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Messaggio Da agf Gio Mar 10, 2011 11:58 am

Insegno nella scuola secondaria di primo grado.

Poiché non ho la terza classe. quest'anno vorrei presentare domanda per poter fare il presidente di commissione in altra scuola. Qualcuno di voi sa che cosa bisogna fare? Uscirà una domanda, una messa a disposizione?

grazie a tutti

agf

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Messaggio Da lallaorizzonte Gio Mar 10, 2011 12:09 pm

sei insegnante a tempo determinato o indeterminato?

nel primo caso, quando scade il tuo contratto?

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Messaggio Da agf Gio Mar 10, 2011 12:11 pm

lallaorizzonte ha scritto:sei insegnante a tempo determinato o indeterminato?

nel primo caso, quando scade il tuo contratto?


tempo indeterminato.
Insegno in due classi prime.
grazie.

agf

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Messaggio Da lallaorizzonte Gio Mar 10, 2011 12:38 pm

gli usp stanno cominciando a pubblicare i modelli di domanda (sono provinciali)

qui ad es. quello di napoli

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Messaggio Da forza Lun Apr 11, 2011 9:54 pm

qualcuno sa quando sono nominati i presidneti di commissione?
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Messaggio Da giulia boffa Lun Apr 11, 2011 9:57 pm

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milano ha già pubblicato i nomi
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Messaggio Da iza Lun Mag 09, 2011 8:21 pm

se un docente è nominato in una scuola l'ultimo mese di scuola può essere licenziato prima degli esami di licenza media dando cosi il compito di portare i ragazzia agli esami ad un altro docente presente nella scuola sempre della stessa materia o con la laurea in quella materia?grazie

iza

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Messaggio Da tittybariw Lun Mag 09, 2011 8:29 pm

si può presentare la messa a disposizione per commissario agli esami di terza media????

pensavo si potesse fare solo x le superiori
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Messaggio Da iza Lun Mag 09, 2011 8:48 pm

no non si può. Io chiedevo se un docente è nominato ultimo mese e quindi ha contratto fino a fine lezioni può essere licenziato prima degli esami??

iza

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Messaggio Da tittybariw Mar Mag 10, 2011 11:39 am

iza ha scritto:no non si può. Io chiedevo se un docente è nominato ultimo mese e quindi ha contratto fino a fine lezioni può essere licenziato prima degli esami??

ah ora sì
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Messaggio Da iza Mar Mag 10, 2011 7:38 pm

quindi può essere licenziato???

iza

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Messaggio Da biancabari Ven Mag 27, 2011 10:09 pm

iza ha scritto:se un docente è nominato in una scuola l'ultimo mese di scuola può essere licenziato prima degli esami di licenza media dando cosi il compito di portare i ragazzia agli esami ad un altro docente presente nella scuola sempre della stessa materia o con la laurea in quella materia?grazie

PER PAOLO:

ho una terza media nella quale insegno geografia sin dal 10 ottobre 2010 ,per una supplenza che è andata avanti con proroghe e con interruzioni dei contratti.
Il dirigente mi ha presentato il contratto fino all'8 giugno continuato e che comprende anche i gg. di scrutinio e ratifica.
Gli esami nin li farò: è giusto?No,per i ragazzi.
Qual'è la normativa che potrebbe tutelarmi,non ricordo bene....
GRAZIE MILLE...............

biancabari

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Messaggio Da Paolo1974 Ven Mag 27, 2011 10:23 pm

biancabari ha scritto:
iza ha scritto:se un docente è nominato in una scuola l'ultimo mese di scuola può essere licenziato prima degli esami di licenza media dando cosi il compito di portare i ragazzia agli esami ad un altro docente presente nella scuola sempre della stessa materia o con la laurea in quella materia?grazie

PER PAOLO:

ho una terza media nella quale insegno geografia sin dal 10 ottobre 2010 ,per una supplenza che è andata avanti con proroghe e con interruzioni dei contratti.
Il dirigente mi ha presentato il contratto fino all'8 giugno continuato e che comprende anche i gg. di scrutinio e ratifica.
Gli esami nin li farò: è giusto?No,per i ragazzi.
Qual'è la normativa che potrebbe tutelarmi,non ricordo bene....
GRAZIE MILLE...............


Devi esserci.

Scrutini ed esami.

Ma non con proroga se la titolare non ha i 90 giorni di assenza in riferimento all'art 37. Ma comunque ti spettano.

Di Lalla:

La nota del 10 giugno 2009 afferma

"2) L’art.37 del vigente C.C.N.L. del personale del comparto scuola, nel disciplinare i casi di rientro del docente titolare dopo il 30 aprile, dispone che , per ragioni di continuità didattica, ove l’assenza
del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali, il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Tale disposizione -
estensibile, ovviamente, alla generalità del personale docente supplente temporaneo in servizio sino al termine delle lezioni che abbia l’incombenza della partecipazione agli scrutini e alle valutazioni
finali - comporta che l’eventuale contratto del supplente originariamente previsto fino al termine delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare il supplente medesimo.

Il Ministero ha poi pubblicato la nota del 17 giugno 2009, in cui a chiarimento e parziale rettifica della precedente, afferma

"al punto 2) ” Personale docente” della predetta nota, le disposizioni che prevedono il mantenimento in servizio del supplente temporaneo per gli scrutini e le valutazioni finali, riguardano esclusivamente i supplenti che si trovino in servizio in sostituzione di docenti che rientrino dopo il 30 aprile, in applicazione delle specifiche ipotesi stabilite al riguardo dall'art.37 del vigente C.C.N.L. del comparto scuola.

Per il restante personale docente supplente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art.37 – si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all'ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale"

Pertanto, le situazioni contrattuali dei docenti con contratto fino al termine delle lezioni vanno distinte in base alla tipologia di assenza del titolare:

- il mantenimento in servizio, con proroga del contratto dal giorno successivo al termine delle lezioni fino all'ultimo giorno di scrutini e/o esami spetta al docente che sostituisce il collega che rientra dopo il 30 aprile, come indicato dall'art. 37 del CCNL: "1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali."

- il contratto per i giorni necessari agli scrutini e/o agli esami solo per i docenti supplenti temporanei che non rientrano nell'ipotesi dell'art. 37
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Messaggio Da biancabari Dom Mag 29, 2011 10:41 am

Paolo1974 ha scritto:
biancabari ha scritto:
iza ha scritto:se un docente è nominato in una scuola l'ultimo mese di scuola può essere licenziato prima degli esami di licenza media dando cosi il compito di portare i ragazzia agli esami ad un altro docente presente nella scuola sempre della stessa materia o con la laurea in quella materia?grazie

PER PAOLO:

ho una terza media nella quale insegno geografia sin dal 10 ottobre 2010 ,per una supplenza che è andata avanti con proroghe e con interruzioni dei contratti.
Il dirigente mi ha presentato il contratto fino all'8 giugno continuato e che comprende anche i gg. di scrutinio e ratifica.
Gli esami nin li farò: è giusto?No,per i ragazzi.
Qual'è la normativa che potrebbe tutelarmi,non ricordo bene....
GRAZIE MILLE...............


Devi esserci.

Scrutini ed esami.

Ma non con proroga se la titolare non ha i 90 giorni di assenza in riferimento all'art 37. Ma comunque ti spettano.

Di Lalla:

La nota del 10 giugno 2009 afferma

"2) L’art.37 del vigente C.C.N.L. del personale del comparto scuola, nel disciplinare i casi di rientro del docente titolare dopo il 30 aprile, dispone che , per ragioni di continuità didattica, ove l’assenza
del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali, il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Tale disposizione -
estensibile, ovviamente, alla generalità del personale docente supplente temporaneo in servizio sino al termine delle lezioni che abbia l’incombenza della partecipazione agli scrutini e alle valutazioni
finali - comporta che l’eventuale contratto del supplente originariamente previsto fino al termine delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare il supplente medesimo.

Il Ministero ha poi pubblicato la nota del 17 giugno 2009, in cui a chiarimento e parziale rettifica della precedente, afferma

"al punto 2) ” Personale docente” della predetta nota, le disposizioni che prevedono il mantenimento in servizio del supplente temporaneo per gli scrutini e le valutazioni finali, riguardano esclusivamente i supplenti che si trovino in servizio in sostituzione di docenti che rientrino dopo il 30 aprile, in applicazione delle specifiche ipotesi stabilite al riguardo dall'art.37 del vigente C.C.N.L. del comparto scuola.

Per il restante personale docente supplente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art.37 – si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all'ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale"

Pertanto, le situazioni contrattuali dei docenti con contratto fino al termine delle lezioni vanno distinte in base alla tipologia di assenza del titolare:

- il mantenimento in servizio, con proroga del contratto dal giorno successivo al termine delle lezioni fino all'ultimo giorno di scrutini e/o esami spetta al docente che sostituisce il collega che rientra dopo il 30 aprile, come indicato dall'art. 37 del CCNL: "1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali."

- il contratto per i giorni necessari agli scrutini e/o agli esami solo per i docenti supplenti temporanei che non rientrano nell'ipotesi dell'art. 37


Grazie Paolo x la risposta.
Non ho capito solo una cosa:
La preside sostiene che il mio contratto è pieno di interruzioni con tfr e poche proroghe ,per cui gli esami non mi spettano,la scuola risparmierebbe i pagamenti e sarà nominato il commissario ad acta.....La titolare non si è mai fatta vedere e non è rientrata.

E' VERO CIO'?
I Presidi e applicato di segreteria ci prendono per i fondelli a noi poveri precari senza nè capo nè coda...
Rispondimi in modo da parlarne a scuola con il regolamento in mano.

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Messaggio Da Paolo1974 Dom Mag 29, 2011 10:47 am

biancabari ha scritto:
Paolo1974 ha scritto:
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ho una terza media nella quale insegno geografia sin dal 10 ottobre 2010 ,per una supplenza che è andata avanti con proroghe e con interruzioni dei contratti.
Il dirigente mi ha presentato il contratto fino all'8 giugno continuato e che comprende anche i gg. di scrutinio e ratifica.
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Ma non con proroga se la titolare non ha i 90 giorni di assenza in riferimento all'art 37. Ma comunque ti spettano.

Di Lalla:

La nota del 10 giugno 2009 afferma

"2) L’art.37 del vigente C.C.N.L. del personale del comparto scuola, nel disciplinare i casi di rientro del docente titolare dopo il 30 aprile, dispone che , per ragioni di continuità didattica, ove l’assenza
del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali, il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Tale disposizione -
estensibile, ovviamente, alla generalità del personale docente supplente temporaneo in servizio sino al termine delle lezioni che abbia l’incombenza della partecipazione agli scrutini e alle valutazioni
finali - comporta che l’eventuale contratto del supplente originariamente previsto fino al termine delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare il supplente medesimo.

Il Ministero ha poi pubblicato la nota del 17 giugno 2009, in cui a chiarimento e parziale rettifica della precedente, afferma

"al punto 2) ” Personale docente” della predetta nota, le disposizioni che prevedono il mantenimento in servizio del supplente temporaneo per gli scrutini e le valutazioni finali, riguardano esclusivamente i supplenti che si trovino in servizio in sostituzione di docenti che rientrino dopo il 30 aprile, in applicazione delle specifiche ipotesi stabilite al riguardo dall'art.37 del vigente C.C.N.L. del comparto scuola.

Per il restante personale docente supplente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art.37 – si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all'ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale"

Pertanto, le situazioni contrattuali dei docenti con contratto fino al termine delle lezioni vanno distinte in base alla tipologia di assenza del titolare:

- il mantenimento in servizio, con proroga del contratto dal giorno successivo al termine delle lezioni fino all'ultimo giorno di scrutini e/o esami spetta al docente che sostituisce il collega che rientra dopo il 30 aprile, come indicato dall'art. 37 del CCNL: "1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali."

- il contratto per i giorni necessari agli scrutini e/o agli esami solo per i docenti supplenti temporanei che non rientrano nell'ipotesi dell'art. 37


Grazie Paolo x la risposta.
Non ho capito solo una cosa:
La preside sostiene che il mio contratto è pieno di interruzioni con tfr e poche proroghe ,per cui gli esami non mi spettano,la scuola risparmierebbe i pagamenti e sarà nominato il commissario ad acta.....La titolare non si è mai fatta vedere e non è rientrata.

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Messaggio Da marcusl Dom Mag 29, 2011 10:57 pm

Ho due terze in una scuola e una prima in un altra, insegno Matematica (quindi ho correzione Invalsi e prova scritta, con relativa correzione) la scuola nella quale ho la prima può obbligarmi a fare un turno di sorveglianza negli scritti?

marcusl

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Messaggio Da biancabari Lun Mag 30, 2011 10:30 am

Paolo1974 ha scritto:
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Il dirigente mi ha presentato il contratto fino all'8 giugno continuato e che comprende anche i gg. di scrutinio e ratifica.
Gli esami nin li farò: è giusto?No,per i ragazzi.
Qual'è la normativa che potrebbe tutelarmi,non ricordo bene....
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Scrutini ed esami.

Ma non con proroga se la titolare non ha i 90 giorni di assenza in riferimento all'art 37. Ma comunque ti spettano.



Ciao Paolo,
in segreteria mi dicono che il contratto per l'esame non mi compete perchè la docente titolare ha chiesto e ottenuto un periodo di ferie dal 21/04/2011 al 26/04/2011 (vacanze pasquli) rientrando prima del 30 aprile (sulla carta).Si capisce che verrebbe meno una delle condizioni per ottenere il contratto comprensivo dei giorni relativi agli esami.
Tu che ne pensi?
Mi indicheresti l'eventuale normativa al di là dell'art.37 del C.C.N.L.?
RISPONDIMI QUANTO PRIMA.Ciao.

Di Lalla:

La nota del 10 giugno 2009 afferma

"2) L’art.37 del vigente C.C.N.L. del personale del comparto scuola, nel disciplinare i casi di rientro del docente titolare dopo il 30 aprile, dispone che , per ragioni di continuità didattica, ove l’assenza
del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali, il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Tale disposizione -
estensibile, ovviamente, alla generalità del personale docente supplente temporaneo in servizio sino al termine delle lezioni che abbia l’incombenza della partecipazione agli scrutini e alle valutazioni
finali - comporta che l’eventuale contratto del supplente originariamente previsto fino al termine delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare il supplente medesimo.

Il Ministero ha poi pubblicato la nota del 17 giugno 2009, in cui a chiarimento e parziale rettifica della precedente, afferma

"al punto 2) ” Personale docente” della predetta nota, le disposizioni che prevedono il mantenimento in servizio del supplente temporaneo per gli scrutini e le valutazioni finali, riguardano esclusivamente i supplenti che si trovino in servizio in sostituzione di docenti che rientrino dopo il 30 aprile, in applicazione delle specifiche ipotesi stabilite al riguardo dall'art.37 del vigente C.C.N.L. del comparto scuola.

Per il restante personale docente supplente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art.37 – si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all'ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale"

Pertanto, le situazioni contrattuali dei docenti con contratto fino al termine delle lezioni vanno distinte in base alla tipologia di assenza del titolare:

- il mantenimento in servizio, con proroga del contratto dal giorno successivo al termine delle lezioni fino all'ultimo giorno di scrutini e/o esami spetta al docente che sostituisce il collega che rientra dopo il 30 aprile, come indicato dall'art. 37 del CCNL: "1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali."

- il contratto per i giorni necessari agli scrutini e/o agli esami solo per i docenti supplenti temporanei che non rientrano nell'ipotesi dell'art. 37


Grazie Paolo x la risposta.
Non ho capito solo una cosa:
La preside sostiene che il mio contratto è pieno di interruzioni con tfr e poche proroghe ,per cui gli esami non mi spettano,la scuola risparmierebbe i pagamenti e sarà nominato il commissario ad acta.....La titolare non si è mai fatta vedere e non è rientrata.

E' VERO CIO'?
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Il tuo contratto arriva fino al termine delle lezioni? Questo è ciò che conta. E poi se ti spettano gli scrutini ti devono spettare pure gli esami

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Messaggio Da biancabari Lun Mag 30, 2011 3:24 pm

biancabari ha scritto:
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Il dirigente mi ha presentato il contratto fino all'8 giugno continuato e che comprende anche i gg. di scrutinio e ratifica.
Gli esami nin li farò: è giusto?No,per i ragazzi.
Qual'è la normativa che potrebbe tutelarmi,non ricordo bene....
GRAZIE MILLE...............


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Ma non con proroga se la titolare non ha i 90 giorni di assenza in riferimento all'art 37. Ma comunque ti spettano.



Ciao Paolo,
in segreteria mi dicono che il contratto per l'esame non mi compete perchè la docente titolare ha chiesto e ottenuto un periodo di ferie dal 21/04/2011 al 26/04/2011 (vacanze pasquli) rientrando prima del 30 aprile (sulla carta).Si capisce che verrebbe meno una delle condizioni per ottenere il contratto comprensivo dei giorni relativi agli esami.
Tu che ne pensi?
Mi indicheresti l'eventuale normativa al di là dell'art.37 del C.C.N.L.?
RISPONDIMI QUANTO PRIMA.Ciao.



Ciao Giulia potresti leggere ciò che chiedo a Paolo,dato che lui non è ancora in linea?
Cerca di rispondermi,ti prego.

Di Lalla:

La nota del 10 giugno 2009 afferma

"2) L’art.37 del vigente C.C.N.L. del personale del comparto scuola, nel disciplinare i casi di rientro del docente titolare dopo il 30 aprile, dispone che , per ragioni di continuità didattica, ove l’assenza
del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali, il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Tale disposizione -
estensibile, ovviamente, alla generalità del personale docente supplente temporaneo in servizio sino al termine delle lezioni che abbia l’incombenza della partecipazione agli scrutini e alle valutazioni
finali - comporta che l’eventuale contratto del supplente originariamente previsto fino al termine delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare il supplente medesimo.

Il Ministero ha poi pubblicato la nota del 17 giugno 2009, in cui a chiarimento e parziale rettifica della precedente, afferma

"al punto 2) ” Personale docente” della predetta nota, le disposizioni che prevedono il mantenimento in servizio del supplente temporaneo per gli scrutini e le valutazioni finali, riguardano esclusivamente i supplenti che si trovino in servizio in sostituzione di docenti che rientrino dopo il 30 aprile, in applicazione delle specifiche ipotesi stabilite al riguardo dall'art.37 del vigente C.C.N.L. del comparto scuola.

Per il restante personale docente supplente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art.37 – si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all'ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale"

Pertanto, le situazioni contrattuali dei docenti con contratto fino al termine delle lezioni vanno distinte in base alla tipologia di assenza del titolare:

- il mantenimento in servizio, con proroga del contratto dal giorno successivo al termine delle lezioni fino all'ultimo giorno di scrutini e/o esami spetta al docente che sostituisce il collega che rientra dopo il 30 aprile, come indicato dall'art. 37 del CCNL: "1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali."

- il contratto per i giorni necessari agli scrutini e/o agli esami solo per i docenti supplenti temporanei che non rientrano nell'ipotesi dell'art. 37


Grazie Paolo x la risposta.
Non ho capito solo una cosa:
La preside sostiene che il mio contratto è pieno di interruzioni con tfr e poche proroghe ,per cui gli esami non mi spettano,la scuola risparmierebbe i pagamenti e sarà nominato il commissario ad acta.....La titolare non si è mai fatta vedere e non è rientrata.

E' VERO CIO'?
I Presidi e applicato di segreteria ci prendono per i fondelli a noi poveri precari senza nè capo nè coda...
Rispondimi in modo da parlarne a scuola con il regolamento in mano.


Il tuo contratto arriva fino al termine delle lezioni? Questo è ciò che conta. E poi se ti spettano gli scrutini ti devono spettare pure gli esami

biancabari

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esami III media Empty Re: esami III media

Messaggio Da SABINA71 Lun Giu 06, 2011 8:47 pm

biancabari ha scritto:
biancabari ha scritto:
Paolo1974 ha scritto:
biancabari ha scritto:
Paolo1974 ha scritto:
biancabari ha scritto:
iza ha scritto:se un docente è nominato in una scuola l'ultimo mese di scuola può essere licenziato prima degli esami di licenza media dando cosi il compito di portare i ragazzia agli esami ad un altro docente presente nella scuola sempre della stessa materia o con la laurea in quella materia?grazie

PER PAOLO:

ho una terza media nella quale insegno geografia sin dal 10 ottobre 2010 ,per una supplenza che è andata avanti con proroghe e con interruzioni dei contratti.
Il dirigente mi ha presentato il contratto fino all'8 giugno continuato e che comprende anche i gg. di scrutinio e ratifica.
Gli esami nin li farò: è giusto?No,per i ragazzi.
Qual'è la normativa che potrebbe tutelarmi,non ricordo bene....
GRAZIE MILLE...............
Devi esserci.

Scrutini ed esami.

Ma non con proroga se la titolare non ha i 90 giorni di assenza in riferimento all'art 37. Ma comunque ti spettano.



Ciao Paolo,
in segreteria mi dicono che il contratto per l'esame non mi compete perchè la docente titolare ha chiesto e ottenuto un periodo di ferie dal 21/04/2011 al 26/04/2011 (vacanze pasquli) rientrando prima del 30 aprile (sulla carta).Si capisce che verrebbe meno una delle condizioni per ottenere il contratto comprensivo dei giorni relativi agli esami.
Tu che ne pensi?
Mi indicheresti l'eventuale normativa al di là dell'art.37 del C.C.N.L.?
RISPONDIMI QUANTO PRIMA.Ciao.



Ciao Giulia potresti leggere ciò che chiedo a Paolo,dato che lui non è ancora in linea?
Cerca di rispondermi,ti prego.

Di Lalla:

La nota del 10 giugno 2009 afferma

"2) L’art.37 del vigente C.C.N.L. del personale del comparto scuola, nel disciplinare i casi di rientro del docente titolare dopo il 30 aprile, dispone che , per ragioni di continuità didattica, ove l’assenza
del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali, il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Tale disposizione -
estensibile, ovviamente, alla generalità del personale docente supplente temporaneo in servizio sino al termine delle lezioni che abbia l’incombenza della partecipazione agli scrutini e alle valutazioni
finali - comporta che l’eventuale contratto del supplente originariamente previsto fino al termine delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare il supplente medesimo.

Il Ministero ha poi pubblicato la nota del 17 giugno 2009, in cui a chiarimento e parziale rettifica della precedente, afferma

"al punto 2) ” Personale docente” della predetta nota, le disposizioni che prevedono il mantenimento in servizio del supplente temporaneo per gli scrutini e le valutazioni finali, riguardano esclusivamente i supplenti che si trovino in servizio in sostituzione di docenti che rientrino dopo il 30 aprile, in applicazione delle specifiche ipotesi stabilite al riguardo dall'art.37 del vigente C.C.N.L. del comparto scuola.

Per il restante personale docente supplente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art.37 – si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all'ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale"

Pertanto, le situazioni contrattuali dei docenti con contratto fino al termine delle lezioni vanno distinte in base alla tipologia di assenza del titolare:

- il mantenimento in servizio, con proroga del contratto dal giorno successivo al termine delle lezioni fino all'ultimo giorno di scrutini e/o esami spetta al docente che sostituisce il collega che rientra dopo il 30 aprile, come indicato dall'art. 37 del CCNL: "1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali."

- il contratto per i giorni necessari agli scrutini e/o agli esami solo per i docenti supplenti temporanei che non rientrano nell'ipotesi dell'art. 37


Grazie Paolo x la risposta.
Non ho capito solo una cosa:
La preside sostiene che il mio contratto è pieno di interruzioni con tfr e poche proroghe ,per cui gli esami non mi spettano,la scuola risparmierebbe i pagamenti e sarà nominato il commissario ad acta.....La titolare non si è mai fatta vedere e non è rientrata.

E' VERO CIO'?
I Presidi e applicato di segreteria ci prendono per i fondelli a noi poveri precari senza nè capo nè coda...
Rispondimi in modo da parlarne a scuola con il regolamento in mano.


Il tuo contratto arriva fino al termine delle lezioni? Questo è ciò che conta. E poi se ti spettano gli scrutini ti devono spettare pure gli esami


ho letto i post, ma la situazione non mi è molto chiara!posso provare a spiegarvi la nostra? in una terza media insegnamo rispettivamente italiano, storia e geografia, tutte e tre con contratti di supplenza, il ds vuole nominare per gli esami una sola di noi oppure far fare gli esami ad una collega che non ha avuto quella classe ma ha contratto da at fino al 31 agosto? gli esami non spetterebbero a tutte noi trei il cui contratto scade l'8 giugno? abbiamo preso servizio tutte in tempi diversi, ma tutte da almeno 90 giorni. nel caso ci spettasse fare gli esami dovremmo rifarci all'art. 37 del cnl?
grazie


SABINA71

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