dubbio cumulabilità di impieghi
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dubbio cumulabilità di impieghi
Ciao, non so se sia la sezione giusta. Ho provato a cercare informazioni sul sito ma mi rimangono dei dubbi.
Un precario con orario part-time può avere un secondo lavoro occasionale.
Chi invece ha uno spezzone di 11 ore a tempo determinato lo può avere o no? Se si confronta lo spezzone con il part-time, vediamo che questo supera di 2 ore il 50% dell'orario di cattedra. Ma è poi giusto confrontare lo spezzone con il part-time o sono due cose distinte?
Allora chi ha uno spezzone che supera le 9 ore ha le mani legate e non può svolgere lavori occasionali da dipendente pur non avendo la cattedra intera e pur trovandosi disoccupato alla scadenza del contratto?
Grazie e buon anno a tutti!
Un precario con orario part-time può avere un secondo lavoro occasionale.
Chi invece ha uno spezzone di 11 ore a tempo determinato lo può avere o no? Se si confronta lo spezzone con il part-time, vediamo che questo supera di 2 ore il 50% dell'orario di cattedra. Ma è poi giusto confrontare lo spezzone con il part-time o sono due cose distinte?
Allora chi ha uno spezzone che supera le 9 ore ha le mani legate e non può svolgere lavori occasionali da dipendente pur non avendo la cattedra intera e pur trovandosi disoccupato alla scadenza del contratto?
Grazie e buon anno a tutti!
botero- Messaggi : 6
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Re: dubbio cumulabilità di impieghi
in totale non puoi superare le ore di cattedra, questo sia come insegnante con due spezzoni, che come lavoratore subordinato in altra mansione; solo che con altro lavoro, la cosa va divisa al 50 %
giulia boffa- Admin
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Re: dubbio cumulabilità di impieghi
giulia boffa ha scritto:in totale non puoi superare le ore di cattedra, questo sia come insegnante con due spezzoni, che come lavoratore subordinato in altra mansione; solo che con altro lavoro, la cosa va divisa al 50 %
Ciao, scusa Giulia ma non capisco la seconda parte della risposta. Il secondo lavoro occasionale non può superare le 7 ore settimanali (18-11) per non sforare le 18 ore anche se non è un lavoro che ha a che fare con la scuola?
In che senso "con l'altro lavoro la cosa va divisa al 50%"?
botero- Messaggi : 6
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Re: dubbio cumulabilità di impieghi
con un altro lavoro subordinato, compatibile con l'insegnamento, non puoi superare il 50 % delle ore, quindi su una cattedra di 18 , il lavoro va diviso equamente tra le due mansioni, 9 ore a testa
giulia boffa- Admin
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Re: dubbio cumulabilità di impieghi
giulia boffa ha scritto:con un altro lavoro subordinato, compatibile con l'insegnamento, non puoi superare il 50 % delle ore, quindi su una cattedra di 18 , il lavoro va diviso equamente tra le due mansioni, 9 ore a testa
Ok, grazie Giulia.
botero- Messaggi : 6
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Re: dubbio cumulabilità di impieghi
Il docente, per essere autorizzato a svolgere altra attività subordinata, non deve superare il 50% dell'orario di cattedra, questo è pacifico; non mi sembra però che sia prescritto un orario massimo di lavoro per l'altra attività. La norma parla solo di "altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto”.giulia boffa ha scritto:in totale non puoi superare le ore di cattedra, questo sia come insegnante con due spezzoni, che come lavoratore subordinato in altra mansione; solo che con altro lavoro, la cosa va divisa al 50 %
E' lasciata al DS la valutazione se concedere o meno l'autorizzazione.
fradacla- Moderatore
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Re: dubbio cumulabilità di impieghi
Indipendentemente da ciò che correttamente avete detto, il collega però parla di "occasionalità". E in ogni caso non è che il "secondo" lavoro lo può svolgere solo chi è in part-time. Nel senso che anche chi è a tempo pieno, se autorizzato, lo può svolgere.
Rimando il collega alla lettura di una guida cgil:
La principale norma di riferimento oggi è l'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 (testo unico sul pubblico impiego) il quale riprende l'Art. 58 del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29, così come modificato dal D. Lgs. 31.3.1998, n. 80, nonché il TU 3/1957 e la L. 662/1996. Tale norma, nel rispetto del principio generale dell'esclusività del rapporto di lavoro pubblico, disciplina il conferimento e le autorizzazioni degli incarichi retribuiti ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. L'aspettativa per motivi di famiglia o di studio non fa venire meno il dovere di esclusività che caratterizza il lavoro alle dipendenza della pubblica amministrazione.
Sono esclusi da queste limitazioni i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno per i quali c'è una possibilità piuttosto ampia di poter svolgere altre attività lavorative.
La disciplina più specifica, relativa alle incompatibilità del personale docente, è contenuta essenzialmente nell'art. 508 del D. Lgs. 297/94 (che il D.Lgs n. 165/01 richiama) e nell'art. 33 del Ccnl 2003.
Per il personale Ata, invece, non essendoci disposizioni specifiche valgono le norme di carattere generale previste per gli altri pubblici dipendenti e l'art. 57 del Ccnl 2003.
Il dipendente pubblico è obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei confronti dell'Amministrazione da cui dipende. A questo principio di carattere generale fanno eccezione alcuni regimi speciali (ad esempio la possibilità per i docenti di esercitare la libera professione) ed il personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50%.
Ci sono però altri casi in cui il dipendente pubblico, anche se a tempo pieno, può svolgere, se autorizzato, dalla propria Amministrazione, incarichi di tipo diverso.
Le condizioni e i criteri in base ai quali il dipendente a tempo pieno può essere autorizzato a svolgere un'altra attività sono:
• la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l'impiego;
• il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
• la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. L'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.
In base a tali criteri sono da considerarsi attività incompatibili:
• l'esercizio di attività commerciale, industriale o di tipo professionale che non prevedono uno specifico albo (ad esempio istruttore di scuola guida);
• l'impiego alle dipendenze sia di privati che di enti pubblici;
• l'incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.
Tra le attività pienamente compatibili, per i dipendenti a tempo pieno o con orario superiore al 50%:
• le attività che sono esplicitazioni di quei diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione etc..,
• le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro (volontariato presso un sindacato);
• le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
• l'utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
• la partecipazione a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero venga percepito unicamente il rimborso spese;
• tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
• gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
• gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita per motivi sindacali;
• la partecipazione a società di capitali quali ad esempio le società per azioni, società in accomandita in qualità di socio accomandante (con responsabilità limitata al capitale versato);
• gli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non interferiscano con l'attività principale;
• le collaborazioni plurime con altre scuole;
• la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l'impegno è modesto e di tipo non continuativo;
• l'attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio;
• gli incarichi presso le commissioni tributarie;
• gli incarichi come revisore contabile.
Inoltre al personale docente, anche se a tempo pieno, è consentito previa, autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico l'esercizio di libere professioni e dare lezioni private ad alunni che non frequentano il proprio istituto, a condizione che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e che siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.
Inoltre l'esercizio della libera professione è subordinata anche alle seguenti ulteriori limitazioni:
1. che gli eventuali incarichi professionali non siano conferiti dalle amministrazioni pubbliche
2. che l'eventuale patrocinio in controversie non coinvolga come parte una pubblica amministrazione.
Il limiti di cui ai punti 1 e 2 sono stabiliti dall'art. 1 comma 56 bis della legge 662 del 1996 come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140.
Infine perché l'attività possa considerarsi di tipo libero professionale è necessario che sia prevista l'iscrizione ad uno specifico albo professionale o ad un elenco speciale (vedi elenco psicologi).
I dipendenti a part time che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria (ad esempio un ata che svolge 18 ore settimanali) possono svolgere un'altra attività lavorativa sia come dipendente (mai con una amministrazione pubblica) sia come lavoratore autonomo a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente.
Infine i dipendenti a tempo parziale con orario non superiore al 50% se iscritti ad albi professionali non possono comunque svolgere incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni e non possono assumere il patrocinio legale in quelle controversie dove è coinvolta una pubblica amministrazione (comma 56 bis dell'art. 1 della legge 662 del 1996 come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140).
Questo l'art che è richiamato all'inizio:
art. 53/7 del D.Lgs. 165/2001: “I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. [...] In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”.
Rimando il collega alla lettura di una guida cgil:
La principale norma di riferimento oggi è l'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 (testo unico sul pubblico impiego) il quale riprende l'Art. 58 del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29, così come modificato dal D. Lgs. 31.3.1998, n. 80, nonché il TU 3/1957 e la L. 662/1996. Tale norma, nel rispetto del principio generale dell'esclusività del rapporto di lavoro pubblico, disciplina il conferimento e le autorizzazioni degli incarichi retribuiti ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. L'aspettativa per motivi di famiglia o di studio non fa venire meno il dovere di esclusività che caratterizza il lavoro alle dipendenza della pubblica amministrazione.
Sono esclusi da queste limitazioni i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno per i quali c'è una possibilità piuttosto ampia di poter svolgere altre attività lavorative.
La disciplina più specifica, relativa alle incompatibilità del personale docente, è contenuta essenzialmente nell'art. 508 del D. Lgs. 297/94 (che il D.Lgs n. 165/01 richiama) e nell'art. 33 del Ccnl 2003.
Per il personale Ata, invece, non essendoci disposizioni specifiche valgono le norme di carattere generale previste per gli altri pubblici dipendenti e l'art. 57 del Ccnl 2003.
Il dipendente pubblico è obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei confronti dell'Amministrazione da cui dipende. A questo principio di carattere generale fanno eccezione alcuni regimi speciali (ad esempio la possibilità per i docenti di esercitare la libera professione) ed il personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50%.
Ci sono però altri casi in cui il dipendente pubblico, anche se a tempo pieno, può svolgere, se autorizzato, dalla propria Amministrazione, incarichi di tipo diverso.
Le condizioni e i criteri in base ai quali il dipendente a tempo pieno può essere autorizzato a svolgere un'altra attività sono:
• la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l'impiego;
• il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
• la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. L'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.
In base a tali criteri sono da considerarsi attività incompatibili:
• l'esercizio di attività commerciale, industriale o di tipo professionale che non prevedono uno specifico albo (ad esempio istruttore di scuola guida);
• l'impiego alle dipendenze sia di privati che di enti pubblici;
• l'incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.
Tra le attività pienamente compatibili, per i dipendenti a tempo pieno o con orario superiore al 50%:
• le attività che sono esplicitazioni di quei diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione etc..,
• le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro (volontariato presso un sindacato);
• le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
• l'utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
• la partecipazione a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero venga percepito unicamente il rimborso spese;
• tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
• gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
• gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita per motivi sindacali;
• la partecipazione a società di capitali quali ad esempio le società per azioni, società in accomandita in qualità di socio accomandante (con responsabilità limitata al capitale versato);
• gli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non interferiscano con l'attività principale;
• le collaborazioni plurime con altre scuole;
• la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l'impegno è modesto e di tipo non continuativo;
• l'attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio;
• gli incarichi presso le commissioni tributarie;
• gli incarichi come revisore contabile.
Inoltre al personale docente, anche se a tempo pieno, è consentito previa, autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico l'esercizio di libere professioni e dare lezioni private ad alunni che non frequentano il proprio istituto, a condizione che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e che siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.
Inoltre l'esercizio della libera professione è subordinata anche alle seguenti ulteriori limitazioni:
1. che gli eventuali incarichi professionali non siano conferiti dalle amministrazioni pubbliche
2. che l'eventuale patrocinio in controversie non coinvolga come parte una pubblica amministrazione.
Il limiti di cui ai punti 1 e 2 sono stabiliti dall'art. 1 comma 56 bis della legge 662 del 1996 come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140.
Infine perché l'attività possa considerarsi di tipo libero professionale è necessario che sia prevista l'iscrizione ad uno specifico albo professionale o ad un elenco speciale (vedi elenco psicologi).
I dipendenti a part time che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria (ad esempio un ata che svolge 18 ore settimanali) possono svolgere un'altra attività lavorativa sia come dipendente (mai con una amministrazione pubblica) sia come lavoratore autonomo a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente.
Infine i dipendenti a tempo parziale con orario non superiore al 50% se iscritti ad albi professionali non possono comunque svolgere incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni e non possono assumere il patrocinio legale in quelle controversie dove è coinvolta una pubblica amministrazione (comma 56 bis dell'art. 1 della legge 662 del 1996 come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140).
Questo l'art che è richiamato all'inizio:
art. 53/7 del D.Lgs. 165/2001: “I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. [...] In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”.
Paolo1974- Moderatore
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Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: dubbio cumulabilità di impieghi
fradacla ha scritto:Il docente, per essere autorizzato a svolgere altra attività subordinata, non deve superare il 50% dell'orario di cattedra, questo è pacifico; non mi sembra però che sia prescritto un orario massimo di lavoro per l'altra attività. La norma parla solo di "altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto”.giulia boffa ha scritto:in totale non puoi superare le ore di cattedra, questo sia come insegnante con due spezzoni, che come lavoratore subordinato in altra mansione; solo che con altro lavoro, la cosa va divisa al 50 %
E' lasciata al DS la valutazione se concedere o meno l'autorizzazione.
Ciao, grazie per la risposta ma è quel "non deve superare il 50% dell'orario di cattedra" che mi confonde. Il 50% sono 9 ore su 18, quindi chi ne ha 11 è fuori da questo requisito.
botero- Messaggi : 6
Data d'iscrizione : 02.01.11
Re: dubbio cumulabilità di impieghi
[quote="Paolo1974"]Indipendentemente da ciò che correttamente avete detto, il collega però parla di "occasionalità". E in ogni caso non è che il "secondo" lavoro lo può svolgere solo chi è in part-time. Nel senso che anche chi è a tempo pieno, se autorizzato, lo può svolgere.
Rimando il collega alla lettura di una guida cgil:
...
Ci sono però altri casi in cui il dipendente pubblico, anche se a tempo pieno, può svolgere, se autorizzato, dalla propria Amministrazione, incarichi di tipo diverso.
Le condizioni e i criteri in base ai quali il dipendente a tempo pieno può essere autorizzato a svolgere un'altra attività sono:
• la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l'impiego;
• il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
• la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. L'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.
In base a tali criteri sono da considerarsi attività incompatibili:
• l'esercizio di attività commerciale, industriale o di tipo professionale che non prevedono uno specifico albo (ad esempio istruttore di scuola guida);
• l'impiego alle dipendenze sia di privati che di enti pubblici;
• l'incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.
...
Grazie Paolo. Ma dal punto "sono da considerarsi incompatibili...l'impiego alle dipendenze sia di privati che di enti pubblici", mi sembra di capire che di fatto è incompatibile qualsiasi lavoro dipendente.
Quindi avere uno spezzone che supera anche solo di 2 ore l'orario part-time è una fregatura, perchè lo stipendio cambia di poco, ma le restrizioni aumentano di molto e dunque un DS potrebbe non concedere il permesso di svolgere un lavoro integrativo a chi ha uno spezzone come il mio.
Rimando il collega alla lettura di una guida cgil:
...
Ci sono però altri casi in cui il dipendente pubblico, anche se a tempo pieno, può svolgere, se autorizzato, dalla propria Amministrazione, incarichi di tipo diverso.
Le condizioni e i criteri in base ai quali il dipendente a tempo pieno può essere autorizzato a svolgere un'altra attività sono:
• la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l'impiego;
• il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
• la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. L'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.
In base a tali criteri sono da considerarsi attività incompatibili:
• l'esercizio di attività commerciale, industriale o di tipo professionale che non prevedono uno specifico albo (ad esempio istruttore di scuola guida);
• l'impiego alle dipendenze sia di privati che di enti pubblici;
• l'incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.
...
Grazie Paolo. Ma dal punto "sono da considerarsi incompatibili...l'impiego alle dipendenze sia di privati che di enti pubblici", mi sembra di capire che di fatto è incompatibile qualsiasi lavoro dipendente.
Quindi avere uno spezzone che supera anche solo di 2 ore l'orario part-time è una fregatura, perchè lo stipendio cambia di poco, ma le restrizioni aumentano di molto e dunque un DS potrebbe non concedere il permesso di svolgere un lavoro integrativo a chi ha uno spezzone come il mio.
botero- Messaggi : 6
Data d'iscrizione : 02.01.11
Re: dubbio cumulabilità di impieghi
[quote="botero"]
Sì.
Infatti ho cominciato col dire "Indipendentemente da ciò che correttamente avete detto"...riferendomi, nel nostro caso, a ciò che diceva Giulia in proposito.
Paolo1974 ha scritto:Indipendentemente da ciò che correttamente avete detto, il collega però parla di "occasionalità". E in ogni caso non è che il "secondo" lavoro lo può svolgere solo chi è in part-time. Nel senso che anche chi è a tempo pieno, se autorizzato, lo può svolgere.
Rimando il collega alla lettura di una guida cgil:
...
Ci sono però altri casi in cui il dipendente pubblico, anche se a tempo pieno, può svolgere, se autorizzato, dalla propria Amministrazione, incarichi di tipo diverso.
Le condizioni e i criteri in base ai quali il dipendente a tempo pieno può essere autorizzato a svolgere un'altra attività sono:
• la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l'impiego;
• il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
• la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. L'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.
In base a tali criteri sono da considerarsi attività incompatibili:
• l'esercizio di attività commerciale, industriale o di tipo professionale che non prevedono uno specifico albo (ad esempio istruttore di scuola guida);
• l'impiego alle dipendenze sia di privati che di enti pubblici;
• l'incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.
...
Grazie Paolo. Ma dal punto "sono da considerarsi incompatibili...l'impiego alle dipendenze sia di privati che di enti pubblici", mi sembra di capire che di fatto è incompatibile qualsiasi lavoro dipendente.
Quindi avere uno spezzone che supera anche solo di 2 ore l'orario part-time è una fregatura, perchè lo stipendio cambia di poco, ma le restrizioni aumentano di molto e dunque un DS potrebbe non concedere il permesso di svolgere un lavoro integrativo a chi ha uno spezzone come il mio.
Sì.
Infatti ho cominciato col dire "Indipendentemente da ciò che correttamente avete detto"...riferendomi, nel nostro caso, a ciò che diceva Giulia in proposito.
Paolo1974- Moderatore
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Re: dubbio cumulabilità di impieghi
ho trovato questo post quindi evito di aprirne uno nuovo.
Lavoro come segretaria part.time in uno studio legale. A giugno conseguo la laurea in sfp e mi iscrivo in 2 fascia istituto. Se, per mille combinazioni, dovessi ricevere una chiamata per supplenza, posso accettarla?Devo dire alla segretaria che già lavoro il pomeriggio?
Ho letto che non posso superare il 50 per cento delle ore di cattedra: per cui se mi dovessero chiamare sul sostegno (24 ore) posso accettarne solo 12?
spero vogliate chiarirmi la situazione.grazie, come sempre!
Lavoro come segretaria part.time in uno studio legale. A giugno conseguo la laurea in sfp e mi iscrivo in 2 fascia istituto. Se, per mille combinazioni, dovessi ricevere una chiamata per supplenza, posso accettarla?Devo dire alla segretaria che già lavoro il pomeriggio?
Ho letto che non posso superare il 50 per cento delle ore di cattedra: per cui se mi dovessero chiamare sul sostegno (24 ore) posso accettarne solo 12?
spero vogliate chiarirmi la situazione.grazie, come sempre!
ciccipolenta- Messaggi : 301
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Re: dubbio cumulabilità di impieghi
potreste aiutarmi?
ciccipolenta- Messaggi : 301
Data d'iscrizione : 30.09.09
Re: dubbio cumulabilità di impieghi
sì a tutte le domande
giulia boffa- Admin
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Re: dubbio cumulabilità di impieghi
grazie Giulia e scusate l'insistenza ma ho tanta paura di fare passi falsi e non vorrei, dopo anni di studio, bruciarmi la seppur minima possibilità di lavorare a scuola.
ciccipolenta- Messaggi : 301
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Re: dubbio cumulabilità di impieghi
Carissimi, potreste chiarirmi questo dubbio?
Docente in una scuola per 18 ore settimanali, può effettuare un corso di recupero in un'altra scuola per 5 ore settimanali e nello stesso periodo, febbraio-marzo, essere impegnata anche nella scuola dove è titolare, per altre 4 ore di recupero settimanale?
Cioè è possibile arrivare per tre settimane ad un totale di ore settimanali:
18 + 5 + 4= 27 ?
Grazie.
In effetti la DS della scuola dove non sono titolare, e dove presto queste 5 ore settimanali (occasionali e temporanee) mi ha chiesto l'autorizzazione da parte del MIO DS.
E' normale???
Docente in una scuola per 18 ore settimanali, può effettuare un corso di recupero in un'altra scuola per 5 ore settimanali e nello stesso periodo, febbraio-marzo, essere impegnata anche nella scuola dove è titolare, per altre 4 ore di recupero settimanale?
Cioè è possibile arrivare per tre settimane ad un totale di ore settimanali:
18 + 5 + 4= 27 ?
Grazie.
In effetti la DS della scuola dove non sono titolare, e dove presto queste 5 ore settimanali (occasionali e temporanee) mi ha chiesto l'autorizzazione da parte del MIO DS.
E' normale???
marycal- Messaggi : 300
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help!
ciao, avrei bisogno urgente di una informazione;
so che in contemporanea al lavoro di insegnante si può svolgere la libera professione
ma se io avessi l'opportunità di aprire una associazione onlus, oppure, di essere presidente di una sede distaccata di una onlus, lo posso fare?
so che in contemporanea al lavoro di insegnante si può svolgere la libera professione
ma se io avessi l'opportunità di aprire una associazione onlus, oppure, di essere presidente di una sede distaccata di una onlus, lo posso fare?
forseungiorno- Messaggi : 686
Data d'iscrizione : 08.10.09
Re: dubbio cumulabilità di impieghi
Tra le attività compatibili rientrano le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Torno sull'argomento
Salve, scusate se torno nuovamente sull'argomento ma vorrei sapere:
- in presenza di uno spezzone a t.d., anche se si superano le 9 ore su 18, un DS può concedere ugualmente il permesso per svolgere un altro impiego part-time alle dipendenze di privati che non comprometta l'attività didattica?
- in caso di risposta affermativa alla domanda precedente, il secondo potenziale datore di lavoro può comunque assumere il dipendente anche se questo supera il 50% dell'orario di cattedra, ha un contratto con la scuola che non è part-time, bensì spezzone, ma ha il permesso del DS?
- nel caso le ipotesi precedenti non siano plausibili, è necessario dare un preavviso per le dimissioni da scuola con incarico da USP?
Grazie.
- in presenza di uno spezzone a t.d., anche se si superano le 9 ore su 18, un DS può concedere ugualmente il permesso per svolgere un altro impiego part-time alle dipendenze di privati che non comprometta l'attività didattica?
- in caso di risposta affermativa alla domanda precedente, il secondo potenziale datore di lavoro può comunque assumere il dipendente anche se questo supera il 50% dell'orario di cattedra, ha un contratto con la scuola che non è part-time, bensì spezzone, ma ha il permesso del DS?
- nel caso le ipotesi precedenti non siano plausibili, è necessario dare un preavviso per le dimissioni da scuola con incarico da USP?
Grazie.
botero- Messaggi : 6
Data d'iscrizione : 02.01.11
Re: dubbio cumulabilità di impieghi
scusate, è la prima volta che scrivo e sono anche piuttosto di fretta, scusate in anticipo se infrangerò qualche regola!
Anche io lavoro p.t. da privati (lavoro impiegatizio), tra l'altro con contratto a termine il 16/05. totale 30 ore settimanali.
Adesso avrei una chiamata per una supplenza da terza fascia, per 4 ore settimanali, fino a ìl 09/06.
Le due situazioni sono compatibili?
E' piuttosto urgente, devo dare la disponibilità entro domani, se potete rispondermi ve ne sarò grata in eterno!
Anche io lavoro p.t. da privati (lavoro impiegatizio), tra l'altro con contratto a termine il 16/05. totale 30 ore settimanali.
Adesso avrei una chiamata per una supplenza da terza fascia, per 4 ore settimanali, fino a ìl 09/06.
Le due situazioni sono compatibili?
E' piuttosto urgente, devo dare la disponibilità entro domani, se potete rispondermi ve ne sarò grata in eterno!
nuti- Messaggi : 74
Data d'iscrizione : 28.03.11
Età : 49
Re: dubbio cumulabilità di impieghi
non puoi superare orario cattedra tra l'uno e l'altro
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Re: dubbio cumulabilità di impieghi
Spolvero questa discussione evitandone una gemella.
Ho letto tutti i post che sembrano chiarirmi le idee, ma non vorrei sbagliarmi.
Sono regolarmente iscritta nelle GE e GI secondarie di II grado e quindi vivo in attesa di una convocazione da parte dell'USP (ormai credo se ne riparlerà il prossimo a.s.) o da parte di una scuola delle GI.
La mia domanda è se in questa situazione di "attesa" io posso lavorare presso una ditta privata (bar, ristorante, cinema...) sottoscrivendo un regolare contratto di collaborazione non continuativa (Mi è stato proposto un contratto a chiamata)??
Leggendo in internet, nelle settimane scorse ho trovato pareri discordanti in materia. C'è chi dice che il precario non può sottoscrivere contratti se non con la scuola, altre voci dicono che invece si possono effettuare prestazioni extra-scolastiche solo se si ha la partita iva, altri invece che si può tranquillamente sottoscrivere di tutto e di più.
Leggendo qualche Dlgs a riguardo e i post nella discussione a me verrebbe da riassumere così:
che è possibile sottoscrivere contratti solo con privati, a tempo determinato (progetto, chiamata, termine), a part-time e in caso di convocazione da parte della scuola, addirittura i due contratti (scuola-privato) possono coesistere comunicando al DS che sto lavorando presso un privato, ma che tale lavoro non pregiudica la mia ottemperanza all'incaricho di supplente.
Se poi l'incarico supera il 50% delle ore di cattedra allora serve un'autorizzazione del DS.
Sbaglio?? Ma sopratutto le presidenze che devono rilasciare, in caso, l'autorizzazione al "doppio lavoro", sono al corrente di questa possibilità?
Grazie a tutti/e.
Ho letto tutti i post che sembrano chiarirmi le idee, ma non vorrei sbagliarmi.
Sono regolarmente iscritta nelle GE e GI secondarie di II grado e quindi vivo in attesa di una convocazione da parte dell'USP (ormai credo se ne riparlerà il prossimo a.s.) o da parte di una scuola delle GI.
La mia domanda è se in questa situazione di "attesa" io posso lavorare presso una ditta privata (bar, ristorante, cinema...) sottoscrivendo un regolare contratto di collaborazione non continuativa (Mi è stato proposto un contratto a chiamata)??
Leggendo in internet, nelle settimane scorse ho trovato pareri discordanti in materia. C'è chi dice che il precario non può sottoscrivere contratti se non con la scuola, altre voci dicono che invece si possono effettuare prestazioni extra-scolastiche solo se si ha la partita iva, altri invece che si può tranquillamente sottoscrivere di tutto e di più.
Leggendo qualche Dlgs a riguardo e i post nella discussione a me verrebbe da riassumere così:
che è possibile sottoscrivere contratti solo con privati, a tempo determinato (progetto, chiamata, termine), a part-time e in caso di convocazione da parte della scuola, addirittura i due contratti (scuola-privato) possono coesistere comunicando al DS che sto lavorando presso un privato, ma che tale lavoro non pregiudica la mia ottemperanza all'incaricho di supplente.
Se poi l'incarico supera il 50% delle ore di cattedra allora serve un'autorizzazione del DS.
Sbaglio?? Ma sopratutto le presidenze che devono rilasciare, in caso, l'autorizzazione al "doppio lavoro", sono al corrente di questa possibilità?
Grazie a tutti/e.
secondariaII- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 03.09.11
Re: dubbio cumulabilità di impieghi
secondariaII ha scritto:Spolvero questa discussione evitandone una gemella.
Ho letto tutti i post che sembrano chiarirmi le idee, ma non vorrei sbagliarmi.
Sono regolarmente iscritta nelle GE e GI secondarie di II grado e quindi vivo in attesa di una convocazione da parte dell'USP (ormai credo se ne riparlerà il prossimo a.s.) o da parte di una scuola delle GI.
La mia domanda è se in questa situazione di "attesa" io posso lavorare presso una ditta privata (bar, ristorante, cinema...) sottoscrivendo un regolare contratto di collaborazione non continuativa (Mi è stato proposto un contratto a chiamata)??
Leggendo in internet, nelle settimane scorse ho trovato pareri discordanti in materia. C'è chi dice che il precario non può sottoscrivere contratti se non con la scuola, altre voci dicono che invece si possono effettuare prestazioni extra-scolastiche solo se si ha la partita iva, altri invece che si può tranquillamente sottoscrivere di tutto e di più.
Leggendo qualche Dlgs a riguardo e i post nella discussione a me verrebbe da riassumere così:
che è possibile sottoscrivere contratti solo con privati, a tempo determinato (progetto, chiamata, termine), a part-time e in caso di convocazione da parte della scuola, addirittura i due contratti (scuola-privato) possono coesistere comunicando al DS che sto lavorando presso un privato, ma che tale lavoro non pregiudica la mia ottemperanza all'incaricho di supplente.
Se poi l'incarico supera il 50% delle ore di cattedra allora serve un'autorizzazione del DS.
Sbaglio?? Ma sopratutto le presidenze che devono rilasciare, in caso, l'autorizzazione al "doppio lavoro", sono al corrente di questa possibilità?
Grazie a tutti/e.
Rispondo alla tua domanda dicendo che i ds non sono affatto preparati su questa cosa anche perchè la normativa non è chiara soprattutto riguardo progetti e collaborazioni.
greta2010- Messaggi : 1499
Data d'iscrizione : 28.12.10
Re: dubbio cumulabilità di impieghi
Grazie per la risposta!! Ne deduco una tua esperienza negativa con qualche DS...sbaglio?
Un saluto
Un saluto
secondariaII- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 03.09.11
Re: dubbio cumulabilità di impieghi
secondariaII ha scritto:Grazie per la risposta!! Ne deduco una tua esperienza negativa con qualche DS...sbaglio?
Un saluto
Da esperienze personali e soprattutto dai consigli avuti in questo forum ho capito che l'autorizzazione è SEMPRE necessaria, anche quando si tratta di tempo parziale. Per il tempo pieno non è possibile avere altri rapporti subordinati, mentre per il tempo parziale vanno autorizzati.
Le collaborazioni per quel che so si assimilano al lavoro autonomo e quindi sono autorizzabili se non confliggono con l'amministrazione.
Per non rischiare comunica sempre al ds, le sanzioni sono molto gravi.
greta2010- Messaggi : 1499
Data d'iscrizione : 28.12.10
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