Malattia su spezzone 12.5
3 partecipanti
Malattia su spezzone 12.5
Un'amica ha uno spezzone di 12.5 ore settimanali.
Si è sentita poco bene la settimana scorsa.
L'unico giorno di scuola da coprire era Giovedì scorso.
E' andata dal medico di famiglia che le ha segnato 5 gg
su certificato.
Gli altri giorni erano già liberi perché non aveva scuola.
Nonostante ciò, oggi rientrando a scuola ha avuto
una telefonata dalla Direzione.
Le chiedevano in quali scuole ha lavorato dal 2010
perché dovevano conteggiare quanti giorni di malattia ha
preso nell'arco di tre anni. Se avesse superato una determinata
soglia, quel giorno GIOVEDI', non le sarebbe stato pagato
e le consigliavano di chiedere malattia solo per il singolo giorno.
Vi chiedo gentilmente:
è vero che si fa la conta dei tre anni?
se avesse chiesto solo Giovedì di malattia, le sarebbe
stato pagato? (il medico ha constatato comunque che aveva
bisogno di 5 giorni anche se non doveva andare lo stesso a scuola)
Grazie mille.
Si è sentita poco bene la settimana scorsa.
L'unico giorno di scuola da coprire era Giovedì scorso.
E' andata dal medico di famiglia che le ha segnato 5 gg
su certificato.
Gli altri giorni erano già liberi perché non aveva scuola.
Nonostante ciò, oggi rientrando a scuola ha avuto
una telefonata dalla Direzione.
Le chiedevano in quali scuole ha lavorato dal 2010
perché dovevano conteggiare quanti giorni di malattia ha
preso nell'arco di tre anni. Se avesse superato una determinata
soglia, quel giorno GIOVEDI', non le sarebbe stato pagato
e le consigliavano di chiedere malattia solo per il singolo giorno.
Vi chiedo gentilmente:
è vero che si fa la conta dei tre anni?
se avesse chiesto solo Giovedì di malattia, le sarebbe
stato pagato? (il medico ha constatato comunque che aveva
bisogno di 5 giorni anche se non doveva andare lo stesso a scuola)
Grazie mille.
LordWerner- Messaggi : 64
Data d'iscrizione : 16.10.09
Re: Malattia su spezzone 12.5
E' vero che si contano le malattie dell'ultimo triennio.
Il medico certifica quello che gli risulta, non può scrivere che hai l'emicrania se hai l'influenza :-)
Il medico certifica quello che gli risulta, non può scrivere che hai l'emicrania se hai l'influenza :-)
fradacla- Moderatore
- Messaggi : 22865
Data d'iscrizione : 24.08.10
Re: Malattia su spezzone 12.5
Ma, in teoria, se il medico le avesse segnato un solo giorno,fradacla ha scritto:E' vero che si contano le malattie dell'ultimo triennio.
Il medico certifica quello che gli risulta, non può scrivere che hai l'emicrania se hai l'influenza :-)
le sarebbe stata pagata ugualmente la malattia?
Grazie ancora
LordWerner- Messaggi : 64
Data d'iscrizione : 16.10.09
Re: Malattia su spezzone 12.5
Se con quel giorno raggiungeva il massimo in tre anni comunque avrebbero decurtato il giorno. Però è più facile arrivarci con 5 gg che con uno :-)
ori79- Messaggi : 1284
Data d'iscrizione : 14.06.11
Re: Malattia su spezzone 12.5
Certamente ma chiedevo se dal punto di vista sanitarioori79 ha scritto:Se con quel giorno raggiungeva il massimo in tre anni comunque avrebbero decurtato il giorno. Però è più facile arrivarci con 5 gg che con uno :-)
i certificati con un solo giorno di malattia sono pagati oppure no.
LordWerner- Messaggi : 64
Data d'iscrizione : 16.10.09
Re: Malattia su spezzone 12.5
http://www.orizzontescuola.it/news/personale-della-scuola-e-assenze-malattia-chiarimenti-docenti-dirigenti-e-segreterie-scolastich
Nota bene
Al personale assunto a tempo indeterminato spetta la conservazione del posto per un periodo di 18 mesi nel triennio.
Durante tale periodo:
I primi 9 mesi di assenza sono interamente retribuiti;
Nei successivi 3 mesi la retribuzione viene decurtata del 10%;
Negli ultimi 6 mesi la retribuzione viene decurtata del 50%.
L’eventuale ulteriore periodo di conservazione del posto di altri 18 mesi è senza retribuzione.
Al personale assunto a tempo determinato fino al 30/6 o 31/8 spetta la conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
Per ciascun anno scolastico, il periodo è così retribuito:
Il primo mese è intermente retribuito;
Nel secondo e terzo mese la retribuzione viene decurtata del 50%.
Per i restanti 6 mesi si ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
Al personale assunto a tempo determinato per “supplenze brevi” spettano 30 giorni di malattia in un anno scolastico pagati al 50% (non interrompono l’anzianità di servizio a tutti gli effetti).
Superato il limite di 30 giorni si avrà la risoluzione del rapporto di lavoro.
Non sono ricompresi nel periodo di comporto le assenze dovute a “gravi patologie”.
È utile una precisazione: è il particolare tipo di terapia salvavita, o assimilabile e/o temporaneamente o parzialmente invalidante a qualificare la gravità della patologia.
Non esiste dunque, allo stato, una elencazione e/o specificazione delle c.d. “gravi patologie”, mentre la gravità della patologia non può, in ogni caso, ritenersi rimessa alla valutazione discrezionale del Dirigente scolastico competente ad autorizzare l’assenza per malattia, ma deve essere accertata e certificata dal personale sanitario competente.
La gravità della patologia deve necessariamente essere collegata all’effettuazione di terapie che, per la loro natura e/o per le modalità di svolgimento possano risultare temporaneamente e/o parzialmente invalidanti per il dipendente.
Il dipendente dovrà quindi produrre una certificazione medica attestante sì la grave patologia, ma anche la prescrizione di terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. I due elementi devono dunque coesistere.
Ne consegue che l’assenza per malattia retribuita in caso di grave patologia è inerente esclusivamente a giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e giorni assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie.
Pertanto ogni altro periodo di malattia non riconducibile a tali ipotesi, rientra nel calcolo del periodo di comporto.
Nota bene
Al personale assunto a tempo indeterminato spetta la conservazione del posto per un periodo di 18 mesi nel triennio.
Durante tale periodo:
I primi 9 mesi di assenza sono interamente retribuiti;
Nei successivi 3 mesi la retribuzione viene decurtata del 10%;
Negli ultimi 6 mesi la retribuzione viene decurtata del 50%.
L’eventuale ulteriore periodo di conservazione del posto di altri 18 mesi è senza retribuzione.
Al personale assunto a tempo determinato fino al 30/6 o 31/8 spetta la conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
Per ciascun anno scolastico, il periodo è così retribuito:
Il primo mese è intermente retribuito;
Nel secondo e terzo mese la retribuzione viene decurtata del 50%.
Per i restanti 6 mesi si ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
Al personale assunto a tempo determinato per “supplenze brevi” spettano 30 giorni di malattia in un anno scolastico pagati al 50% (non interrompono l’anzianità di servizio a tutti gli effetti).
Superato il limite di 30 giorni si avrà la risoluzione del rapporto di lavoro.
Non sono ricompresi nel periodo di comporto le assenze dovute a “gravi patologie”.
È utile una precisazione: è il particolare tipo di terapia salvavita, o assimilabile e/o temporaneamente o parzialmente invalidante a qualificare la gravità della patologia.
Non esiste dunque, allo stato, una elencazione e/o specificazione delle c.d. “gravi patologie”, mentre la gravità della patologia non può, in ogni caso, ritenersi rimessa alla valutazione discrezionale del Dirigente scolastico competente ad autorizzare l’assenza per malattia, ma deve essere accertata e certificata dal personale sanitario competente.
La gravità della patologia deve necessariamente essere collegata all’effettuazione di terapie che, per la loro natura e/o per le modalità di svolgimento possano risultare temporaneamente e/o parzialmente invalidanti per il dipendente.
Il dipendente dovrà quindi produrre una certificazione medica attestante sì la grave patologia, ma anche la prescrizione di terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. I due elementi devono dunque coesistere.
Ne consegue che l’assenza per malattia retribuita in caso di grave patologia è inerente esclusivamente a giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e giorni assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie.
Pertanto ogni altro periodo di malattia non riconducibile a tali ipotesi, rientra nel calcolo del periodo di comporto.
fradacla- Moderatore
- Messaggi : 22865
Data d'iscrizione : 24.08.10
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