Sulla maternità paga il Tesoro o la scuola?
3 partecipanti
Sulla maternità paga il Tesoro o la scuola?
Oggi mi hanno telefonato dalla segreteria di una delle scuole in cui sono stato nel 2009. Mi hanno chiesto se nel 2010 sono stato pagato dal tesoro o dalle scuole. Io pensavo di essere stato pagato dalle 4 scuole in cui sono stato, ma una collega mi ha detto che per i due mesi in cui ho lavorato su una maternità sarei stato pagato dal tesoro. E' vero? Io l'anno scorso ho insegnato alle superiori ...
P.S. secondo voi , perchè una delle scuole in cui sono stato nel 2009, si interessa a cosa ho fatto nel 2010?
P.S. secondo voi , perchè una delle scuole in cui sono stato nel 2009, si interessa a cosa ho fatto nel 2010?
lasd- Messaggi : 145
Data d'iscrizione : 12.10.09
Re: Sulla maternità paga il Tesoro o la scuola?
lasd ha scritto:Oggi mi hanno telefonato dalla segreteria di una delle scuole in cui sono stato nel 2009. Mi hanno chiesto se nel 2010 sono stato pagato dal tesoro o dalle scuole. Io pensavo di essere stato pagato dalle 4 scuole in cui sono stato, ma una collega mi ha detto che per i due mesi in cui ho lavorato su una maternità sarei stato pagato dal tesoro. E' vero? Io l'anno scorso ho insegnato alle superiori ...
P.S. secondo voi , perchè una delle scuole in cui sono stato nel 2009, si interessa a cosa ho fatto nel 2010?
Se sei su maternità a rischio e/o maternità obbligatoria sei pagato dal Tesoro, su maternità facoltativa dalle scuole.
Per sapere il perchè vogliono sapere (magari per meri motivi di conteggio) chiedi direttamente a loro. :-)
gugu- Messaggi : 39712
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Sulla maternità paga il Tesoro o la scuola?
Se vuoi, visto che fanno confusione, questa la recente "storia" normativa.
Stando alla nota 3787 del 3.03.2008 (http://www.cislscuola.it/files/nota_3787_3mar_08.pdf) a carico del MEF era il pagamento delle supplenze sui posti che si rendevano vacanti/disponibili dopo il 31/12 (decesso, dimissioni, aspettative ecc.). Cioè quei posti che dopo tale data sono comunque di competenze dei dirigenti e la cui fine della supplenza è direttamente il termine delle lezioni (più eventuali proroghe scrutini/esami).
Questa nota è stata poi "superata" dalla C.I. Prot. MIUR n. 771 del 4/08/2008 (http://www.info-scuole.it/doc/2008/informatica/mpi_circ_771_2008.pdf), nella quale si chiarisce che sono invece supplenze a carico della scuola e non del MEF, quindi alla prima competono, riferendoci al pagamento, i contratti a t.d. per la sostituzione del “personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili dopo il 31 dicembre”.
(La nota più recente al riguardo, che conferma quindi la n. 771 del 4/08/2008, è la n. 1533 del 5.02.2009 in cui si specifica: “l’art.4, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n.124 che tratta dei posti non vacanti resisi di fatto disponibili dopo la data del 31 dicembre, cioè di quei posti la cui disponibilità di fatto consegue generalmente ad una qualche causa interruttiva del precedente rapporto d’impiego (decesso, dimissioni) per i quali gli oneri derivanti dal successivo contratto resosi necessario sono rimessi alla competenza del rispettivo bilancio delle istituzioni scolastiche”).
Per quanto riguarda le interdizioni e maternità, nulla è cambiato.
Pur trattandosi di supplenze per la sostituzione di personale temporaneamente assente e di competenze quindi del dirigente, queste sono di competenza del MEF e non della scuola.
Ciò si evince chiaramente dalla nota Prot. n. AOODGPER.1476 28 gennaio 2008 (http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20080128/nota-prot.-n.-1476-del-28-gennaio-2008-indennita-di-maternita-supplenti-3612182.pdf) che "fa seguito alla Nota n. 1977 del 12/10/2007 riguardo la corresponsione del trattamento di indennità, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 151/01, al personale collocato in astensione obbligatoria. La disposizione normativa richiamata in oggetto stabilisce, all’articolo 2, che, a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, il Ministero dell’Economia e delle Finanze effettuerà, per il personale di cui sopra, anche il pagamento delle indennità di maternità spettanti."
La Nota n. 1977 del 12/10/2007 la puoi scaricare qui: http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1977-del-12-ottobre-2007-istruzioni-operative-su-gravidanza-e-maternita-dl-147-2007.flc
Riepilogando:
Alla scuola compete:
1. il pagamento di tutte le supplenze brevi/temporanee, sia prima sia dopo il 31/12.
2. dopo il 31/12 il pagamento delle supplenze anche per quei posti che si rendono vacanti/dipsonibili, quindi per quei contratti che si firmano dopo il 31/12 direttamente fino al temrine delle lezioni e che sono di competenza appunto del dirigente (ricordiamo che per queste supplenze si scorre il sp prima delle GI).
Di contro:
Pur essendo supplenze temporanee per la sostituzione di personale temporaneamente assente di competenza dei dirigenti, la sostituzione di titolare in interdizione o maternità è a carico del MEF e non della scuola.
Stando alla nota 3787 del 3.03.2008 (http://www.cislscuola.it/files/nota_3787_3mar_08.pdf) a carico del MEF era il pagamento delle supplenze sui posti che si rendevano vacanti/disponibili dopo il 31/12 (decesso, dimissioni, aspettative ecc.). Cioè quei posti che dopo tale data sono comunque di competenze dei dirigenti e la cui fine della supplenza è direttamente il termine delle lezioni (più eventuali proroghe scrutini/esami).
Questa nota è stata poi "superata" dalla C.I. Prot. MIUR n. 771 del 4/08/2008 (http://www.info-scuole.it/doc/2008/informatica/mpi_circ_771_2008.pdf), nella quale si chiarisce che sono invece supplenze a carico della scuola e non del MEF, quindi alla prima competono, riferendoci al pagamento, i contratti a t.d. per la sostituzione del “personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili dopo il 31 dicembre”.
(La nota più recente al riguardo, che conferma quindi la n. 771 del 4/08/2008, è la n. 1533 del 5.02.2009 in cui si specifica: “l’art.4, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n.124 che tratta dei posti non vacanti resisi di fatto disponibili dopo la data del 31 dicembre, cioè di quei posti la cui disponibilità di fatto consegue generalmente ad una qualche causa interruttiva del precedente rapporto d’impiego (decesso, dimissioni) per i quali gli oneri derivanti dal successivo contratto resosi necessario sono rimessi alla competenza del rispettivo bilancio delle istituzioni scolastiche”).
Per quanto riguarda le interdizioni e maternità, nulla è cambiato.
Pur trattandosi di supplenze per la sostituzione di personale temporaneamente assente e di competenze quindi del dirigente, queste sono di competenza del MEF e non della scuola.
Ciò si evince chiaramente dalla nota Prot. n. AOODGPER.1476 28 gennaio 2008 (http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20080128/nota-prot.-n.-1476-del-28-gennaio-2008-indennita-di-maternita-supplenti-3612182.pdf) che "fa seguito alla Nota n. 1977 del 12/10/2007 riguardo la corresponsione del trattamento di indennità, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 151/01, al personale collocato in astensione obbligatoria. La disposizione normativa richiamata in oggetto stabilisce, all’articolo 2, che, a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, il Ministero dell’Economia e delle Finanze effettuerà, per il personale di cui sopra, anche il pagamento delle indennità di maternità spettanti."
La Nota n. 1977 del 12/10/2007 la puoi scaricare qui: http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1977-del-12-ottobre-2007-istruzioni-operative-su-gravidanza-e-maternita-dl-147-2007.flc
Riepilogando:
Alla scuola compete:
1. il pagamento di tutte le supplenze brevi/temporanee, sia prima sia dopo il 31/12.
2. dopo il 31/12 il pagamento delle supplenze anche per quei posti che si rendono vacanti/dipsonibili, quindi per quei contratti che si firmano dopo il 31/12 direttamente fino al temrine delle lezioni e che sono di competenza appunto del dirigente (ricordiamo che per queste supplenze si scorre il sp prima delle GI).
Di contro:
Pur essendo supplenze temporanee per la sostituzione di personale temporaneamente assente di competenza dei dirigenti, la sostituzione di titolare in interdizione o maternità è a carico del MEF e non della scuola.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Argomenti simili
» aiuto:paga la scuola o il ministero del tesoro?
» gli esami di recupero e di idoneità chi li paga, la scuola o il tesoro?
» paga la scuola o il tesoro?
» supplenza paga la scuola o il tesoro
» paga la scuola ma tramite il tesoro
» gli esami di recupero e di idoneità chi li paga, la scuola o il tesoro?
» paga la scuola o il tesoro?
» supplenza paga la scuola o il tesoro
» paga la scuola ma tramite il tesoro
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Gio Ago 18, 2022 10:01 pm Da arrubiu
» AP Ottenuta su COE
Gio Ago 18, 2022 10:00 pm Da sirosergio
» L'unico votabile: De Magistris
Gio Ago 18, 2022 9:57 pm Da franco.71
» Primo giorno assoluto da docente dopo superamento concorso ordinario
Gio Ago 18, 2022 9:56 pm Da arrubiu
» Ridatemi i soldi versati!
Gio Ago 18, 2022 9:31 pm Da nuts&peanuts
» SOS rinuncia al ruolo
Gio Ago 18, 2022 9:25 pm Da lilli87&!
» docente in ruolo a.s. 2020-2021 - accettazione nuovo ruolo da gm straordinario 2020 dal 1 settembre 2022
Gio Ago 18, 2022 9:16 pm Da giuseppedong
» Firma digitale per presa di servizio e stipula contratto
Gio Ago 18, 2022 9:02 pm Da gugu
» Chi ha usufruito dei 6 mesi può prendere altri 3?
Gio Ago 18, 2022 8:37 pm Da Dark