BLOCCO NEO IMMESSA E 104
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giulia boffa
trinacria2
6 partecipanti
Orizzonte Scuola Forum :: Mobilità, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, graduatoria interna istituto
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BLOCCO NEO IMMESSA E 104
LALLA,
VORREI DEI CHIARIMENTI RIGUARDO AL CASO DI UNA MIA AMICA MOLTO DISPERATA.
e' STATA IMMESSA IN RUOLO A SETTEMBRE 2013 DOPO SVARIATI ANNI DI PRECARIATO IN UNA REGIONE DIVERSA DA QUELLA DI RESIDENZA SUA E DELLA SUA FAMIGLIA.
pOTREBBE OVVIARE AL BLOCCO DEL TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE ASSISTENDO LA NONNA CHE HA LA 104 ART.3 COMMA 3 E COSA DEVE FARE? aSPETTO FIDUCIOSA UNA TUA RISPOSTA
VORREI DEI CHIARIMENTI RIGUARDO AL CASO DI UNA MIA AMICA MOLTO DISPERATA.
e' STATA IMMESSA IN RUOLO A SETTEMBRE 2013 DOPO SVARIATI ANNI DI PRECARIATO IN UNA REGIONE DIVERSA DA QUELLA DI RESIDENZA SUA E DELLA SUA FAMIGLIA.
pOTREBBE OVVIARE AL BLOCCO DEL TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE ASSISTENDO LA NONNA CHE HA LA 104 ART.3 COMMA 3 E COSA DEVE FARE? aSPETTO FIDUCIOSA UNA TUA RISPOSTA
trinacria2- Messaggi : 33
Data d'iscrizione : 04.05.13
Re: BLOCCO NEO IMMESSA E 104
deve diventare referente unica della nonna, portando a scuola tutta la documentazione medica della nonna e tutte le dichiarazioni dei parenti che non possono assisterla per motivi non dipendenti dalla loro volontà (lavoro, malattia ecc)
potrà poi chiedere ap con precedenza, per il trasferimento non c'è nulla da fare se la 104 non è per figli. coniuge o genitori, in quest'ultimo caso è possibile ma senza alcuna precedenza
potrà poi chiedere ap con precedenza, per il trasferimento non c'è nulla da fare se la 104 non è per figli. coniuge o genitori, in quest'ultimo caso è possibile ma senza alcuna precedenza
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Re: BLOCCO NEO IMMESSA E 104
Chiedo scusa,
avevo inteso che l'assistenza ad un genitore con 104 non fosse motivo per ovviare il blocco quinquennale e poter chiedere il trasferimento interprovinciale, ma fosse solo rivolta a figli e coniuge. Mi confermi dunque questa possibilità, laddove il docente dimostri di essere l'unica persona in grado di occuparsi del genitore con disabilità? Grazie
avevo inteso che l'assistenza ad un genitore con 104 non fosse motivo per ovviare il blocco quinquennale e poter chiedere il trasferimento interprovinciale, ma fosse solo rivolta a figli e coniuge. Mi confermi dunque questa possibilità, laddove il docente dimostri di essere l'unica persona in grado di occuparsi del genitore con disabilità? Grazie
Britishblue- Messaggi : 9
Data d'iscrizione : 22.10.13
Re: BLOCCO NEO IMMESSA E 104
confermo
la possibilità del trasferimento c'è, ma non vale la precedenza, sarai a punteggio con gli altri
la possibilità del trasferimento c'è, ma non vale la precedenza, sarai a punteggio con gli altri
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Re: BLOCCO NEO IMMESSA E 104
Con un genitore invalido al 70% si può chiedere ap con precedenza prima del blocco di 5 anni?
PS Sono l'unica familiare di primo grado.
PS Sono l'unica familiare di primo grado.
A0quarantasette- Messaggi : 3404
Data d'iscrizione : 29.08.12
Re: BLOCCO NEO IMMESSA E 104
Ciao Giulia,giulia boffa ha scritto:confermo
la possibilità del trasferimento c'è, ma non vale la precedenza, sarai a punteggio con gli altri
ma secondo il contratto:
Nel contesto della procedura dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi o a coloro che esercitano legale tutela del disabile in situazione di gravità al coniuge e al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.
cosa significa: a coloro che esercitano legale tutela del disabile in situazione di gravità??
se io sono tutore legale di mio nonno ho diritto alla precedenza, Giusto?
antonio12345678- Messaggi : 405
Data d'iscrizione : 15.02.12
Re: BLOCCO NEO IMMESSA E 104
qui sta parlando di genitori adottivi o tutori legali in mancanza di genitori
l'articolo è il V, che si riferisce appunto a coniuge, figlio e genitore, non al nonno, per il quale hai possibilità solo di assegnazione provvisoria con precedenza
V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’, OVVERO ASSISTENZA DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’
Nel contesto della procedura dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi o a coloro che esercitano legale tutela del disabile in situazione di gravità, al coniuge e al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità.
l'articolo è il V, che si riferisce appunto a coniuge, figlio e genitore, non al nonno, per il quale hai possibilità solo di assegnazione provvisoria con precedenza
V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’, OVVERO ASSISTENZA DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’
Nel contesto della procedura dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi o a coloro che esercitano legale tutela del disabile in situazione di gravità, al coniuge e al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità.
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Re: BLOCCO NEO IMMESSA E 104
in realtà parla di tutela legale del disabile.
mi sembra abbastanza generico.
anche da questa circolare si evince che dovrebbe essere possibile:
Circolare n.11 Foggia, 7.4.2013
Prot.n. 1114
AI DIRIGENTI SCOLASTICI SCUOLE OGNI
ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA
LORO SEDI
E,P.C. ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA LORO SEDI
OGGETTO: DOMANDE DI MOBILITA’ PERSONALE DELLA SCUOLA A.S. 2013/2014
GRADUATORIE DI ISTITUTO INDIVIDUAZIONE PERSONALE PERDENTE POSTO
DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA – OPZIONI -
Al fine di rendere edotto il personale della scuola in ordine ai criteri che saranno seguiti da parte di questo ufficio circa la valutazione delle domande di trasferimento prodotte per l’a.s.2013/2014, e tenuto conto del confronto con le OO.SS. relativamente alle domande di trasferimento per l’a.s. 2012/2013, si ritiene opportuno fornire le sotto indicate delucidazioni.
Giova prima di tutto evidenziare che tenuto conto degli elementi di importante novità introdotti dall’art. 15 comma 1 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, che ha modificato e integrato le disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulle autocertificazioni, si intende, preliminarmente, richiamare l’attenzione che dal 1° gennaio 2012 si è attivato un vero e proprio processo di “de-certificazione” nei rapporti tra P.A. e privati. Infatti, con l’eccezione dei certificati medici, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive o dall’atto di notorietà. Conseguentemente, le amministrazioni non possono più accettarli né richiederli, tanto in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d’ufficio ai sensi della nuova formulazione dell’articolo 74 del D.P.R. n. 445/2000.
Si evidenziano le responsabilità civili e penali derivanti dall’aver prodotto false dichiarazioni.
1) Elencazione delle categorie, previste dal punto V dell’art. 7 del citato C.C.N.I., aventi titolo alla precedenza ex L. 104/92:
a) genitori (precedenza riconosciuta ad entrambi) - anche adottivi – che assistono figlio disabile in situazione di gravità;
b) coniuge che assiste l’altro coniuge disabile in situazione di gravità;
c) colui che esercita la legale tutela di disabile in situazione di gravità (da documentare con sentenza del Tribunale ovvero con dichiarazione personale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 della legge 183/2011)
d) figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;
e) fratello/sorella, (precedenza da riconoscere solo ad uno di essi) convivente con il disabile in situazione di gravità, nel caso che entrambi i genitori siano deceduti o, perché totalmente inabili, siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave (è necessario comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità : cfr. punto 4 successivo).
mi sembra abbastanza generico.
anche da questa circolare si evince che dovrebbe essere possibile:
Circolare n.11 Foggia, 7.4.2013
Prot.n. 1114
AI DIRIGENTI SCOLASTICI SCUOLE OGNI
ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA
LORO SEDI
E,P.C. ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA LORO SEDI
OGGETTO: DOMANDE DI MOBILITA’ PERSONALE DELLA SCUOLA A.S. 2013/2014
GRADUATORIE DI ISTITUTO INDIVIDUAZIONE PERSONALE PERDENTE POSTO
DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA – OPZIONI -
Al fine di rendere edotto il personale della scuola in ordine ai criteri che saranno seguiti da parte di questo ufficio circa la valutazione delle domande di trasferimento prodotte per l’a.s.2013/2014, e tenuto conto del confronto con le OO.SS. relativamente alle domande di trasferimento per l’a.s. 2012/2013, si ritiene opportuno fornire le sotto indicate delucidazioni.
Giova prima di tutto evidenziare che tenuto conto degli elementi di importante novità introdotti dall’art. 15 comma 1 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, che ha modificato e integrato le disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulle autocertificazioni, si intende, preliminarmente, richiamare l’attenzione che dal 1° gennaio 2012 si è attivato un vero e proprio processo di “de-certificazione” nei rapporti tra P.A. e privati. Infatti, con l’eccezione dei certificati medici, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive o dall’atto di notorietà. Conseguentemente, le amministrazioni non possono più accettarli né richiederli, tanto in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d’ufficio ai sensi della nuova formulazione dell’articolo 74 del D.P.R. n. 445/2000.
Si evidenziano le responsabilità civili e penali derivanti dall’aver prodotto false dichiarazioni.
1) Elencazione delle categorie, previste dal punto V dell’art. 7 del citato C.C.N.I., aventi titolo alla precedenza ex L. 104/92:
a) genitori (precedenza riconosciuta ad entrambi) - anche adottivi – che assistono figlio disabile in situazione di gravità;
b) coniuge che assiste l’altro coniuge disabile in situazione di gravità;
c) colui che esercita la legale tutela di disabile in situazione di gravità (da documentare con sentenza del Tribunale ovvero con dichiarazione personale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 della legge 183/2011)
d) figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;
e) fratello/sorella, (precedenza da riconoscere solo ad uno di essi) convivente con il disabile in situazione di gravità, nel caso che entrambi i genitori siano deceduti o, perché totalmente inabili, siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave (è necessario comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità : cfr. punto 4 successivo).
antonio12345678- Messaggi : 405
Data d'iscrizione : 15.02.12
Re: BLOCCO NEO IMMESSA E 104
Giulia,
che ne pensi?
a chi potrei rivolgermi per avere conferma di quanto riportato nel precedente post?
grazie, Antonio
che ne pensi?
a chi potrei rivolgermi per avere conferma di quanto riportato nel precedente post?
grazie, Antonio
antonio12345678- Messaggi : 405
Data d'iscrizione : 15.02.12
Re: BLOCCO NEO IMMESSA E 104
Scusate una domanda aggiuntiva: se uno ha entrambi i genitori disabili al 100% ma un fratello che convive con loro?
php78- Messaggi : 779
Data d'iscrizione : 28.03.11
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