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supplenza fino al rientro del titolare

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Messaggio Da roschietto Lun Gen 24, 2011 12:37 pm

Salve,
mi hanno dato una supplenza giovedì scorso dicendomi che non sapevano quale fosse la durata, ma pensavano fino alla fine dell'anno. Ora, dato che ho chiesto più volte di sapere quale sia la durata (dato che non ho neppure il contratto perchè il sidi non funziona, dicono), mi hanno detto che non lo sanno e che la dicitura sarà "fino al rientro del titolare". Ma è possibile questa cosa? Anche perchè quando mi chiamano le altre scuole non so mai che dire...
Sapete darmi qualche delucidazione?
Grazie
Rosanna

roschietto

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Messaggio Da Dec Lun Gen 24, 2011 7:37 pm

No, non è una dicitura corretta. Devono farti un contratto fino alla data di scadenza dell'attuale certificato presentato dal titolare. Se poi già sanno informalmente che ci saranno delle proroghe, meglio per te.

Dec
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Messaggio Da roschietto Mar Gen 25, 2011 4:42 pm

Quindi lo debbo/posso pretendere il contratto???? Cioè, per assurdo, potrei dire che non vado più se non mi fanno il contratto o mi dicono qual è la durata della supplenza?? Lo Chiedo perchè la situazione in cui mi trovo è quella descritta nel post "supplenza su bambino violento in gravidanza", quindi la devo risolvere al più presto in qualche modo. Grazie mille.
Ros

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Messaggio Da Paolo1974 Mar Gen 25, 2011 5:22 pm

roschietto ha scritto:Quindi lo debbo/posso pretendere il contratto???? Cioè, per assurdo, potrei dire che non vado più se non mi fanno il contratto o mi dicono qual è la durata della supplenza?? Lo Chiedo perchè la situazione in cui mi trovo è quella descritta nel post "supplenza su bambino violento in gravidanza", quindi la devo risolvere al più presto in qualche modo. Grazie mille.
Ros

L'avevo già postato in qualche topic. Lo riposto. Nella faq del SAB, che è sopratutto riferita alla risoluzione di contratto se l'allievo disabile se ne va dall'Istituto, c'è riferimento a qualche sentenza che può essere utile anche a te.



Dal sito di Pinodurante, che riguarda il contratto nazionale precedente a quello in vigore:

Licenziamento da parte del datore di lavoro

Vediamo il caso in cui è invece il datore di lavoro a interrompere il contratto prima del temine (art. 23 punto 4 lettera c e art. 44 punto 6 lettera c) di scadenza indicato dal contratto.

Il dirigente scolastico può risolvere anticipatamente il contratto per i seguenti motivi:

• superamento del limite massimo di assenze consentito
• provvedimenti disciplinari che si concludono con la sanzione del licenziamento
• annullamento della procedura amministrativa che ha portato all’assunzione del lavoratore

Non è possibile invece licenziare il lavoratore a tempo determinato qualora vengano meno le esigenze per cui era stato assunto: rientro anticipato del titolare, soppressione di una classe, ritiro di un alunno diversamente abile, ecc.

Ci sono in merito numerosi pronunciamenti e sentenze favorevoli, l’ultima è stata emessa a Bari il 3 ottobre 2006. La clausola , “fino al rientro del titolare”, che a volte si trova ancora indicata sui contratti individuali di lavoro è annullabile perché viola il dettato del Ccnl 2002-05 Art. 23 comma 4 lettera c e l-art. 44 comma 6 lettera c che prescrivono la esplicita indicazione della data di inizio e di fine del rapporto di lavoro. Tale clausola pertanto va subito contestata. In ogni caso è da considerarsi nulla.


FAQ DEL SAB:

12 Aprile 2007 DOMANDA Nella scuola dove lavoro è stata recentemente revocata una supplenza ad una collega perché l’alunno H assegnatole si è trasferito in un’altra città. È legittimo questo comportamento?
________________________________________
RISPOSTA

No, non è un comportamento legittimo.

Ma occorre fare una serie di precisazioni. Innanzitutto c’è da dire che nelle amministrazioni pubbliche non esiste più l’istituto della revoca unilaterale. I contratti di lavoro sono ormai regolati da una disciplina contrattuale di diritto privato che - anche se applicata nel settore del pubblico impiego - prevede l’incontro della volontà di due parti formalmente paritarie. Nel caso della scuola le norme di riferimento sono gli artt. 23 e 37 del Ccnl 2003.

Il comma 4 dell’art. 23 prevede - in particolare - che il contratto individuale di lavoro indichi la “data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato”, una data che la scuola deve obbligatoriamente rispettare a meno che non si verifichino specifiche “condizioni risolutive” (comma 5 art. 23).

In generale è poi previsto che è “causa di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto”.

Pertanto, se non si è verificata quest’ultima condizione e se il contratto individuale sottoscritto dalla collega non prevedeva esplicitamente che il trasferimento dell’allievo fosse da ritenersi una causa di risoluzione del contratto, non c’è nessuna ragione legittima per sciogliere il contratto - mai “revocare” - prima della data prevista.

A conferma di quanto detto anche i contenziosi che si stanno moltiplicando su queste situazioni presso i tribunali e Uffici del lavoro di tutta Italia stanno concludendosi nella medesima maniera: reintegrazione nel posto di lavoro dei supplenti con pieno riconoscimento dei loro diritti giuridici e patrimoniali.

Un ulteriore approfondimento merita, infine, un tentativo dell’Amministrazione che ha richiesto - in un caso analogo - che fosse rigettata dalla Corte di Appello di Ancona una precedente sentenza del Tribunale di Pesaro (Trib. Pesaro Sent. 14/5/2004) che aveva riconosciuto il diritto del supplente.

L’Amministrazione motivava la richiesta nel seguente modo:

- il contratto conteneva il nome dell’alunno H, cui era destinato il sostegno, che si era successivamente trasferito;

- esisteva quindi un “giustificato motivo oggettivo” (art. 3 L. 604/1966) di recesso del dirigente scolastico che non poteva più utilizzare la docente;

- la supplente non poteva accampare alcuna pretesa in ordine alla durata del contratto.

La Corte di Ancona ha ritenuto infondato l’appello (Sent. 455/2005), oltre che per le ragioni che abbiamo precedentemente esposto, anche perché non è applicabile la norma prevista dall’art. 3 L. 604/1966 che riguarda esclusivamente il contratto di lavoro a tempo indeterminato e non quello a tempo determinato.

In ogni caso, ha concluso la Corte, la mancata utilizzabilità dell’insegnante a causa del trasferimento dell’alunno, piuttosto che essere un “giustificato motivo oggettivo”, avrebbe semmai potuto essere rilevata - ex art. 1463 Cod. civile - come una “impossibilità sopravvenuta della prestazione” (cfr Cass. 4437/1995 e 14871/2004 begin_of_the_skype_highlighting 14871/2004 end_of_the_skype_highlighting).

Ma anche quest’ultima evenienza è stata scartata dalla Corte d’Appello che ha ritenuto che “la prova di tale assoluta inutilizzabilità della prestazione dell’insegnante supplente, sopravvenuta a seguito del trasferimento dell’alunno con handicap, non sussiste. Ed infatti ... l’insegnante di sostegno è assegnata all’intera classe ... e diviene contitolare della classe stessa ... partecipando altresì alla programmazione complessiva ... non è plausibile, quindi, che non sia stato possibile ... un proficuo impiego delle funzioni di docenza espletabili” dalla collega illegittimamente licenziata.

Alla luce delle motivazioni suesposte, è opportuno notare che risulta analogamente illegittimo il licenziamento del supplente anche nel caso del rientro anticipato del titolare rispetto al termine previsto nel contratto individuale di lavoro.
In situazioni come queste consigliamo di rivolgersi alle nostre sedi territoriali per avviare immediatamente un ricorso d’urgenza, ex art. 700 Cod. di procedura civile, presso il competente Tribunale.


Ricordiamo gli artt. del nuovo CCNL (basterebbe che mostrassi e ti appellassi a questi):

Art 25 cc 4 e 5


4. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta,
sono, comunque, indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo
determinato;


d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;

e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;

f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;

g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività
lavorativa.


5. Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni
risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla
disciplina del presente CCNL. E' comunque causa di risoluzione del contratto
l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.

Paolo1974
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Messaggio Da roschietto Mar Gen 25, 2011 7:17 pm

Grazie!
Domani mi muovo con la segreteria.

roschietto

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