Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.Per sapere - premesso che:
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Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.Per sapere - premesso che:
DA WWW.AETNANET.ORG
Sarò breve,
vogliamo le immissioni in ruolo su tutti i posti vacanti, vogliamo la chiamata su base distrettuale, vogliamo le graduatorie ad esaurimento, vogliamo un organico funzionale, e vogliamo che i docenti inidonei siano rispettati, quanto ci vuole per capirlo. Ci deve scappare il morto!!!!
L’epilogo di una giornata drammatica in cui si incrociano le aspettative di 2 categorie, diverse, ma accomunate dagli stessi valori e da un obiettivo ambizioso, ottenere “giustizia sociale”, hanno fatto notizia. Un dramma che dura da 2 anni senza soluzione di continuità per poco finiva in tragedia, mentre il Governo rinvia, rinvia, rinvia...
download bozza interrogazione
Mario Di Nuzzo
mario.dinuzzo@libero.it
http://www.aetnanet.org/download/personale-ata_bozzainterrogazione.pdf
il combinato disposto del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, recante «Disposizioni
urgenti in materia di istruzione e università», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169, ha generato modifiche negative all’ordinamento giuridico riguardante il mondo
scolastico;
considerato che tra le situazioni di emergenza, quella del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA) risulta essere davvero preoccupante, non solo per la modalità di svolgimento del
lavoro degli stessi operatori, ma anche in considerazione dell’esiguità del personale impegnato a
coprire i servizi minimi indispensabili;
tenuto conto che il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, insieme agli uffici periferici come
gli uffici scolastici regionali e provinciali, conferendo annualmente incarichi di supplenze, in
relazione a posti vacanti in pianta organica, colma di fatto, con il ricorso a contratti a termine, le
carenze strutturali e sistematiche dell’amministrazione scolastica statale;
che tale situazione deriva dalla previsione annuale, operata da parte del Ministero competente,
dell’organico di diritto, il quale risulta ogni anno numericamente inferiore rispetto alle effettive
necessità dell’amministrazione scolastica, tale da prevedere sempre su base annuale,
l’approvazione di un organico di fatto, in relazione al quale gli uffici periferici dello Stato procedono
con il conferimento di incarichi fino al 30 giugno il più delle volte prorogati per gli esami di Stato,
per sopperire all’effettivo fabbisogno lavorativo all’interno delle scuole statali;
che tale situazione non tutela i predetti lavoratori precari con oltre tre anni di incarico annuale,
secondo quanto recepito dalla Dir. 1999/70/CE nel decreto-legge 368/2001;
che l’introduzione nell’ordinamento dell’art. 9, comma 18, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, non può in alcun modo
pregiudicare i diritti acquisiti dai lavoratori sopra indicati e che quanto previsto al comma 4 bis sia
da ritenersi palesemente illegittimo restando esclusi dall'applicazione del presente decreto i
contratti annuali a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale
ATA;
che per effetto della nota n. 6703 del 24 agosto 2011 e del successivo decreto ministeriale 9
febbraio 2012 n. 17, di convocazione per la mobilità professionale del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative - sequenza contrattuale 25
luglio 2008 - comparto scuola, il personale ATA collocato in una posizione utile ai fini
dell'immissione in ruolo nel proprio profilo professionale ha perso l’ulteriore possibilità di ottenere
tale immissione e quindi il posto di lavoro a tempo indeterminato;
che per effetto del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, cosiddetto decreto sulla spending review , l'articolo 14, comma 13 e 14,
riduce ulteriormente le già esigue possibilità di immissioni in ruolo del personale ATA, peggiorando
gli standard di funzionalità degli uffici di segreteria nonché la qualità dei servizi minimi
indispensabili (apertura delle scuole, sorveglianza, gestione laboratori).
Dunque ci si chiede come mai, su base provinciale, il personale ATA dopo una serie di tre o più
contratti annuali non sia stato ancora stabilizzato e per gli effetti riconducibili alle disposizioni
normative precedenti, se tali norme abbiano sensibilmente ritardato o addirittura compromesso tali
procedure con la conseguente violazione della normativa comunitaria e nazionale;
se le procedure di cui sopra potrebbero, di fatto, aver compromesso la realizzazione del piano
triennale di assunzioni in ruolo e l'impegno assunto per la stabilizzazione del personale precario;
se il Ministro concordi con quanto esposto in premessa e se non intenda, al fine di porvi rimedio:
1) trasformare dall’anno scolastico 2013/2014 la Graduatoria Provinciale Permanente ATA di cui
all’art. 554 del decreto legge 297/94 in una Graduatoria Provinciale ad Esaurimento, con la
possibilità di aggiornamento triennale del candidato;
1
2) applicare con decorrenza dall’a.s. 2013/14 ai candidati inclusi nella Graduatoria Provinciale
Permanente ATA, di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle
Graduatorie Provinciali ad Esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e 24 marzo 2004 n.
35, cui spetta il diritto di essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti Graduatorie d’istituto
per le supplenze temporanee della medesima provincia, producendo l’allegato Mod. G tramite
(POLIS - ISTANZE ON LINE), - le disposizioni di cui all’art. 2 comma 2 del DM 12 ottobre, 2011, n.
92;
3) Che con decorrenza dall’a.s. 2012/13 vengano assegnati i posti residui riservati per ciascun
anno del triennio 2011/2013, (n. 1.300 posti– D.I. Agosto 2011) di personale ATA, accantonati per il
transito nei ruoli del personale amministrativo e tecnico del personale docente dichiarato
parzialmente “inidoneo”, al personale incluso nelle Graduatorie Permanenti di cui all’art. 554 del
decreto legislativo 16/04/1994, n. 297 fatta salva la possibilità di abrogare il comma 13 e 14,
dell'articolo 14, del più recente D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135 del 07/08/2012 che
prevede la mobilità dei docenti parzialmente “inidonei” e degli ITP appartenenti alle classi di
concorso C999 e C555 nei profili di AA e AT. La questione docenti inidonei diventa ancora più
pressante, dal momento che la soluzione deve essere imboccata entro il 2014, poiché la mancata
attuazione del trasferimento nei ruoli ATA è coperta dalla clausola di salvaguardia prevista
nell'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge n. 296 del 2006, nei fatti riducendo l'importo
disponibile dei fondi di cui all'articolo 4, comma 82, della legge n. 183 del 2011 e di cui all'articolo
64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008. Copertura che verrà a mancare a partire dal 1
gennaio 2014;
4) Che venga effettuato un attento e puntuale monitoraggio, verificando la ripartizione dei
contingenti concordata tra MIUR – U.S.R. e OO.SS. sulla programmazione triennale di assunzioni
a tempo indeterminato di personale ATA, per il triennio 2011/13, secondo lo schema di decreto
Interministeriale che ne ha dato attuazione, essendo evidente la disomogeneità tra Nord, Centro, e
Sud sulla ripartizione dei contingenti, assegnando maggiori posti in deroga sull’organico di fatto
ATA, con particolare attenzione al profilo di assistente amministrativo e tecnico, nonché di
collaboratore scolastico;
5) Che vengano coperti tutti i posti vacanti e disponibili in organico di diritto ATA, superando
l’attuale distinzione tra organico di diritto e organico di fatto, ovvero prevedendo per l’a.s. 2013/14
un organico funzionale di durata triennale o quinquennale che consenta alle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado di poter meglio sopperire alle carenze organizzative attuali assicurando al
contempo una migliore offerta formativa;
6) Che venga adeguato l’organico d’istituto degli assistenti amministrativi dei circoli didattici,
scuole secondarie di 1° grado, Istituti comprensivi, all’organico d’istituto degli assistenti
amministrativi delle scuole secondarie di 2° grado;
7) riproporre l’avviamento dei Progetti attivati dalle Regioni in convenzione con gli Uffici scolastici
regionali, in forza dell’art. 1, c. 3 della L.167 del 24 novembre 2009 della durata da 3 a 8 mesi per
l’A.S. 2013/14, con il riconoscimento del punteggio per intero anziché commisurato alla sola durata
del progetto, non essendo infondata la tesi di ulteriori tagli all’organico ATA.
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Sarò breve,
vogliamo le immissioni in ruolo su tutti i posti vacanti, vogliamo la chiamata su base distrettuale, vogliamo le graduatorie ad esaurimento, vogliamo un organico funzionale, e vogliamo che i docenti inidonei siano rispettati, quanto ci vuole per capirlo. Ci deve scappare il morto!!!!
L’epilogo di una giornata drammatica in cui si incrociano le aspettative di 2 categorie, diverse, ma accomunate dagli stessi valori e da un obiettivo ambizioso, ottenere “giustizia sociale”, hanno fatto notizia. Un dramma che dura da 2 anni senza soluzione di continuità per poco finiva in tragedia, mentre il Governo rinvia, rinvia, rinvia...
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Mario Di Nuzzo
mario.dinuzzo@libero.it
http://www.aetnanet.org/download/personale-ata_bozzainterrogazione.pdf
il combinato disposto del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, recante «Disposizioni
urgenti in materia di istruzione e università», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169, ha generato modifiche negative all’ordinamento giuridico riguardante il mondo
scolastico;
considerato che tra le situazioni di emergenza, quella del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA) risulta essere davvero preoccupante, non solo per la modalità di svolgimento del
lavoro degli stessi operatori, ma anche in considerazione dell’esiguità del personale impegnato a
coprire i servizi minimi indispensabili;
tenuto conto che il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, insieme agli uffici periferici come
gli uffici scolastici regionali e provinciali, conferendo annualmente incarichi di supplenze, in
relazione a posti vacanti in pianta organica, colma di fatto, con il ricorso a contratti a termine, le
carenze strutturali e sistematiche dell’amministrazione scolastica statale;
che tale situazione deriva dalla previsione annuale, operata da parte del Ministero competente,
dell’organico di diritto, il quale risulta ogni anno numericamente inferiore rispetto alle effettive
necessità dell’amministrazione scolastica, tale da prevedere sempre su base annuale,
l’approvazione di un organico di fatto, in relazione al quale gli uffici periferici dello Stato procedono
con il conferimento di incarichi fino al 30 giugno il più delle volte prorogati per gli esami di Stato,
per sopperire all’effettivo fabbisogno lavorativo all’interno delle scuole statali;
che tale situazione non tutela i predetti lavoratori precari con oltre tre anni di incarico annuale,
secondo quanto recepito dalla Dir. 1999/70/CE nel decreto-legge 368/2001;
che l’introduzione nell’ordinamento dell’art. 9, comma 18, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, non può in alcun modo
pregiudicare i diritti acquisiti dai lavoratori sopra indicati e che quanto previsto al comma 4 bis sia
da ritenersi palesemente illegittimo restando esclusi dall'applicazione del presente decreto i
contratti annuali a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale
ATA;
che per effetto della nota n. 6703 del 24 agosto 2011 e del successivo decreto ministeriale 9
febbraio 2012 n. 17, di convocazione per la mobilità professionale del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative - sequenza contrattuale 25
luglio 2008 - comparto scuola, il personale ATA collocato in una posizione utile ai fini
dell'immissione in ruolo nel proprio profilo professionale ha perso l’ulteriore possibilità di ottenere
tale immissione e quindi il posto di lavoro a tempo indeterminato;
che per effetto del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, cosiddetto decreto sulla spending review , l'articolo 14, comma 13 e 14,
riduce ulteriormente le già esigue possibilità di immissioni in ruolo del personale ATA, peggiorando
gli standard di funzionalità degli uffici di segreteria nonché la qualità dei servizi minimi
indispensabili (apertura delle scuole, sorveglianza, gestione laboratori).
Dunque ci si chiede come mai, su base provinciale, il personale ATA dopo una serie di tre o più
contratti annuali non sia stato ancora stabilizzato e per gli effetti riconducibili alle disposizioni
normative precedenti, se tali norme abbiano sensibilmente ritardato o addirittura compromesso tali
procedure con la conseguente violazione della normativa comunitaria e nazionale;
se le procedure di cui sopra potrebbero, di fatto, aver compromesso la realizzazione del piano
triennale di assunzioni in ruolo e l'impegno assunto per la stabilizzazione del personale precario;
se il Ministro concordi con quanto esposto in premessa e se non intenda, al fine di porvi rimedio:
1) trasformare dall’anno scolastico 2013/2014 la Graduatoria Provinciale Permanente ATA di cui
all’art. 554 del decreto legge 297/94 in una Graduatoria Provinciale ad Esaurimento, con la
possibilità di aggiornamento triennale del candidato;
1
2) applicare con decorrenza dall’a.s. 2013/14 ai candidati inclusi nella Graduatoria Provinciale
Permanente ATA, di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle
Graduatorie Provinciali ad Esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e 24 marzo 2004 n.
35, cui spetta il diritto di essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti Graduatorie d’istituto
per le supplenze temporanee della medesima provincia, producendo l’allegato Mod. G tramite
(POLIS - ISTANZE ON LINE), - le disposizioni di cui all’art. 2 comma 2 del DM 12 ottobre, 2011, n.
92;
3) Che con decorrenza dall’a.s. 2012/13 vengano assegnati i posti residui riservati per ciascun
anno del triennio 2011/2013, (n. 1.300 posti– D.I. Agosto 2011) di personale ATA, accantonati per il
transito nei ruoli del personale amministrativo e tecnico del personale docente dichiarato
parzialmente “inidoneo”, al personale incluso nelle Graduatorie Permanenti di cui all’art. 554 del
decreto legislativo 16/04/1994, n. 297 fatta salva la possibilità di abrogare il comma 13 e 14,
dell'articolo 14, del più recente D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135 del 07/08/2012 che
prevede la mobilità dei docenti parzialmente “inidonei” e degli ITP appartenenti alle classi di
concorso C999 e C555 nei profili di AA e AT. La questione docenti inidonei diventa ancora più
pressante, dal momento che la soluzione deve essere imboccata entro il 2014, poiché la mancata
attuazione del trasferimento nei ruoli ATA è coperta dalla clausola di salvaguardia prevista
nell'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge n. 296 del 2006, nei fatti riducendo l'importo
disponibile dei fondi di cui all'articolo 4, comma 82, della legge n. 183 del 2011 e di cui all'articolo
64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008. Copertura che verrà a mancare a partire dal 1
gennaio 2014;
4) Che venga effettuato un attento e puntuale monitoraggio, verificando la ripartizione dei
contingenti concordata tra MIUR – U.S.R. e OO.SS. sulla programmazione triennale di assunzioni
a tempo indeterminato di personale ATA, per il triennio 2011/13, secondo lo schema di decreto
Interministeriale che ne ha dato attuazione, essendo evidente la disomogeneità tra Nord, Centro, e
Sud sulla ripartizione dei contingenti, assegnando maggiori posti in deroga sull’organico di fatto
ATA, con particolare attenzione al profilo di assistente amministrativo e tecnico, nonché di
collaboratore scolastico;
5) Che vengano coperti tutti i posti vacanti e disponibili in organico di diritto ATA, superando
l’attuale distinzione tra organico di diritto e organico di fatto, ovvero prevedendo per l’a.s. 2013/14
un organico funzionale di durata triennale o quinquennale che consenta alle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado di poter meglio sopperire alle carenze organizzative attuali assicurando al
contempo una migliore offerta formativa;
6) Che venga adeguato l’organico d’istituto degli assistenti amministrativi dei circoli didattici,
scuole secondarie di 1° grado, Istituti comprensivi, all’organico d’istituto degli assistenti
amministrativi delle scuole secondarie di 2° grado;
7) riproporre l’avviamento dei Progetti attivati dalle Regioni in convenzione con gli Uffici scolastici
regionali, in forza dell’art. 1, c. 3 della L.167 del 24 novembre 2009 della durata da 3 a 8 mesi per
l’A.S. 2013/14, con il riconoscimento del punteggio per intero anziché commisurato alla sola durata
del progetto, non essendo infondata la tesi di ulteriori tagli all’organico ATA.
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TecnicoATA- Messaggi : 312
Data d'iscrizione : 29.04.13
Re: Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.Per sapere - premesso che:
ATA: il Miur utilizza domande di cessazione di assistenti amministrativi, tecnici e DSGA per ruoli su altri profili inviato da Avv. Luigi Reale - II Comitato Assistenti Amministrativi Scuola con sede in Balsorano presieduto dalla Dott.ssa Alida Serapiglia ha diffidato il Ministero a rivedere il contingente delle immissioni in ruolo (5335 unità) determinato attingendo anche dalle domande di cessazione degli assistenti amministrativi, tecnici e DSGA per un mumero complessivo di 2407 unità e riversando poi tali posti esclusivamente su altri profili
paola milani- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 03.09.12
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