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Congedo Parentale per supplenze brevi

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Messaggio Da sidawi Dom Feb 13, 2011 10:49 am

Sono una supplente di terza fascia e ho ricevuto la nomina per 3 gg. in concomitanza della malattia del mio bimbo di 10 mesi. Il mio quesito è se ho diritto anzitutto alla rinuncia per malattia del bimbo ed, inoltre, se è prevista la retribuzione di tali giorni. La mia malattia o quella del bimbo sono da considerarsi ingiustificate al fine di essere cancellati dalla graduatoria d'istituto? Grazie in anticipo per il vostro supporto.
Simona

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Messaggio Da giulia boffa Dom Feb 13, 2011 11:04 am

devi prendere servizio, per avere i diritti del contratto, in quel caso è pagato il periodo
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Messaggio Da sidawi Dom Feb 13, 2011 11:35 am

giulia boffa ha scritto:devi prendere servizio, per avere i diritti del contratto, in quel caso è pagato il periodo

I diritti previsti per il congedo parentale sono gli stessi della malattia personale? devo, quindi, presentarmi comunque e firmare il contratto per non avere la rinuncia? anche se ciò è davvero curioso in quanto se ho il bimbo a casa con la febbre dove lo lascio?

sidawi

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Messaggio Da giulia boffa Dom Feb 13, 2011 11:39 am

devi prendere servizio, poi chiedi malattia del bambino; per il congedo devi fare domanda 15 gg prima, sempre dopo aver preso servizio, altrimenti 48 prima se il DS è d'accordo con l'urgenza; purtroppo all'Amministrazione non interessa come ti gestisci in famiglia...forse tuo marito potrebbe mettersi in ferie o chiedere permesso per qualche ora? ' solo un suggerimento, non conosco la tua situazione personale, sia chiaro...
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Messaggio Da sidawi Dom Feb 13, 2011 11:52 am

dove posso trovare la normativa sul contratto di lavoro vigente in materia di supplenze inferiori a 10 gg.?
Grazie sei stata gentilissima

sidawi

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Messaggio Da giulia boffa Dom Feb 13, 2011 11:57 am

è la stessa che per le altre, dal CCNL
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Messaggio Da sidawi Dom Feb 13, 2011 12:00 pm

giulia boffa ha scritto:è la stessa che per le altre, dal CCNL

ho cercato nei vari siti tra i quali quello dell'istruzione ma è davvero un marasma di notizie....
avresti il link a portata di mano?

sidawi

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Messaggio Da Paolo1974 Dom Feb 13, 2011 12:48 pm


http://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/ccnl_0609.pdf

ART.12 - CONGEDI PARENTALI
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di
tutela della maternità contenute nel D. L.gs. n. 151/2001.
2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del
D. Lgs. n. 151/2001 alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui
all'art. 28 dello stesso decreto, spetta l'intera retribuzione fissa mensile
nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei
casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero
ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero,
secondo la disciplina di cui all'art. 17, comma 8. Durante il medesimo periodo
di astensione, tale periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato
anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza.
3. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di
astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un
periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la
madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo
obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito, possano
decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la
richiesta è accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla
quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al
lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di
riposo di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001.
22
4. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 32 ,
comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in
alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati
complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato,
non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono
retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le
indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al
compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47,
comma 1, del D. L.gs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri
sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati
complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le
modalità indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore, alternativamente,
ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi
l’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di
fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che
ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione
anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non
siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal
lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n.151/2001, la lavoratrice
madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l’indicazione
della durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della
data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata
anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia
assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale
disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo
di astensione.
8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano
impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la
domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio
del periodo di astensione dal lavoro.
Paolo1974
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