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Supplenza e vacanze di Natale: i casi più frequenti e i dubbi più diffusi

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Messaggio Da lallaorizzonte Ven Dic 03, 2010 5:56 am

Promemoria primo messaggio :

La redazione di Orizzonte Scuola presenta una guida, firmata da Paolo1974, che illustra i casi più frequenti di interruzione dei contratti dei supplenti in occasione delle festività natalizie.

http://www.orizzontescuola.it/node/12635


Ultima modifica di lallaorizzonte il Dom Feb 06, 2011 7:37 am - modificato 2 volte.

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Messaggio Da sa.bri80 Ven Dic 31, 2010 3:10 pm

Paolo1974 ha scritto:
sa.bri80 ha scritto:Salve, vorrei una conferma...
la mia supplenza è terminata il 18 dicembre, la titolare è rientrata il 22 dic, e tutte le festività quindi spettano a lei...
al rientro dalle vacanze, il 10 gennaio dovranno convocare nuovamente da SP?
Grazie

Come mai non ti hanno fatto un contratto fino al 21? lunedì 20 e martedì 21 la titolare da orario non è in servizio?
sono stata in servizio fino a sabato 18, il lunedì è il suo giorno libero...

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Supplenza e vacanze di Natale: i casi più frequenti e i dubbi più diffusi - Pagina 4 Empty Re: Supplenza e vacanze di Natale: i casi più frequenti e i dubbi più diffusi

Messaggio Da Pisistrato Gio Gen 06, 2011 6:36 pm

La mia situazione sembra più ingarbugliata. La mia supplenza è terminata il 23 Dicembre, ossia il giorno prima dell'inizio delle vacanze di natale. La docente non rientrerà a Gennaio. Io ero convintissimo che non avrebbe preso malattia durante le vacanze e quindi ho prodotto richiesta di disoccupazione ordinaria. Oggi mi ha chiamato dicendo che porterà un certificato medico che comprenderà anche i giorni delle vacanze di natale. Quindi mi toccherebbe anche la retribuzione delle vacanze e la proroga anzichè la conferma. A questo punto mi chiedo:
1) Come regolarmi con l'Inps? Hanno già avviato la pratica per retribuirmi ma non l'hanno ancora fatto. Devo bloccarli il prima possibile?
2) nel contratto che stipulerò giorno 10 il mio servizio partirà dal 24 visto che si tratta di proroga? Possono il 10 Gennaio farmi un contratto che parte il 24 dicembre?
3) Qualora partisse il 24 anche se retroattivamente (lo stipuleranno il 10) come si regoleranno in segreteria avendo già avviato le pratiche del tfr?
In soldoni... la segreteria era convinta che la prof. non si sarebbe presa malattia durante le vacanze. Adesso sta portando un certificato (su richiesta del preside) che comprende anche le vacanze natalizie. Cosa succederà? La proroga e il pagamento delle vacanze è fuor di dubbio...

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Messaggio Da Paolo1974 Gio Gen 06, 2011 7:02 pm

Pisistrato ha scritto:La mia situazione sembra più ingarbugliata. La mia supplenza è terminata il 23 Dicembre, ossia il giorno prima dell'inizio delle vacanze di natale. La docente non rientrerà a Gennaio. Io ero convintissimo che non avrebbe preso malattia durante le vacanze e quindi ho prodotto richiesta di disoccupazione ordinaria. Oggi mi ha chiamato dicendo che porterà un certificato medico che comprenderà anche i giorni delle vacanze di natale. Quindi mi toccherebbe anche la retribuzione delle vacanze e la proroga anzichè la conferma. A questo punto mi chiedo:
1) Come regolarmi con l'Inps? Hanno già avviato la pratica per retribuirmi ma non l'hanno ancora fatto. Devo bloccarli il prima possibile?
2) nel contratto che stipulerò giorno 10 il mio servizio partirà dal 24 visto che si tratta di proroga? Possono il 10 Gennaio farmi un contratto che parte il 24 dicembre?
3) Qualora partisse il 24 anche se retroattivamente (lo stipuleranno il 10) come si regoleranno in segreteria avendo già avviato le pratiche del tfr?
In soldoni... la segreteria era convinta che la prof. non si sarebbe presa malattia durante le vacanze. Adesso sta portando un certificato (su richiesta del preside) che comprende anche le vacanze natalizie. Cosa succederà? La proroga e il pagamento delle vacanze è fuor di dubbio...

Partiamo però da una cosa che non mi torna:

La titolare (e su ruchiesta del dirigente), almeno da ciò che riporti tu, "sta portando un certificato che comprende anche le vacanze natalizie"...

C'è qualcosa che non va, perché intanto l'assenza deve essere continuativa a partire dal 24, cioè la docente il 24 doveva chiamare a scuola e rinnovare la sua assenza, tenendo presente che il suo primo certificato arrivava fino al 23. O comunque dal giorno dopo il suo presunto rientro "formale" a scuola.

Non è possibile portare un certificato a "posteriori", anche perché nei giorni in cui non ha telefonato per dire che continuava l'assenza era a tutti gli effetti "presente".

Oltretutto, da un punto di vista normativo dal momento che parli di certificato:

art. 17/11 del CCNL/2007: “Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa, comunicando per le vie brevi la presumibile durata della prognosi".

Se non si attiene a questo incorre in un illecito disciplinare.

O mi sfugge qualcosa o l'operato della titolare (e del dirigente) non è corretto.



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Messaggio Da Pisistrato Gio Gen 06, 2011 7:07 pm

Lo stesso dubbio che ho io. In pratica penso che la cosa sia finita a tarallucci e vino. Il preside le ha detto di presentare un certificato retroattivo (non so per quale motivo) anche per le vacanze. Poniamo che sia così... io cosa dovrei farE?

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Supplenza e vacanze di Natale: i casi più frequenti e i dubbi più diffusi - Pagina 4 Empty Re: Supplenza e vacanze di Natale: i casi più frequenti e i dubbi più diffusi

Messaggio Da Paolo1974 Gio Gen 06, 2011 7:39 pm

Pisistrato ha scritto:Lo stesso dubbio che ho io. In pratica penso che la cosa sia finita a tarallucci e vino. Il preside le ha detto di presentare un certificato retroattivo (non so per quale motivo) anche per le vacanze. Poniamo che sia così... io cosa dovrei farE?

Da un punto di vista normativo è legittima la firma il 7 gennaio per la proroga che va dal 24 dicembre ad almeno 7 gg dopo la ripresa delle lezioni. Questo accade appunto quando si attesta che la docente titolare è risultata assente per tutte le vacanze (ovviamente è scontato il fatto che il supplente deve supplire la titolare da almeno 7 gg prima le vacanze).

Quindi tutto normale.

Ciò che quindi puoi fare, visto che hai presentato domanda all'INPS per la copertura delle vacanze, è che nel momento in cui ti presenterai all'INPS oppure manderai il fax per attestare la ripresa di servizio, fai riferimento all'art 40/3 del ccnl, che appunto permette tale procedura da parte della segreteria.

Procedura che tu non puoi ovviamente sapere fino a quando non ti comunicano che la docente è stata appunto assente per tutte le vacanze.

Questo l'art 40/3

3. In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a
decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo
predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a
sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a
tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva
esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare,
indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del
titolare medesimo.
Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di
insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono
retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il docente
completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al
pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile.


Questa l'interpretazione autentica data dall'ARAN nel 2006

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 37, COMMA 3, DEL CCNL 24.7.2003 DEL COMPARTO SCUOLA, RICHIESTA DAL GIUDICE DEL LAVORO DI MESSINA.
(Roma 30 marzo 2006)
In esito alla richiesta di interpretazione autentica presentata dal Giudice del Lavoro di Messina, dott. Fabio Conti, concernente l'art. 37, comma 3, del CCNL 24.7.2003 del Comparto Scuola, in data 30 marzo 2006, alle ore 10,00, le parti sottoscrivono l'allegata ipotesi di Accordo.
L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni nella persona di Dott. Antonio Guida ..... firmato .....
le Confederazioni sindacali:
CGIL firmato
CISL firmato
UIL firmato
CONFSAL firmato
le Organizzazioni sindacali:
FLC/CGIL firmato
CISL scuola firmato
UIL scuola firmato
CONFSAL – SNALS firmato
Premesso che il Tribunale Civile di Messina – Sezione Lavoro – in relazione alla causa di lavoro R.G. n. 4662/2004, con ordinanza del 2.2.2006 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio le parti firmatarie del CCNL del 24/7/2003 del comparto scuola debbano esprimersi sul se l'espressione letterale "si assenti in un'unica soluzione" dell'art. 37, comma 3, del predetto contratto vada estesa a qualunque ipotesi in cui l'assenza, ancorché rapportabile a più richieste temporalmente distanziate, sia comunque priva di soluzione di continuità.
Considerato che quanto sopra sostanzia una richiesta di interpretazione autentica da rendere ai sensi dell'art. 64 del d.lgs n.165/2001;
Le parti firmatarie dei relativi CCNL sottoscrivono il seguente Accordo di interpretazione autentica nel testo che segue:
"L'art. 37, comma 3, del CCNL del 24/7/2003 del comparto scuola prevede che, nella costituzione del rapporto di lavoro del personale assunto a tempo determinato, vada computato anche il periodo intercorrente la sospensione delle lezioni, qualora l'assenza del docente titolare venga effettuata, senza soluzione di continuità, per uno spazio temporale che inizi da una data anteriore di almeno 7 giorni la sospensione delle lezioni e cessi ad una data non inferiore a 7 giorni successivi la ripresa delle medesime. Rileva, pertanto, esclusivamente l'oggettiva sussistenza delle predette circostanze, unitamente all'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo."

Questo la procedura che le scuole devono attuare (CGIL):

5. per meglio chiarire la questione facciamo un esempio, riferito alle prossime “vacanze natalizie” (dal 24/12/2006 al 7/1/2007, compresi). Supponiamo che il titolare (docente o ATA) risulti assente dal 12/12/2006 al 28/12/2006 (quindi con rientro in servizio dal 29/12/2006), per cui, correttamente, l’Amministrazione stipula un iniziale contratto con scadenza il 23/12/2006. In tale caso, se il titolare dal 29/12/2006 riassume servizio (ancorché formalmente se trattasi di personale docente), pur rinnovando l’assenza alla ripresa delle attività didattiche (8/1/2007), anche per un periodo superiore a sette giorni, il supplente non ha diritto alla “copertura” contrattuale per tutto il periodo della sospensione delle lezioni . Se, invece, il titolare dal giorno 29/12/2006 rinnova la richiesta di assenza, quindi senza soluzione di continuità (anche per altra motivazione rispetto alla precedente assenza), con prolungamento di questa almeno fino al settimo giorno dalla ripresa delle attività didattiche (quindi almeno fino al 13/1/2007 compreso, essendo il giorno 14 gennaio festivo), il supplente ha diritto ad un contratto continuativo dal 12/12/2006 al 13/1/2007, in virtù della spettante proroga dal 24/12/2006 al 13/1/2007. Precedentemente, in base alla “vecchia” e non più vigente normativa ministeriale, l’allora nomina continuativa (dal 12/12 al successivo 13/1) sarebbe stata lecita se e solo se il titolare avesse comunicato, entro il 23/12 (ultimo giorno di attività didattica antecedente l’inizio della sospensione natalizia) la sua volontà di prolungare l’assenza, senza soluzione di continuità, fino ad almeno 7 giorno dopo la ripresa delle attività didattiche. Adesso, con l’interpretazione autentica di cui si è detto, tale condizione non è più richiesta, pertanto il supplente ha diritto ad una proroga, senza soluzione di continuità, del suo contratto dal 24/12/2006 al 13/1/2007.


Non so se c'è in questi casi un'altra procedura da attuare con l'INPS, c'è Gaetano online, al limite gli chiediamo di intervenire.

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Messaggio Da Paolo1974 Ven Gen 07, 2011 7:32 pm

miu miu ha scritto:Cari moderatori e non, innanzitutto BUON 2011 a tutti. Avrei da sottoporvi alcune domande sulla mia supplenza presa prima della metà di novembre la cui scadenza è avvenuta prima delle festività natalizie. Vi ricordo che la titolare che sostituivo si era assentata per congedo maternità con gravidanza ad interdizione di servizio. Oggi ho chiamato in segreteria e mi hanno comunicato che la collega che si assentava fino al 6 gennaio ha presentato un certificato dal 7 gennaio fino ai primi di marzo. Ora tecnicamente cosa accadrebbe al mio vecchio contratto? In questo caso mi pagherebbero anche le festività natalizie, quindi non posso chiedere la disoccupazione vero? E’ il Tesoro che mi paga? In definitiva la segreteria mi dovrebbe prolungare il contratto con quale data di servizio (io ho finito il 23 dicembre). In questo caso potrebbero farmi un nuovo contratto a partire dal 7 di gennaio fino ai primi di marzo oppure altro? Grazie a tutti voi.

La spiegazione su cosa deve fare la segreteria, e quindi cosa succede ora, è spiegato nei due post precedenti: dal momento che per la titolare si tratta di assenza senza soluzione di continuità (fino al 6 gennaio e dal 7 fino a marzo), ti spetta un contratto e quindi una proroga che copra tutto il periodo delle vacanze, cioè un contratto dal 24 dicembre fino alla nuova data che riporta il certificato a partire dal 7. Rientri in pieno nell'art 40/3 sopra citato.

Per supplenza su interdizione o obbligatoria paga il MEF e non la scuola, anche se di fatto è una supplenza breve.
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Messaggio Da glicini Ven Gen 07, 2011 10:21 pm

ciao, domanda:
ho stipulato un secondo contratto, proroga del primo, dall'11/12/10 al 13/01/11, ma il 7/01/11 ho chiesto la revoca di questo contratto per firmarne uno in un'altra scuola fino alla fine delle attività didattiche (10/06/11), mi spetta comunque la retribuzione di tutte le vacanze natalizie fino al 06/01/11 o la vecchia scuola può pagarmi solo fino al 22/12/10?
grazie a chiunque mi risponda!

glicini

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Messaggio Da giulia boffa Ven Gen 07, 2011 11:05 pm

il pagamento ti spetta fino alla revoca del contratto, quindi fino al 6 gennaio
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Messaggio Da Paolo1974 Sab Gen 08, 2011 10:05 am

10/6 è "termine delle lezioni"
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Messaggio Da glicini Sab Gen 08, 2011 2:22 pm

Grazie della risposta Giulia!
per Paolo: hai ragione è stata una svista ;-)

glicini

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