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lettera dimissioni per Lalla o Giulia

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Messaggio Da mare78 Dom Giu 30, 2013 7:51 pm

Buonasera, stavo valutando l'idea di dare le dimissioni dalla scuola per motivi personali.
Ora non ho la minima idea di come potrei impostare la lettera, avete qualche suggerimento o fac- simile?

Grazie mille.
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Messaggio Da fradacla Dom Giu 30, 2013 9:51 pm

Dimissioni da cosa?
Incarico annuale, supplenza, contratto a tempo indeterminato?
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Messaggio Da mare78 Dom Giu 30, 2013 10:39 pm

Contratto a tempo indeterminato.

Grazie
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Messaggio Da fradacla Lun Lug 01, 2013 1:05 am

La questione è più complicata, quindi.
Di norma la richiesta di dimissioni si presenta negli stessi termini delle altre cessazioni (pensionamenti), quindi a febbraio, online, e decorre sempre dal 1 settembre successivo.
Francamente non so se sia possibile presentare tale richiesta al di fuori della finestra temporale suddetta; certo, in casi eccezionali, si può anche abbandonare il servizio e amen, ma eviterei soluzioni drastiche.
Mi ricordo di aver letto una risposta di Paolo sull'argomento; se la trovo, ti posto il link.

PS Ovviamente avrai le tue ragioni, ma hai valutato tutte le altre possibilità di procrastinare tale decisione?
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Messaggio Da fradacla Lun Lug 01, 2013 1:23 am

Ho trovato questo, nel sito dell'Associazione Nazionale Presidi del Piemonte

http://www.anppiemonte.it/forum0907.htm

Le domande di dimissioni vanno prodotte entro il termine stabilito dal MIUR

Quesito del 30/07/2009

Un docente ha prodotto una domanda di dimissioni. La si può accettare? Entro quali termini? Quali sono i provvedimenti in capo alla scuola di servizio del professore?

Risposta

Il personale della scuola può rassegnare le dimissioni anche in corso d'anno, ma esse decorrono solo dal 1 settembre dell'anno successivo, come prevede l'art. 1/1 del DPR 28/4/1998, n. 351: “Le dimissioni dall'impiego del personale del comparto "Scuola" con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata”. Nel frattempo il docente deve prestare il suo regolare servizio.

Nel merito occorre aver presente anche l'art. 510 del D.Lgs. 16/04/1994 che regolamenta l'istituto delle dimissioni dal servizio nei modi seguenti:

“1. Le dimissioni dall'impiego decorrono dal 1 settembre successivo alla data in cui sono state presentate.

2. Il personale di cui al presente titolo che abbia presentato le proprie dimissioni dall'impiego non può revocarle dopo il 31 marzo successivo.

3. Le dimissioni presentate dopo tale data, ma prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, hanno effetto dal 1 settembre dell'anno che segue il suddetto anno scolastico. Mi pare di poter interpretare che, se tu presentassi ora le dimissioni, potrebbero essere accolte solo dal 1 settembre 2014. L'esempio riportato più giù è più esplicito

4. Il personale è tenuto a prestare servizio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

5. L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata o ritardata quando sia in corso procedimento disciplinare”.

Ogni anno il MIUR emana specifiche norme relative alle domande di cessazione dal servizio. Per l'anno in corso esse sono il D.M. n. 2 del 9/01/2009 e la C.M. n. 3 del 9/01/2009. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40 anno di servizio e di dimissioni volontarie dal servizio è stato fissato al 26/01/2009.

Non si ritiene pertanto possibile accogliere le domande di dimissioni dopo tale data relativamente all'a.sc. 2008/09, ma solo dal 1/09/2010.

Il docente, tuttavia, potrebbe abbandonare il servizio, incorrendo nella decadenza dall'impiego. Essa è disciplinata dall’art. 127 lettera c) del DPR n. 3 del 10/01/1957 al quale fa espresso riferimento e rinvio l’art. 511 del D.Lgs. n. 297/1994.

Ai sensi dell’art. 127 lett. c) citato, il dipendente incorre nella decadenza dall’impiego quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissatogli ovvero rimanga assente dall’ufficio per un periodo non inferiore a 15 giorni.

E’ necessaria la diffida a riassumere servizio da parte dell’Amministrazione nel termine prefissatogli che può essere pari o inferiore a 15 gg. La diffida costituisce un’ancora di salvataggio a disposizione dell’interessato per non farlo incorrere nella decadenza automatica per semplice decorso di quindici giorni di assenza ingiustificata.

La decadenza decorre dal giorno successivo a quello di scadenza del termine perentorio fissato al dipendente per riassumere servizio ed il relativo provvedimento ha natura dichiarativa. Pertanto anche se sopraggiungesse dopo un lungo lasso di tempo dal verificarsi dei presupposti di fatto da cui scaturisce la decadenza, questa avrà comunque effetto dalle date precedentemente indicate e non da quello in cui è stato adottato il provvedimento. La natura dichiarativa del provvedimento, oltre all’effetto della decorrenza retroattiva della cessazione, implica che, nelle more dell’iter procedurale, a fronte di una richiesta dell’interessato di ritornare in servizio con la motivazione che nessun atto di decadenza è stato ancora emesso nei suoi confronti, il D.S. deve dare risposta negativa motivando il diniego per iscritto sulla base della natura dichiarativa del provvedimento di decadenza.

In caso il docente non rientrasse in servizio il D.S. è competente a dichiararne la decadenza. L’atto di decadenza è emanato previo parere obbligatorio, ma non vincolante, del Consiglio scolastico Provinciale per tutte le categorie di personale docente ed educativo (art. 22/1 lett.g del D.Lgs. 297/1994), esclusi i docenti di scuola secondaria di secondo grado per i quali spetta al Consiglio Nazionale della P.I.

Il provvedimento di decadenza deve contenere, nella premessa, tutti i passaggi della procedura e la motivazione in modo da evidenziare la sussistenza sia dell’elemento oggettivo (assenza ingiustificata e volontaria del dipendente) sia dell’elemento soggettivo (volontà dell’interessato di abbandonare il servizio in quanto consapevole che il suo comportamento determina la risoluzione del rapporto di impiego).

Il provvedimento di decadenza, anche se ha natura dichiarativa, è tuttavia formalmente costitutivo, nel senso che solo con il suddetto atto l’Amministrazione sancisce ufficialmente la cessazione dal servizio del dipendente. Prima del decreto di decadenza il posto della docente è disponibile solo di fatto e non di diritto, quindi solo per le supplenze, ma non per le immissioni in ruolo.

Il decreto va inviato all’USP - Ufficio competente per il personale.

Si riportano i vari passaggi della procedura:

- diffida parte dell’Amministrazione a riprendere servizio nel termine prefissato

- avviso all’interessato dell’instaurazione del procedimento finalizzato alla dichiarazione di decadenza

- richiesta di parere dell’Organo collegiale competente

- avviso all’interessato della convocazione dell’Organo collegiale

- acquisizione del parere dell’Organo collegiale

- emissione del provvedimento

- notifica decreto all’interessato

- notifica alla DPT del provvedimento ai fini della chiusura della partita di spesa fissa

- invio decreto alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il visto con la relativa documentazione

- invio all’Ufficio competente di copia del provvedimento per le variazioni di stato giuridico a Sistema

- invio all’Ufficio competente di copia del provvedimento per la predisposizione degli atti pensionistici, se dovuti.
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Messaggio Da morolto Gio Ott 19, 2017 11:05 am

In riferimento al quesito di cui sopra, si chiede se un coll. scolastico a tempo indeterminato decaduto circa 10 anni fa' dall'impiego puo' ripresentare domanda di inserimento in terza fascia del personale ata per lo stesso profilo.

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Messaggio Da dejoanna Ven Ott 20, 2017 6:37 pm

Buonasera, spero che qualcuno mi possa chiarire un dubbio:
sono docente di ruolo nella scuola media, in aspettativa senza retribuzione: dopo l'anno di prova ho avuto la sede definitiva dove ho solo preso servizio ed entrata in aspettativa dal primo giorno per svolgere altro incarico all'università. Ora ho la necessità di dare le dimissioni per accettare incarico a tempo indeterminato all'università ma non posso dare preavviso. Sono comunque tenuta all'indennizzo nei confronti della scuola per il mancato preavviso? In realtà non pregiudico il funzionamento della struttura perchè non vi ho mai prestato servizio.

dejoanna

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