegno è costretto a rimanere solo con la propria classe e ciò può avvenire per diversi motivi: potrebbero non esserci altri docenti a disposizione da impegnare nella sostituzione oppure questi potrebero essere impegnati in sostituzioni in classi in cui non c'è o non è in servizio il doc di sos.
E' chiaro che la situazione assume un significato diverso se la questione smette di essere occasionale, ma dovesse essere prolungata e continuativa. In quel caso è chiaro che andrebbe nominato un supplente del docente, non solo per garantire l'alunno disabile, ma tutta la classe per il corretto svolgimento del programma di quella determinata disciplina (ma non credo che sia questo il caso specifico).
gf- Messaggi : 111
Data d'iscrizione : 01.04.11
Re: insegnante di sostegno e supplenza in presenza dell'alunno disabile
Cara silvietta, dovrai sostituire i tuoi colleghi in compresenza quando si assentano, in casi di effettiva mancanza di personale per supplire.
Ovvio che accadra spesso, perche la scuola risparmia sulle supplenze!
Ovvio che accadra spesso, perche la scuola risparmia sulle supplenze!
reale- Messaggi : 232
Data d'iscrizione : 19.10.09
Re: insegnante di sostegno e supplenza in presenza dell'alunno disabile
gf ha scritto:No, sono un insegnate di sostegno. Il fatto che l'alunno disabile che segui abbia una una situazione clinica grave (cosa che però non era ancora stata detta) e che quindi, visto ciò, la gestione della classe con un solo insegnante (curricolare o sostegno che sia) presumo rappresenti un grosso problema, pone la questione sotto un'altra luce. Il mio consiglio è quello di provare a parlare con il DS spiegandogli che la situazione, in assenza del collega, diventa molto problematica e che la gestione della classe pone seri problemi sia all'alunno disabile che a tutta la classe, invitandolo quantomeno a cercare soluzioni alternative. Purtroppo temo che la tua rivendicazione possa passare solo dal confronto con lui, ma non possa trovare facilmente efficaci appigli normativi.
Ma quando dici che il collega si assenterà spesso, potresti specificare quanto spesso? Io sono a conoscenza dei tre giorni di permesso al mese in base alla L 104/92, ma potrebbe, naturalmente, trattarsi di una situazione diversa.
Non l'avevo precisato perchè se si fosse trattato di una disabilità lieve non avrei nemmeno posto il problema. Ad ogni modo credo che parlarne con il DS sia l'unica strada da percorrere anche se avrei preferito avere a disposizione un riferimento normativo dato che l'abitudine di "utilizzare" gli insegnanti di sostegno per sostituire i colleghi curricolari sia una prassi ormai da tempo consolidata!
silvietta- Messaggi : 805
Data d'iscrizione : 25.12.10
Re: insegnante di sostegno e supplenza in presenza dell'alunno disabile
gf ha scritto:[
No, è assolutamente legale. Questo per quanto riguarda il punto di vista normativo.
E'vero
tata matilda- Messaggi : 566
Data d'iscrizione : 25.10.11
Re: insegnante di sostegno e supplenza in presenza dell'alunno disabile
dami ha scritto: Non è né equo né logico che gli insegnanti di sostegno debbano lavorare in classe da soli con tutti, magari seguendo in contemporanea un ragazzo con una disabilità grave.
Vero anche questo. Ma la maggior parte delle normative spesso non sono nè eque nè logiche, ma solo votate al risparmio...
tata matilda- Messaggi : 566
Data d'iscrizione : 25.10.11
Re: insegnante di sostegno e supplenza in presenza dell'alunno disabile
reale ha scritto:
Ovvio che accadra spesso, perche la scuola risparmia sulle supplenze!
Non è certo una giustificazione, ma è anche vero che i fondi di istituto sono ormai ridotti al lumicino.
La verità è che la scuola italiana, per molti versi, è una bagnarola che fà acqua da tutte le parti. Con ciò non voglio dire, naturalmente, che bisogna rinuciare a rivendicare i propri diritti di insegnati, insieme ai diritti degli alunni troppo spesso negati sia gli uni che gli altri, ma predo atto, però, che ciò va fatto senza troppo perdere il contatto con la realta che, appunto, non mi pare troppo allegra.
gf- Messaggi : 111
Data d'iscrizione : 01.04.11
Re: insegnante di sostegno e supplenza in presenza dell'alunno disabile
A contributo della discussione, allego una ricerca, non esaustiva, di fonti normative effettuata in merito nella mia scuola, dove comunque la sostituzione del docente curricolare assente da parte del docente SOS contitolare era una soluzione residuale, in caso di:
- non reperibilità del docente supplente
- non disponibilità di docenti per ore di sostituzione
- solo a condizione che l' alunno disabile fosse senza connotazione di gravità o con particolari problematiche di gestione.
(Mi scuso in anticipo per la lunghezza del post....)
DOCENTI DI SOSTEGNO e SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI
Anche se dovesse essere assente l'alunno diversamente abile, i docenti di sostegno, in ogni caso non possono essere utilizzati per le supplenze in sostituzione di docenti colleghi momentaneamente assenti.
Tale principio è stato esplicitato più volte da numerose circolari dei vari C.S.A. d'Italia tra cui si segnala quella del provveditorato di ROMA n.153 del 13.10.1997 e Provveditorato di Napoli del 30.3.1998, la n. 202, prot. 17337.
Non si possa derogare a norme imperative di legge (ai sensi dell'art. 1418-1419 del C.C.) come nel caso, all'art. 13 comma 6 della L. 104/92 che dispone chiaramente : "Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse. dei consigli di classe e dei collegi dei docenti" (vedi anche D.M. 9 luglio 1992).
L’insegnante di sostegno, docente contitolare della classe, in caso di presenza o assenza dell’alunno disabile non può essere impegnato in supplenze, in caso contrario si limiterebbe il diritto allo studio del disabile sancito dalla legge 104 e si violerebbe il principio di contitolarità innanzi citato.
In caso di assenza dell’alunno, l’insegnante di sostegno dovrà rimanere nella classe in cui è contitolare.
In caso sia assente il docente della classe nell’ora della contitolarità, il docente di sostegno è individuato prioritariamente per la sostituzione. Altra considerazione importante è che in assenza del diversamente abile il docente di sostegno non possa essere in nessun modo considerato a disposizione ai sensi dell'art. 62 D.P.R. 417/74 e quindi essere conseguentemente utilizzato in supplenze, sempre per il principio della contitolarità previsto dall'art. 13 comma 6 della L. 104/92 - D.M. 9. luglio 1992.
Vedere anche quanto segue:
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Centro Servizi Amministrativi di Padova
Prot. n. 000447/c24
Padova, 26 gennaio 2006
Oggetto: Insegnanti di sostegno e sostituzione di colleghi assenti .
In riferimento alla nota della S. V. del 7 gennaio in relazione all’oggetto, ribadendo il parere sulla non correttezza della procedura che vede la sostituzione dei docenti assenti con il docente di sostegno, quest’ufficio ha già chiarito con la propria circolare del 6 maggio 2004, prot. n. 018548/c24, quanto le norme in questione stabiliscano circa tale eventualità. Tuttavia, fatto salvo il principio della correttezza delle relazioni professionali tra dirigenti scolastici, docenti, e utenza, nonché il fine ultimo di ogni azione educativa che è il bene dell’alunno, si è convenuto che possa essere tollerata la sostituzione del docente assente da parte del collega di sostegno solo nel caso in cui si tratti di docente assente della classe di cui il docente di sostegno è contitolare, e ciò non arrechi danno alla situazione dell’alunno disabile e della classe. Ciò in virtù della pari dignità tra docenti curriculari e di sostegno e l’appartenenza allo stesso consiglio di classe. Inoltre, deve trattarsi di soluzioni estemporanee, adottate per breve durata e motivate anche da obiettivi didattici condivisi.
In merito a quanto sostenuto dalla S.V., relativamente al fatto che non vi sia nessun altro che “può valutare il disagio dei ragazzi diversamente abili meglio del docente di sostegno” tale consapevolezza, può risultare, da un lato, lo strumento attraverso cui motivare la non adeguatezza della soluzione rappresentata dal capo d’istituto, a cui peraltro, non dovrebbero mancare le conoscenze per una simile valutazione.
Da un altro lato però, sembra sostanziare il motivo per cui, spesso, da parte dei docenti di sostegno viene lamentata la solitudine in cui vengono lasciati dai colleghi nel seguire l’alunno disabile. Pertanto, come suggeriscono tutte le norme sull’integrazione scolastica, non è che nella pratica della condivisione tra tutte le figure coinvolte, dirigente, docenti curriculari, sostegno, assistenti ecc. la soluzione delle problematiche riguardanti la effettiva presa in carico dell’alunno disabile e della classe e che trova, negli spazi e nei tempi destinati alla programmazione degli interventi, la sua collocazione ideale.
In ogni caso, salvo l’assenza degli alunni disabili seguiti, nonché l’impossibilità di utilizzare il docente di sostegno eventualmente disponibile per altri alunni disabili, non è legittimo usare il personale di sostegno per altro scopo se non l’integrazione scolastica di alunni in tale situazione. Si auspica che con questo ulteriore parere, i dirigenti scolastici abbiano modo di evitare ai docenti di sostegno simili segnalazioni.
Il Dirigente
Dr.ssa Francesca Sabella
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI VICENZA
Ufficio Interventi Educativi
Integrazione alunni con disabilità
Prot. Nr 4152
Vicenza, lì 11 marzo 2010
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole statali della provincia
Vicenza
Oggetto: sostituzione per assenze e insegnanti di sostegno
In merito all'utilizzo degli insegnanti di sostegno per supplire le assenze dei colleghi, si richiama il principio ribadito dalla Linee Guida per l’Integrazione Scolastica degli alunni con disabilità (MIUR 4274 del 4.8.09) secondo cui "…l'insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto (pag. 15)".
Pertanto, l'utilizzo degli insegnanti di sostegno per svolgere attività di supplenza in classi diverse è possibile solo quando l'alunno con disabilità, destinatario del progetto di integrazione, risulta assente; sono fatte salve situazioni di particolare eccezionalità ed urgenza valutate di volta in volta, nella sua discrezionalità, dal Dirigente Scolastico.
È certamente diversa la situazione in cui ad essere assente sia l'insegnante curricolare, che condivide la stessa classe. In questo caso, in base al principio della contitolarità dell'insegnante di sostegno (art 13.b6 L.104/92), non si parla nemmeno di supplenza ma di diversa organizzazione dell'attività didattica. Anche questa situazione va comunque contenuta in un intervallo temporale ragionevole per evitare pesanti ricadute sulla qualità dell'integrazione scolastica dell'alunno con disabilità.
Si ringrazia per l'attenzione e l'abituale collaborazione e si porgono i più cordiali saluti
IL DIRIGENTE REGGENTE
Franco Venturella
E' altresì da precisare che pur trattandosi di direttive emanate da diversi Uffici Scolastici Regionali, possono trovare applicazione altrove.
In tale ottica si collocano anche precedenti circolari degli USP di Roma e di Napoli.
- non reperibilità del docente supplente
- non disponibilità di docenti per ore di sostituzione
- solo a condizione che l' alunno disabile fosse senza connotazione di gravità o con particolari problematiche di gestione.
(Mi scuso in anticipo per la lunghezza del post....)
DOCENTI DI SOSTEGNO e SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI
Anche se dovesse essere assente l'alunno diversamente abile, i docenti di sostegno, in ogni caso non possono essere utilizzati per le supplenze in sostituzione di docenti colleghi momentaneamente assenti.
Tale principio è stato esplicitato più volte da numerose circolari dei vari C.S.A. d'Italia tra cui si segnala quella del provveditorato di ROMA n.153 del 13.10.1997 e Provveditorato di Napoli del 30.3.1998, la n. 202, prot. 17337.
Non si possa derogare a norme imperative di legge (ai sensi dell'art. 1418-1419 del C.C.) come nel caso, all'art. 13 comma 6 della L. 104/92 che dispone chiaramente : "Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse. dei consigli di classe e dei collegi dei docenti" (vedi anche D.M. 9 luglio 1992).
L’insegnante di sostegno, docente contitolare della classe, in caso di presenza o assenza dell’alunno disabile non può essere impegnato in supplenze, in caso contrario si limiterebbe il diritto allo studio del disabile sancito dalla legge 104 e si violerebbe il principio di contitolarità innanzi citato.
In caso di assenza dell’alunno, l’insegnante di sostegno dovrà rimanere nella classe in cui è contitolare.
In caso sia assente il docente della classe nell’ora della contitolarità, il docente di sostegno è individuato prioritariamente per la sostituzione. Altra considerazione importante è che in assenza del diversamente abile il docente di sostegno non possa essere in nessun modo considerato a disposizione ai sensi dell'art. 62 D.P.R. 417/74 e quindi essere conseguentemente utilizzato in supplenze, sempre per il principio della contitolarità previsto dall'art. 13 comma 6 della L. 104/92 - D.M. 9. luglio 1992.
Vedere anche quanto segue:
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Centro Servizi Amministrativi di Padova
Prot. n. 000447/c24
Padova, 26 gennaio 2006
Oggetto: Insegnanti di sostegno e sostituzione di colleghi assenti .
In riferimento alla nota della S. V. del 7 gennaio in relazione all’oggetto, ribadendo il parere sulla non correttezza della procedura che vede la sostituzione dei docenti assenti con il docente di sostegno, quest’ufficio ha già chiarito con la propria circolare del 6 maggio 2004, prot. n. 018548/c24, quanto le norme in questione stabiliscano circa tale eventualità. Tuttavia, fatto salvo il principio della correttezza delle relazioni professionali tra dirigenti scolastici, docenti, e utenza, nonché il fine ultimo di ogni azione educativa che è il bene dell’alunno, si è convenuto che possa essere tollerata la sostituzione del docente assente da parte del collega di sostegno solo nel caso in cui si tratti di docente assente della classe di cui il docente di sostegno è contitolare, e ciò non arrechi danno alla situazione dell’alunno disabile e della classe. Ciò in virtù della pari dignità tra docenti curriculari e di sostegno e l’appartenenza allo stesso consiglio di classe. Inoltre, deve trattarsi di soluzioni estemporanee, adottate per breve durata e motivate anche da obiettivi didattici condivisi.
In merito a quanto sostenuto dalla S.V., relativamente al fatto che non vi sia nessun altro che “può valutare il disagio dei ragazzi diversamente abili meglio del docente di sostegno” tale consapevolezza, può risultare, da un lato, lo strumento attraverso cui motivare la non adeguatezza della soluzione rappresentata dal capo d’istituto, a cui peraltro, non dovrebbero mancare le conoscenze per una simile valutazione.
Da un altro lato però, sembra sostanziare il motivo per cui, spesso, da parte dei docenti di sostegno viene lamentata la solitudine in cui vengono lasciati dai colleghi nel seguire l’alunno disabile. Pertanto, come suggeriscono tutte le norme sull’integrazione scolastica, non è che nella pratica della condivisione tra tutte le figure coinvolte, dirigente, docenti curriculari, sostegno, assistenti ecc. la soluzione delle problematiche riguardanti la effettiva presa in carico dell’alunno disabile e della classe e che trova, negli spazi e nei tempi destinati alla programmazione degli interventi, la sua collocazione ideale.
In ogni caso, salvo l’assenza degli alunni disabili seguiti, nonché l’impossibilità di utilizzare il docente di sostegno eventualmente disponibile per altri alunni disabili, non è legittimo usare il personale di sostegno per altro scopo se non l’integrazione scolastica di alunni in tale situazione. Si auspica che con questo ulteriore parere, i dirigenti scolastici abbiano modo di evitare ai docenti di sostegno simili segnalazioni.
Il Dirigente
Dr.ssa Francesca Sabella
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI VICENZA
Ufficio Interventi Educativi
Integrazione alunni con disabilità
Prot. Nr 4152
Vicenza, lì 11 marzo 2010
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole statali della provincia
Vicenza
Oggetto: sostituzione per assenze e insegnanti di sostegno
In merito all'utilizzo degli insegnanti di sostegno per supplire le assenze dei colleghi, si richiama il principio ribadito dalla Linee Guida per l’Integrazione Scolastica degli alunni con disabilità (MIUR 4274 del 4.8.09) secondo cui "…l'insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto (pag. 15)".
Pertanto, l'utilizzo degli insegnanti di sostegno per svolgere attività di supplenza in classi diverse è possibile solo quando l'alunno con disabilità, destinatario del progetto di integrazione, risulta assente; sono fatte salve situazioni di particolare eccezionalità ed urgenza valutate di volta in volta, nella sua discrezionalità, dal Dirigente Scolastico.
È certamente diversa la situazione in cui ad essere assente sia l'insegnante curricolare, che condivide la stessa classe. In questo caso, in base al principio della contitolarità dell'insegnante di sostegno (art 13.b6 L.104/92), non si parla nemmeno di supplenza ma di diversa organizzazione dell'attività didattica. Anche questa situazione va comunque contenuta in un intervallo temporale ragionevole per evitare pesanti ricadute sulla qualità dell'integrazione scolastica dell'alunno con disabilità.
Si ringrazia per l'attenzione e l'abituale collaborazione e si porgono i più cordiali saluti
IL DIRIGENTE REGGENTE
Franco Venturella
E' altresì da precisare che pur trattandosi di direttive emanate da diversi Uffici Scolastici Regionali, possono trovare applicazione altrove.
In tale ottica si collocano anche precedenti circolari degli USP di Roma e di Napoli.
flo- Messaggi : 1782
Data d'iscrizione : 17.04.11
Località : Genova
Re: insegnante di sostegno e supplenza in presenza dell'alunno disabile
Flo, il tuo contributo e davvero molto prezioso, grazie mille!!!
silvietta- Messaggi : 805
Data d'iscrizione : 25.12.10
Re: insegnante di sostegno e supplenza in presenza dell'alunno disabile
@silvietta
de rien... :-)
de rien... :-)
flo- Messaggi : 1782
Data d'iscrizione : 17.04.11
Località : Genova
Re: insegnante di sostegno e supplenza in presenza dell'alunno disabile
Cara Flo conoscevo già questo tipo di circolari, ma ripeto, succede in tutte le scuole d'Italia che il docente di sostegno sostituisca il contitolare assente, questo per i presidi è un modo di lavorare con la classe ai fini dell'integrazione dell'alunno H.
Io sostituisco una collega che ha la 104 ogni settimana, anzi il mio orario è stato fatto in modo da coprire almeno 2ore quei giorni!
Non c'è rimedio, decidono loro.
Io sostituisco una collega che ha la 104 ogni settimana, anzi il mio orario è stato fatto in modo da coprire almeno 2ore quei giorni!
Non c'è rimedio, decidono loro.
reale- Messaggi : 232
Data d'iscrizione : 19.10.09
Re: insegnante di sostegno e supplenza in presenza dell'alunno disabile
Andiamo per gradi:reale ha scritto:Cara Flo conoscevo già questo tipo di circolari, ma ripeto, succede in tutte le scuole d'Italia che il docente di sostegno sostituisca il contitolare assente, questo per i presidi è un modo di lavorare con la classe ai fini dell'integrazione dell'alunno H.
Io sostituisco una collega che ha la 104 ogni settimana, anzi il mio orario è stato fatto in modo da coprire almeno 2ore quei giorni!
Non c'è rimedio, decidono loro.
1) il tuo orario deve essere articolato sulle esigenze didattiche dell'alunno disabile e non sulle prevedibili assenze del docente curricolare (vorrei vedere la normativa che affermasse ciò...)
2) la collega contitolare al max ha 3 giorni di permessi ex. 104 al mese, nella quarta settimana del mese prenderà, penso, congedo per altra motivazione...
Fatto salvo il suo diritto insindacabile ad usufruire di tali permessi, che non ci sia rimedio è tutto da vedere visto che le circolari che conosci indicano che "deve trattarsi di soluzioni estemporanee, adottate per breve durata e motivate anche da obiettivi didattici condivisi" e che "questa situazione va comunque contenuta in un intervallo temporale ragionevole per evitare pesanti ricadute sulla qualità dell'integrazione scolastica dell'alunno con disabilità"
3) L'organizzazione dell'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative è prerogativa del DS (Dlgs 165/01), ma ciò non vuol dire che può andare contro altre norme come quelle sull'integrazione.
Occasionalmente e per eventi imprevedibili può essere adottata tale soluzione (sempre con i distinguo rispetto agli alunni dva con gravità).
Ma prevedere a priori un utilizzo del docente SOS per compiti di sostituzione per circa 8 ore al mese (quindi c.a. 80 ore annue) mi sembra "esagerato"...
4) non conosco "tutte le scuole d'Italia", anche perché lavoro da 30 anni nella stessa scuola, ma nella mia e in quelle viciniori questa pratica è quasi inesistente e limitata solo a casi eccezionali (lo scorso anno nella mia scuola sarà accaduto 2/3 volte in tutto).
Vero è che ci sono stati documenti in tal senso presentati in Collegio e altri redatti dalle RSU delle scuole del distretto, le "battaglie" non si conducono quasi mai da soli...
flo- Messaggi : 1782
Data d'iscrizione : 17.04.11
Località : Genova
Re: insegnante di sostegno e supplenza in presenza dell'alunno disabile
Cara flo, sono contento di trovare una collega preparata come te, quello che scrivi è corretto ed esaustivo ma l'orario dei docenti di sostegno da quest'anno viene fatto da una delegata della preside, una docente che fa la referente di plesso con diversi compiti nella scuola. Quindi dovendo trovare soluzioni non a pagamento (supplenze) a pensato bene (furbescamente secondo me) di mettermi almeno 2ore ogni lunedì e 1 ora il venerdì in compresenza con la collega che usufruisce della 104. Giorni in cui la signora prevede di predersi questi giorni di permesso. Ne consegue che io la sostituisco 3 ore al mese, per la direzione è tutto regolare anche perchè essendo contitolari, io ho la possibilità di lavorare con tutta la classe. Peccato che avendo solo 7 ore con il ragazzino, 3 se ne vanno in questo modo, tra l'altro non sono un insegnate di italiano quindi ogni volta devo inventarmi qualcosa da far fare a tutta la classe!
Un'altro quesito che vorrei discutere con te riguarda il fatto che sempre a noi docenti di sostegno ci viene negato di essere in compresenza durante l'intervallo (15min. al giorno), perchè secondo la dirigente non c'è bisogno di stare in due a sorvegliare la classe. quindi noi interrompiamo il servizio per 15min. poi rientriamo in classe! questo, secondo loro, permette di raccogliere nell'arco di un anno altre ore che dobbiamo dare alla scuola come supplenze (gratis) oltre l'orario di servizio, poichè facciamo ore di 50 e 55min. dobbiamo raggiungere le fatidiche 18ore da 60min.(1080min.).
Io questo lo trovo illegale e discriminante, perchè è interruzione di servizio e l'intervallo fa parte della didattica, ma rispondono che non c'è normativa che impedisca ciò, così come esiste l'ora buca esiste l'intervallo buco.
Dimmi tu che cosa dobbiamo fare? Siamo "tappabuchi" a norma?
Un'altro quesito che vorrei discutere con te riguarda il fatto che sempre a noi docenti di sostegno ci viene negato di essere in compresenza durante l'intervallo (15min. al giorno), perchè secondo la dirigente non c'è bisogno di stare in due a sorvegliare la classe. quindi noi interrompiamo il servizio per 15min. poi rientriamo in classe! questo, secondo loro, permette di raccogliere nell'arco di un anno altre ore che dobbiamo dare alla scuola come supplenze (gratis) oltre l'orario di servizio, poichè facciamo ore di 50 e 55min. dobbiamo raggiungere le fatidiche 18ore da 60min.(1080min.).
Io questo lo trovo illegale e discriminante, perchè è interruzione di servizio e l'intervallo fa parte della didattica, ma rispondono che non c'è normativa che impedisca ciò, così come esiste l'ora buca esiste l'intervallo buco.
Dimmi tu che cosa dobbiamo fare? Siamo "tappabuchi" a norma?
reale- Messaggi : 232
Data d'iscrizione : 19.10.09
Re: insegnante di sostegno e supplenza in presenza dell'alunno disabile
Penso tu non sia l'unica docente Sos della scuola, quindi richiedete, come docenti di sostegno, alla DS che siano esplicitati per iscritto i criteri di formulazione dell'orario dei docenti.
Anche se il DS, nello svolgimento delle funzioni organizzative, può avvalersi di docenti a cui delegare compiti specifici (Dlgs 150/09 art 25), la formulazione dell'orario è una sua competenza e spetta al Dirigente "organizza(re) l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ….Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali" (Dlgs 165/01)
Quali proposte ha espresso in merito il CD sui criteri per la formulazione dell'orario?
L'espressione "intervallo buco" non l'avevo mai sentita... anche in questo caso non può essere un "atto unilaterale" del DS...
In base a quali criteri solo le/i docenti di Sos devono "bucare"? Perché sono esclusi i docenti curricolari?
Se e come si è espresso al riguardo il CD?
Cosa dicono le RSU in merito?
Anche se il DS, nello svolgimento delle funzioni organizzative, può avvalersi di docenti a cui delegare compiti specifici (Dlgs 150/09 art 25), la formulazione dell'orario è una sua competenza e spetta al Dirigente "organizza(re) l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ….Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali" (Dlgs 165/01)
Quali proposte ha espresso in merito il CD sui criteri per la formulazione dell'orario?
L'espressione "intervallo buco" non l'avevo mai sentita... anche in questo caso non può essere un "atto unilaterale" del DS...
In base a quali criteri solo le/i docenti di Sos devono "bucare"? Perché sono esclusi i docenti curricolari?
Se e come si è espresso al riguardo il CD?
Cosa dicono le RSU in merito?
flo- Messaggi : 1782
Data d'iscrizione : 17.04.11
Località : Genova
Re: insegnante di sostegno e supplenza in presenza dell'alunno disabile
I due docenti RSU curricolari, confermano quanto scritto sopra, non hanno granchè da dire.flo ha scritto:Penso tu non sia l'unica docente Sos della scuola, quindi richiedete, come docenti di sostegno, alla DS che siano esplicitati per iscritto i criteri di formulazione dell'orario dei docenti.
Cara flo, siamo 4 docenti di ruolo + 3 docenti non abilitate (solo laureate)
Anche se il DS, nello svolgimento delle funzioni organizzative, può avvalersi di docenti a cui delegare compiti specifici (Dlgs 150/09 art 25), la formulazione dell'orario è una sua competenza e spetta al Dirigente "organizza(re) l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ….Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali" (Dlgs 165/01)
Quali proposte ha espresso in merito il CD sui criteri per la formulazione dell'orario?
I criteri scritti per la formulazione dell'orario non gli ho mai letti da nessuna parte, ma comunque vige una regola che tutti i docenti devono fare almeno un pomeriggio, almeno una prima ora, e noi di sostegno oltre a non fare gli intervalli, non possiamo avere la mensa (tranne se seguiamo un allievo che necessiti di essere imboccato, ma attualmente non ce ne sono).
In più abbiamo molti allievi con l'educatore comunale, i quali arrivano con i giorni e le ore in cui sono disponibili, poiche lavorano su due o tre scuole, quindi il nostro orario risente delle disponibilità loro.
Io ho proposto di avere solo 1 o 2 educatori che lavorino solo nella nostra scuola, ma per loro non è possibile. L'espressione "intervallo buco" non l'avevo mai sentita... anche in questo caso non può essere un "atto unilaterale" del DS...
In base a quali criteri solo le/i docenti di Sos devono "bucare"? Perché sono esclusi i docenti curricolari?
La dirigente risponde che non è necessario essere in due a sorvegliare durante l'intervallo, quindi meglio togliere i docenti di sostegno che i curriculari, perchè l'accumulo degli intervalli formano uno spazio di 50minuti che noi di sostegno possiamo dare alle classi come sostegno. Sempre per il raggiungimento delle 18ore (1080min.).
Se e come si è espresso al riguardo il CD?
Il collegio docenti non si è mai espresso in merito a questo perche hai curricolari fa bene così, e noi di sostegno che siamo solo 7 su 45docenti restiamo una minoranza a cui si da poca importanza.
Cosa dicono le RSU in merito?
reale- Messaggi : 232
Data d'iscrizione : 19.10.09
Re: insegnante di sostegno e supplenza in presenza dell'alunno disabile
scusa gli errori ma sono talmente arrabbiata che non ci vedo!
reale- Messaggi : 232
Data d'iscrizione : 19.10.09
Re: insegnante di sostegno e supplenza in presenza dell'alunno disabile
Flo aspettavo una tua risposta, possibile che non si può far nulla contro questi intervalli che ci vengono vietati?
reale- Messaggi : 232
Data d'iscrizione : 19.10.09
Re: insegnante di sostegno e supplenza in presenza dell'alunno disabile
Buongiorno ragazze avrei bisogno di un aiuto prezioso per capire un pò di cose .Nella classe di mio figlio che frequenta la terza elementare vi è un bambino H seguito regolarmente dall'insegnante di sostegno. Bene il punto è che questa insegnante interroga ,corregge le verifiche e da la sua valutazione a tutti gli alunni della classe .Io sono stata informata che lei nn può valutare ed interrogare gli altri bambini perché nn è titolare di nessuna disciplina .Mi sapete dare informazioni più corrette??????? Grazie
soniacatalano- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 12.01.13
Re: insegnante di sostegno e supplenza in presenza dell'alunno disabile
reale ha scritto:Flo aspettavo una tua risposta, possibile che non si può far nulla contro questi intervalli che ci vengono vietati?
Ma è allucinante questa storia dell'intervallo buco....questi DS stanno diventando sempre più creativi pur di risparmiare!!!! Ti consiglierei di rivolgerti ad un sindacato e chiederei al DS come mai devi uscire tu dalla classe e non il collega della disciplina.
maggio61- Messaggi : 552
Data d'iscrizione : 07.06.11
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