richiesta info urgenti su disoccupazione ordinaria
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richiesta info urgenti su disoccupazione ordinaria
Salve domani mi scade il contratto con una scuola, ho i requisiti per chiedere la disoccupazione ordinaria... posso farla on-line la domanda?
leggevo che da gennaio cambiamo le modalità di richiesta ...faccio ora la domanda ho devo aspettare?
volevo chiedervi anche un'altra cosa sul modello leggo mancato preavviso dal...
devo inserire qualcosa ho avendo un contratto a termine non devo inserire nulla?
sapete che documenti servono?
grazie anticipatamente
leggevo che da gennaio cambiamo le modalità di richiesta ...faccio ora la domanda ho devo aspettare?
volevo chiedervi anche un'altra cosa sul modello leggo mancato preavviso dal...
devo inserire qualcosa ho avendo un contratto a termine non devo inserire nulla?
sapete che documenti servono?
grazie anticipatamente
giusy1980- Messaggi : 262
Data d'iscrizione : 14.11.12
Re: richiesta info urgenti su disoccupazione ordinaria
ho lavorato in modo continuativo dal 24/09/2011 al 22/12/2012
nei mesi estivi ero in maternità obbligatoria( o percepito l'indennità di maternità) mi conta come se avessi lavorato?
nei mesi estivi ero in maternità obbligatoria( o percepito l'indennità di maternità) mi conta come se avessi lavorato?
giusy1980- Messaggi : 262
Data d'iscrizione : 14.11.12
Re: richiesta info urgenti su disoccupazione ordinaria
nessuno mi da info?
giusy1980- Messaggi : 262
Data d'iscrizione : 14.11.12
Re: richiesta info urgenti su disoccupazione ordinaria
giusy1980 ha scritto:Salve domani mi scade il contratto con una scuola, ho i requisiti per chiedere la disoccupazione ordinaria... posso farla on-line la domanda?
Sì, dopo aver dato la disponibilità al centro per l'impiego (meglio se entro sette giorni dalla scadenza del contratto).
leggevo che da gennaio cambiamo le modalità di richiesta ...faccio ora la domanda ho devo aspettare?
L'articolo apparso su Orizzonte Scuola si riferiva solo alla ex-requisiti ridotti. Non ho capito se cambi qualcosa anche per l'ordinaria e se questo cambiamento scatti dal 1 gennaio. Sul sito dell'inps c'è ancora la vecchia normativa, perciò non penso. Comunque nel dubbio tu presentala prima.
volevo chiedervi anche un'altra cosa sul modello leggo mancato preavviso dal...
devo inserire qualcosa ho avendo un contratto a termine non devo inserire nulla?
Non devi scrivere nulla.
sapete che documenti servono?
Per la disoccupazione nulla di particolare se hai il pin dispositivo. Per il centro per l'impiego le modalità sono diverse da provincia a provincia. Solo per evitare di tornare due volte (non perchè servano necessariamente), io porterei con me contratti e cedolini, oltre ovviamente ad un documento di identità e al codice fiscale.
grazie anticipatamente
Dec- Moderatore
- Messaggi : 88150
Data d'iscrizione : 23.08.10
Re: richiesta info urgenti su disoccupazione ordinaria
No. Valgono i giorni coperti dal contratto (anche se eri in maternità obbligatoria), non quelli in cui hai ricevuto l'indennità fuori nomina.giusy1980 ha scritto:ho lavorato in modo continuativo dal 24/09/2011 al 22/12/2012
nei mesi estivi ero in maternità obbligatoria( o percepito l'indennità di maternità) mi conta come se avessi lavorato?
Dec- Moderatore
- Messaggi : 88150
Data d'iscrizione : 23.08.10
Re: richiesta info urgenti su disoccupazione ordinaria
grz per le informazioni,
per dec leggo su un sito:
Indennità di disoccupazione ordinaria
L’assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione ha come finalità quella di sostentare l’assicurato che versi in stato di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, con un’indennità giornaliera per un determinato periodo di tempo.
Spetta:
La disoccupazione ordinaria spetta ai lavoratori dipendenti del settore non agricolo licenziati o sospesi per motivi indipendenti dalla propria volontà.
Più specificatamente spetta alle seguenti categorie:
lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e indeterminato;
lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno non stagionale;
lavoratori licenziati a seguito di un periodo di lavoro svolto con contratto di inserimento;
lavoratori sospesi per mancanza di lavoro (per un massimo di 90 gg.);
lavoratori che risolvono il rapporto di lavoro “per notevoli variazioni delle condizioni di lavoro” anche qualora il licenziamento avvenga per risoluzione consensuale (circ. Inps 108 del 10/10/2006);
lavoratori a domicilio;
lavoratori domestici.
Attenzione: per beneficiare dell’indennità di disoccupazione, il lavoratore deve fornire ai Centri per l’impiego la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa (d.l.297/2002).
Non spetta
La disoccupazione ordinaria non spetta invece alle seguenti categorie:
lavoratori che non abbiano rilasciato ai Centri per l’impiego la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa;
lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata;
lavoratori autonomi;
lavoratori che presentino la domanda oltre il termine previsto;
lavoratori titolari di trattamento pensionistico diretto;
lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
lavoratori retribuiti con partecipazione agli utili;
sacerdoti;
lavoratori che si dimettono volontariamente. Fanno eccezione:
- le lavoratrici madri che si dimettono nel periodo di puerperio ed i lavoratori padri per la durata del congedo di paternità e fino al compimento di 1 anno di vita del bambino;
- i lavoratori che si dimettono per giusta causa.
Dimissioni per giusta causa
Sono da equipararsi al licenziamento i casi di dimissioni determinate:
mancato pagamento della retribuzione;
modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
molestie sessuali;
c.d. mobbing;
notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell’azienda ad altre persone fisiche o giuridiche;
spostamento del lavoratore da una sede all’altra senza che sussistano motivate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
comportamento ingiurioso da parte del superiore gerarchico.
Requisiti
Per avere diritto alla disoccupazione ordinaria, il lavoratore deve soddisfare i seguenti requisiti:•
almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di licenziamento;
1 contributo versato almeno 2 anni prima della cessazione dell’ultimo lavoro;
aver rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità ai Centri dell’impiego.
Contribuzione utile
I contributi utili per il perfezionamento del requisito contributivo sono quelli coperti da assicurazione contro la disoccupazione nel biennio antecedente la data di cessazione o di sospensione del rapporto di lavoro, compresi quelli coperti da contribuzione figurativa dei quali taluni sono validi per il raggiungimento del requisito contributivo, mentre altri consentono di ampliare il biennio nel quale ricercare il requisito richiesto per l’ottenimento dell’indennità.
Contribuzione figurativa valida:
periodi di interruzione obbligatoria dell’attività lavorativa per maternità/paternità;
periodi di congedo parentale intervenuti in costanza di lavoro;
periodi di malattia dei figli di età compresa tra i 3 e gli 8 anni;
periodi di servizio militare effettivo, volontario ed obbligatorio in presenza di 24 contributi settimanali nell’anno precedente il servizio;
periodi svolti all’estero in Stati convenzionati.
Contribuzione da neutralizzare
Ai fini dell’ampliamento del biennio in cui ricercare il requisito contributivo utile si considerano:
periodi di lavoro all’estero in uno stato non convenzionato;
periodi di malattia ed infortunio sul lavoro, se per tali periodi non sussiste l’obbligo di retribuzione anche ridotta a carico del datore di lavoro;
periodi di Cig e Cigs con sospensione dell’attività lavorativa a zero ore;
periodi di servizio militare in assenza del requisito di 24 contributi settimanali nell’anno precedente il servizio;
periodi di malattia non accreditabili figurativamente perché eccedenti l’anno;
periodi di assenza per permessi e congedo per i figli con handicap grave (art.3, comma 3, l. n. 104/92).
Durata:
Le prestazioni di disoccupazione sono concesse per un periodo massimo di:
8 mesi se il lavoratore ha meno di 50 anni di età;
12 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni di età
Misura:
La misura dell’indennità di disoccupazione è pari al:
60% della retribuzione media dei tre mesi precedenti il licenziamento, per i primi 6 mesi;
50% per i successivi 2 mesi;
40% per il periodo restante nel caso di lavoratori con età superiore a 50 anni.
Gli importi massimi di disoccupazione ordinaria sono pari per il 2011 ad euro 906,80 se la retribuzione del lavoratore era pari a 1.961,80 e ad euro 1.089,89 se la retribuzione era superiore.
per dec leggo su un sito:
Indennità di disoccupazione ordinaria
L’assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione ha come finalità quella di sostentare l’assicurato che versi in stato di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, con un’indennità giornaliera per un determinato periodo di tempo.
Spetta:
La disoccupazione ordinaria spetta ai lavoratori dipendenti del settore non agricolo licenziati o sospesi per motivi indipendenti dalla propria volontà.
Più specificatamente spetta alle seguenti categorie:
lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e indeterminato;
lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno non stagionale;
lavoratori licenziati a seguito di un periodo di lavoro svolto con contratto di inserimento;
lavoratori sospesi per mancanza di lavoro (per un massimo di 90 gg.);
lavoratori che risolvono il rapporto di lavoro “per notevoli variazioni delle condizioni di lavoro” anche qualora il licenziamento avvenga per risoluzione consensuale (circ. Inps 108 del 10/10/2006);
lavoratori a domicilio;
lavoratori domestici.
Attenzione: per beneficiare dell’indennità di disoccupazione, il lavoratore deve fornire ai Centri per l’impiego la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa (d.l.297/2002).
Non spetta
La disoccupazione ordinaria non spetta invece alle seguenti categorie:
lavoratori che non abbiano rilasciato ai Centri per l’impiego la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa;
lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata;
lavoratori autonomi;
lavoratori che presentino la domanda oltre il termine previsto;
lavoratori titolari di trattamento pensionistico diretto;
lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
lavoratori retribuiti con partecipazione agli utili;
sacerdoti;
lavoratori che si dimettono volontariamente. Fanno eccezione:
- le lavoratrici madri che si dimettono nel periodo di puerperio ed i lavoratori padri per la durata del congedo di paternità e fino al compimento di 1 anno di vita del bambino;
- i lavoratori che si dimettono per giusta causa.
Dimissioni per giusta causa
Sono da equipararsi al licenziamento i casi di dimissioni determinate:
mancato pagamento della retribuzione;
modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
molestie sessuali;
c.d. mobbing;
notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell’azienda ad altre persone fisiche o giuridiche;
spostamento del lavoratore da una sede all’altra senza che sussistano motivate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
comportamento ingiurioso da parte del superiore gerarchico.
Requisiti
Per avere diritto alla disoccupazione ordinaria, il lavoratore deve soddisfare i seguenti requisiti:•
almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di licenziamento;
1 contributo versato almeno 2 anni prima della cessazione dell’ultimo lavoro;
aver rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità ai Centri dell’impiego.
Contribuzione utile
I contributi utili per il perfezionamento del requisito contributivo sono quelli coperti da assicurazione contro la disoccupazione nel biennio antecedente la data di cessazione o di sospensione del rapporto di lavoro, compresi quelli coperti da contribuzione figurativa dei quali taluni sono validi per il raggiungimento del requisito contributivo, mentre altri consentono di ampliare il biennio nel quale ricercare il requisito richiesto per l’ottenimento dell’indennità.
Contribuzione figurativa valida:
periodi di interruzione obbligatoria dell’attività lavorativa per maternità/paternità;
periodi di congedo parentale intervenuti in costanza di lavoro;
periodi di malattia dei figli di età compresa tra i 3 e gli 8 anni;
periodi di servizio militare effettivo, volontario ed obbligatorio in presenza di 24 contributi settimanali nell’anno precedente il servizio;
periodi svolti all’estero in Stati convenzionati.
Contribuzione da neutralizzare
Ai fini dell’ampliamento del biennio in cui ricercare il requisito contributivo utile si considerano:
periodi di lavoro all’estero in uno stato non convenzionato;
periodi di malattia ed infortunio sul lavoro, se per tali periodi non sussiste l’obbligo di retribuzione anche ridotta a carico del datore di lavoro;
periodi di Cig e Cigs con sospensione dell’attività lavorativa a zero ore;
periodi di servizio militare in assenza del requisito di 24 contributi settimanali nell’anno precedente il servizio;
periodi di malattia non accreditabili figurativamente perché eccedenti l’anno;
periodi di assenza per permessi e congedo per i figli con handicap grave (art.3, comma 3, l. n. 104/92).
Durata:
Le prestazioni di disoccupazione sono concesse per un periodo massimo di:
8 mesi se il lavoratore ha meno di 50 anni di età;
12 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni di età
Misura:
La misura dell’indennità di disoccupazione è pari al:
60% della retribuzione media dei tre mesi precedenti il licenziamento, per i primi 6 mesi;
50% per i successivi 2 mesi;
40% per il periodo restante nel caso di lavoratori con età superiore a 50 anni.
Gli importi massimi di disoccupazione ordinaria sono pari per il 2011 ad euro 906,80 se la retribuzione del lavoratore era pari a 1.961,80 e ad euro 1.089,89 se la retribuzione era superiore.
giusy1980- Messaggi : 262
Data d'iscrizione : 14.11.12
Re: richiesta info urgenti su disoccupazione ordinaria
contribuzione figurativa valida:
periodi di interruzione obbligatoria dell’attività lavorativa per maternità/paternità;
periodi di congedo parentale intervenuti in costanza di lavoro;
periodi di malattia dei figli di età compresa tra i 3 e gli 8 anni;
periodi di servizio militare effettivo, volontario ed obbligatorio in presenza di 24 contributi settimanali nell’anno precedente il servizio;
periodi svolti all’estero in Stati convenzionati.
quindi dovrebbe esser conteggiato anche la maternità?
periodi di interruzione obbligatoria dell’attività lavorativa per maternità/paternità;
periodi di congedo parentale intervenuti in costanza di lavoro;
periodi di malattia dei figli di età compresa tra i 3 e gli 8 anni;
periodi di servizio militare effettivo, volontario ed obbligatorio in presenza di 24 contributi settimanali nell’anno precedente il servizio;
periodi svolti all’estero in Stati convenzionati.
quindi dovrebbe esser conteggiato anche la maternità?
giusy1980- Messaggi : 262
Data d'iscrizione : 14.11.12
Re: richiesta info urgenti su disoccupazione ordinaria
Quelli in cui eri sotto contratto ed eri a casa in maternità obbligatoria, non quelli in cui non avevi un contratto. Lo stesso vale per tutte le altre situazioni (congedo parentale, malattia del bambino, che ovviamente non si possono richiedere se non si ha un contratto, oppure servizio militare).
Dec- Moderatore
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Data d'iscrizione : 23.08.10
Re: richiesta info urgenti su disoccupazione ordinaria
grz dec
ma con 250 gg di lavoro (fatti nel 2012) posso fare la domanda di disoccupazione per requisiti ridotti?
ma con 250 gg di lavoro (fatti nel 2012) posso fare la domanda di disoccupazione per requisiti ridotti?
giusy1980- Messaggi : 262
Data d'iscrizione : 14.11.12
Re: richiesta info urgenti su disoccupazione ordinaria
Se hai lavorato almeno un giorno prima del 31 dicembre 2010, sì.
Dec- Moderatore
- Messaggi : 88150
Data d'iscrizione : 23.08.10
giusy1980- Messaggi : 262
Data d'iscrizione : 14.11.12
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