Bocciatura alunno con obiettivi minimi
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Bocciatura alunno con obiettivi minimi
Ciao a tutti, uno studente H che segue obiettivi minimi può ripetere per il terzo anno la classe terza di un istituto professionale alberghiero? La normativa che ho trovato è un po' confusionaria tra differenziato ed equipollente....
grazie
grazie
AUBEDDA- Messaggi : 65
Data d'iscrizione : 29.09.09
Re: Bocciatura alunno con obiettivi minimi
non credo sia vietato bociare alunni h, certo ci andrei coi piedi di piombo però....
forza- Moderatore
- Messaggi : 5304
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Bocciatura alunno con obiettivi minimi
Sì, se è in situazione di handicap so che può ripetere la stessa classe anche per più anni...
Non so dirti i riferimenti normativi ma so che agli alunni H è concessa la "triripetenza" ;-)
So anche che per alunni "obiettivi minimi" si può addirittura diluire un anno in più anni... : ad esempio nell'anno scolastico x frequenta questa e quell'altra materia mentre nel (o nei) successivo completa le altre materie... So che in alcune scuole hanno fatto questo tipo di percorso per alunni "un po' deboli" che altrimenti non ce l'avrebbero fatta...
E' ovvio che in questo caso ci vuole un progetto ben preciso da riportare sul pei!... e magari informarsi in Provveditorato dai responsabili dell'ufficio integrazione... in modo da far le cose per bene!
Ciao da Cindy
Non so dirti i riferimenti normativi ma so che agli alunni H è concessa la "triripetenza" ;-)
So anche che per alunni "obiettivi minimi" si può addirittura diluire un anno in più anni... : ad esempio nell'anno scolastico x frequenta questa e quell'altra materia mentre nel (o nei) successivo completa le altre materie... So che in alcune scuole hanno fatto questo tipo di percorso per alunni "un po' deboli" che altrimenti non ce l'avrebbero fatta...
E' ovvio che in questo caso ci vuole un progetto ben preciso da riportare sul pei!... e magari informarsi in Provveditorato dai responsabili dell'ufficio integrazione... in modo da far le cose per bene!
Ciao da Cindy
Cinderella- Messaggi : 429
Data d'iscrizione : 27.10.09
Re: Bocciatura alunno con obiettivi minimi
forza ha scritto:non credo sia vietato bociare alunni h, certo ci andrei coi piedi di piombo però....
Sì, è possibile bocciare sia gli alunni differenziati che quelli con obiettivi minimi... E' ovvio che ci si deve andare con i piedi di piombo in entrambi i casi...
Credo però che il quesito della collega fosse un altro...
Ciao da Cindy
Cinderella- Messaggi : 429
Data d'iscrizione : 27.10.09
Re: Bocciatura alunno con obiettivi minimi
AUBEDDA ha scritto:Ciao a tutti, uno studente H che segue obiettivi minimi può ripetere per il terzo anno la classe terza di un istituto professionale alberghiero? La normativa che ho trovato è un po' confusionaria tra differenziato ed equipollente....
grazie
Un ottimo vademecum, in cui sono riportati anche i riferimenti normativi e le spiegazioni che cerchi.
http://www.ipsssmontagna.it/DOCUdegiorgio/agmento/Lupo/LA%20VALUTAZIONE%20DEGLI%20ALLIEVI%20CON%20CERTIFICAZIONE.pdf
Tieni comunque presente tre cose:
1. La programmazione differenziata è per quegli allievi che si trovano "esclusivamente quelli in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, che seguono un piano educativo individualizzato diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali. Per essi il CdC valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali." (O.M. 90/2001 15/4)
http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om090_01.html
All'art 16/3 si aggiunge:
"Per gli alunni che seguono un Piano educativo individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali."
2. Eventuali altri allievi, riconducibili a quelli che non correttamente chiamiamo "obiettivi minimi" (è un termine che abbiamo inventato noi docenti e dirigenti) sono valutati "normalmente", e per questi in calce al documento di valutazione non riportiamo la dicitura che il programma è riferito al P.E.I.
3. Gli allievi di cui all'art 15/4 dell' O.M. 90 (primo punto), possono essere ripetenti per tre volte.
Ciò era già previsto dal D.Lgs 297/1994
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo297_94.html
art.316/c
c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra docenti di scuole di grado diverso in modo da promuovere il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all' articolo 314, su proposta del consiglio di classe, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.
O.M. 90/2001 15/4
http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om090_01.html
"4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali.
Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all’art.316 del D.Lvo 16.4.1994, n.297.
In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l’annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art.14 della presente Ordinanza. Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite.
Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali.
In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d’arte, conseguendo l’attestato di cui sopra, l’iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe. ".
Solo per questi allievi è previsto ciò.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Bocciatura alunno con obiettivi minimi
Tieni comunque presente tre cose:
1. La programmazione differenziata è per quegli allievi che si trovano "esclusivamente quelli in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, che seguono un piano educativo individualizzato diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali. Per essi il CdC valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali." (O.M. 90/2001 15/4)
http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om090_01.html
All'art 16/3 si aggiunge:
"Per gli alunni che seguono un Piano educativo individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali."
2. Eventuali altri allievi, riconducibili a quelli che non correttamente chiamiamo "obiettivi minimi" (è un termine che abbiamo inventato noi docenti e dirigenti) sono valutati "normalmente", e per questi in calce al documento di valutazione non riportiamo la dicitura che il programma è riferito al P.E.I.
3. Gli allievi di cui all'art 15/4 dell' O.M. 90 (primo punto), possono essere ripetenti per tre volte.
Ciò era già previsto dal D.Lgs 297/1994
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo297_94.html
art.316/c
c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra docenti di scuole di grado diverso in modo da promuovere il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all' articolo 314, su proposta del consiglio di classe, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.
O.M. 90/2001 15/4
Quindi Paolo, se lo studente (non differenziato ma con ob. minimi) è già diciottenne e il Consiglio di Classe non è d'accordo non potrebbe più iscriversi per il III anno alla classe 3°?
Purtroppo mi ritrovo a lavorare con dei colleghi non particolarmente sensibili alla situazione cognitiva e psicologica di questo alunno, d'altro canto la famiglia non vuol sentire parlare di differenziato. La prospettiva di fargli anche cambiare scuola non mi sembra auspicabile...
AUBEDDA- Messaggi : 65
Data d'iscrizione : 29.09.09
Re: Bocciatura alunno con obiettivi minimi
Dal momento che ha compiuto già il diciottesimo anno di età e che non rientra tra gli allievi ci dui all'art. 15/4 O.M. 90, il riferimento a cui puoi appigliarti è il
D.Lgs. 297/94 Art. 192/4
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu10.html
4. Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni.
In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno. Qualora si tratti di alunni handicappati, il collegio dei docenti sente, a tal fine, gli specialisti di cui all'articolo 316.
Nel tuo caso puoi proporre all'interno del consiglio che la cosa sia quindi discussa in collegio, e puoi esporre i motivi che ritieni opportuni.
Se non rientra appunto nell'art 316 ed è già maggiorenne, quindi non è un disabile per cui è adottato il PEI e quindi è valutato "normalmente", devi fare riferimento esclusivamente a questo art.
D.Lgs. 297/94 Art. 192/4
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu10.html
4. Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni.
In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno. Qualora si tratti di alunni handicappati, il collegio dei docenti sente, a tal fine, gli specialisti di cui all'articolo 316.
Nel tuo caso puoi proporre all'interno del consiglio che la cosa sia quindi discussa in collegio, e puoi esporre i motivi che ritieni opportuni.
Se non rientra appunto nell'art 316 ed è già maggiorenne, quindi non è un disabile per cui è adottato il PEI e quindi è valutato "normalmente", devi fare riferimento esclusivamente a questo art.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Bocciatura alunno con obiettivi minimi
Scusa, ma perchè a febbrario già pensate ad un'eventuale bocciatura? Se già immaginate l'esito finale sulla base degli obiettivi minimi che avete fissato, non sarebbe forse il caso di rivederli?
greta2010- Messaggi : 1499
Data d'iscrizione : 28.12.10
Re: Bocciatura alunno con obiettivi minimi
greta2010 ha scritto:Scusa, ma perchè a febbrario già pensate ad un'eventuale bocciatura? Se già immaginate l'esito finale sulla base degli obiettivi minimi che avete fissato, non sarebbe forse il caso di rivederli?
Io non penso a nessuna bocciatura ma con quattro insufficienze gravi al I quadrimestre è un ipotesi plausibile, vista l'intransigenza di certi colleghi che non mostrano nessuna sensibilità. Se non ha un differenziato come fai ad abbassare gli obiettivi minimi?
AUBEDDA- Messaggi : 65
Data d'iscrizione : 29.09.09
Re: Bocciatura alunno con obiettivi minimi
Conosco l'intransigenza di tanti colleghi, mi chiedevo solo dove va a finire l'autostima di un alunno che nonostante il sostegno viene bocciato per la terza volta e che per l'ennesima volta è costretto a cambiare classe...
greta2010- Messaggi : 1499
Data d'iscrizione : 28.12.10
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