colloqui individuali su 2 scuole
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colloqui individuali su 2 scuole
chi ha 2 scuole come si regola x i colloqui individuali? un'ora e un'ora? un'ora in tutto? mezzora e mezzora? 40 minuti da una parte e 20 dall'altra in base al numero di ore?
forza- Moderatore
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Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: colloqui individuali su 2 scuole
su appuntamento quando serve
non esiste la 19a ora , figuriamoci la 20a
non esiste la 19a ora , figuriamoci la 20a
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Re: colloqui individuali su 2 scuole
entrambe le scuole, e non solo le mie, vorrebbero che fossi presente ai colloqui individulai in base all'orario di ricevimento; da entrambe le parti i genitori chiedono appuntamento e io li spalmo sui vari giorni di colloquio... una scuola ha deliberato ricevimento per dieci settimane a quadrimestre, l'altra due volte al mese... però, anche andando su appuntamento, eh sì che sono veloce, l'ora non mi basta mai....
Inoltre vogliono che sia presente anche se x caso non ho appuntamenti....
Inoltre vogliono che sia presente anche se x caso non ho appuntamenti....
forza- Moderatore
- Messaggi : 5304
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: colloqui individuali su 2 scuole
Art. 25 comma 3 del CCNL
I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale docente ed educativo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente.
Art. 29 comma 3 del CCNL
Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;[...]
Art. 29 comma 4 del CCNL
4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
Qualsiasi delibera che imponga la cosiddetta "diciannovesima ora" a disposizione (indipendentemente da preventivi contatti e/o appuntamenti) costituisce una violazione dell'art. 25 comma 3 ed è pertanto antisindacale. A meno che l'imposizione obbligatoria non rientri negli ordinari adempimenti previsti nell'ambito delle 40 ore annue. In tal caso deve essere preventivamente concordato con i due dirigenti scolastici il piano annuale fino al raggiungimento delle 40 ore, in cui, ovviamente, far rientrare anche gli orari di ricevimento, ai sensi dell'art. 29 comma 3.
L'imposizione, infine, costituisce una violazione dell'art. 29 comma 4, in quanto l'orario di ricevimento fisso non garantisce la concreta accessibilità al servizio: se un genitore è impossibilitato a conferire in tale orario e in occasione dei colloqui generali, è di fatto impossibilitato ad accedere al servizio, in quanto l'orario di ricevimento fisso ti autorizzerebbe (implicitamente) a rifiutare qualsiasi incontro al di fuori di queste occasioni.
In alternativa, questa diciannovesima ora è lavoro straordinario a tutti gli effetti e, come tale, deve essere remunerata.
Penso che una lettera formale sia più che sufficiente ad esentarti dall'obbligo di assolvere a questa imposizione. Qualora dovesse esserci un'ulteriore imposizione (in forma scritta) o sanzione disciplinare, il passo successivo è un ricorso in sede giudiziale.
Fermo restando che, prevvio appuntamento, tu offri la tua disponibilità a colloqui individuali in qualsiasi giorno e ora della settimana, nell'ambito degli orari di apertura della scuola e fuori dal tuo orario di cattedra.
I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale docente ed educativo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente.
Art. 29 comma 3 del CCNL
Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;[...]
Art. 29 comma 4 del CCNL
4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
Qualsiasi delibera che imponga la cosiddetta "diciannovesima ora" a disposizione (indipendentemente da preventivi contatti e/o appuntamenti) costituisce una violazione dell'art. 25 comma 3 ed è pertanto antisindacale. A meno che l'imposizione obbligatoria non rientri negli ordinari adempimenti previsti nell'ambito delle 40 ore annue. In tal caso deve essere preventivamente concordato con i due dirigenti scolastici il piano annuale fino al raggiungimento delle 40 ore, in cui, ovviamente, far rientrare anche gli orari di ricevimento, ai sensi dell'art. 29 comma 3.
L'imposizione, infine, costituisce una violazione dell'art. 29 comma 4, in quanto l'orario di ricevimento fisso non garantisce la concreta accessibilità al servizio: se un genitore è impossibilitato a conferire in tale orario e in occasione dei colloqui generali, è di fatto impossibilitato ad accedere al servizio, in quanto l'orario di ricevimento fisso ti autorizzerebbe (implicitamente) a rifiutare qualsiasi incontro al di fuori di queste occasioni.
In alternativa, questa diciannovesima ora è lavoro straordinario a tutti gli effetti e, come tale, deve essere remunerata.
Penso che una lettera formale sia più che sufficiente ad esentarti dall'obbligo di assolvere a questa imposizione. Qualora dovesse esserci un'ulteriore imposizione (in forma scritta) o sanzione disciplinare, il passo successivo è un ricorso in sede giudiziale.
Fermo restando che, prevvio appuntamento, tu offri la tua disponibilità a colloqui individuali in qualsiasi giorno e ora della settimana, nell'ambito degli orari di apertura della scuola e fuori dal tuo orario di cattedra.
Ospite- Ospite
Re: colloqui individuali su 2 scuole
a proposito di colloqui, qualcuno ha la normativa
riguardante le persone con cui possimao conferire? intendo il caso
di alunni con genitori divorziati... spesso al colloquio vengono
i compagni del padre o della madre, ma non credo sia legale...
riguardante le persone con cui possimao conferire? intendo il caso
di alunni con genitori divorziati... spesso al colloquio vengono
i compagni del padre o della madre, ma non credo sia legale...
forza- Moderatore
- Messaggi : 5304
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: colloqui individuali su 2 scuole
Il problema è che spesso non siamo sufficientemente informati in merito. Se un genitore divorziato ha perso del tutto la potestà, per non parlare di interdizione da parte del giudice, rappresenta una terza persona con cui non dovremmo assolutamente conferire. Queste informazioni dovrebbero essere a disposizione della scuola e dei suoi operatori, ma spesso l'eccessiva tutela della privacy apre il terreno a violazioni ben più gravi: se un genitore si presenta ad un colloquio per chiedere informazioni sul figlio, non penso al contesto più naturale e non al tentativo di un separato di interferire con l'educazione di un ragazzo di cui ha perso la potestà.forza ha scritto:a proposito di colloqui, qualcuno ha la normativa
riguardante le persone con cui possimao conferire? intendo il caso
di alunni con genitori divorziati... spesso al colloquio vengono
i compagni del padre o della madre, ma non credo sia legale...
Ospite- Ospite
Re: colloqui individuali su 2 scuole
Io ho due scuole: anzichè dare disponibilità al ricevimento per 1 ora nelle prime due settimane del mese, in ciascuno metto a disposizione solo 1 ora nella prima settimana del mese. Così è prassi in entrambe le scuole per chi ha spezzoni o part-time
Atene- Messaggi : 2438
Data d'iscrizione : 30.12.11
Re: colloqui individuali su 2 scuole
martedì c'è il consiglio di interclasse nei due plessi presso i quali sn ins.di sostegno (svolgo 3h in uno e 5 nell'altro) E' necessaria la mia presenza (essendoci anche l'altra ins.d sostegno che ha più ore di me)? e dove è giusto che sia presente?
marine star- Messaggi : 604
Data d'iscrizione : 11.10.11
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