ATA: FERIE ORDINARIE VS. PERMESSI PER LUTTO
4 partecipanti
Pagina 1 di 1
ATA: FERIE ORDINARIE VS. PERMESSI PER LUTTO
Volevo porre una domanda: se un AT/AA/CS ATA art.40 richiede 3 giorni di ferie ordinarie e nel frattempo subisce un lutto entro il 2°grado di parentela, questi 3 giorni di ferie posso essere "convertiti" in 3 giorni di permesso retribuito per lutto, chiedendo al DSGA la sospensione delle ferie, e quindi conservando i suddetti 3 giorni di ferie ordinarie? Se SI, è possibile citare con precisione la normativa in merito?
Jaco73- Messaggi : 161
Data d'iscrizione : 23.11.10
Re: ATA: FERIE ORDINARIE VS. PERMESSI PER LUTTO
non so citarti la normativa (la cerco) però a me è capitato che avevo ferie nel periodo di natale e ho subito un lutto, ho telefonato a scuola e mi hanno detto che i tre gg di lutto potevo prenderli o al posto delle ferie richieste, annullandole, oppure farle quando mi pareva e cioè avrei potuto prenderle a rientro il 07gennaio.....io ho preferito annullare le ferie e prendere lutto!!!
minniemouse- Messaggi : 2589
Data d'iscrizione : 19.03.12
Re: ATA: FERIE ORDINARIE VS. PERMESSI PER LUTTO
Orientamento ARAN per altro Comparto (è valido a mio avviso per la scuola esclusa la parte in cui dice che i 3 gg. devono essere consecutivi perché il nostro contratto ne prevede espressamente la frazionabilità):
tre giorni di permesso per lutto devono essere consecutivi? Decorrono dal giorno dell’evento o possono decorrere anche successivamente? Le ferie possono essere interrotte da tale tipologia di permesso?
L’art. 19, comma 2, del CCNL del 6.7.1995 stabilisce che, per le fattispecie di lutto espressamente indicate (lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado e di affini di primo grado), il dipendente abbia diritto a tre giorni consecutivi per evento, senza disporre che i tre giorni i debbano, necessariamente, decorrere dalla data dell’evento luttuoso.
Sembra quindi coerente con la lettera della norma ritenere che il permesso possa essere fruito in occasione dell’evento e, quindi, con una decorrenza che può anche essere spostata di qualche giorno rispetto all’evento stesso.
Pertanto, se il dipendente, ad esempio, subisce un lutto di venerdì potrà anche chiedere che il permesso decorra dal lunedì successivo. Se però egli chiede di fruire del permesso con decorrenza dal venerdì, nei tre giorni dovranno inevitabilmente essere conteggiati anche il sabato e la domenica, visto che il citato CCNL prevede che i tre giorni sono consecutivi.
Per quanto concerne la possibilità di sospendere le ferie in presenza di un evento luttuoso, si ricorda che, secondo la disciplina contrattuale, solo la malattia sopraggiunta, di durata superiore a tre giorni o che abbia dato luogo a ricovero ospedaliero, e le sopravvenute esigenze di servizio possono giustificare una interruzione delle ferie. In tutti gli altri casi, pertanto, le ferie continuano a decorrere regolarmente.
tre giorni di permesso per lutto devono essere consecutivi? Decorrono dal giorno dell’evento o possono decorrere anche successivamente? Le ferie possono essere interrotte da tale tipologia di permesso?
L’art. 19, comma 2, del CCNL del 6.7.1995 stabilisce che, per le fattispecie di lutto espressamente indicate (lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado e di affini di primo grado), il dipendente abbia diritto a tre giorni consecutivi per evento, senza disporre che i tre giorni i debbano, necessariamente, decorrere dalla data dell’evento luttuoso.
Sembra quindi coerente con la lettera della norma ritenere che il permesso possa essere fruito in occasione dell’evento e, quindi, con una decorrenza che può anche essere spostata di qualche giorno rispetto all’evento stesso.
Pertanto, se il dipendente, ad esempio, subisce un lutto di venerdì potrà anche chiedere che il permesso decorra dal lunedì successivo. Se però egli chiede di fruire del permesso con decorrenza dal venerdì, nei tre giorni dovranno inevitabilmente essere conteggiati anche il sabato e la domenica, visto che il citato CCNL prevede che i tre giorni sono consecutivi.
Per quanto concerne la possibilità di sospendere le ferie in presenza di un evento luttuoso, si ricorda che, secondo la disciplina contrattuale, solo la malattia sopraggiunta, di durata superiore a tre giorni o che abbia dato luogo a ricovero ospedaliero, e le sopravvenute esigenze di servizio possono giustificare una interruzione delle ferie. In tutti gli altri casi, pertanto, le ferie continuano a decorrere regolarmente.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: ATA: FERIE ORDINARIE VS. PERMESSI PER LUTTO
Grazie delle risposte! Comunque le ferie si possono interrompere. Lo dice proprio la legge. Vedi qui: http://www.aciclico.com/diritto/permessi-lutto-interrompono-ferie.html
Jaco73- Messaggi : 161
Data d'iscrizione : 23.11.10
Re: ATA: FERIE ORDINARIE VS. PERMESSI PER LUTTO
il dm 2000 per i gg di lutto non è applicabile al personale della scuola in quanto tali permessi sono previsti da nostro contratto. a mio avviso, quindi, se l'ipotesi non è 9prevista dal ccnl non è applicabile. bisogna anche considerare che i gg per lutto non devono essere fruiti entro 7 gg dall'evento. in ogni caso bisognerebbe appellarsi alle sentenze, ma non c'è nessuna previsione contrattuale.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: ATA: FERIE ORDINARIE VS. PERMESSI PER LUTTO
Un po' di buon senso non farebbe male! Insomma già siamo art. 40!!!!
trillina_72- Messaggi : 237
Data d'iscrizione : 28.05.11
Argomenti simili
» permessi per lutto
» Permessi retribuiti per lutto
» Permessi per lutto (funerale dello zio)
» Lutto durante le ferie
» Permesso per lutto e ferie
» Permessi retribuiti per lutto
» Permessi per lutto (funerale dello zio)
» Lutto durante le ferie
» Permesso per lutto e ferie
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Gio Ago 18, 2022 10:01 pm Da arrubiu
» AP Ottenuta su COE
Gio Ago 18, 2022 10:00 pm Da sirosergio
» L'unico votabile: De Magistris
Gio Ago 18, 2022 9:57 pm Da franco.71
» Primo giorno assoluto da docente dopo superamento concorso ordinario
Gio Ago 18, 2022 9:56 pm Da arrubiu
» Ridatemi i soldi versati!
Gio Ago 18, 2022 9:31 pm Da nuts&peanuts
» SOS rinuncia al ruolo
Gio Ago 18, 2022 9:25 pm Da lilli87&!
» docente in ruolo a.s. 2020-2021 - accettazione nuovo ruolo da gm straordinario 2020 dal 1 settembre 2022
Gio Ago 18, 2022 9:16 pm Da giuseppedong
» Firma digitale per presa di servizio e stipula contratto
Gio Ago 18, 2022 9:02 pm Da gugu
» Chi ha usufruito dei 6 mesi può prendere altri 3?
Gio Ago 18, 2022 8:37 pm Da Dark