Stipendio dal Ministero: tredicesima e ferie non godute?!?!
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Stipendio dal Ministero: tredicesima e ferie non godute?!?!
Contratto di lavoro da GE (quindi USP) a partire dal 22/09/2009 al 16/02/2010.
Continue proroghe (da parte del dirigente scolastico) dal 17/02/2010 fino al 10/06/2010, più qualche giorno a Luglio (non so se 1 o 3) per scrutini finali per le sospensioni di giudizio.
Arriva un cedolino dal Ministero per la tredicesima e per ferie non godute.
La tredicesima è pari a 291,30€, quindi dovrebbe essere relativa ai soli mesi di Gennaio e Febbraio (contato per intero visto che sono lavorati 16>15gg).
Infatti 291,30€ = 2/12*1747,77€ (stipendio lordo mensile in quei due mesi).
La quota delle "ferie non fruite supplenti" è di 652,63€. A quanti giorni di ferie corrispondono e a quale periodo si riferiscono (visto che non c'è scritto)? Immagino siano ferie maturate nel primo periodo di contratto da GE, quindi 22/09/2010-16/02/2010. Ma in questo periodo quanti giorni di ferie si maturano?
Sapevo 30gg all'anno, quindi 2,5gg al mese. Siccome Settembre non si dovrebbe calcolare (meno di 15gg lavorati) e Febbraio sì (più di 15gg lavorati), dovrebbero essere 5 messi, quindi 12,5 giorni di ferie maturati.
Il mezzo giorno di ferie si conteggia oppure no? Ad ogni modo:
12,5/30*1747,77 = 728,24€
12/30*1747,77 = 699,11€
Cosa mi sfugge?
Continue proroghe (da parte del dirigente scolastico) dal 17/02/2010 fino al 10/06/2010, più qualche giorno a Luglio (non so se 1 o 3) per scrutini finali per le sospensioni di giudizio.
Arriva un cedolino dal Ministero per la tredicesima e per ferie non godute.
La tredicesima è pari a 291,30€, quindi dovrebbe essere relativa ai soli mesi di Gennaio e Febbraio (contato per intero visto che sono lavorati 16>15gg).
Infatti 291,30€ = 2/12*1747,77€ (stipendio lordo mensile in quei due mesi).
La quota delle "ferie non fruite supplenti" è di 652,63€. A quanti giorni di ferie corrispondono e a quale periodo si riferiscono (visto che non c'è scritto)? Immagino siano ferie maturate nel primo periodo di contratto da GE, quindi 22/09/2010-16/02/2010. Ma in questo periodo quanti giorni di ferie si maturano?
Sapevo 30gg all'anno, quindi 2,5gg al mese. Siccome Settembre non si dovrebbe calcolare (meno di 15gg lavorati) e Febbraio sì (più di 15gg lavorati), dovrebbero essere 5 messi, quindi 12,5 giorni di ferie maturati.
Il mezzo giorno di ferie si conteggia oppure no? Ad ogni modo:
12,5/30*1747,77 = 728,24€
12/30*1747,77 = 699,11€
Cosa mi sfugge?
pozzugno- Messaggi : 48
Data d'iscrizione : 11.09.10
Re: Stipendio dal Ministero: tredicesima e ferie non godute?!?!
pozzugno ha scritto:Contratto di lavoro da GE (quindi USP) a partire dal 22/09/2009 al 16/02/2010.
Continue proroghe (da parte del dirigente scolastico) dal 17/02/2010 fino al 10/06/2010, più qualche giorno a Luglio (non so se 1 o 3) per scrutini finali per le sospensioni di giudizio.
Arriva un cedolino dal Ministero per la tredicesima e per ferie non godute.
La tredicesima è pari a 291,30€, quindi dovrebbe essere relativa ai soli mesi di Gennaio e Febbraio (contato per intero visto che sono lavorati 16>15gg).
Infatti 291,30€ = 2/12*1747,77€ (stipendio lordo mensile in quei due mesi).
La quota delle "ferie non fruite supplenti" è di 652,63€. A quanti giorni di ferie corrispondono e a quale periodo si riferiscono (visto che non c'è scritto)? Immagino siano ferie maturate nel primo periodo di contratto da GE, quindi 22/09/2010-16/02/2010. Ma in questo periodo quanti giorni di ferie si maturano?
Sapevo 30gg all'anno, quindi 2,5gg al mese. Siccome Settembre non si dovrebbe calcolare (meno di 15gg lavorati) e Febbraio sì (più di 15gg lavorati), dovrebbero essere 5 messi, quindi 12,5 giorni di ferie maturati.
Il mezzo giorno di ferie si conteggia oppure no? Ad ogni modo:
12,5/30*1747,77 = 728,24€
12/30*1747,77 = 699,11€
Cosa mi sfugge?
Scusa Pozzugno, come fa un contratto da GE dato dall'AT ad iniziare il 22/9 e finire il 16/2, e poi avere delle proroghe da parte del ds dal 17 fino al 10/6 ecc?
Gli AT (ex USP) non assegnano supplenze brevi.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Stipendio dal Ministero: tredicesima e ferie non godute?!?!
Appunto, anche io non capisco questa faccenda di un AT che dà supplenze "brevi".
gugu- Messaggi : 39712
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Stipendio dal Ministero: tredicesima e ferie non godute?!?!
Sì scusatemi. Mi sono confuso dal fatto che il cedolino arivava dal Ministero e non dalla scuola.Paolo1974 ha scritto:Scusa Pozzugno, come fa un contratto da GE dato dall'AT ad iniziare il 22/9 e finire il 16/2, e poi avere delle proroghe da parte del ds dal 17 fino al 10/6 ecc?
Gli AT (ex USP) non assegnano supplenze brevi.
Quella era una supplenza data da GI, quindi con chiamata dal DS, però pagata dal Ministero perchè immagino era su una cattedra la cui titolare era in interdizione obbligatoria per maternità (o come si dice...)
pozzugno- Messaggi : 48
Data d'iscrizione : 11.09.10
Re: Stipendio dal Ministero: tredicesima e ferie non godute?!?!
pozzugno ha scritto:
12,5/30*1747,77 = 728,24€
12/30*1747,77 = 699,11€
Cosa mi sfugge?
Le ferie non godono di detrazione lavoro dipendente ma viene applicata l'aliquota massima. Se guardi la parte bassa del cedolino vedrai lo scorporo dell'imponibile.
gugu- Messaggi : 39712
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Stipendio dal Ministero: tredicesima e ferie non godute?!?!
Mi sembra che Pozzugno parli di cifre lorde, quindi la tua ipotesi non si applica. Credo inoltre che si applicherebbe l'aliquota media, non quella massima.gugu ha scritto:pozzugno ha scritto:
12,5/30*1747,77 = 728,24€
12/30*1747,77 = 699,11€
Cosa mi sfugge?
Le ferie non godono di detrazione lavoro dipendente ma viene applicata l'aliquota massima. Se guardi la parte bassa del cedolino vedrai lo scorporo dell'imponibile.
Può essere che abbia dimenticato di aver già fruito di un giorno di ferie durante il periodo di servizio?
fradacla- Moderatore
- Messaggi : 22865
Data d'iscrizione : 24.08.10
Re: Stipendio dal Ministero: tredicesima e ferie non godute?!?!
Sì, sono cifre lorde, quindi non c'entra la detrazione da lavoro dipendente (che, in effetti, non sembra essere applicata).fradacla ha scritto:Mi sembra che Pozzugno parli di cifre lorde, quindi la tua ipotesi non si applica. Credo inoltre che si applicherebbe l'aliquota media, non quella massima.gugu ha scritto:Le ferie non godono di detrazione lavoro dipendente ma viene applicata l'aliquota massima. Se guardi la parte bassa del cedolino vedrai lo scorporo dell'imponibile.pozzugno ha scritto:
12,5/30*1747,77 = 728,24€
12/30*1747,77 = 699,11€
Cosa mi sfugge?
Può essere che abbia dimenticato di aver già fruito di un giorno di ferie durante il periodo di servizio?
Un giorno di ferie fruito? Non ricordo. Però, per i docenti a tempo determinato, mi sembra che le ferie non siano retribuite. Siccome da Settembre a Febbraio gli stipendi sono completi (a parte Settembre e Febbraio che però tornano considerando i giorni effettivamente lavorati), non dovrebbero esserci giorni di ferie goduti.
Ma il mezzo giorno di ferie (2,5gg/mese*5mesi=12,5gg di ferie maturati) viene poi pagato oppure no?
Sono soltanto io che cerco (anche se senza grossi successi) di fare il pelo ai cedolini?
pozzugno- Messaggi : 48
Data d'iscrizione : 11.09.10
Re: Stipendio dal Ministero: tredicesima e ferie non godute?!?!
Le ferie sono retribuite, solo che poi appunto non ti pagano a fine contratto, nelle ferie non godute, i giorni di cui hai già usufruito.
Dec- Moderatore
- Messaggi : 88150
Data d'iscrizione : 23.08.10
Re: Stipendio dal Ministero: tredicesima e ferie non godute?!?!
"pozzugno"]
Un giorno di ferie fruito? Non ricordo. Però, per i docenti a tempo determinato, mi sembra che le ferie non siano retribuite. Siccome da Settembre a Febbraio gli stipendi sono completi (a parte Settembre e Febbraio che però tornano considerando i giorni effettivamente lavorati), non dovrebbero esserci giorni di ferie goduti.
Ma il mezzo giorno di ferie (2,5gg/mese*5mesi=12,5gg di ferie maturati) viene poi pagato oppure no?
Sono soltanto io che cerco (anche se senza grossi successi) di fare il pelo ai cedolini?[/quote]
I giorni di ferie sono retribuiti. Forse fai riferimento ai permessi per motivi familiari e personali, che per noi a TD sono 6 e non sono retribuiti.
Per le ferie, invece, se prese durante l'anno sono 6 giorni e sono retribuite, l'unica "accortezza" per noi a TD è che dobbiamo trovarci un sostituto (quando si prendono durante l'anno, il giorno di ferie non deve gravare sull'amministrazione, nel senso che la tua assenza non può essere coperta con personale a cui viene pagato quel giorno o quelle ore).
Da una guida, che avevo in parte già postato, della CGIL Toscana per ciò che riguarda le ferie per il personale a TD e la loro monetizzazione:
Il computo delle ferie per il personale a tempo determinato e la “monetizzazione”.
Il CCNL stabilisce che in caso di servizio inferiore ad un anno il computo delle ferie deve essere proporzionale al servizio prestato (in dodicesimi), equiparando a mese intero la frazione di servizio residua superiore a giorni quindici. Per cui ad esempio per un servizio prestato dal 10 ottobre al 30 giugno (pari a mesi 8 e giorni 22 = mesi 9), i giorni di ferie spettanti saranno di: 9/12 x 30 (o 9/12 x 32), nel caso, rispettivamente di un lavoratore con diritto a 30 gg. o a 32 gg. l’anno di ferie.
Nel risultato ( 22,5 gg o 24 gg) devono essere considerate anche le frazioni, non prevedendo il contratto ulteriori arrotondamenti, se non quello riferito alla frazione residua inferiore al mese intero. Quindi, nel primo caso (30 giorni di ferie annue) al lavoratore spetteranno 22 giorni e mezzo di ferie.
La frazione di 0,50 andrà calcolata in ore, sulla base dell’orario medio giornaliero (diverso a seconda la tipologia del personale). Per cui il valore medie delle ferie spettanti per ogni mese di lavoro (o frazione superiore a giorni 15) è di: 32/12 = 2,67 gg. o di 31/12 = 2,5
gg., rispettivamente per lavoratori con più di tre anni di servizio e per lavoratori con tre o meno anni di servizio.
Invece, per quanto concerne la “monetizzazione” delle ferie maturate e non godute, questa deve essere calcolata sulla base di tutti i giorni di contratto (validi ai fini delle ferie – vedi punto 8), secondo la formula : gg. validi/360 x 30 (o gg. validi/360 x 32), nel caso, rispettivamente di un lavoratore con diritto a 30 gg. o a 32 gg. l’anno di ferie.
Per la “monetizzazione” i giorni relativi ai mesi interi devono essere tutti rapportati a 30, per cui, nel caso dell’esempio di prima, i giorni di ferie maturate e non godute, corrispondono a: [(mesi 8 x 30) +21] / 360 x 30 ( o 32) = gg. 261/360 x 30 (o 32) = 21,75 (o 23,20). Pertanto ai fini della retribuzione si considerano due decimali, con arrotondamento per eccesso o per difetto (es.: 18,378 = 18,38), come precisa la CM n.244 del 14/10/1999.
Si evidenzia una “discrepanza” tra le modalità di computo delle ferie da attribuire rispetto al computo delle ferie da “monetizzare”, laddove, nel primo caso, la frazioni di mese superiori a giorni 15 sono assimilate a mese intero e quelle inferiori sono trascurate, mentre nel calcolo del “valore economico” delle ferie maturate e non godute, questo tiene conto dei giorni validi senza alcun arrotondamento, se non quello finale come sopra precisato. In caso di rapporto di lavoro a “tempo parziale verticale” si dovrà apportare la necessaria riduzione, in proporzione al numero dei giorni lavorativi settimanali. Per cui nel caso, ad esempio, di giorni 25 (spettanti per un rapporto di lavoro a tempo pieno di 10 mesi, per un lavoratore con più di tre anni di anzianità), rapportati però ad una settimana lavorativa di 4 giorni su 6, al lavoratore spetteranno in concreto: 25 x 4/6 = 16,67 giorni di ferie.
Per quanto concerne la retribuzione, questa è rapportata alla retribuzione giornaliera tabellare, compresa l’I.I.S. (contingenza) e compreso il CIA (per il personale ATA) e la RPD (per il personale docente) al lordo, avendo tali indennità carattere fisso e ricorrente per 12 mensilità, cioè: (retribuzione totale mensile)/30. All’importo lordo andranno applicate le ritenute IRPEF, le addizionali regionali e comunali e l’IRAP, ma non le ritenute INPDAP ai fini dei trattamenti previdenziali, non avendo tale compensi il valore di retribuzione rapportata ad un periodo di effettivo lavoro, ma bensì avendo il carattere di “indennizzo” (retribuzione sostitutiva). I giorni di ferie maturate e “monetizzate” non possono, quindi, essere considerate nell’anzianità di servizio (validità giuridica), tale principio ha trovato conferma anche in una costante giurisprudenza.
Si deve evidenziare che la retribuzione, in caso di “tempo parziale”, deve essere rapportata alla retribuzione ridotta in caso di “tempo parziale orizzontale” (senza riduzione nel numero dei giorni di ferie). Tale retribuzione sostitutiva deve, invece, essere rapportata alla retribuzione intera in caso di “tempo parziale verticale” (che implica una riduzione del numero di giorni di ferie).
Infatti in tale ultimo caso una riduzione anche della retribuzione per le ferie “monetizzate” equivarrebbe ad una impropria ulteriore riduzione: la riduzione si effettua una sola volta “!
O sui giorni (tempo parziale verticale) o sulla retribuzione (tempo parziale orizzontale). In tutti i casi di rapporto di lavoro a tempo determinato, al termine del contratto, le ferie devono essere tutte fruite o tutte monetizzate o in parte fruite e in parte monetizzate.
In nessun caso il lavoratore precario può portare “in dote” giorni di ferie maturate e non
godute in un successivo rapporto di lavoro. A maggior ragione il lavoratore non può avere residui di ferie da usufruire nel successivo anno scolastico. Infatti, proprio per la natura precaria del rapporto di lavoro, la prosecuzione di questo è comunque aleatoria, quindi ogni scuola autonoma deve liquidare, al termine del contratto, le ferie maturate, concedendole e/o “monetizzandole”.
Per il personale docente con contratti brevi, le ferie sono automaticamente “monetizzate” con la retribuzione, in quanto, in tali brevi periodi, non è possibile in linea di principio poter fruire delle ferie. Invece per il personale ATA, le ferie possono essere, in linea di principio, fruite anche nei brevi periodi contrattuali, non essendo strettamente vincolate alla
sospensione delle attività didattiche (come invece avviene per il personale docente). Anche per il personale ATA, supplente temporaneo, in caso di mancata fruizione delle ferie maturate, per inderogabili esigenze di servizio, si dà luogo alla compensazione economica.
Per i contratti annuali (fino al 31 agosto) le ferie, sia del personale docente che ATA, devono essere invece fruite entro il termine del contratto (entro il 31 agosto).
In caso di parziale fruizione, determinata da superiori esigenze di servizio (caso che si verifica quasi esclusivamente per il personale ATA), le ferie non fruite devono essere “monetizzate”, non essendo lecito, come detto prima, lasciare un “residuo” di ferie da utilizzare nel successivo anno scolastico sulla base di un ipotetico ulteriore rapporto di lavoro. In caso di contratti fino al 30 giugno del personale ATA, vale quanto detto sopra.
Il personale docente, non ha invece l’obbligo di richiedere le ferie durante il periodo contrattuale (obbligo che invece si concretizza solo per il periodo dal 1° luglio al 31 agosto).
Quindi tale personale, al 30 giugno di ogni anno scolastico, ha maturato un periodo di ferie che deve essere “monetizzato”.
Tale questione è stata oggetto di contenzioso, risolto con una “interpretazione autentica” dell’art.19 del CCNL 4.8.1995, che ha precisato che le ferie, del personale docente con contratto fino al 30 giugno, non possono essere imposte dal dirigente scolastico (cfr. anche la recente CM n.60 dell’8 aprile 2003) e quindi sono soggette al pagamento sostitutivo. Il CCNL 2002/2005 ha ulteriormente meglio definito tale situazione, per cui, adesso, non dovrebbero più sussistere dubbi interpretativi in merito alla volontarietà della fruizione delle
ferie nei periodi non canonici (l’obbligo delle fruizione delle ferie è limitato al periodo 1° luglio – 31 agosto).
E’ quindi il docente supplente che valuta l’opportunità di richiedere giorni di ferie prima dello scadere del contratto (30 giugno), fermo restando che la concessione delle ferie nel periodo extra estivo (1° luglio – 31 agosto) è comunque subordinata alla valutazione delle esigenze di servizio.
Sì, sono cifre lorde, quindi non c'entra la detrazione da lavoro dipendente (che, in effetti, non sembra essere applicata).fradacla ha scritto:Mi sembra che Pozzugno parli di cifre lorde, quindi la tua ipotesi non si applica. Credo inoltre che si applicherebbe l'aliquota media, non quella massima.gugu ha scritto:Le ferie non godono di detrazione lavoro dipendente ma viene applicata l'aliquota massima. Se guardi la parte bassa del cedolino vedrai lo scorporo dell'imponibile.pozzugno ha scritto:
12,5/30*1747,77 = 728,24€
12/30*1747,77 = 699,11€
Cosa mi sfugge?
Può essere che abbia dimenticato di aver già fruito di un giorno di ferie durante il periodo di servizio?
Un giorno di ferie fruito? Non ricordo. Però, per i docenti a tempo determinato, mi sembra che le ferie non siano retribuite. Siccome da Settembre a Febbraio gli stipendi sono completi (a parte Settembre e Febbraio che però tornano considerando i giorni effettivamente lavorati), non dovrebbero esserci giorni di ferie goduti.
Ma il mezzo giorno di ferie (2,5gg/mese*5mesi=12,5gg di ferie maturati) viene poi pagato oppure no?
Sono soltanto io che cerco (anche se senza grossi successi) di fare il pelo ai cedolini?[/quote]
I giorni di ferie sono retribuiti. Forse fai riferimento ai permessi per motivi familiari e personali, che per noi a TD sono 6 e non sono retribuiti.
Per le ferie, invece, se prese durante l'anno sono 6 giorni e sono retribuite, l'unica "accortezza" per noi a TD è che dobbiamo trovarci un sostituto (quando si prendono durante l'anno, il giorno di ferie non deve gravare sull'amministrazione, nel senso che la tua assenza non può essere coperta con personale a cui viene pagato quel giorno o quelle ore).
Da una guida, che avevo in parte già postato, della CGIL Toscana per ciò che riguarda le ferie per il personale a TD e la loro monetizzazione:
Il computo delle ferie per il personale a tempo determinato e la “monetizzazione”.
Il CCNL stabilisce che in caso di servizio inferiore ad un anno il computo delle ferie deve essere proporzionale al servizio prestato (in dodicesimi), equiparando a mese intero la frazione di servizio residua superiore a giorni quindici. Per cui ad esempio per un servizio prestato dal 10 ottobre al 30 giugno (pari a mesi 8 e giorni 22 = mesi 9), i giorni di ferie spettanti saranno di: 9/12 x 30 (o 9/12 x 32), nel caso, rispettivamente di un lavoratore con diritto a 30 gg. o a 32 gg. l’anno di ferie.
Nel risultato ( 22,5 gg o 24 gg) devono essere considerate anche le frazioni, non prevedendo il contratto ulteriori arrotondamenti, se non quello riferito alla frazione residua inferiore al mese intero. Quindi, nel primo caso (30 giorni di ferie annue) al lavoratore spetteranno 22 giorni e mezzo di ferie.
La frazione di 0,50 andrà calcolata in ore, sulla base dell’orario medio giornaliero (diverso a seconda la tipologia del personale). Per cui il valore medie delle ferie spettanti per ogni mese di lavoro (o frazione superiore a giorni 15) è di: 32/12 = 2,67 gg. o di 31/12 = 2,5
gg., rispettivamente per lavoratori con più di tre anni di servizio e per lavoratori con tre o meno anni di servizio.
Invece, per quanto concerne la “monetizzazione” delle ferie maturate e non godute, questa deve essere calcolata sulla base di tutti i giorni di contratto (validi ai fini delle ferie – vedi punto 8), secondo la formula : gg. validi/360 x 30 (o gg. validi/360 x 32), nel caso, rispettivamente di un lavoratore con diritto a 30 gg. o a 32 gg. l’anno di ferie.
Per la “monetizzazione” i giorni relativi ai mesi interi devono essere tutti rapportati a 30, per cui, nel caso dell’esempio di prima, i giorni di ferie maturate e non godute, corrispondono a: [(mesi 8 x 30) +21] / 360 x 30 ( o 32) = gg. 261/360 x 30 (o 32) = 21,75 (o 23,20). Pertanto ai fini della retribuzione si considerano due decimali, con arrotondamento per eccesso o per difetto (es.: 18,378 = 18,38), come precisa la CM n.244 del 14/10/1999.
Si evidenzia una “discrepanza” tra le modalità di computo delle ferie da attribuire rispetto al computo delle ferie da “monetizzare”, laddove, nel primo caso, la frazioni di mese superiori a giorni 15 sono assimilate a mese intero e quelle inferiori sono trascurate, mentre nel calcolo del “valore economico” delle ferie maturate e non godute, questo tiene conto dei giorni validi senza alcun arrotondamento, se non quello finale come sopra precisato. In caso di rapporto di lavoro a “tempo parziale verticale” si dovrà apportare la necessaria riduzione, in proporzione al numero dei giorni lavorativi settimanali. Per cui nel caso, ad esempio, di giorni 25 (spettanti per un rapporto di lavoro a tempo pieno di 10 mesi, per un lavoratore con più di tre anni di anzianità), rapportati però ad una settimana lavorativa di 4 giorni su 6, al lavoratore spetteranno in concreto: 25 x 4/6 = 16,67 giorni di ferie.
Per quanto concerne la retribuzione, questa è rapportata alla retribuzione giornaliera tabellare, compresa l’I.I.S. (contingenza) e compreso il CIA (per il personale ATA) e la RPD (per il personale docente) al lordo, avendo tali indennità carattere fisso e ricorrente per 12 mensilità, cioè: (retribuzione totale mensile)/30. All’importo lordo andranno applicate le ritenute IRPEF, le addizionali regionali e comunali e l’IRAP, ma non le ritenute INPDAP ai fini dei trattamenti previdenziali, non avendo tale compensi il valore di retribuzione rapportata ad un periodo di effettivo lavoro, ma bensì avendo il carattere di “indennizzo” (retribuzione sostitutiva). I giorni di ferie maturate e “monetizzate” non possono, quindi, essere considerate nell’anzianità di servizio (validità giuridica), tale principio ha trovato conferma anche in una costante giurisprudenza.
Si deve evidenziare che la retribuzione, in caso di “tempo parziale”, deve essere rapportata alla retribuzione ridotta in caso di “tempo parziale orizzontale” (senza riduzione nel numero dei giorni di ferie). Tale retribuzione sostitutiva deve, invece, essere rapportata alla retribuzione intera in caso di “tempo parziale verticale” (che implica una riduzione del numero di giorni di ferie).
Infatti in tale ultimo caso una riduzione anche della retribuzione per le ferie “monetizzate” equivarrebbe ad una impropria ulteriore riduzione: la riduzione si effettua una sola volta “!
O sui giorni (tempo parziale verticale) o sulla retribuzione (tempo parziale orizzontale). In tutti i casi di rapporto di lavoro a tempo determinato, al termine del contratto, le ferie devono essere tutte fruite o tutte monetizzate o in parte fruite e in parte monetizzate.
In nessun caso il lavoratore precario può portare “in dote” giorni di ferie maturate e non
godute in un successivo rapporto di lavoro. A maggior ragione il lavoratore non può avere residui di ferie da usufruire nel successivo anno scolastico. Infatti, proprio per la natura precaria del rapporto di lavoro, la prosecuzione di questo è comunque aleatoria, quindi ogni scuola autonoma deve liquidare, al termine del contratto, le ferie maturate, concedendole e/o “monetizzandole”.
Per il personale docente con contratti brevi, le ferie sono automaticamente “monetizzate” con la retribuzione, in quanto, in tali brevi periodi, non è possibile in linea di principio poter fruire delle ferie. Invece per il personale ATA, le ferie possono essere, in linea di principio, fruite anche nei brevi periodi contrattuali, non essendo strettamente vincolate alla
sospensione delle attività didattiche (come invece avviene per il personale docente). Anche per il personale ATA, supplente temporaneo, in caso di mancata fruizione delle ferie maturate, per inderogabili esigenze di servizio, si dà luogo alla compensazione economica.
Per i contratti annuali (fino al 31 agosto) le ferie, sia del personale docente che ATA, devono essere invece fruite entro il termine del contratto (entro il 31 agosto).
In caso di parziale fruizione, determinata da superiori esigenze di servizio (caso che si verifica quasi esclusivamente per il personale ATA), le ferie non fruite devono essere “monetizzate”, non essendo lecito, come detto prima, lasciare un “residuo” di ferie da utilizzare nel successivo anno scolastico sulla base di un ipotetico ulteriore rapporto di lavoro. In caso di contratti fino al 30 giugno del personale ATA, vale quanto detto sopra.
Il personale docente, non ha invece l’obbligo di richiedere le ferie durante il periodo contrattuale (obbligo che invece si concretizza solo per il periodo dal 1° luglio al 31 agosto).
Quindi tale personale, al 30 giugno di ogni anno scolastico, ha maturato un periodo di ferie che deve essere “monetizzato”.
Tale questione è stata oggetto di contenzioso, risolto con una “interpretazione autentica” dell’art.19 del CCNL 4.8.1995, che ha precisato che le ferie, del personale docente con contratto fino al 30 giugno, non possono essere imposte dal dirigente scolastico (cfr. anche la recente CM n.60 dell’8 aprile 2003) e quindi sono soggette al pagamento sostitutivo. Il CCNL 2002/2005 ha ulteriormente meglio definito tale situazione, per cui, adesso, non dovrebbero più sussistere dubbi interpretativi in merito alla volontarietà della fruizione delle
ferie nei periodi non canonici (l’obbligo delle fruizione delle ferie è limitato al periodo 1° luglio – 31 agosto).
E’ quindi il docente supplente che valuta l’opportunità di richiedere giorni di ferie prima dello scadere del contratto (30 giugno), fermo restando che la concessione delle ferie nel periodo extra estivo (1° luglio – 31 agosto) è comunque subordinata alla valutazione delle esigenze di servizio.
Paolo1974- Moderatore
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Re: Stipendio dal Ministero: tredicesima e ferie non godute?!?!
Che dire Paolo1974, sei eccezionale :-) Quella guida è perfetta.Paolo1974 ha scritto:Da una guida, che avevo in parte già postato, della CGIL Toscana per ciò che riguarda le ferie per il personale a TD e la loro monetizzazione:
[...]
Nel mio caso, per la monetizzazione delle ferie non godute si considera:
Settembre: 9gg lavorati (22/09-30/09)
Ottobre-Gennaio: 4 mesi interi
Febbraio: 16gg lavorati (fino al 16/02)
Quindi: [(mesi 4 x 30)+16+9] / 360 x 30 = 12,08gg da monetizzare con arrotondamento a due cifre. Naturalmente considero 30gg di ferie all'anno per un docente a tempo determinato (che non ha anni di anzianità, giusto?)
Il calcolo dovrebbe essere: 12,08*1747,77/30 = 703,77€. Se 1g di ferie è stato goduto, avremmo: 11,08 * 1747,77/30 = 645,51€.
Ancora non ci siamo (652,63€).
Ho notato una cosa strana: a Settembre il cedolino contiene la voce "Retribuzione Professionale Docente", mentre gli altri cedolini dei mesi successivi no. Mi sembra che la RPD non è dovuta nel caso di supplenza non annuale. Quindi penso che il cedolino di Settembre sia errato (incredibilmente a svantaggio del Ministero).
In effetti sono i permessi ad essere non retribuiti. Le ferie sono retribuite come per i docenti a tempo indeterminato.Dec ha scritto:Le ferie sono retribuite, solo che poi appunto non ti pagano a fine contratto, nelle ferie non godute, i giorni di cui hai già usufruito.
pozzugno- Messaggi : 48
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Re: Stipendio dal Ministero: tredicesima e ferie non godute?!?!
pozzugno ha scritto:Che dire Paolo1974, sei eccezionale :-) Quella guida è perfetta.Paolo1974 ha scritto:Da una guida, che avevo in parte già postato, della CGIL Toscana per ciò che riguarda le ferie per il personale a TD e la loro monetizzazione:
[...]
Nel mio caso, per la monetizzazione delle ferie non godute si considera:
Settembre: 9gg lavorati (22/09-30/09)
Ottobre-Gennaio: 4 mesi interi
Febbraio: 16gg lavorati (fino al 16/02)
Quindi: [(mesi 4 x 30)+16+9] / 360 x 30 = 12,08gg da monetizzare con arrotondamento a due cifre. Naturalmente considero 30gg di ferie all'anno per un docente a tempo determinato (che non ha anni di anzianità, giusto?)
Il calcolo dovrebbe essere: 12,08*1747,77/30 = 703,77€. Se 1g di ferie è stato goduto, avremmo: 11,08 * 1747,77/30 = 645,51€.
Ancora non ci siamo (652,63€).
Ho notato una cosa strana: a Settembre il cedolino contiene la voce "Retribuzione Professionale Docente", mentre gli altri cedolini dei mesi successivi no. Mi sembra che la RPD non è dovuta nel caso di supplenza non annuale. Quindi penso che il cedolino di Settembre sia errato (incredibilmente a svantaggio del Ministero).In effetti sono i permessi ad essere non retribuiti. Le ferie sono retribuite come per i docenti a tempo indeterminato.Dec ha scritto:Le ferie sono retribuite, solo che poi appunto non ti pagano a fine contratto, nelle ferie non godute, i giorni di cui hai già usufruito.
Non sono io eccezionale, ma la guida! eh eh...
Diciamo che per ogni argomento siamo ben forniti. E per i dubbi abbiamo la possibilità di chiedere chiarimenti.
Quindi io, come tutti gli altri, cerchiamo solo di essere utili, che credo sia la prerogativa principale del forum.
Paolo1974- Moderatore
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