i indacati nanno sempre remato contro gli aa e at ???ecco chre accordo con il miur hanno firmato il 12 aprile 2012
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i indacati nanno sempre remato contro gli aa e at ???ecco chre accordo con il miur hanno firmato il 12 aprile 2012
PERCHE' HANNO FATTO QUESTO ACCORDO? E POI DICONO CHE SONO DALLA PARTE DEGLI AA E AT? VOI COSA NE PENSATE?
Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) - concernente la mobilità del
personale docente dichiarato permanentemente inidoneo, per motivi di salute,
all’espletamento della funzione docente, ma idoneo ad altri compiti al fine della attribuzione
della sede di titolarità nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente
tecnico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (a.t.a.) del comparto scuola per
l’a.s. 2012/13 - sottoscritta nell’anno 2012, il giorno 12 del mese di aprile, in Roma, presso il
MIUR in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale
tra la delegazione di parte pubblica costituita con decreto ministeriale 18 dicembre 2007, n. 112
e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal,
Gilda Unams firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola
sottoscritto il 29 novembre 2007
premesso:
• che con il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 29 novembre 2007 sono stati
fissati i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale (art.10);
• che con il contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto in data 29 febbraio 2012 è stata
disciplinata la mobilità per il personale docente, educativo ed a.t.a. per l’a.s. 2012/13;
• che all’articolo 1, punto 4, è stata contemplata la riapertura del confronto negoziale per definire
la mobilità del personale docente inidoneo che fa richiesta di transitare nei ruoli del personale
a.t.a., in attuazione dell’articolo 19, comma 12, della legge 15 luglio 2011, n. 111;
le parti concordano
la seguente ipotesi di integrazione all’articolo 5 del CCNI concernente la mobilità del personale
docente, educativo ed a.t.a. della scuola per l’a.s. 2012/13 sottoscritto il 29 febbraio 2012:
articolo 5
(…omissis…)
5. L’assegnazione di sede definitiva secondo i criteri e le modalità indicate ai commi 1 e 2 è
disposta anche a favore del personale già docente inidoneo con sede provvisoria, inquadrato nei
profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico, ai sensi dell’articolo 19,
comma 12, della legge 15 luglio 2011, n. 111.
6. Il personale di cui al comma 5 può, altresì, partecipare, a domanda, alla mobilità qualora non
soddisfatto relativamente alle preferenze espresse. Nell’ambito dei trasferimenti il personale
predetto è considerato senza sede definitiva e partecipa, pertanto, sempre in seconda fase anche
se il trasferimento è per scuole dello stesso comune della scuola di titolarità, come proveniente da
fuori sede rispetto a qualunque sede richiesta.
7. Al fine dell’attribuzione del punteggio si applicano le tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi
di cui all’allegato “E” del CCNI sottoscritto il 29 febbraio 2012, e note connesse, di cui in
preambolo.
8. Il Direttore generale della Direzione generale del personale scolastico del MIUR definisce
termini e modalità per la presentazione delle domande nonché per l’attuazione di quanto prescritto
ai commi 5 e 6, in raccordo con quanto stabilito all’articolo 3, comma 3, dell’ordinanza ministeriale
5 marzo 2012, n. 20, per il restante personale collocato fuori ruolo.
F.to l’Amministrazione
F.to le Organizzazioni Sindacali:
Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal, Gilda Unams
Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) - concernente la mobilità del
personale docente dichiarato permanentemente inidoneo, per motivi di salute,
all’espletamento della funzione docente, ma idoneo ad altri compiti al fine della attribuzione
della sede di titolarità nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente
tecnico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (a.t.a.) del comparto scuola per
l’a.s. 2012/13 - sottoscritta nell’anno 2012, il giorno 12 del mese di aprile, in Roma, presso il
MIUR in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale
tra la delegazione di parte pubblica costituita con decreto ministeriale 18 dicembre 2007, n. 112
e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal,
Gilda Unams firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola
sottoscritto il 29 novembre 2007
premesso:
• che con il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 29 novembre 2007 sono stati
fissati i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale (art.10);
• che con il contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto in data 29 febbraio 2012 è stata
disciplinata la mobilità per il personale docente, educativo ed a.t.a. per l’a.s. 2012/13;
• che all’articolo 1, punto 4, è stata contemplata la riapertura del confronto negoziale per definire
la mobilità del personale docente inidoneo che fa richiesta di transitare nei ruoli del personale
a.t.a., in attuazione dell’articolo 19, comma 12, della legge 15 luglio 2011, n. 111;
le parti concordano
la seguente ipotesi di integrazione all’articolo 5 del CCNI concernente la mobilità del personale
docente, educativo ed a.t.a. della scuola per l’a.s. 2012/13 sottoscritto il 29 febbraio 2012:
articolo 5
(…omissis…)
5. L’assegnazione di sede definitiva secondo i criteri e le modalità indicate ai commi 1 e 2 è
disposta anche a favore del personale già docente inidoneo con sede provvisoria, inquadrato nei
profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico, ai sensi dell’articolo 19,
comma 12, della legge 15 luglio 2011, n. 111.
6. Il personale di cui al comma 5 può, altresì, partecipare, a domanda, alla mobilità qualora non
soddisfatto relativamente alle preferenze espresse. Nell’ambito dei trasferimenti il personale
predetto è considerato senza sede definitiva e partecipa, pertanto, sempre in seconda fase anche
se il trasferimento è per scuole dello stesso comune della scuola di titolarità, come proveniente da
fuori sede rispetto a qualunque sede richiesta.
7. Al fine dell’attribuzione del punteggio si applicano le tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi
di cui all’allegato “E” del CCNI sottoscritto il 29 febbraio 2012, e note connesse, di cui in
preambolo.
8. Il Direttore generale della Direzione generale del personale scolastico del MIUR definisce
termini e modalità per la presentazione delle domande nonché per l’attuazione di quanto prescritto
ai commi 5 e 6, in raccordo con quanto stabilito all’articolo 3, comma 3, dell’ordinanza ministeriale
5 marzo 2012, n. 20, per il restante personale collocato fuori ruolo.
F.to l’Amministrazione
F.to le Organizzazioni Sindacali:
Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal, Gilda Unams
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