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Messaggio Da PinoPino Lun Gen 17, 2011 11:47 am

Oggi (17 gennaio 2011) è deceduto il prof. Bianchi che era in malattia dal mese di ottobre 2010. Il prof. Rossi è il supplente sulla malattia del prof. Bianchi. Cosa accade adesso alla supplenza? Rimane al prof. Rossi per continuità didattica oppure si deve procedere a nuova convocazione perchè adesso la tipologia di supplenza è cambiata divenendo su posto vacante fino alla fine delle lezioni e non più supplenza breve? La nuova supplenza in tal caso dovrebbe essere assegnata dal dirigente scolastico perchè sopravvenuta dopo il 31/12 oppure deve essere assegnata dall'AT? Qualora dovesse essere di competenza del dirigente scolastico, quest'ultimo dovrebbe convocare da salvaprecari (come ritengo corretto) o da graduatoria d'istituto?
Grazie anticipatamente a chi volesse dirimere la questione.

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Messaggio Da FRANCY2 Lun Gen 17, 2011 3:00 pm

PinoPino ha scritto:Oggi (17 gennaio 2011) è deceduto il prof. Bianchi che era in malattia dal mese di ottobre 2010. Il prof. Rossi è il supplente sulla malattia del prof. Bianchi. Cosa accade adesso alla supplenza? Rimane al prof. Rossi per continuità didattica oppure si deve procedere a nuova convocazione perchè adesso la tipologia di supplenza è cambiata divenendo su posto vacante fino alla fine delle lezioni e non più supplenza breve? La nuova supplenza in tal caso dovrebbe essere assegnata dal dirigente scolastico perchè sopravvenuta dopo il 31/12 oppure deve essere assegnata dall'AT? Qualora dovesse essere di competenza del dirigente scolastico, quest'ultimo dovrebbe convocare da salvaprecari (come ritengo corretto) o da graduatoria d'istituto?
Grazie anticipatamente a chi volesse dirimere la questione.

secondo me deve tornare all'AT perchè è divenuta vacante fino al termine delle lezioni in quanto l'evento luttuoso è successo dopo il 31 dicembre.
Aspetta perà Giulia che è più esperta.

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Messaggio Da giulia boffa Lun Gen 17, 2011 3:59 pm

la cattedra è fino al termine delle lezioni, essendosi liberata dopo il 31 dicembre e quindi non più assegnabile dall'AT, pertanto va a sp con nuova nomina
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Messaggio Da PinoPino Lun Gen 17, 2011 4:55 pm

Grazie per le risposte. Quindi sicuramente dovrà esserci una nuova convocazione secondo voi? A partire da quando però, da subito o alla scadenza del contratto del docente che supplisce?

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Messaggio Da giulia boffa Lun Gen 17, 2011 5:04 pm

quanto prima
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Messaggio Da Paolo1974 Lun Gen 17, 2011 5:30 pm

giulia boffa ha scritto:la cattedra è fino al termine delle lezioni, essendosi liberata dopo il 31 dicembre e quindi non più assegnabile dall'AT, pertanto va a sp con nuova nomina

No Giulia, non ci dev'essere nuova convocazione. Se il supplente è già sulla cattedra, e siamo dopo il 31712, per l'art 7/4 il docente, per continuità didattica, rimane sulla supplenza e avrà un nuovo contratto fino al termine delle lezioni.

In poche parole, il ragionamento è lo stesso per cui una supplenza viene assegnata dal sp e non da GI:

Dopo il 31/12 tutti i posti, anche quelli vacanti o disponibili, hanno la valenza di "supplenza temporane", quindi si applicano gli art. di proroga e conferma che si applicano prima del 31/12 per tutte le supplenze brevi e temporanee (quindi malattie ecc.)

Ciò vuol dire che se siamo dopo il 31/12 e un supplente è su un titolare che è in malattia e questi poi cambia tipologia di supplenza, senza mai rientrare in classe, e rende il posto disponibile o vacante (dottorato, decesso ecc.), per continuità didattica si applica l'art 7/4 del regolamento delle supplenze, per cui il supplente rimane lì dov'è e non si deve riconvocare.

E' ciò che succede prima del 31/12 quando c'è il cambio di tipologia di supplenza senza il rientro in classe. Ovviamente, prima del 31/12 il cambio di tipologia non deve rendere il posto disponibile o vacante, in questo caso si deve convocare e riassegnare il posto dall'AT perché il posto è ancora nella "fase provinciale".

Dopo il 31/12 non lo è più, e quindi anche un posto vacante o disponibile è allo stesso livello "giuridico" di una supplenza temporanea.

Quindi continuità didattica al supplente che già c'è.
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Messaggio Da Paolo1974 Lun Gen 17, 2011 6:08 pm

Comunque complimenti Pino Pino, dico davvero, vai a trovare sempre casi "particolari" ma molto utili a tutti.
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Messaggio Da giulia boffa Lun Gen 17, 2011 6:23 pm

Paolo1974 ha scritto:
giulia boffa ha scritto:la cattedra è fino al termine delle lezioni, essendosi liberata dopo il 31 dicembre e quindi non più assegnabile dall'AT, pertanto va a sp con nuova nomina

No Giulia, non ci dev'essere nuova convocazione. Se il supplente è già sulla cattedra, e siamo dopo il 31712, per l'art 7/4 il docente, per continuità didattica, rimane sulla supplenza e avrà un nuovo contratto fino al termine delle lezioni.

In poche parole, il ragionamento è lo stesso per cui una supplenza viene assegnata dal sp e non da GI:

Dopo il 31/12 tutti i posti, anche quelli vacanti o disponibili, hanno la valenza di "supplenza temporane", quindi si applicano gli art. di proroga e conferma che si applicano prima del 31/12 per tutte le supplenze brevi e temporanee (quindi malattie ecc.)

Ciò vuol dire che se siamo dopo il 31/12 e un supplente è su un titolare che è in malattia e questi poi cambia tipologia di supplenza, senza mai rientrare in classe, e rende il posto disponibile o vacante (dottorato, decesso ecc.), per continuità didattica si applica l'art 7/4 del regolamento delle supplenze, per cui il supplente rimane lì dov'è e non si deve riconvocare.

E' ciò che succede prima del 31/12 quando c'è il cambio di tipologia di supplenza senza il rientro in classe. Ovviamente, prima del 31/12 il cambio di tipologia non deve rendere il posto disponibile o vacante, in questo caso si deve convocare e riassegnare il posto dall'AT perché il posto è ancora nella "fase provinciale".

Dopo il 31/12 non lo è più, e quindi anche un posto vacante o disponibile è allo stesso livello "giuridico" di una supplenza temporanea.

Quindi continuità didattica al supplente che già c'è.

ok, giusto
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Messaggio Da titifra Lun Gen 17, 2011 9:13 pm

PinoPino ha scritto:Oggi (17 gennaio 2011) è deceduto il prof. Bianchi che era in malattia dal mese di ottobre 2010. Il prof. Rossi è il supplente sulla malattia del prof. Bianchi. Cosa accade adesso alla supplenza? Rimane al prof. Rossi per continuità didattica oppure si deve procedere a nuova convocazione [...]
E prima del 31 dicembre? Il mio at ha fatto una nuova convocazione per un caso simile ed ha assegnato la cattedra ad un docente da GaE... La supplente GI, però, ha fatto ricorso...
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Messaggio Da Paolo1974 Lun Gen 17, 2011 9:27 pm

titifra ha scritto:
PinoPino ha scritto:Oggi (17 gennaio 2011) è deceduto il prof. Bianchi che era in malattia dal mese di ottobre 2010. Il prof. Rossi è il supplente sulla malattia del prof. Bianchi. Cosa accade adesso alla supplenza? Rimane al prof. Rossi per continuità didattica oppure si deve procedere a nuova convocazione [...]
E prima del 31 dicembre? Il mio at ha fatto una nuova convocazione per un caso simile ed ha assegnato la cattedra ad un docente da GaE... La supplente GI, però, ha fatto ricorso...

Chi gliel'ha consigliato? Spero nessuno.

Perché è perso in partenza.

Prima del 31/12 non può esistere la continuità didattica come descritta sopra. I posti che si rendono disponibili o vacanti prima del 31/12 tornano agli AT (o scuole polo) e si riassegnano scorrendo le GE (le GI se esaurite queste ultime).

Quindi se io sostituisco una docente che è in malattia, quindi sono su una "supplenza temporanea", e la docente rende poi il posto disponibile o vacante (decesso, aspettattiva per tutto l'anno ecc) bisogna riscorrere la GE.

Dopo il 31/12 no, perché tutte le supplenze sono "temporanee", quindi il problema non si pone, neanche se il posto si rende disponibile o vacante.
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Messaggio Da titifra Lun Gen 17, 2011 9:30 pm

Paolo1974 ha scritto:
titifra ha scritto:
PinoPino ha scritto:Oggi (17 gennaio 2011) è deceduto il prof. Bianchi che era in malattia dal mese di ottobre 2010. Il prof. Rossi è il supplente sulla malattia del prof. Bianchi. Cosa accade adesso alla supplenza? Rimane al prof. Rossi per continuità didattica oppure si deve procedere a nuova convocazione [...]
E prima del 31 dicembre? Il mio at ha fatto una nuova convocazione per un caso simile ed ha assegnato la cattedra ad un docente da GaE... La supplente GI, però, ha fatto ricorso...

Chi gliel'ha consigliato? Spero nessuno.

Perché è perso in partenza.

Prima del 31/12 non può esistere la continuità didattica come descritta sopra. I posti che si rendono disponibili o vacanti prima del 31/12 tornano agli AT (o scuole polo) e si riassegnano scorrendo le GE (le GI se esaurite queste ultime).

Quindi se io sostituisco una docente che è in malattia, quindi sono su una "supplenza temporanea", e la docente rende poi il posto disponibile o vacante (decesso, aspettattiva per tutto l'anno ecc) bisogna riscorrere la GE.

Dopo il 31/12 no, perché tutte le supplenze sono "temporanee", quindi il problema non si pone, neanche se il posto si rende disponibile o vacante.
Grazie...
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Messaggio Da aurum77 Mar Gen 18, 2011 8:46 am

PinoPino ha scritto:Oggi (17 gennaio 2011) è deceduto il prof. Bianchi che era in malattia dal mese di ottobre 2010. Il prof. Rossi è il supplente sulla malattia del prof. Bianchi. Cosa accade adesso alla supplenza? Rimane al prof. Rossi per continuità didattica oppure si deve procedere a nuova convocazione perchè adesso la tipologia di supplenza è cambiata divenendo su posto vacante fino alla fine delle lezioni e non più supplenza breve? La nuova supplenza in tal caso dovrebbe essere assegnata dal dirigente scolastico perchè sopravvenuta dopo il 31/12 oppure deve essere assegnata dall'AT? Qualora dovesse essere di competenza del dirigente scolastico, quest'ultimo dovrebbe convocare da salvaprecari (come ritengo corretto) o da graduatoria d'istituto?
Grazie anticipatamente a chi volesse dirimere la questione.

Se si libera un posto DOPO il 31.12 (come nel caso da te descritto “per decesso del titolare”), questa nuova disponibilità creatasi è PRIVA DI TITOLARE, cosa possibile e appunto contemplata nel regolamento delle supplenze (art. 7). Può accadere – a questo punto dell’anno - per decesso, dottorato…
In esso si tratta anche delle supplenze temporanee. Non bisogna fare confusione ed è necessario conoscere ANCHE la normativa nel suo complesso, comprese le varie note susseguitesi nel tempo.
Le supplenze temporanee, per i posti resisi disponibili DOPO il 31.12, possono essere di 2 tipi:
1) fino al termine delle lezioni: con questa si ricopre un posto PRIVO di titolare. Sarebbe stata fino alla fine delle attività didattiche (30 giugno) se fosse risultata “libera” entro il 31.12. Sarebbe stata fino al 31 agosto se fosse stata libera entro maggio all’incirca (cioè presente nell’organico di diritto). Per questo NON può essere data per posti vacanti PRIMA del 31.12 (perché, se disponibile PRIMA del 31.12, sarebbe o fino al 30 giugno o fino al 31 agosto).
2) “brevi”: con queste si ricoprono “assenze, per qualsiasi motivazioni, di titolari”. Attenzione: significa che il titolare ESISTE, ma è assente E’ casuale e ininfluente che queste SOSTITUZIONI si protraggano fino al termine delle lezioni per mezzo di proroghe o conferme (motivate da certificati parziali di volta in volta presentati dal titolare (che ESISTE e potrebbe rientrare).
Per i posti resisi VACANTI DOPO il 31.12 non si attinge più dalle graduatorie ad esaurimento, ma da GI (graduatorie di istituto), se il posto è VACANTE (ovviamente da DOPO il 31.12). In questo caso l’AT restituisce il posto al DS relativo.
E il Salva Precari a che cosa serve? Come contemplato in TUTTE le norme e note relative, per le “supplenze temporanee BREVI”, cioè per la copertura di ASSENZE di TITOLARI. Ciò può verificarsi, ovviamente, sia PRIMA che DOPO il 31.12.
La normativa di riferimento, oltre a TUTTO il regolamento delle supplenze e le varie note e leggi (SP per esempio) successive, è l’art. 7 del regolamento supplenze del 13.6.2007, art. 7 che riporto qui di seguito:

1.

ARTICOLO 7
(Supplenze conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto).

1. Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, dirigenti scolastici conferiscono supplenze utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie:
a. supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento;
b. supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Le graduatorie di circolo e di istituto, in base all’attivazione di apposita procedura informatizzata, recano indicazioni che, al momento della loro consultazione da parte della scuola interessata, evidenziano la situazione aggiornata della posizione specifica di occupazione, ovvero di inoccupazione da parte degli aspiranti inclusi nella graduatoria medesima, in modo che siano interpellati esclusivamente gli aspiranti che, ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento, si trovino nelle condizioni di accettare, anche parzialmente ai fini del completamento di orario, la tipologia di supplenza offerta.
Ai fini del costante e tempestivo aggiornamento dei dati indispensabili per il regolare funzionamento della procedura informatizzata in questione, le scuole comunicano al Sistema informativo le notizie richieste il giorno stesso della stipula del contratto e dell’assunzione in servizio del supplente.
3. Fatta salva la possibilità per i docenti in servizio di prestare ore eccedenti all’orario d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali, per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e la relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 10 della legge e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del contratto.
4. Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
5. Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.
6. Per la sostituzione del personale docente con orario d’insegnamento strutturato su più scuole, ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.
7. Nelle scuole dell’infanzia e primaria, in caso di supplenze pari o inferiori a 10 giorni, si dà luogo a scorrimento prioritario assoluto della rispettiva graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia che abbiano fornito esplicita disponibilità all’accettazione di tale tipologia di supplenze brevi, secondo quanto previsto dal precedente articolo 5, comma 6. Nel caso di prosecuzione dell’assenza del titolare si dà luogo alle operazioni di proroga o conferma, disciplinate ai commi 4 e 5, del supplente assunto con i criteri di precedenza suesposti solo se il periodo di ulteriore assenza non è superiore a 10 giorni mentre si procede all’attribuzione della supplenza mediante il normale scorrimento delle graduatorie ove il sopravvenuto periodo di assenza ecceda tale limite.
8. Le supplenze da disporsi sui posti di scuola primaria i cui titolari provvedono all’insegnamento di una lingua straniera, sono conferite, ai candidati che nei concorsi per esami e titoli per l’accesso all’insegnamento nella scuola primaria sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della corrispondente lingua straniera, ai candidati che hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola primaria, agli aspiranti forniti del titolo di laurea di Scienze della formazione primaria, in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi, ovvero, a coloro che, inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria, siano anche in possesso di titolo valido per l’insegnamento della lingua straniera nella scuola secondaria di 1° grado ovvero di 2° grado. Agli aspiranti in possesso dei predetti titoli vengono attribuite le supplenze secondo l’ordine di posizione da essi occupato nella relativa graduatoria scolastica.
9. Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici. 10 Nell’anno di rinnovo delle graduatorie di circolo e di istituto, la relativa procedura deve essere attivata entro il 31 gennaio antecedente all’inizio dell’a.s. di riferimento e deve essere completata entro il successivo 31 agosto.

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Messaggio Da PinoPino Mar Gen 18, 2011 4:03 pm

Paolo1974 ha scritto:Comunque complimenti Pino Pino, dico davvero, vai a trovare sempre casi "particolari" ma molto utili a tutti.

Ti ringrazio Paolo1974, solitamente cerco di prendere spunto da casi che accadono nelle varie scuole e a questi aggiungo situazioni particolari che moltissime segreterie non sono in grado di risolvere. Posto le domande a tutti per avere un confronto che abbia largo respiro e sopra tutto sia supportato da una normativa di riferimento che risulti utile nel caso concreto. Ringrazio tutti per le risposte fornite e chiedo a te Paolo1974 di dibattere, con l'onestà che ti contraddistingue, insieme a aurum, giulia e chiunque altro volesse aggiungere informazioni per giungere, se possibile, ad una soluzione certa o quanto meno univoca.La tesi di aurum (nuova convocazione da G.I.) è quella che francamente avevo pensato applicabile a questo caso, vorrei sapere cosa ne pensate in merito. Grazie a chi ha risposto fino ad ora.




PinoPino

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Messaggio Da Paolo1974 Mar Gen 18, 2011 5:01 pm

Caro Pino, questo è un forum pubblico e ignorare le elucubrazioni di vpm4 e le varie "privo di titolare" "esiste e potrebbe rientrare", rende un'informazione errata e che spero davvero che lui esterni solo qua, altrimenti io comincio a preoccuparmi che lo sdoppiamento di personalità (è aurum perché vmp4 non ce lo "meritiamo") stia rendendolo onnipotente e come tale l'unico interprete della normativa che cita. Perché per quanto riguarda le cattedre dopo il 31/12, guarda che la sua falla è davvero preoccupante, e per quanto citi la normativa ne dà un'interpretazione che oltre ad essere solo la sua è anche fuorviante.
Perché, ed è un dato di fatto, io ho riportato più di una volta numerose faq che si esprimono al riguardo, però siccome lui la pensa così, questa è la corretta informazione mentre (e io questa volta mi estraneo completamente) sindacati, addetti del MIUR, associazioni di dirigenti, esperti di riviste scolastiche, assistenti amministrativi SI SBAGLIANO TUTTI. Ma tutti tutti. Oh, se ne salvasse almeno uno!

Allora qui c'è un problema, perché passa iI messaggio che i “veri addetti ai lavori" non sanno leggere la normativa, anzi la leggono ma la loro è solo un'"interpretazione" e per giunta sbagliata, la sua invece è quella giusta. E poi mi chiedo: Supportata da cosa? Solo dall'art. e dal regolamento che posta, che tutti, COMPRESI QUINDI I SINDACATI E COMAPNY sanno leggere, e poi da un comunicato di un ambito territoriale e ovviamente dalle sue infallibili spiegazioni.

Spiegazioni che se le facesse leggere ad un sindacato o a un dirigente il minimo che gli potrebbe rispondere sarebbe: POSSIBILE CHE NON HAI CAPITO CHE DOPO IL 31/12 TUTTI I POSTI, ANCHE QUELLI VACANTI O DISPONIBILI SONO “SUPPLENZE TEMPORANEE”? POSSIBILE CHE SOLO TU (E RIPETO: SOLO TU) dopo il 31/12 FAI DIFFERENZA TRA UN POSTO IN CUI IL TITOLARE C’E’ MA E’ ASSENTE E UN ALTRO IN CUI IL TITOLARE NON C’E’ E QUINDI IL POSTO NE E’ PRIVO?
DOPO IL 31/12 LA TIPOLOGIA GIURIDICA DI POSTO E’ “SUPPLENZA TEMPORANEA”. PER TUTTI I POSTI, VACANTI DISPONIBILI E NON.

Ciò che quindi dignitosamente e NON in “breve” posso fare, oltre a tutti gli interventi che ho già fatto, è dirti che i sindacarti nazionali interpellati dicono ciò che finora ho riportato; che i Dirigenti del MIUR dicono ciò che ho riportato; che gli amministrativi dicono ciò che ho riportato; che l’Associazione Nazionale Presidi dice ciò che ho riportato; che le riviste scolastiche del settore dicono ciò che riportato.

MA COSA LO DICO A FARE, PERCHE’ SIA DI GERONIMO DELLA GILDA (UNO DEI TANTI), CHE DUE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI PRESIDI, POI L’ESPERTA DI NOTIZIE DELLA SCUOLA, I DIRIGENTI DEL MIUR COSA POSSONO (QUINDI DICAMO ALMENO 5 PARERI) DI FRONTE ALLE SPIEGAZIONI COSÌ PRECISE E CORRETTE DI VMP4 LASCIATE DIRE, PER NON SPORCARSI LE MANI, AD AURUM77?
Cosa possono fare tutte queste diverse categorie, che danno un spiegazione UNIVOCA, di fronte un regolamento delle supplenze così spiegato e di cui, a questo punto mi viene da pensare con molta preoccupazione, tutti i sindacati e i dirigenti non ne sapevano nulla?

A proposito di regolamento delle supplenze da lui “SPIEGATO”, sai perché prima ho detto 2 associazioni di presidi? Perché se vuoi veramente una lezione di stile sul regolamento delle supplenze e su quali supplenze assegnano i dirigenti, COMPRESE LE SUPPLENZE DEL SALVA PRECARI, allora leggiti il documento che ti posto più in là dell’ANDIS (associazione nazionale dirigenti scolastici), e poi dimmi quale ti convince di piu: la spiegazione che danno tutti i sindacati, compreso l’ANDIS, oppure ciò che dice vmp4?

Cerchiamo allora di fare i seri, per favore.
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Messaggio Da Paolo1974 Mar Gen 18, 2011 5:02 pm

Quindi, visto che io non mi sottraggo mai nel rispondere invece di fare le comparsate qua e la’ solo con l’intento di affermare il mio pensiero e così facendo di non essere per niente utile ai colleghi (NON C’E’ UN MESSAGGIO DI AURUM IN “AIUTO” AI COLLEGHI, MA SOLO INTERVENTI “MIRATI”), la risposta al tuo quesito originario la lascio alla gilda (con una spiegazione anche del regolamento delle supplenze e del “valore” che hanno le supplenze prima e dopo il 31/12.

Domanda
Ho un dubbio scaturito da una discussione tra la Rsu (Rappresentanze sindacali unitarie) e il Dsga (Direttore servizi generali e amministrativi) della mia scuola. Spero che si possano dare dei chiarimenti utili in vista anche del prossimo anno. Le sottopongo il caso ponedoLe due domande: Docente titolare assente a febbraio 2010 per 20 giorni causa malattia, supplente A nominato da graduatoria salva precari. Dopo 10 giorni e quindi con la supplenza del docente A in corso la titolare è deceduta. Dal momento che cambia la tipologia di supplenza in quanto deve essere assegnata direttamente fino al termine delle lezioni (da breve per assenza del titolare a posto vacante resosi disponibile dopo il 31/12), per continuità didattica doveva essere confermato il supplente A fino al termine delle lezioni oppure si doveva riscorrere la graduatoria perché il posto si è reso vacante e cambia la tipologia della supplenza?

RISPOSTA

Il discrimine è costituto dal termine del 31 dicembre.

UNA VOLTA DECORSO TALE TERMINE, TUTTE LE SUPPLENZE CHE VENGONO ASSEGNATE DAI DIRIGENTI SCOLASTICI RIENTRANO NELLA STESSA TIPOLOGIA (SUPPLENZA TEMPORANEA) A NULLA RILEVANDO IL PRESUPPOSTO DI FATTO SU CUI SI BASA LA SUPPLENZA STESSA.

Conseguentemente al docente supplente interessato SPETTA LA PROROGA DEL CONTRATTO fino al termine delle lezioni.
Tale proroga deriva dal disposto di cui al comma 4 dell’at. 7 del decreto ministeriale 131/2007 che testualmente recita: “Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.”.

E’ bene precisare che LA SUPPLENZA FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI RIENTRA NEL NOVERO DELLE SUPPLENZE TEMPORANEE e non va confusa con la supplenza annuale (fino al 31 agosto) o con la supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). A NULLA RILEVANDO CHE IN EPOCA SUCCESSIVA AL CONFERIMENTO DEL PRIMO INCARICO LA CATTEDRA SIA DIVENTATA VACANTE.

L’ART. 7 DEL DECRETO MINISTERIALE 131/2007, INFATTI, DISPONE CHE GLI INCARICHI CONFERITI PER EFFETTO DELLO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DEBBANO NECESSARIAMENTE ASSUMERE LA VESTE GIURIDICA DI SUPPLENZE TEMPORANEE, SIA SE DISPOSTI PER LA SOSTITUZIONE DEL PERSONALE TEMPORANEAMENTE ASSENTE, SIA PER LA COPERTURA DI POSTI RESISI DISPONIBILI, PER QUALSIASI CAUSA, DOPO IL 31 DICEMBRE DI CIASCUN ANNO.

Di contro, la cattedra vacante assume rilievo nella fase provinciale ai fini della disposizione dell’incarico di supplenza annuale. TALE FASE, PERÒ, SI ESAURISCE IN OGNI CASO UNA VOLTA DECORSO IL TERMINE DEL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO.


Perché la continuità didattica, in un caso simile, non si può applicare prima del 31/12?

Domanda
Dal 20 di settembre ho una supplenza temporanea su A052 da graduatoria interna di I fascia per assenza del titolare perché in malattia. La scadenza dovrebbe essere il 9 di ottobre. Sennonché la segreteria mi ha anticipato che la docente, aggravatasi, presenterà un'aspettattiva che coprirà tutto l'anno scolastico e che per questo motivo la cattedra, resasi disponibile, dovrà essere riassegnata dall'Usp (Ufficio scolastico provinciale) scorrendo le graduatorie esterne. La docente di fatto non rientrerà in classe, e quindi ho obiettato che la supplenza, per continuità didattica, spetterebbe nuovamente a me, così come indica il D.M n. 53 del 13 giugno 2007, art 7, comma 4: "Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto." Mi è stato risposto che ciò è valido per le cattedre che si rendono disponibili o vacanti solo dopo il 31/12, e non prima. Non ne capisco il motivo. Me lo conferma o devo far valere i miei diritti? Inoltre, rientrando nel decreto delle liste prioritarie, non è possibile che la supplenza la diano scorrendo tali liste, se già in vigore, e quindi tocchi comunque a me? Non so come muovermi.


Risposta

La disposizione citata dall’interessato non si applica alla fattispecie atteso che, sulle disponibilità che intervengono prima del 31 dicembre e che presumibilmente restano tali fino al termine delle attività didattiche vengono disposte supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

Tali incarichi, ontologicamente diversi dalle supplenze temporanee e ad essi sovraordinati gerarchicamente, prima del 31 dicembre, vengono disposti dall’Ufficio scolastico provinciale o dalle cosiddette scuole-polo, atteso che i singoli dirigenti scolastici non hanno competenza in materia di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, se non in via residuale (art. 7, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 131/2007), quando, nella fase provinciale, l’Ufficio scolastico o la scuola polo si siano trovati nella impossibilità di disporre l’incarico in parola scorrendo le graduatorie a esaurimento. Ciò rende impossibile la disposizione della proroga della supplenza temporanea per carenza assoluta di potere da parte del dirigente scolastico oltre che per effetto della norma speciale appena citata.

ANP

Una professoressa, in servizio con incarico a T I., si è assentata dalla scuola a partire dal 24/09/2009 e con periodi successivi di malattia fino al 25/02/2010, giorno in cui è deceduta. Dovendo nominare sul posto resosi vacante, si chiede quale procedura seguire: mantenere in servizio il prof. supplente o procedere a nuova nomina attingendo dalla graduatoria d'istituto 1 fascia?

Risposta

IN CASO DI DECESSO DEL TITOLARE DURANTE LA VIGENZA DI UN CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI UN SUPPLENTE, CON QUESTO DOVRÀ ESSERE RISOLTO IL PRECEDENTE RAPPORTO E STIPULATO UN NUOVO CONTRATTO FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI.

Il riferimento normativo fondamentale è l'art. 7/1 del D.M. 131 del 13/06/2007: trattandosi nel caso “di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno”, si dà luogo a una supplenza temporanea fino al termine delle lezioni, di competenza del dirigente scolastico.

SUL POSTO IN QUESTIONE SI PROCEDE A UNA NUOVA NOMINA, CHE VA ATTRIBUITA, PER RAGIONI DI CONTINUITÀ DIDATTICA, AL DOCENTE IN SERVIZIO FINO A QUEL MOMENTO, come vuole il successivo comma 3: “Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”.
Le retribuzioni per supplenze temporanee su posti disponibili dopo il 31 dicembre sono a carico delle scuole.
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Messaggio Da Paolo1974 Mar Gen 18, 2011 5:04 pm

L’altro giorno, sbagliando, mi sono riferito ad un errato comunicato dell’AT di Cosenza. Invece, ancora più grave, era l’USR della Calabria, che in una nota di gennaio 2010 affermava che non solo i posti disponibili dopo il 31/12 dovevano essere assegnati dalle GI, ma anche fino al 30/6!

Pensa se dovessimo prendere per “oro colato” i comunicati dgli AT, come quello di Forlì-Cesena. Anche perché non si capirebbe il perché dovremmo “credere” a quello di forlì-cesena e non alla Direzione Regionale della Calabria.
Quindi meditiamo anche su questo.

Concludiamo, quindi, con una vera e propria lezione che danno i dirigenti, sia a tutti i docenti che all’USR.
TRANNE OVVIAMENTE A VMP4 E AURUM77, OVVIAMENTE LA LORO SPIEGAZIONE SUPERA TUTTO E TUTTI.

"A nome e per conto dell’ A N D I S della Provincia di Reggio Calabria , presento alla sua cortese attenzione le osservazioni di seguito espresse :

Con nota Prot. N. AOODRCAL 1859 del 28/01/2010 codesta Direzione Generale forniva alle Istituzioni Scolastiche della Regione chiarimenti circa l’ applicazione delle norme contenute nei D D. MM. N. 82/2009 e N. 100/2009 .
I chiarimenti de qua concludevano con l’ indicazione testuale “ le supplenze da conferire su posti disponibili fino al termine delle attività didattiche ( 30 Giugno 2010 ) , sono , invece da attribuire al personale avente titolo , facendo riferimento alle Graduatorie di Circolo e Istituto “ .

Tale indicazione operativa , ad avviso dell’ Associazione , può indurre ad errori gestionali , per le ragioni interpretative ed argomentative che di seguito vengono esposte :

• L’ art. 1 del D. M. 13/06/2007 N. 131 ( Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ) chiarisce quali sono le tipologie di supplenze a cui fare ricorso per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato .

• Esse vengono così elencate :

a) Supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’ insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’ anno scolastico.

b) Supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’ insegnamento non vacanti , di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’ anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.

c) Supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti , secondo quanto specificato all’ articolo 7.

Per l’ attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche , si utilizzano le graduatorie ad esaurimento di cui all’ articolo 2.

Per le supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui all’ articolo 5.
L’ art. 7 del D. M. di cui trattasi , a sua volta , individua quali tipologie di supplenze possono essere conferite dai Dirigenti Scolastici classificandole in due categorie :

a ) Supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento ;

b) Supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili , per qualsiasi causa , dopo il 31 dicembre di ciascun anno .

Una lettura comparata delle disposizioni normative appena citate obbliga alle seguenti conclusioni :
a) Si configurano come supplenze annuali quelle relative a posti di insegnamento vacanti e disponibili entro il 31 Dicembre ;

b) Si configurano come supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche quelle relative a posti di insegnamento non vacanti , ma disponibili entro il 31 dicembre e fino al termine delle attività didattiche ;

c) Si configurano come supplenze temporanee quelle relative a posti di insegnamento legate ad assenze determinatesi , per qualunque causa e durata , dopo il 31 dicembre .

Alle prime due tipologie di supplenze ( lett. a e b ) si provvede attingendo alle graduatorie ad esaurimento , mentre alla tipologia di supplenza di cui alla lettera “ c “ si provvede attingendo alle graduatorie di Circolo e di Istituto .

Ne consegue che i Dirigenti Scolastici possono conferire supplenze annuali o temporanee fino al termine delle attività didattiche , rispettivamente , per posti vacanti e disponibili o non vacanti , ma disponibili entro il 31 dicembre soltanto nell’ ipotesi di esaurimento delle graduatorie provinciali permanenti ( art. 1 comma 5 ) ; in tutti gli altri casi possono conferire supplenze temporanee “….esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio … “ ( comma 5 art. 7 ) .

Rientrano , pertanto , in quest’ ultima casistica anche i posti resisi , dopo il 31 dicembre , vacanti e disponibili o non vacanti , ma disponibili fino al termine delle attività didattiche .

Stante le precitate prescrizioni normative , per questa tipologia di assenze , i Dirigenti Scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato fino al termine delle lezioni e per la durata degli scrutini finali e , ove ne ricorrano le condizioni , per gli esami .

Quanto sopra chiarisce la dizione utilizzata dal legislatore “ assenza temporanea “ ( D.L. 25/09/2009 , N. 134 ) - “ supplenza temporanea “ ( D D. M M. N. 82 /2009 e N. 100/2009 ) con riferimento all’ uso prioritario da parte dei Dirigenti Scolastici , nella stipula dei contratti a tempo determinato , degli elenchi del personale docente , formulati ai sensi dei D D. M M. appena citati .
In buona sostanza , poiché i Dirigenti Scolastici ( tranne l’ ipotesi di esaurimento delle graduatorie provinciali ) possono stipulare soltanto contratti per supplenze temporanee che hanno come durata massima il termine delle lezioni , ivi aggiunti i giorni eventualmente necessari per l’ espletamento degli scrutini e degli esami , ne consegue che gli elenchi di cui ai D D. M M. de qua devono essere utilizzati prioritariamente per la copertura di tutte le supplenze temporanee di competenza dei Dirigenti Scolastici .

Il contrario , oltre che configurare un errore interpretativo , partorirebbe una contraddizione logica che andrebbe a vanificare lo scopo stesso dell’ emanazione delle norme oggetto della presente argomentazione .

Voglia la S. V. , ove lo ritenesse opportuno , chiarire alle Istituzioni Scolastiche della Regione l’ esatto significato della nota di codesta Direzione Generale in premessa citata .

E’ gradita l’ occasione per formulare
Ossequiosi Saluti .


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Messaggio Da Paolo1974 Mar Gen 18, 2011 5:07 pm

Credo e spero di aver offerto a tutti diversi spunti, SUPPORTATI DA AUTOREVOLI PARERI, su cui ognuno può farsi un'idea.

Perché a mio avviso tutti dobbiamo avere l'opportunità di esprimere un'opinione, ancora meglio quando il ragionamento è accompagnato da chi effettivamente si intende e applica le normative (sindacati, esperti, dirigenti ecc.).

A mio modestissimo parere Pino, la parola chiave è "supplenza temporanea"

Dal momento che, e questo si evince benissimo da ciò che dicono tutti indistintamente i pareri espressi nelle faq, anche i posti che sono disponibili e vacanti dopo il 31/12 sono "supplenze temporanee", come prima del 31/12 anche su questi posti c'è la continuità didattica e l'assegnazione da salva precari.

PS: CHIEDO, SE NON è TROPPO, CHE NEL MOMENTO IN CUI SI VOGLIA CONTINUARE AD INSISTERE SU QUESTO ARGOMENTO CONTINUANDO A SOSTENERE IL PROPRIO E INAMOVIBILE PENSIERO (VISTO E ORMAI CONSOLIDATO IL FATTO CHE IO "HO GIA' DATO" E ANCHE ABBASTANZA), DI RIVOLGERSI E PORRE L'EVENTUALE CRITICA DIRETTAMENTE AI SINDACATI NAZIONALI, AD ANTIMO DI GERONIMO, ALL'ANP, ALL'ANDIS, A "NOTIZIE DELLA SCULA", VISTO E CONSIDERATO CHE HO RIPORTATO PER FILO E PER SEGNO LE LORO COSIDDETTE "INTERPRETAZIONI".

DIMENTICAVO, NON IN ULTIMO, SE PROPRIO SI VUOLE, SI PUO' ANCHE DARE UN'OCCHIATA AL FORUM FNADA, CHE è UN FORUM DI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E DSGA SICURAMENTE IL PIU' IMPORTANTE SU QUESTIONI DI SEGRETERIA, SPONZORIZZATO ANCHE DALL' AT DI FORLI'-CESENA, NELLA COLONNA DI DX DOVE SI RICHIAMANO I SITI DI TUTTI I SINDACATI.

IN PARTICOLARE:


"SUPPLENZE DOPO IL 31/12" e "ASSEGNAZIONE SUPPLENZA DA SALVA PRECARI"


PASSO E CHIUDO.
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Messaggio Da lilli Mar Gen 18, 2011 9:52 pm

Leggendo i tuoi interessanti interventi, Paolo74, mi è sorto un dubbio.
Sistemendo i contratti per il ricorso, ho trovato quello relativo all'anno 2003/04.
Quell'anno, a fine agosto 2003, rimasi la prima esclusa dalla nomina da Provveditorato.
Per mia fortuna, fui chiamata da una scuola e nominata con un contratto che da subito mi lasciò perplessa.
All'inzio mi dissero che sostituivo un'improvvisa assegnazione, ma nel contratto c'è scritto che la docente aveva chiesto un'aspettativa che iniziava il 1 settembre.
Il mio contratto fu dal 10 settembre 2003 al 10 giugno 2004, quindi non fino al 30 giugno.
Da quello che dici avrebbero dovuto riconvocare le Graduatorie allora Permanenti ed essendo io la prima esclusa, avrei avuto la nomina quanto meno fino al 30 giugno. Sbaglio?
Immagino che non ci siano più i termini per un ricorso...
Pensa che quell'anno scolastico mi ha interrotto la mia decennale nomina da Provveditore. Ciò ha anche "disturbato" il rappresentante della CGIL, mentre compilava il ricorso. Io dal 2000 ad oggi ho sempre avuto nomine dal Provveditore...

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Messaggio Da aurum77 Mer Gen 19, 2011 8:36 am

Mantenendomi nella logica di una SINTETICA analisi che vada al dunque (cioè problematica, riferimento normativo, soluzione del problema), attendo (suppongo insieme a tanti altri) l'opinione in proposito di Lalla, che ancora non è DIRETTAMENTE intervenuta relativamente a questo quesito INDUBBIAMENTE SERIO e interessante.
Nocciolo della questione: da quale graduatoria si deve attingere per attribuire la supplenza relativa a un posto resosi disponibile DOPO il 31.12 (per decesso del precedente titolare come in questo caso). Esso va ricoperto "fino al termine delle lezioni" + scrutini.
DOMANDA: da Salva Precari o da GI?
Attendo il responso di Lalla, assicurando fin da ora che lo memorizzerò e lo mostrerò in futuro a tutti coloro che chiederanno aiuto in casi analoghi.

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Messaggio Da lallaorizzonte Mer Gen 19, 2011 12:12 pm

non intervengo direttamente nella questione, poichè è condotta su un piano personale, che non gradisco.

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Messaggio Da aurum77 Mer Gen 19, 2011 4:11 pm

lallaorizzonte ha scritto:non intervengo direttamente nella questione, poichè è condotta su un piano personale, che non gradisco.
sul piano personale da chi?
Quanto a me, invito te e tutti i forumisti a rileggere i miei interventi e a segnalare qualsiasi elemento che non sia accuratamente rigoroso e professionale.

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Messaggio Da lallaorizzonte Mer Gen 19, 2011 7:28 pm

risposta dell'ANDIS inviata al direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale della Calabria, in merito ad una nota simile a quella dell'ambito territoriale di Forlì.

per la questione inoltre è stato interpellato per le vie brevi il MIUR

"A nome e per conto dell’ A N D I S della Provincia di Reggio Calabria , presento alla sua
cortese attenzione le osservazioni di seguito espresse :
Con nota Prot. N. AOODRCAL 1859 del 28/01/2010 codesta Direzione Generale forniva alle
Istituzioni Scolastiche della Regione chiarimenti circa l’ applicazione delle norme contenute
nei D D. MM. N. 82/2009 e N. 100/2009 .
I chiarimenti de qua concludevano con l’ indicazione testuale “ le supplenze da conferire su
posti disponibili fino al termine delle attivit. didattiche ( 30 Giugno 2010 ) , sono , invece da
attribuire al personale avente titolo , facendo riferimento alle Graduatorie di Circolo e
Istituto “ .
Tale indicazione operativa , ad avviso dell’ Associazione , pu. indurre ad errori gestionali ,
per le ragioni interpretative ed argomentative che di seguito vengono esposte :
. L’ art. 1 del D. M. 13/06/2007 N. 131 ( Regolamento per il conferimento delle
supplenze al personale docente ed educativo ) chiarisce quali sono le tipologie di
supplenze a cui fare ricorso per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato .
. Esse vengono cos. elencate :
a) Supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’ insegnamento vacanti e
disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per
tutto l’ anno scolastico.
b) Supplenze temporanee sino al termine delle attivit. didattiche per la copertura di
cattedre e posti d’ insegnamento non vacanti , di fatto disponibili entro la data del
31 dicembre e fino al termine dell’ anno scolastico e per le ore di insegnamento che
non concorrano a costituire cattedre o posti orario.
c) Supplenze temporanee per ogni altra necessit. di supplenza diversa dai casi
precedenti , secondo quanto specificato all’ articolo 7.
Per l’ attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle
attivit. didattiche , si utilizzano le graduatorie ad esaurimento di cui all’ articolo 2.
Per le supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui all’ articolo
5.
L’ art. 7 del D. M. di cui trattasi , a sua volta , individua quali tipologie di supplenze
possono essere conferite dai Dirigenti Scolastici classificandole in due categorie :
a ) Supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attivit. didattiche per posti che
non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad
esaurimento ;
b) Supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e
per la copertura di posti resisi disponibili , per qualsiasi causa , dopo il 31
dicembre di ciascun anno .
Una lettura comparata delle disposizioni normative appena citate obbliga alle seguenti
conclusioni :
a) Si configurano come supplenze annuali quelle relative a posti di insegnamento vacanti e
disponibili
entro il 31 Dicembre ;
b) Si configurano come supplenze temporanee sino al termine delle attivit. didattiche quelle
relative
a posti di insegnamento non vacanti , ma disponibili entro il 31 dicembre e fino al termine
delle
attivit. didattiche ;
c) Si configurano come supplenze temporanee quelle relative a posti di insegnamento legate
ad assenze determinatesi , per qualunque causa e durata , dopo il 31 dicembre .
Alle prime due tipologie di supplenze ( lett. a e b ) si provvede attingendo alle graduatorie ad
esaurimento , mentre alla tipologia di supplenza di cui alla lettera “ c “ si provvede
attingendo alle graduatorie di Circolo e di Istituto .
Ne consegue che i Dirigenti Scolastici possono conferire supplenze annuali o temporanee
fino al
termine delle attivit. didattiche , rispettivamente , per posti vacanti e disponibili o non vacanti ,
ma disponibili entro il 31 dicembre soltanto nell’ ipotesi di esaurimento delle graduatorie
provinciali permanenti ( art. 1 comma 5 ) ; in tutti gli altri casi possono conferire supplenze
temporanee “….esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di
servizio … “ ( comma 5 art. 7 ) .
Rientrano , pertanto , in quest’ ultima casistica anche i posti resisi , dopo il 31 dicembre ,
vacanti e disponibili o non vacanti , ma disponibili fino al termine delle attivit. didattiche .
Stante le precitate prescrizioni normative , per questa tipologia di assenze , i Dirigenti
Scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato fino al termine delle lezioni e per
la durata degli scrutini finali e , ove ne ricorrano le condizioni , per gli esami .
Quanto sopra chiarisce la dizione utilizzata dal legislatore “ assenza temporanea “ ( D.L.
25/09/2009 , N. 134 ) - “ supplenza temporanea “ ( D D. M M. N. 82 /2009 e N. 100/2009 ) con
riferimento all’ uso prioritario da parte dei Dirigenti Scolastici , nella stipula dei contratti a
tempo determinato , degli elenchi del personale docente , formulati ai sensi dei D D. M M.
appena citati .
In buona sostanza , poich. i Dirigenti Scolastici ( tranne l’ ipotesi di esaurimento delle
graduatorie provinciali ) possono stipulare soltanto contratti per supplenze temporanee che
hanno come durata massima il termine delle lezioni , ivi aggiunti i giorni eventualmente
necessari per l’ esple=
tamento degli scrutini e degli esami , ne consegue che gli elenchi di cui ai D D. M M. de
qua
devono essere utilizzati prioritariamente per la copertura di tutte le supplenze temporanee
di competenza dei Dirigenti Scolastici .
Il contrario , oltre che configurare un errore interpretativo , partorirebbe una
contraddizione logica che andrebbe a vanificare lo scopo stesso dell’ emanazione delle
norme oggetto della presente argomentazione .

Voglia la S. V. , ove lo ritenesse opportuno , chiarire alle Istituzioni Scolastiche della
Regione l’ esatto significato della nota di codesta Direzione Generale in premessa citata .
E’ gradita l’ occasione per formulare
Ossequiosi Saluti ."

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DECESSO TITOLARE DI CATTEDRA Empty innanzitutto grazie

Messaggio Da aurum77 Gio Gen 20, 2011 11:51 am

Innanzitutto Grazie dell'intervento.

Se ho ben capito, l'ANDIS fornisce la sua interpretazione, al Direttore dell'URS della Calabria, il quale, a sua volta, chiede di "chiarire l'esatto significato" all'Associazione che aveva risposto al suo quesito.
Pertanto capisco che NON AVEVA inteso il significato della nota e che chiede lumi...
lumi che, sempre se ho ben capito, non si sono ancora accesi con una relativa risposta.

Chiedo umilmente scusa, ma non ho davvero capito questa risposta che mi hai dato.
Ti chiedo:
1) tu hai capito la suddivisione delle supplenze riportata (in varie, numerose e sovrapponentesi parti) indicata dall'ANDIS e, sorattutto, la trovi corretta?
2) secondo te è chiara (alle associazioni di cui riporti) la differenza fra organico di diritto, organico di fatto e POSTI disponibili dopo il 31.12?
3) secondo te è stata fornita la risposta di chiarimenti al Direttore che li richiedeva?
4) infine, se ritieni opportuno rispondermi, cos'hai voluto dire tu con queste citazioni?
Grazie della disponibilità.

P.S.: il mio riferimento da te citato all'AT di Forlì significa che:
ufficialmente ogni AT (ambito territoriale) è appunto parte TERRITORIALE, ufficio gerarchicamente inferiore e PARTE dell'URS che ne è responsabile. L'AT di Forlì, quindi, riferisce le istruzioni dell'Ufficio Solastico Regionale dell'Emilia Romagna.




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Messaggio Da lallaorizzonte Gio Gen 20, 2011 5:16 pm

l'USR Calabria ha pubblicato una nota simile a quella di Forlì.

l'ANDIS, non ritenendola corretta, ha inviato un quesito per le vie brevi al Ministero, del quale il testo riprodotto è la risposta.

io la considero corretta

questo non significa che ogni AT può dare disposizioni normative per conto proprio, anzi al contrario. nel momento in cui ciò avviene, è compito dei sindacati intervenire, come so che sta già avvenendo a Forlì



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Messaggio Da aurum77 Ven Gen 21, 2011 3:00 pm

lallaorizzonte ha scritto:...

questo non significa che ogni AT può dare disposizioni normative per conto proprio, anzi al contrario. nel momento in cui ciò avviene, è compito dei sindacati intervenire, come so che sta già avvenendo a Forlì


Certo, ci mancherebbe. Correggere non è compito solo dei sindacati, ma anche dell'Urs e del Miur.

Mi sono meravigliato molto, moltissimo del quesito posto a te da alcuni aspiranti supplenti di Forlì in "Chiedilo a Lalla". Mi riferisco a questo:
http://www.orizzontescuola.it/node/13209
Trovo stranissimo il comportamento di queste persone perchè:
1) l'AT di Forlì è tanto competente quanto disponibile; a richiesta spiega subito, senza rimandare, con dovizia di riferimenti normativi e, se glielo si chiede, è disponibile a "sospendere immediatamente" e a porre quesiti ai superiori gerarchici, sino al Miur stesso.
2) i sindacati locali si sarebbero "opposti"?
Questo è ciò che riporta il sindacalista Snals Tuccari (la cui competenza tu hai già avuto modo di sperimentare) nel suo sito:

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sNitG0Z8CI8J:www.leotuccari.it/index.php+docenti+supplenze+dopo+il+31.12.2010&cd=1&hl=it&ct=clnk Queste le sue parole in proposito:
"I posti disponibili dopo il 31.12.2010 saranno infatti conferiti dalle singole scuole in base alle graduatorie di istituto".
Ti assicuro che, se non avesse trovato corretta l'indicazione AT, non avrebbe certo avuto timori reverenziali e avrebbe aggiunto chiari, chiarissimi, commenti di dissenso.

3) Nessuno nelle nostre scuole e delle province limitrofe trova non corretta la prassi dell'AT di forlì (che è LA MEDESIMA seguita dagli AT vicini)
Quanto all'AT di Forlì ti linko il sito, con numeri di telefono e orari.
http://www.istruzionefc.it/
Un funzionario competente, disponibile e rigoroso, risponde SEMPRE E SUBITO con totale disponibilità.
4) Ho chiesto e NON c'è alcun posto in provincia di Forlì-Cesena ATTUALMENTE disponibile "fino al termine delle lezioni", prese in considerazione TUTTE le classi di concorso. Quindi, comunque, NON esisterebbe FINORA, nessuna possibilità di chiamata DA GRADUATORIA D'ISTITUTO. Anche per questo è veramente "da osservare" l'atteggiamento di questi aspiranti supplenti che "si sono accordati, uniti, hanno consultato e avuto risposte dalle OO.SS., si sono rivolti a te", NON ESISTENDO COMUNQUE ALCUNA POSSIBILITA' DI SUPPLENZA DA GI

P.S.: mi scuso di essermi collegato solo ora, ma... ieri ho sprimentato per la prima volta in vita mia una ... intrusione in casa mia.

aurum77

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