servizio al 30/6 e dottorato di ricerca
2 partecipanti
servizio al 30/6 e dottorato di ricerca
Ciao a tutti, ho un contratto fino al 30/6 2012 per 18 ore firmato con il provveditorato e sono vincitrice di un dottorato di ricerca ed iscritta al 3° anno.
Gli anni passati anche per via del fatto che avevo 12 ore non ho avuto problemi a far conciliare le due attività, ora mi trovo all'ultimo anno e devo spingere con la ricerca e con la scrittura della tesi.
Sapete se ho diritto a richiedere l'aspettativa e/o dei permessi di studio ? Ho necessità di avere quantomeno sempre i pomeriggi liberi...
Grazie
Gli anni passati anche per via del fatto che avevo 12 ore non ho avuto problemi a far conciliare le due attività, ora mi trovo all'ultimo anno e devo spingere con la ricerca e con la scrittura della tesi.
Sapete se ho diritto a richiedere l'aspettativa e/o dei permessi di studio ? Ho necessità di avere quantomeno sempre i pomeriggi liberi...
Grazie
tatinarm- Messaggi : 237
Data d'iscrizione : 19.10.12
Re: servizio al 30/6 e dottorato di ricerca
tatinarm ha scritto:Ciao a tutti, ho un contratto fino al 30/6 2012 per 18 ore firmato con il provveditorato e sono vincitrice di un dottorato di ricerca ed iscritta al 3° anno.
Gli anni passati anche per via del fatto che avevo 12 ore non ho avuto problemi a far conciliare le due attività, ora mi trovo all'ultimo anno e devo spingere con la ricerca e con la scrittura della tesi.
Sapete se ho diritto a richiedere l'aspettativa e/o dei permessi di studio ? Ho necessità di avere quantomeno sempre i pomeriggi liberi...
Grazie
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fd42a4cd-8995-42cd-a9b0-52510b443f9f/cm15_11.pdf
In proposito si ritiene opportuno un richiamo alla normativa prevista dall’art. 19
del vigente CCNL, riguardante “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo
determinato”, intendendosi come personale a tempo determinato, il personale destinatario di
contratto durata annuale o fino al 30 giugno, il cui primo comma dispone che “Al personale
assunto a tempo determinato , al personale di cui ……………, si applicano, nei limiti della durata
del rapporto di lavoro, le disposizioni, in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal
presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato”., e pertanto anche a tale tipologia
di personale si ritiene debbano essere applicate, nei limiti previsti dalla richiamata norma, le
disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca: si
ritiene comunque opportuno precisare che le predette disposizioni esplicano, la propria
validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti
delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il
profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato).
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: servizio al 30/6 e dottorato di ricerca
Ciao Grazie!
in sostanza dicono che mi viene riconosciuto il servizio anche ai fini del punteggio ma non lo stipendio ...
se è cosi si tratta di una violazione palese delle direttive comunitarie sulla non discriminazione del personale a tempo e di quello fisso.
Ma nel concreto a chi devo fare domanda, al preside?
Tatina
in sostanza dicono che mi viene riconosciuto il servizio anche ai fini del punteggio ma non lo stipendio ...
se è cosi si tratta di una violazione palese delle direttive comunitarie sulla non discriminazione del personale a tempo e di quello fisso.
Ma nel concreto a chi devo fare domanda, al preside?
Tatina
tatinarm- Messaggi : 237
Data d'iscrizione : 19.10.12
Re: servizio al 30/6 e dottorato di ricerca
incredibile sono veramente assurdi, ma quante condanne si devono prendere prima di divenire meno "creativi" !!
Congedo al personale con nomina a tempo determinato
Particolare attenzione si ritiene debba essere posta nei confronti di tale tipologia di docenti.
In proposito si ritiene opportuno un richiamo alla normativa prevista dall’art. 19 del vigente CCNL, riguardante “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”, intendendosi come personale a tempo determinato, il personale destinatario di contratto durata annuale o fino al 30 giugno, il cui primo comma dispone che “Al personale
assunto a tempo determinato , al personale di cui ……………, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni, in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato”., e pertanto anche a tale tipologia di personale si ritiene debbano essere applicate, nei limiti previsti dalla richiamata norma, le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca: si ritiene comunque opportuno precisare che le predette disposizioni esplicano, la propria
validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato).
eppure il direttore Chiappetta che ho conosciuto diversi anni fa quando ancora non era direttore del Personale ma si occupava di altro ufficio, mi era sembrata una persona colta giuridicamente.
Congedo al personale con nomina a tempo determinato
Particolare attenzione si ritiene debba essere posta nei confronti di tale tipologia di docenti.
In proposito si ritiene opportuno un richiamo alla normativa prevista dall’art. 19 del vigente CCNL, riguardante “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”, intendendosi come personale a tempo determinato, il personale destinatario di contratto durata annuale o fino al 30 giugno, il cui primo comma dispone che “Al personale
assunto a tempo determinato , al personale di cui ……………, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni, in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato”., e pertanto anche a tale tipologia di personale si ritiene debbano essere applicate, nei limiti previsti dalla richiamata norma, le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca: si ritiene comunque opportuno precisare che le predette disposizioni esplicano, la propria
validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato).
eppure il direttore Chiappetta che ho conosciuto diversi anni fa quando ancora non era direttore del Personale ma si occupava di altro ufficio, mi era sembrata una persona colta giuridicamente.
tatinarm- Messaggi : 237
Data d'iscrizione : 19.10.12
Re: servizio al 30/6 e dottorato di ricerca
tatinarm ha scritto:Ciao Grazie!
in sostanza dicono che mi viene riconosciuto il servizio anche ai fini del punteggio ma non lo stipendio ...
se è cosi si tratta di una violazione palese delle direttive comunitarie sulla non discriminazione del personale a tempo e di quello fisso.
Ma nel concreto a chi devo fare domanda, al preside?
Tatina
Sì
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: servizio al 30/6 e dottorato di ricerca
decreto legislativo n° 368 del 06/09/2001
principio di non discriminazione
1. Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato
spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima
mensilita', il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento
in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo
indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati
nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione
stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al
periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente
incompatibile con la natura del contratto a termine.
principio di non discriminazione
1. Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato
spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima
mensilita', il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento
in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo
indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati
nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione
stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al
periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente
incompatibile con la natura del contratto a termine.
tatinarm- Messaggi : 237
Data d'iscrizione : 19.10.12
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