Allattamento su cattedra d'inglese media: 6 o 5 ore?
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Allattamento su cattedra d'inglese media: 6 o 5 ore?
Promemoria primo messaggio :
Aspetto la convocazione in una scuola dove sarei la prima in posizione utile per accettare delle ore su allattamento fino a febbraio. Ho saputo tramite amiche che quest'anno lavorano in questa scuola che la preside ha detto alla collega titolare che ha chiesto l'allattamento che le ore che può lasciare sono 5, una al giorno, perché l'orario settimanale si svolge in 5 gg. A parte l'ansia che una cosa del genere già mi ha suscitato, in quanto, da quello che capisco, le ore saranno sistemate su 5 gg, cioè una al giorno e la scuola dista 25 k da casa mia con una strada interna bruttissima da percorrere! Ma mi ha stupito moltissimo che le ore siano 5 e non 6, quando io ho sempre saputo che l'allattamento è di 6 ore! Per l'inglese alle medie tra l'altro non si possono dare 5 ore invece di 6, perché le ore in una classe sono 3, quindi è come dire che in una classe la titolare fa un'ora e io faccio le altre due, con evidenti problemi dal punto di vista organizzativo e valutativo. Si dice sempre che bisogna salvaguardare l'unitarietá dell'insegnamento della disciplina! Chiedo gentilmente il parere degli esperti per poter affrontare al meglio questa situazione nel momento in cui mi si presenterà. Grazie.
Aspetto la convocazione in una scuola dove sarei la prima in posizione utile per accettare delle ore su allattamento fino a febbraio. Ho saputo tramite amiche che quest'anno lavorano in questa scuola che la preside ha detto alla collega titolare che ha chiesto l'allattamento che le ore che può lasciare sono 5, una al giorno, perché l'orario settimanale si svolge in 5 gg. A parte l'ansia che una cosa del genere già mi ha suscitato, in quanto, da quello che capisco, le ore saranno sistemate su 5 gg, cioè una al giorno e la scuola dista 25 k da casa mia con una strada interna bruttissima da percorrere! Ma mi ha stupito moltissimo che le ore siano 5 e non 6, quando io ho sempre saputo che l'allattamento è di 6 ore! Per l'inglese alle medie tra l'altro non si possono dare 5 ore invece di 6, perché le ore in una classe sono 3, quindi è come dire che in una classe la titolare fa un'ora e io faccio le altre due, con evidenti problemi dal punto di vista organizzativo e valutativo. Si dice sempre che bisogna salvaguardare l'unitarietá dell'insegnamento della disciplina! Chiedo gentilmente il parere degli esperti per poter affrontare al meglio questa situazione nel momento in cui mi si presenterà. Grazie.
ZzaZza- Messaggi : 919
Data d'iscrizione : 28.08.10
Re: Allattamento su cattedra d'inglese media: 6 o 5 ore?
Le 5 ore sono per legge, poi dall'altra parte c'è da tutelare l'unicità d'insegnamento.
Non capisco cosa ti hanno detto a proposito dell'interpretazione...
Sull'argomento l'ANP concorda con me
Una docente in servizio su uno spezzone di 6 ore (+ 2 in un’altra scuola), distribuite su 3 giorni, chiede di usufruire della riduzione di orario per allattamento. Non ho concesso la riduzione perché questa dovrebbe ammontare a due ore (corrispondenti al monte ore di una classe, non potendo attribuire a due docenti la stessa classe per la medesima materia) e ciò mi pare sproporzionato rispetto all’orario settimanale complessivo. Ho fatto riferimento a quanto indicato nella Circolare Ministeriale 1 dicembre 1980 n. prot. 2210, nella Nota 12 marzo 1981, prot. n. 7201 e nel Telex 22 febbraio 1985 prot. 278. La docente contesta la decisione, asserendo che, in base al Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151 il diritto prescinde dal numero di ore settimanali e fa riferimento solo a quelle giornaliere, quindi vorrebbe la riduzione di un’ora ogni giorno, indipendentemente dalle classi e dal monte ore complessivo. Come fare?
Risposta
Il congedo parentale in parola è quello previsto dall’art. 39 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151 relativo ai riposi settimanali della madre nel primo anno di vita del bambino. Esso stabilisce che:
“1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata.
2. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda”.
Il permesso è quindi subordinato esclusivamente all’orario di lavoro giornaliero e le ore di riposo devono essere così ripartite:
a) se la giornata di lavoro è pari o superiore a 6 ore il riposo è di 2 ore;
b) se la giornata di lavoro è inferiore a 6 ore il riposo è di 1 ora.
Ciò premesso, si ritiene quindi che, se le 6 + 2 ore sono suddivise su tre giorni alla settimana e quindi inferiori alle 6 ore giornaliere la riduzione debba essere solo di un’ora.
Nella scuola secondaria, ai sensi del Telex MPI 22 febbraio 1985 prot. 278, la riduzione si realizza togliendo all’insegnante in allattamento una o più classi, evitando in tal modo che in una stessa classe prestino servizio due insegnanti nell'arco della settimana.
Di conseguenza, se l’orario della docente è costituito da gruppi binari di ore per classe dovrà essere esentata da 2 classi con un’ora a disposizione. Le quattro ore sottratte vanno in supplenza.
Una docente di scuola d'infanzia (5 ore di servizio al giorno) mi chiede dei permessi per allattamento (ha diritto ad 1 ora al giorno) e vorrebbe cumularli tutti stando in pratica a casa un giorno alla settimana. A me pare che non sia corretto, anche se mi faciliterebbe la ricerca del supplente.
Risposta
Il congedo parentale in parola è quello previsto dall’art. 39 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151 relativo ai riposi settimanali della madre nel primo anno di vita del bambino. Esso stabilisce che:
“1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata.
2. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda”.
Il permesso è quindi subordinato esclusivamente all’orario di lavoro giornaliero e le ore di riposo devono essere così ripartite:
a) se la giornata di lavoro è pari o superiore a 6 ore il riposo è di 2 ore;
b) se la giornata di lavoro è inferiore a 6 ore il riposo è di 1 ora.
Nella scuola primaria e secondaria, ai sensi del Telex MPI 22 febbraio 1985 prot. 278, la riduzione si realizza togliendo all’insegnante in allattamento una o più classi, evitando in tal modo che in una stessa classe prestino servizio due insegnanti nell'arco della settimana.
Nella scuola dell’infanzia in cui l’orario non è per classi, la riduzione può avvenire solo togliendo una o due ore al giorno, in rapporto alle ore giornaliere di insegnamento. Trattandosi di riposi giornalieri non si ritiene possibile il cumulo e se non fruiti non possono essere recuperati.
Sono una docente di scuola secondaria di II grado, in particolare un liceo classico (lavoro nell'indirizzo linguistico brocca) in allattamento con una bambina di 6 mesi.
Vorrei, cortesemente, sapere se in un qualsiasi giorno si arrivi a 6 ore giornaliere di lavoro, per esempio lezione+ore di consigli/collegi, in quel giorno spettano due ore di riduzione.
Quello su cui non sono riuscita a trovare riferimenti normativi ma che una cara amica/collega mi indica come cosa certa per il comparto scuola è il diritto riconosciuto alla docente madre in allattamento di scegliere sull'orario definitivo quali classi lasciare in base alle proprie personali esigenze familiari e la possibilità di comunicare la volontà di rinunciare la giorno libero solo dopo aver preso visione dell'orario definitivo delle lezioni.
Risulta vera questa interpretazione della legge? Si tratta credo di una circolare ministeriale... sapreste darmene gli estremi, cortesemente?
Risposta
Il congedo parentale in parola è quello previsto dall’art. 39 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151 relativo ai riposi settimanali della madre nel primo anno di vita del bambino. Esso stabilisce che:
“1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata.
2. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda”.
Il permesso è quindi subordinato esclusivamente all’orario di lavoro giornaliero e le ore di riposo devono essere così ripartite:
a) se la giornata di lavoro è pari o superiore a 6 ore il riposo è di 2 ore;
b) se la giornata di lavoro è inferiore a 6 ore il riposo è di 1 ora.
Nella scuola primaria e secondaria, ai sensi del Telex MPI 22 febbraio 1985 prot. 278, la riduzione si realizza togliendo all’insegnante in allattamento una o più classi, evitando in tal modo che in una stessa classe prestino servizio due insegnanti nell'arco della settimana.
Compete al dirigente stabilire, in accordo con la docente, le classi da sottrarre a seguito della riduzione dell’orario per allattamento.
Non capisco cosa ti hanno detto a proposito dell'interpretazione...
Sull'argomento l'ANP concorda con me
Una docente in servizio su uno spezzone di 6 ore (+ 2 in un’altra scuola), distribuite su 3 giorni, chiede di usufruire della riduzione di orario per allattamento. Non ho concesso la riduzione perché questa dovrebbe ammontare a due ore (corrispondenti al monte ore di una classe, non potendo attribuire a due docenti la stessa classe per la medesima materia) e ciò mi pare sproporzionato rispetto all’orario settimanale complessivo. Ho fatto riferimento a quanto indicato nella Circolare Ministeriale 1 dicembre 1980 n. prot. 2210, nella Nota 12 marzo 1981, prot. n. 7201 e nel Telex 22 febbraio 1985 prot. 278. La docente contesta la decisione, asserendo che, in base al Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151 il diritto prescinde dal numero di ore settimanali e fa riferimento solo a quelle giornaliere, quindi vorrebbe la riduzione di un’ora ogni giorno, indipendentemente dalle classi e dal monte ore complessivo. Come fare?
Risposta
Il congedo parentale in parola è quello previsto dall’art. 39 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151 relativo ai riposi settimanali della madre nel primo anno di vita del bambino. Esso stabilisce che:
“1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata.
2. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda”.
Il permesso è quindi subordinato esclusivamente all’orario di lavoro giornaliero e le ore di riposo devono essere così ripartite:
a) se la giornata di lavoro è pari o superiore a 6 ore il riposo è di 2 ore;
b) se la giornata di lavoro è inferiore a 6 ore il riposo è di 1 ora.
Ciò premesso, si ritiene quindi che, se le 6 + 2 ore sono suddivise su tre giorni alla settimana e quindi inferiori alle 6 ore giornaliere la riduzione debba essere solo di un’ora.
Nella scuola secondaria, ai sensi del Telex MPI 22 febbraio 1985 prot. 278, la riduzione si realizza togliendo all’insegnante in allattamento una o più classi, evitando in tal modo che in una stessa classe prestino servizio due insegnanti nell'arco della settimana.
Di conseguenza, se l’orario della docente è costituito da gruppi binari di ore per classe dovrà essere esentata da 2 classi con un’ora a disposizione. Le quattro ore sottratte vanno in supplenza.
Una docente di scuola d'infanzia (5 ore di servizio al giorno) mi chiede dei permessi per allattamento (ha diritto ad 1 ora al giorno) e vorrebbe cumularli tutti stando in pratica a casa un giorno alla settimana. A me pare che non sia corretto, anche se mi faciliterebbe la ricerca del supplente.
Risposta
Il congedo parentale in parola è quello previsto dall’art. 39 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151 relativo ai riposi settimanali della madre nel primo anno di vita del bambino. Esso stabilisce che:
“1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata.
2. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda”.
Il permesso è quindi subordinato esclusivamente all’orario di lavoro giornaliero e le ore di riposo devono essere così ripartite:
a) se la giornata di lavoro è pari o superiore a 6 ore il riposo è di 2 ore;
b) se la giornata di lavoro è inferiore a 6 ore il riposo è di 1 ora.
Nella scuola primaria e secondaria, ai sensi del Telex MPI 22 febbraio 1985 prot. 278, la riduzione si realizza togliendo all’insegnante in allattamento una o più classi, evitando in tal modo che in una stessa classe prestino servizio due insegnanti nell'arco della settimana.
Nella scuola dell’infanzia in cui l’orario non è per classi, la riduzione può avvenire solo togliendo una o due ore al giorno, in rapporto alle ore giornaliere di insegnamento. Trattandosi di riposi giornalieri non si ritiene possibile il cumulo e se non fruiti non possono essere recuperati.
Sono una docente di scuola secondaria di II grado, in particolare un liceo classico (lavoro nell'indirizzo linguistico brocca) in allattamento con una bambina di 6 mesi.
Vorrei, cortesemente, sapere se in un qualsiasi giorno si arrivi a 6 ore giornaliere di lavoro, per esempio lezione+ore di consigli/collegi, in quel giorno spettano due ore di riduzione.
Quello su cui non sono riuscita a trovare riferimenti normativi ma che una cara amica/collega mi indica come cosa certa per il comparto scuola è il diritto riconosciuto alla docente madre in allattamento di scegliere sull'orario definitivo quali classi lasciare in base alle proprie personali esigenze familiari e la possibilità di comunicare la volontà di rinunciare la giorno libero solo dopo aver preso visione dell'orario definitivo delle lezioni.
Risulta vera questa interpretazione della legge? Si tratta credo di una circolare ministeriale... sapreste darmene gli estremi, cortesemente?
Risposta
Il congedo parentale in parola è quello previsto dall’art. 39 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151 relativo ai riposi settimanali della madre nel primo anno di vita del bambino. Esso stabilisce che:
“1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata.
2. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda”.
Il permesso è quindi subordinato esclusivamente all’orario di lavoro giornaliero e le ore di riposo devono essere così ripartite:
a) se la giornata di lavoro è pari o superiore a 6 ore il riposo è di 2 ore;
b) se la giornata di lavoro è inferiore a 6 ore il riposo è di 1 ora.
Nella scuola primaria e secondaria, ai sensi del Telex MPI 22 febbraio 1985 prot. 278, la riduzione si realizza togliendo all’insegnante in allattamento una o più classi, evitando in tal modo che in una stessa classe prestino servizio due insegnanti nell'arco della settimana.
Compete al dirigente stabilire, in accordo con la docente, le classi da sottrarre a seguito della riduzione dell’orario per allattamento.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Allattamento su cattedra d'inglese media: 6 o 5 ore?
Grazie Paolo! Le mostrerò anche queste risposte dell'Anp. Spero che si convinca, soprattutto perché questa situazione crea delle difficoltà oggettive nella gestione della classe.
ZzaZza- Messaggi : 919
Data d'iscrizione : 28.08.10
Re: Allattamento su cattedra d'inglese media: 6 o 5 ore?
Riprendo il topic per aggiornarvi sulla situazione, ma anche per sfogarmi...
Finalmente oggi sono riuscita a parlare con la Preside. Non sono riuscita a convincerla: dice che il telex dell'85 è vecchio e lei non può più fare riferimento a questo, che i fondi delle scuole non sono più gli stessi e che in tempi di spending review lei non si può permettere di dover pagare due insegnanti per la stessa ora. Lei sull'argomento ha contattato il suo sindacato, la CISL, che l'ha fatta sbattere, alla UIL e alla CGIL non hanno saputo dare risposte univoche, pertanto lei ha deciso che le ore che mi può assegnare sono 5 e non 6, perché 5 sono le ore di allattamento della titolare. Le ho parlato delle risposte fornite dall'Associazione Nazionale Presidi, che in situazioni simili avevano consigliato di dare classi interamente al supplente, così come si raccomanda nel telex, ma mi ha risposto che lei non è iscritta all'Anp e quindi il suo parere per lei è ininfluente. Per lei la didattica non è toccata dalla problematica perché basta organizzarsi tra noi due insegnanti d'inglese come consiglio di classe che tutto si risolve. Ho provato in tutti i modi: le ho detto che 50 € al mese in più o in meno non cambiano la mia vita, ma che questa situazione crea delle difficoltà oggettive nella valutazione, nella programmazione e in genere queste cose un insegnante le fa da solo senza per questo dover rendere conto a nessuno. Alla fine mi sono arresa perché sono stanca di lottare sempre e tanto per i miei diritti, ma sono delusa, amareggiata e
demotivata, vorrei tanto mandare tutta la scuola aff.....o, dalla Preside al ministro Profumo, perché questo non è modo di trattare dei servitori dello stato. Ho firmato il contratto per 5 ore e mi sento sconfitta, perché nonostante avessi ragione mi sono dovuta arrendere...
Finalmente oggi sono riuscita a parlare con la Preside. Non sono riuscita a convincerla: dice che il telex dell'85 è vecchio e lei non può più fare riferimento a questo, che i fondi delle scuole non sono più gli stessi e che in tempi di spending review lei non si può permettere di dover pagare due insegnanti per la stessa ora. Lei sull'argomento ha contattato il suo sindacato, la CISL, che l'ha fatta sbattere, alla UIL e alla CGIL non hanno saputo dare risposte univoche, pertanto lei ha deciso che le ore che mi può assegnare sono 5 e non 6, perché 5 sono le ore di allattamento della titolare. Le ho parlato delle risposte fornite dall'Associazione Nazionale Presidi, che in situazioni simili avevano consigliato di dare classi interamente al supplente, così come si raccomanda nel telex, ma mi ha risposto che lei non è iscritta all'Anp e quindi il suo parere per lei è ininfluente. Per lei la didattica non è toccata dalla problematica perché basta organizzarsi tra noi due insegnanti d'inglese come consiglio di classe che tutto si risolve. Ho provato in tutti i modi: le ho detto che 50 € al mese in più o in meno non cambiano la mia vita, ma che questa situazione crea delle difficoltà oggettive nella valutazione, nella programmazione e in genere queste cose un insegnante le fa da solo senza per questo dover rendere conto a nessuno. Alla fine mi sono arresa perché sono stanca di lottare sempre e tanto per i miei diritti, ma sono delusa, amareggiata e
demotivata, vorrei tanto mandare tutta la scuola aff.....o, dalla Preside al ministro Profumo, perché questo non è modo di trattare dei servitori dello stato. Ho firmato il contratto per 5 ore e mi sento sconfitta, perché nonostante avessi ragione mi sono dovuta arrendere...
ZzaZza- Messaggi : 919
Data d'iscrizione : 28.08.10
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