Per Lalla : delucidazioni congedo 104
4 partecipanti
Per Lalla : delucidazioni congedo 104
Ciao a tutti , mi servono delle delucidazioni in merito al congedo per la 104. Mi spiego meglio. mia madre abita sola e le è stato riconosciuto l'art 3 comma 3 della legge 104. Ho un fratello e all'occorrenza sono io che prendo i permessi giornalieri. Il punto è questo.:mamma è caduta e tra andare a scuola , seguire la casa e mamma sono letteralmente distrutta. Avrei pensato di chiedere una ventina di giorni di congedo pur non convivendo con mia madre , però ho letto che potrei chiedere la convivenza temporanea effettuando l'iscrizione agli schedari del comune. Il punto è questo potrei almeno rientrare a dormire a casa mia ( 10 minuti di strada a piedi) visto che con mia madre già dorme un'altra signora?
Grazie a tutti coloro che mi potranno rispondere il più presto possibile.
Grazie a tutti coloro che mi potranno rispondere il più presto possibile.
maggio61- Messaggi : 552
Data d'iscrizione : 07.06.11
Re: Per Lalla : delucidazioni congedo 104
Non so rispondere al tuo quesito, ma ti faccio tanti auguri per la tua mamma!
giovanna onnis- Messaggi : 22246
Data d'iscrizione : 15.04.12
Re: Per Lalla : delucidazioni congedo 104
per il congedo 104 devi convivere con il disabile
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Re: Per Lalla : delucidazioni congedo 104
Vivere lì significa che devi avere la tua camera e i tuoi vestiti, se dovessero fare un controllo chiederebbero infatti dove dormi e dov'è la tua roba.
Ospite- Ospite
Re: Per Lalla : delucidazioni congedo 104
Grazie Giovanna.
@giulia boffa : ho trovato questo "Il diritto al congedo è subordinato per tutti i soggetti legittimati alla sussistenza della convivenza, ossia della coabitazione. Al fine di venire incontro all'esigenza di tutela delle persone disabili, il requisito della convivenza previsto nella norma si intende soddisfatto anche nel caso in cui la dimora abituale del dipendente e della persona in situazione di handicap grave siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell'ambito dello stesso numero civico), ma non nello stesso interno. Sempre al fine di agevolare l'assistenza della persona disabile, il requisito della convivenza potrà ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata la dimora temporanea, ossia l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, pur risultando diversa la dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile."
Da quanto scritto ho dedotto che si può avere dimora temporanea......
@Ga.Bri : io già ho lì la mia stanza e diverse cose personali perchè sto fissa il fine settimana......
@giulia boffa : ho trovato questo "Il diritto al congedo è subordinato per tutti i soggetti legittimati alla sussistenza della convivenza, ossia della coabitazione. Al fine di venire incontro all'esigenza di tutela delle persone disabili, il requisito della convivenza previsto nella norma si intende soddisfatto anche nel caso in cui la dimora abituale del dipendente e della persona in situazione di handicap grave siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell'ambito dello stesso numero civico), ma non nello stesso interno. Sempre al fine di agevolare l'assistenza della persona disabile, il requisito della convivenza potrà ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata la dimora temporanea, ossia l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, pur risultando diversa la dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile."
Da quanto scritto ho dedotto che si può avere dimora temporanea......
@Ga.Bri : io già ho lì la mia stanza e diverse cose personali perchè sto fissa il fine settimana......
maggio61- Messaggi : 552
Data d'iscrizione : 07.06.11
Re: Per Lalla : delucidazioni congedo 104
Sì, ciò è previsto dalle circolari INPS, 6 marzo 2012, n. 32 e Dipartimento Funzione Pubblica, 3 febbraio 2012, n. 1.
La questione è comunque controversa.
Questo il parere di un esperto in materia:
"Le due circolari introducono anche una ulteriore eccezione: il requisito della convivenza è soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea previsto all’articolo 32 del DPR n. 223 del 1989 (cioè il cosiddetto “Regolamento anagrafico”).
Questo aspetto merita un approfondimento: l’iscrizione a quello schedario è riservata ai cittadini che essendo dimoranti in un dato comune da meno di 4 mesi, non possono richiedere la residenza. L’iscrizione avviene su domanda dell’interessato o d’ufficio qualora il comune venga a conoscenza della dimora nel proprio territorio. L’iscrizione nello schedario viene comunicata all’anagrafe del comune originario di residenza. Ciò che le circolari non precisano è che, secondo il terzo comma proprio dell’articolo citato, l’iscrizione a quello schedario esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche. L’inghippo tuttavia non esclude la sottoscrizione una dichiarazione di responsabilità da parte dell’interessato anche se questo complica i controlli di verifica.
L’intera articolazione delle interpretazioni, tuttavia, lascia sorprendentemente aperta una possibilità di “elusione”, ma anche motivi di contenzioso, per i lavoratori che abbiano mantenuto la residenza presso la famiglia originaria pur avendo trasferito, di fatto, l’abituale dimora in altro comune o in altro stabile. Formalmente, in queste ipotesi, non è preclusa la concessione dei congedi, né dovuta l’applicazione delle più stringenti regole sulla concessione dei permessi giornalieri di cui diremo più sotto. Dagli stessi controlli risulterebbe comunque la medesima residenza e, quindi, la formale coabitazione."
La questione è comunque controversa.
Questo il parere di un esperto in materia:
"Le due circolari introducono anche una ulteriore eccezione: il requisito della convivenza è soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea previsto all’articolo 32 del DPR n. 223 del 1989 (cioè il cosiddetto “Regolamento anagrafico”).
Questo aspetto merita un approfondimento: l’iscrizione a quello schedario è riservata ai cittadini che essendo dimoranti in un dato comune da meno di 4 mesi, non possono richiedere la residenza. L’iscrizione avviene su domanda dell’interessato o d’ufficio qualora il comune venga a conoscenza della dimora nel proprio territorio. L’iscrizione nello schedario viene comunicata all’anagrafe del comune originario di residenza. Ciò che le circolari non precisano è che, secondo il terzo comma proprio dell’articolo citato, l’iscrizione a quello schedario esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche. L’inghippo tuttavia non esclude la sottoscrizione una dichiarazione di responsabilità da parte dell’interessato anche se questo complica i controlli di verifica.
L’intera articolazione delle interpretazioni, tuttavia, lascia sorprendentemente aperta una possibilità di “elusione”, ma anche motivi di contenzioso, per i lavoratori che abbiano mantenuto la residenza presso la famiglia originaria pur avendo trasferito, di fatto, l’abituale dimora in altro comune o in altro stabile. Formalmente, in queste ipotesi, non è preclusa la concessione dei congedi, né dovuta l’applicazione delle più stringenti regole sulla concessione dei permessi giornalieri di cui diremo più sotto. Dagli stessi controlli risulterebbe comunque la medesima residenza e, quindi, la formale coabitazione."
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Per Lalla : delucidazioni congedo 104
grazie mille Paolo1974 !
maggio61- Messaggi : 552
Data d'iscrizione : 07.06.11
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