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Messaggio Da calimero Lun Dic 03, 2012 11:40 am

Reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego

– Giudici di merito: no alla conversione, sì al risarcimento del danno –

Nel frattempo il Massimario della Cassazione

sembra dire di sì alla conversione nella scuola



Lo studio, come più volte segnalato, sta seguendo diverse cause di precari operanti nel settore pubblico formulando la domanda di conversione del rapporto nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia superato i 36 mesi di lavoro a termine [1].

La gran parte dei giudici di merito, con le eccezioni che si sono doverosamente segnalate [2], hanno rigettato la domanda, accogliendo invece la richiesta, svolta in via strettamente subordinata, di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 165/2001.

Se ne pubblicano, tra le tante, due, una del Tribunale di Napoli ( leggi / scarica ) e una del Tribunale di Grosseto ( leggi / scarica ) e una del Tribunale di Como ( leggi / scarica ), ma molte altre sono note, del Tribunale di Milano, ad esempio, nei confronti della scuola e del locale Comune.

Tale situazione, come è noto a chi segue questo sito, ha indotto questo studio, unitamente ad altri colleghi, a presentare più di una denuncia alla Commissione UE[3].

Chi scrive, ritiene che ci si trovi in una situazione di particolare movimento rispetto alla questione della trasformazione dei contratti a termine e ciò per le seguenti, fondate ragioni:

1. la pendenza di una questione di costituzionalità avanti alla consulta sul sistema di reclutamento della scuola che consente la reiterazione infinita dei contratti a termine, con udienza di discussione fissata per il 30 gennaio 2013[4];

2. stanno andando avanti le procedure aperte dalla Commissione europea (proc. 2010/2045 e 2010/2124) nei confronti dello Stato italiano per la mancata attuazione della clausola 5 della direttiva UE 1999/70 (misure preventive e repressive per evitare il formarsi del precariato a seguito della reiterazione di contratti a termine);

3. vari giudici di merito italiani stanno seriamente valutando la rimessione in via incidentale della disciplina italiana nel pubblico impiego che vieta la trasformazione dei rapporti a termine, attesa la insufficienza della sanzione del risarcimento del danno.

4. all’udienza del 7 novembre scorso, la corte di Cassazione, dovendo decidere cause analoghe a quelle che si erano concluse con la sentenza 10127/2012, di cui si è già scritto [5], ha deciso di rinviare a nuovo ruolo la decisione in attesa della Corte costituzionale.

In questa situazione di una certa confusione, molto opportunamente, la Corte di Cassazione ha formulato al Massimario presso la Corte, istituito dall’art. 68 del RD. 30/01/1941, n. 12[6], la richiesta di una relazione tematica sul “precariato scolastico e la tutela dei diritti nella disciplina e giurisprudenza comunitaria e nazionale, tra esigenze di specialità e principio di eguaglianza”.

Orbene, tale relazione è stata completata in data 24 ottobre 2012 ed è stata firmata dal redattore e dal direttore del Massimario.

La relazione, però, risulta, ad oggi, inaccessibile, qualche maligno dice secretata. Questo studio ha provveduto, nell’interesse di una Organizzazione sindacale operante nel mondo del scuola, a formulare richiesta di accesso agli atti per ottenerne copia. Analoga istanza stanno formulando altri sindacali.

Peraltro il contenuto di tale relazione è ben noto agli operatori del settore e le conclusioni, dopo un lungo excursus sulla disciplina nazionale ed europea sono, parola più, parola meno, riassumibili nei termini che seguono:

Nella fattispecie in disamina, se non si ammette la conversione del rapporto, l’abuso del termine non avrebbe di fatto alcuna sanzione in quanto il risarcimento del danno, peraltro concretamente difficilmente configurabile e dimostrabile, non riguarderebbe la mancata prosecuzione del rapporto per la scadenza del termine, ma solo il diverso danno eventualmente subito nel passato (difficilmente configurabile se non per i periodi tra un contratto e l’altro, trattandosi di personale regolarmente retribuito), né potrebbe avere carattere sanzionatorio (essendo esclusi i punitive damages nel nostro sistema): va dunque registrato che la clausola 5 è applicabile allo Stato verticalmente e che la conversione del rapporto è l’unico rimedio effettivo che consente di prevenire e sanzionare l’abuso del termine da parte della pubblica amministrazione.

Come si vede, un brutto colpo per chi continua, imperterrito, a sostenere la non applicazione dell’art. 5 comma 4 bis al pubblico impiego.

Come si vede, la situazione è in grande fermento.

Non appena la Cassazione si deciderà a rendere pubblica la relazione del Massimario se ne darà notizia su questo sito.

Roma, 19 novembre 2012

Sergio Galleano

calimero

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