Festività soppresse prima inizio delle lezioni.
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Festività soppresse prima inizio delle lezioni.
Le 4 giornate di festività soppresse di cui all'art. 1 comma 1 lettera b della legge 937 del '77 si possono prendere nel periodo che va dal 2 settembre a prima dell'inizio delle lezioni anche se ci sono in tale periodo collegi, consigli di classe. ecc, ecc.? Possono essere negate? Si puo' disporre che tali giornate devono essere fruite entro il 31 agosto? Riferimenti normativi? Grazie
solare75- Messaggi : 37
Data d'iscrizione : 02.05.13
Re: Festività soppresse prima inizio delle lezioni.
Art. 14 del Contratto vigente
Il personale docente deve fruirne nell'anno scolastico cui si riferiscono, quindi entro il 31 agosto.
Il personale docente deve fruirne nell'anno scolastico cui si riferiscono, quindi entro il 31 agosto.
fradacla- Moderatore
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Data d'iscrizione : 24.08.10
Re: Festività soppresse prima inizio delle lezioni.
ART.14 - FESTIVITÀ
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle
condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno
festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta
servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno
scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente
durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni
dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Mi pare di capire che si possono utilizzare dal personale docente esclusivamente
durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni
dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Si parla di lezioni e pertanto dal 2 settembre al giorno antecedente quello di inizio delle lezioni sarebbero fruibili?
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle
condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno
festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta
servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno
scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente
durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni
dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Mi pare di capire che si possono utilizzare dal personale docente esclusivamente
durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni
dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Si parla di lezioni e pertanto dal 2 settembre al giorno antecedente quello di inizio delle lezioni sarebbero fruibili?
solare75- Messaggi : 37
Data d'iscrizione : 02.05.13
Re: Festività soppresse prima inizio delle lezioni.
Prima condizione: anno scolastico di riferimento, quindi entro il 31 agostosolare75 ha scritto:
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno
scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente
durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni
dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Seconda condizione: periodo compreso fra termine lezioni/esami e inizio anno scolastico successivo, quindi nel periodo estivo, ma entro il 31 agosto, come da prima condizione.
La sospensione delle lezioni implica che le lezioni siano già iniziate e poi si sospendano (Natale, Pasqua...); il 2 settembre le lezioni non sono sospese, in quanto ancora non iniziano.
fradacla- Moderatore
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Data d'iscrizione : 24.08.10
Re: Festività soppresse prima inizio delle lezioni.
"durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni
dell'anno scolastico successivo".
La norma contrattuale recita di periodo compreso "tra il termine............ e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo" includendo quindi il periodo dal 2 settembre fino all'inizio delle lezioni da calendari scolastici regionali.
Se il riferimento è all'anno scolastico già trascorso (1 condizione) non avrebbe senso inserire letteralmente l'inciso " e , in ogni caso,................" nella norma ed il riferimento all'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo. Cosa ne pensa?
dell'anno scolastico successivo".
La norma contrattuale recita di periodo compreso "tra il termine............ e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo" includendo quindi il periodo dal 2 settembre fino all'inizio delle lezioni da calendari scolastici regionali.
Se il riferimento è all'anno scolastico già trascorso (1 condizione) non avrebbe senso inserire letteralmente l'inciso " e , in ogni caso,................" nella norma ed il riferimento all'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo. Cosa ne pensa?
solare75- Messaggi : 37
Data d'iscrizione : 02.05.13
Re: Festività soppresse prima inizio delle lezioni.
Ne penso esattamente quello che ho già detto.solare75 ha scritto:Cosa ne pensa?
Può darsi che la mia interpretazione sia errata, ma continuo a non vedere come giorni di recupero festività di un anno scolastico possano essere traslati all'anno successivo, in mancanza di impedimenti a fruirne nell'anno di riferimento.
Penso che la norma parli genericamente di inizio delle lezioni perché i calendari scolastici sono soggetti ad oscillazioni e le lezioni potrebbero, un anno, cominciare anche il 1 settembre; è però inequivocabile la premessa nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono.
PS Perché mi dai del Lei?
fradacla- Moderatore
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Data d'iscrizione : 24.08.10
Festività soppresse dell'anno scolastico 2012/2013 da fruire entro l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico 2013/2014
Il DS puo' disporre che le 4 giornate di festività soppresse di cui all'art. 1 comma 1 lettera b della legge 937 del 77 debbano obbligatoriamente essere fruite entro il 31 agosto dell'anno scolastico 2012/2013 scrivendolo in circolare degli adempimenti di fine anno quando l'art. 14 del CCNL recita al comma 2: "Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni?
solare75- Messaggi : 37
Data d'iscrizione : 02.05.13
Re: Festività soppresse prima inizio delle lezioni.
Visto che l'argomento è lo stesso, inutile aprire un nuovo topic.
Accodo il tuo nuovo quesito al topic in cui abbiamo cominciato la discussione.
Accodo il tuo nuovo quesito al topic in cui abbiamo cominciato la discussione.
fradacla- Moderatore
- Messaggi : 22865
Data d'iscrizione : 24.08.10
Re: Festività soppresse prima inizio delle lezioni.
"......... e l'nizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo" come fa a riferirsi all'anno scolastico trascorso? Mi sembra chiaramente scritto che si riferisca alla possibilità di fruirne nell'anno scolastico successivo purchè prima dell'inizio delle LEZIONI dunque nel periodo che va dal 1 setembre al giorno antecedente all'inizio delle lezioni che puo' variare da regione a regione.
solare75- Messaggi : 37
Data d'iscrizione : 02.05.13
Re: Festività soppresse prima inizio delle lezioni.
Tu vuoi sentirti dire che la tua interpretazione è corretta.
Non hai che da aspettare che te lo dica qualcun altro. :-)
Se non vedi risposte, non aprire altri topic; basta far risalire in evidenza questo scrivendo un messaggio tipo UP.
Non hai che da aspettare che te lo dica qualcun altro. :-)
Se non vedi risposte, non aprire altri topic; basta far risalire in evidenza questo scrivendo un messaggio tipo UP.
fradacla- Moderatore
- Messaggi : 22865
Data d'iscrizione : 24.08.10
Re: Festività soppresse prima inizio delle lezioni.
Non voglio sentirmi dire di aver ragione altrimenti non avrei postato il quesito. Ho solamente risposto alla tua interpretazione "Prima condizione: anno scolastico di riferimento, quindi entro il 31 agosto
Seconda condizione: periodo compreso fra termine lezioni/esami e inizio anno scolastico successivo, quindi nel periodo estivo, ma entro il 31 agosto, come da prima condizione." Nella seconda condizione quando affermi "periodo compreso fra termine lezioni/esami e inizio anno scolastico successivo,.........." hai saltato la lettera dell'art. 14 comma 2 del CCNL Scuola che evidenzio in lettere maiuscole di seguito e che invece recita: ".........sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'INIZIO DELLE LEZIONI DELL'ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO , ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni." Il CCNL afferma, penso io, che sono fruibili dal personale docente nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono tra il termine delle lezioni e degli esami e l'INIZIO DELLE LEZIONI DELL'ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO. Pare di capire che se il docente non ne ha avanzato richiesta per esempio nell'anno scolastico 2012/2013 puo' richiederle nell'anno scolastico 2013/2014 purchè prima dell'inizio delle lezioni ed addirittura ("ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.") durante le vacanze di Natale e Pasqua. Tutto qui.
Seconda condizione: periodo compreso fra termine lezioni/esami e inizio anno scolastico successivo, quindi nel periodo estivo, ma entro il 31 agosto, come da prima condizione." Nella seconda condizione quando affermi "periodo compreso fra termine lezioni/esami e inizio anno scolastico successivo,.........." hai saltato la lettera dell'art. 14 comma 2 del CCNL Scuola che evidenzio in lettere maiuscole di seguito e che invece recita: ".........sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'INIZIO DELLE LEZIONI DELL'ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO , ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni." Il CCNL afferma, penso io, che sono fruibili dal personale docente nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono tra il termine delle lezioni e degli esami e l'INIZIO DELLE LEZIONI DELL'ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO. Pare di capire che se il docente non ne ha avanzato richiesta per esempio nell'anno scolastico 2012/2013 puo' richiederle nell'anno scolastico 2013/2014 purchè prima dell'inizio delle lezioni ed addirittura ("ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.") durante le vacanze di Natale e Pasqua. Tutto qui.
solare75- Messaggi : 37
Data d'iscrizione : 02.05.13
Re: Festività soppresse prima inizio delle lezioni.
Non sono un esperto ma secondo me ha ragione solare75; il comma 2 dell'art. 14 è evidentemente mal formulato perchè mi sembra risulti addirittura contradditorio.
Però, a rigor di logica, un'interpretazione possibile potrebbe essere questa: il personale scolastico deve usufruire delle 4 giornate nel corso dell'anno scolastico a cui si riferiscono ESCLUSO il personale docente, che può usufruirne anche nell'anno scolastico successivo ma comunque prima dell'inizio delle lezioni, quindi nei primi giorni di settembre.
Più cauto sarei nel dire che il passaggio "ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni" possa riferirsi al nuovo anno scolastico.
Certo è che si tratta di un comma scritto con i piedi!!
Però, a rigor di logica, un'interpretazione possibile potrebbe essere questa: il personale scolastico deve usufruire delle 4 giornate nel corso dell'anno scolastico a cui si riferiscono ESCLUSO il personale docente, che può usufruirne anche nell'anno scolastico successivo ma comunque prima dell'inizio delle lezioni, quindi nei primi giorni di settembre.
Più cauto sarei nel dire che il passaggio "ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni" possa riferirsi al nuovo anno scolastico.
Certo è che si tratta di un comma scritto con i piedi!!
uppg34- Messaggi : 280
Data d'iscrizione : 22.01.11
Re: Festività soppresse prima inizio delle lezioni.
http://www.snalsvicenza.it/?page_id=1669
Domanda : Chiarimenti su festività soppresse
Le festività soppresse possono essere godute, se non fruite nell’anno di competenza, nell’ anno scolastico successivo?
Risposta:
L’art. 14 del CCNL 29.11.2007 disciplina l’attribuzione di 4 giornate di riposo ai sensi e alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937, stabilendo che vanno fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono, a richiesta degli interessati.
Non viene prevista la possibilità di fruizione nell’anno scolastico successivo, ....
http://www.cislscuolacuneo.it/temi/assenze/assenzeindet.htm
I docenti devono fruirne nel periodo estivo o nei periodi di sospensione dell'attività didattica. .... Non possono essere rinviata all'anno scolastico successivo.
http://www.anief.org/userfiles/TABELLE%20ASSENZE(2).pdf
Pagina 1, lettera B, dove si ribadisce che non è prevista la fruizione nell'anno scolastico successivo
Siamo d'accordo sul fatto che l'anno scolastico successivo a quello cui si riferiscono inizia il 1 settembre e termina il 31 agosto?
Domanda : Chiarimenti su festività soppresse
Le festività soppresse possono essere godute, se non fruite nell’anno di competenza, nell’ anno scolastico successivo?
Risposta:
L’art. 14 del CCNL 29.11.2007 disciplina l’attribuzione di 4 giornate di riposo ai sensi e alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937, stabilendo che vanno fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono, a richiesta degli interessati.
Non viene prevista la possibilità di fruizione nell’anno scolastico successivo, ....
http://www.cislscuolacuneo.it/temi/assenze/assenzeindet.htm
I docenti devono fruirne nel periodo estivo o nei periodi di sospensione dell'attività didattica. .... Non possono essere rinviata all'anno scolastico successivo.
http://www.anief.org/userfiles/TABELLE%20ASSENZE(2).pdf
Pagina 1, lettera B, dove si ribadisce che non è prevista la fruizione nell'anno scolastico successivo
Siamo d'accordo sul fatto che l'anno scolastico successivo a quello cui si riferiscono inizia il 1 settembre e termina il 31 agosto?
fradacla- Moderatore
- Messaggi : 22865
Data d'iscrizione : 24.08.10
Re: Festività soppresse prima inizio delle lezioni.
Certo, siamo d'accordo ma non si capisce allora perchè più avanti nel comma si parla di inizio delle lezioni dell'a.s. successivo e non semplicemente di inizio dell'a.s. successivo.
uppg34- Messaggi : 280
Data d'iscrizione : 22.01.11
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