riforma gelmini e congedo dottorato
+21
ontoteologia
giugiux
SilviettinaM
daniela re
giulia boffa
Giovanni Piras
Madrilena3
fracatona
Manuela77
valyska
aurum77
emycal
silviam
nania
Pulgarcita
Paolo1974
pantera
circo
alberto
lallaorizzonte
antocimani
25 partecipanti
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
riforma gelmini e congedo dottorato
Promemoria primo messaggio :
Ho appena aprreso che tra le tante novità introdotte dalla riforma dell'università ve ne sono alcune che hanno a che fare con il dottorato di ricerca e in particolare una che inserisce la possibilità di discrezione, per il dirigente, di concedere o meno il congedo per dottorato, sulla base delle esigenze amministrative. questo vuol dire che alcuni lo avranno e latri no?come regolarci per il prox anno?
Ho appena aprreso che tra le tante novità introdotte dalla riforma dell'università ve ne sono alcune che hanno a che fare con il dottorato di ricerca e in particolare una che inserisce la possibilità di discrezione, per il dirigente, di concedere o meno il congedo per dottorato, sulla base delle esigenze amministrative. questo vuol dire che alcuni lo avranno e latri no?come regolarci per il prox anno?
antocimani- Messaggi : 183
Data d'iscrizione : 22.09.10
Re: riforma gelmini e congedo dottorato
L'apparente contraddizione della 240/2010 risiede in una formulazione che implicitamente lascia aperta un'interpretazione: ovvero che il mancato riconoscimento si applichi solo a chi ha conseguito il titolo nello status di dipendente pubblico (e che abbia contestualmente già fruito di un congedo).
Il testo avrebbe potuto avere due formulazioni alternative:
Formulazione 1
Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti già in possesso di un titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo
Formulazione 2
Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che hanno già fruito in passato di un congedo per il conseguimento di un titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo
Le due ipotetiche formulazioni che ho riportato non lascerebbero spazio a libere interpretazioni:
a) nel primo caso si esclude la possibilità che un dipendente pubblico già in possesso del titolo possa fruire del congedo, a prescindere dal contesto in cui ha conseguito il titolo.
b) nel secondo caso si ammette la possibilità che un dipendente pubblico possa fruire del congedo per conseguire un dottorato, a prescindere dal possesso di un titolo già conseguito.
Entrambe le formulazioni sono compatibili con interpretazioni che si possono dare al testo reale della 240/2010, ma sono reciprocamente incompatibili, pertanto ritengo che la formulazione del testo reale sia ambigua e mantenga una contraddizione intrinseca. Il concetto è rafforzato da una formulazione più esplicita nella circolare 12/2011, che riporta "coloro" invece di "pubblici dipendenti" e che esclude l'interpretazione equivalente al testo della formulazione 1.
In definitiva, a mio parere non c'è nessuna contraddizione, ma solo un'infelice formulazione del testo della legge, perciò la circolare assume la configurazione di una nota esplicativa che esclude un'interpretazione ambigua della legge. Pertanto, un dipendente pubblico che è già in possesso del titolo di dottore di ricerca non può fruire del congedo, a prescindere da quando ha conseguito il titolo.
Il testo avrebbe potuto avere due formulazioni alternative:
Formulazione 1
Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti già in possesso di un titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo
Formulazione 2
Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che hanno già fruito in passato di un congedo per il conseguimento di un titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo
Le due ipotetiche formulazioni che ho riportato non lascerebbero spazio a libere interpretazioni:
a) nel primo caso si esclude la possibilità che un dipendente pubblico già in possesso del titolo possa fruire del congedo, a prescindere dal contesto in cui ha conseguito il titolo.
b) nel secondo caso si ammette la possibilità che un dipendente pubblico possa fruire del congedo per conseguire un dottorato, a prescindere dal possesso di un titolo già conseguito.
Entrambe le formulazioni sono compatibili con interpretazioni che si possono dare al testo reale della 240/2010, ma sono reciprocamente incompatibili, pertanto ritengo che la formulazione del testo reale sia ambigua e mantenga una contraddizione intrinseca. Il concetto è rafforzato da una formulazione più esplicita nella circolare 12/2011, che riporta "coloro" invece di "pubblici dipendenti" e che esclude l'interpretazione equivalente al testo della formulazione 1.
In definitiva, a mio parere non c'è nessuna contraddizione, ma solo un'infelice formulazione del testo della legge, perciò la circolare assume la configurazione di una nota esplicativa che esclude un'interpretazione ambigua della legge. Pertanto, un dipendente pubblico che è già in possesso del titolo di dottore di ricerca non può fruire del congedo, a prescindere da quando ha conseguito il titolo.
Ospite- Ospite
Re: riforma gelmini e congedo dottorato
Grazie, Gian, per la Sua dotta e acuta risposta.
Tuttavia, a questo punto non mi è chiara una cosa: se la Legge 240/2010 va interpretata come sostiene Lei, per quale motivo il legislatore avrebbe discriminato una persona che sia già dottore di ricerca da una che sia stata iscritta ad un dottorato per almeno un anno accademico ma che (si intende) non abbia conseguito il titolo, quando entrambe non hanno mai precedentemente goduto del congedo?
Tuttavia, a questo punto non mi è chiara una cosa: se la Legge 240/2010 va interpretata come sostiene Lei, per quale motivo il legislatore avrebbe discriminato una persona che sia già dottore di ricerca da una che sia stata iscritta ad un dottorato per almeno un anno accademico ma che (si intende) non abbia conseguito il titolo, quando entrambe non hanno mai precedentemente goduto del congedo?
tizio- Messaggi : 26
Data d'iscrizione : 27.04.12
Re: riforma gelmini e congedo dottorato
tizio ha scritto:Grazie, Gian, per la Sua dotta e acuta risposta.
Tuttavia, a questo punto non mi è chiara una cosa: se la Legge 240/2010 va interpretata come sostiene Lei, per quale motivo il legislatore avrebbe discriminato una persona che sia già dottore di ricerca da una che sia stata iscritta ad un dottorato per almeno un anno accademico ma che (si intende) non abbia conseguito il titolo, quando entrambe non hanno mai precedentemente goduto del congedo?
Innanzitutto, in questa sede diamoci del "tu", fa un'impressione strana sentirsi dare del "lei" sul web :-D
In merito al rilievo, penso ti sia sfuggita la fine della frase:
Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo
Il legislatore indica due contesti differenti:
1) il dipendente pubblico che ha già conseguito il titolo (a prescindere dal contesto: prima o dopo lo status di dipendente pubblico, con o senza fruizione del congedo).
2) il dipendente pubblico che pur non avendo conseguito il titolo ha comunque beneficiato del congedo per almeno un anno
A mio parere la precisazione al punto due è rafforzativa: senza questa precisazione, chi aveva già usufruito di un congedo senza conseguire il titolo avrebbe avuto la facoltà di accedere ad un secondo congedo proprio in virtù del mancato conseguimento del titolo. La precisazione preclude senza ombra di dubbio la fruizione di un secondo congedo a chiunque (in possesso o meno del titolo di dottore di ricerca) ne abbia già fruito in passato. Spero di essere stato chiaro.
Ospite- Ospite
Re: riforma gelmini e congedo dottorato
Ho pensato spesso a come è stata formulata questa legge, e in effetti secondo me ha una logica. Il legislatore in pratica dice:
- Se tu hai già il titolo, comunque tu lo abbia ottenuto, non vale la pena per me, stato, investire denaro per farti ottenere nuovamente lo stesso titolo. Il miglioramento della tua professionalità, a quel punto, non sarebbe tale da giustificare di pagarti lo stipendio per tre anni
- Se tu hai già provato ad ottenere il titolo a mie spese, e non ci sei riuscito, non hai diritto ad una seconda possibilità. Se invece ci hai provato a "tue spese" e non ci sei riuscito, posso darti una possibilità, magari era un dottorato senza borsa e non avevi le risorse economiche per sostenerti.
Tieni comunque conto che, dal punto di vista organizzativo, anche se lo stato volesse escludere del tutto dal congedo chi è stato iscritto anche per un anno a un corso di dottorato ma non ha ottenuto poi il titolo, senza che la scuola avesse alcun ruolo in questo, sarebbe estremamente difficile se non impossibile scoprire questi casi, se essi non si autodenunciassero.
- Se tu hai già il titolo, comunque tu lo abbia ottenuto, non vale la pena per me, stato, investire denaro per farti ottenere nuovamente lo stesso titolo. Il miglioramento della tua professionalità, a quel punto, non sarebbe tale da giustificare di pagarti lo stipendio per tre anni
- Se tu hai già provato ad ottenere il titolo a mie spese, e non ci sei riuscito, non hai diritto ad una seconda possibilità. Se invece ci hai provato a "tue spese" e non ci sei riuscito, posso darti una possibilità, magari era un dottorato senza borsa e non avevi le risorse economiche per sostenerti.
Tieni comunque conto che, dal punto di vista organizzativo, anche se lo stato volesse escludere del tutto dal congedo chi è stato iscritto anche per un anno a un corso di dottorato ma non ha ottenuto poi il titolo, senza che la scuola avesse alcun ruolo in questo, sarebbe estremamente difficile se non impossibile scoprire questi casi, se essi non si autodenunciassero.
malgieri- Messaggi : 104
Data d'iscrizione : 28.09.14
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Argomenti simili
» congedo per dottorato e rinvio anno di prova. Cosa cambia con la riforma?
» congedo per dottorato e rinvio anno di prova. Cosa cambia con la riforma?
» Reintegro ore tagliate dalla riforma Gelmini
» RIFORMA GELMINI
» Cancellare la "riforma" Gelmini
» congedo per dottorato e rinvio anno di prova. Cosa cambia con la riforma?
» Reintegro ore tagliate dalla riforma Gelmini
» RIFORMA GELMINI
» Cancellare la "riforma" Gelmini
Pagina 4 di 4
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Gio Ago 18, 2022 10:01 pm Da arrubiu
» AP Ottenuta su COE
Gio Ago 18, 2022 10:00 pm Da sirosergio
» L'unico votabile: De Magistris
Gio Ago 18, 2022 9:57 pm Da franco.71
» Primo giorno assoluto da docente dopo superamento concorso ordinario
Gio Ago 18, 2022 9:56 pm Da arrubiu
» Ridatemi i soldi versati!
Gio Ago 18, 2022 9:31 pm Da nuts&peanuts
» SOS rinuncia al ruolo
Gio Ago 18, 2022 9:25 pm Da lilli87&!
» docente in ruolo a.s. 2020-2021 - accettazione nuovo ruolo da gm straordinario 2020 dal 1 settembre 2022
Gio Ago 18, 2022 9:16 pm Da giuseppedong
» Firma digitale per presa di servizio e stipula contratto
Gio Ago 18, 2022 9:02 pm Da gugu
» Chi ha usufruito dei 6 mesi può prendere altri 3?
Gio Ago 18, 2022 8:37 pm Da Dark