Dibattito sulla valutazione degli assegni di ricerca per il conferimento di supplenze
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Dibattito sulla valutazione degli assegni di ricerca per il conferimento di supplenze
Riporto l'interessante proposta di legge dei deputati Giammanco e Fontana, approdata in commissione Lavoro nel luglio 2012, qualcuno ha idea di che fine possa fare o aver fatto?
In ambito universitario esistono due figure professionali, ovvero i titolari di assegni di ricerca e i titolari di borse di studio post-dottorato, per le quali spesso gli sbocchi lavorativi, all'interno e al di fuori dell'ambito universitario, risultano difficili.
Innanzitutto occorre ricordare che l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 2008), successivamente abrogato dalla legge n. 240 del 2010, disponeva che l'assegno di ricerca poteva essere conferito a un dottore di ricerca o un laureato in possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, mentre i dipartimenti e i centri di ricerca universitari potevano istituire borse di studio per attività di ricerca post-dottorato, conferite a laureati di qualsiasi nazionalità in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia o all'estero. La presente proposta di legge, che si compone di un solo articolo, prevede l'attribuzione di un punteggio ai titolari di assegni di ricerca e ai titolari di borse di studio post-dottorato ai fini delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo (previste dalla citata legge finanziaria 2008) delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e nelle graduatorie di circolo e di istituto.
Ciò garantirebbe a tali categorie professionali di poter vedere riconosciuto un percorso di studio e di formazione altamente qualificato, con un eventuale sbocco lavorativo nell'ambito dell'insegnamento scolastico.
Molto spesso, infatti, si verificano casi in cui i titolari di assegni di ricerca, che sono già dottori di ricerca e che hanno insegnato per diversi anni in ambito universitario, tramite contratti a tempo determinato, non possano invece accedere all'insegnamento nelle scuole citate.
Ciò accade perché spesso i titolari di un assegno di ricerca, pur avendo, in molti casi, conseguito l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e pur essendo inseriti nella graduatoria ad esaurimento del personale docente ed educativo (I fascia), hanno un punteggio molto basso che non consente loro di essere chiamati per le supplenze. In pratica, pur avendo alle spalle un percorso di ricerca e di docenza universitaria sono scavalcati, nelle graduatorie ad esaurimento, da docenti che hanno insegnato solamente nelle scuole secondarie e che hanno accumulato un punteggio alto per il servizio effettuato, magari in scuole private. Questi ultimi hanno, ovviamente, un curriculum di profilo inferiore rispetto a quello degli ex titolari di un assegno di ricerca o di una borsa di studio post-dottorato che, in molti casi, hanno anche effettuato ricerche presso prestigiose università straniere.
L'attribuzione del punteggio (pari a 12), al termine del dottorato (triennale), avviene già per i dottori di ricerca. Tale punteggio può essere inserito nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti precari.
È auspicabile che a coloro che sono stati titolari di un assegno di ricerca o di una borsa di studio post-dottorato sia riconosciuto un punteggio superiore a quello che è assegnato ai dottori di ricerca, figure diverse rispetto ai titolari di assegni di ricerca e ai titolari di borse di studio post-dottorato; prevedendo l'attribuzione di un punteggio pari a 12 punti per ogni anno in cui si è usufruito dell'assegno di ricerca o della borsa di studio post-dottorato. Chi, ad esempio, è stato titolare di un assegno di ricerca per due anni otterrebbe 24 punti, corrispondenti a due anni di servizio di insegnamento nelle scuole secondarie.
È importante evidenziare che la durata degli assegni di ricerca e delle borse di studio post-dottorato può variare (un anno, un biennio, due bienni), per cui è opportuno che il punteggio sia calcolato in base al tempo per il quale si è lavorato con un assegno di ricerca o con una borsa di studio post-dottorato.
La proposta di legge prevede la retroattività (a decorrere dal 1o gennaio 2008) per i soggetti titolari di assegni di ricerca.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 10 dell'articolo 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono inseriti i seguenti:
«10-bis. Tenuto conto del livello di formazione altamente qualificato, il punteggio attribuito agli assegni di ricerca e alle borse di studio post-dottorato è calcolato nella misura massima e per ciascun anno in cui gli stessi sono stati corrisposti.
10-ter. Le disposizioni del comma 10-bis del presente articolo si applicano, a decorrere dal 1o gennaio 2008, ai soggetti titolari di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»
In ambito universitario esistono due figure professionali, ovvero i titolari di assegni di ricerca e i titolari di borse di studio post-dottorato, per le quali spesso gli sbocchi lavorativi, all'interno e al di fuori dell'ambito universitario, risultano difficili.
Innanzitutto occorre ricordare che l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 2008), successivamente abrogato dalla legge n. 240 del 2010, disponeva che l'assegno di ricerca poteva essere conferito a un dottore di ricerca o un laureato in possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, mentre i dipartimenti e i centri di ricerca universitari potevano istituire borse di studio per attività di ricerca post-dottorato, conferite a laureati di qualsiasi nazionalità in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia o all'estero. La presente proposta di legge, che si compone di un solo articolo, prevede l'attribuzione di un punteggio ai titolari di assegni di ricerca e ai titolari di borse di studio post-dottorato ai fini delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo (previste dalla citata legge finanziaria 2008) delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e nelle graduatorie di circolo e di istituto.
Ciò garantirebbe a tali categorie professionali di poter vedere riconosciuto un percorso di studio e di formazione altamente qualificato, con un eventuale sbocco lavorativo nell'ambito dell'insegnamento scolastico.
Molto spesso, infatti, si verificano casi in cui i titolari di assegni di ricerca, che sono già dottori di ricerca e che hanno insegnato per diversi anni in ambito universitario, tramite contratti a tempo determinato, non possano invece accedere all'insegnamento nelle scuole citate.
Ciò accade perché spesso i titolari di un assegno di ricerca, pur avendo, in molti casi, conseguito l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e pur essendo inseriti nella graduatoria ad esaurimento del personale docente ed educativo (I fascia), hanno un punteggio molto basso che non consente loro di essere chiamati per le supplenze. In pratica, pur avendo alle spalle un percorso di ricerca e di docenza universitaria sono scavalcati, nelle graduatorie ad esaurimento, da docenti che hanno insegnato solamente nelle scuole secondarie e che hanno accumulato un punteggio alto per il servizio effettuato, magari in scuole private. Questi ultimi hanno, ovviamente, un curriculum di profilo inferiore rispetto a quello degli ex titolari di un assegno di ricerca o di una borsa di studio post-dottorato che, in molti casi, hanno anche effettuato ricerche presso prestigiose università straniere.
L'attribuzione del punteggio (pari a 12), al termine del dottorato (triennale), avviene già per i dottori di ricerca. Tale punteggio può essere inserito nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti precari.
È auspicabile che a coloro che sono stati titolari di un assegno di ricerca o di una borsa di studio post-dottorato sia riconosciuto un punteggio superiore a quello che è assegnato ai dottori di ricerca, figure diverse rispetto ai titolari di assegni di ricerca e ai titolari di borse di studio post-dottorato; prevedendo l'attribuzione di un punteggio pari a 12 punti per ogni anno in cui si è usufruito dell'assegno di ricerca o della borsa di studio post-dottorato. Chi, ad esempio, è stato titolare di un assegno di ricerca per due anni otterrebbe 24 punti, corrispondenti a due anni di servizio di insegnamento nelle scuole secondarie.
È importante evidenziare che la durata degli assegni di ricerca e delle borse di studio post-dottorato può variare (un anno, un biennio, due bienni), per cui è opportuno che il punteggio sia calcolato in base al tempo per il quale si è lavorato con un assegno di ricerca o con una borsa di studio post-dottorato.
La proposta di legge prevede la retroattività (a decorrere dal 1o gennaio 2008) per i soggetti titolari di assegni di ricerca.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 10 dell'articolo 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono inseriti i seguenti:
«10-bis. Tenuto conto del livello di formazione altamente qualificato, il punteggio attribuito agli assegni di ricerca e alle borse di studio post-dottorato è calcolato nella misura massima e per ciascun anno in cui gli stessi sono stati corrisposti.
10-ter. Le disposizioni del comma 10-bis del presente articolo si applicano, a decorrere dal 1o gennaio 2008, ai soggetti titolari di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»
Ultima modifica di laby il Sab Mar 23, 2013 3:04 pm - modificato 1 volta.
laby- Messaggi : 92
Data d'iscrizione : 01.08.12
Re: Dibattito sulla valutazione degli assegni di ricerca per il conferimento di supplenze
A questo vorrei aggiungere che , ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 370/99, è riconosciuto al personale docente e ricercatore delle università il servizio prestato nella scuola secondaria.... allora mi chiedo perchè la ricerca universitaria (nella fattispecie effettuata in qualità di assegnista) non viene parimenti valutata per le supplenze nella scuola secondaria? mi sembra una incongruenza della legge italiana
laby- Messaggi : 92
Data d'iscrizione : 01.08.12
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