Assenze non retribuite precari
5 partecipanti
Assenze non retribuite precari
Salve, qualcuno può spiegarmi quali sono concretamente le conseguenze per la fruizione di un giorno di permesso non retribuito per un precario? Ne ho fruito in giugno 2013 (ed ero in servizio da settembre 2012). Lo chiedo perché la fantomatica dicitura
'le assenze non retribuite interrompono l’anzianità di servizio' non mi è chiara. Inoltre chiedo se gli stessi effetti sono prodotti dall'adesione agli scioperi.
Grazie a chi vorrà rispondermi
'le assenze non retribuite interrompono l’anzianità di servizio' non mi è chiara. Inoltre chiedo se gli stessi effetti sono prodotti dall'adesione agli scioperi.
Grazie a chi vorrà rispondermi
docente76- Messaggi : 460
Data d'iscrizione : 20.08.10
Re: Assenze non retribuite precari
niente servizio, niente stipendio. niente contributi, niente pp
sei disoccupato per quel giorno
sei disoccupato per quel giorno
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Re: Assenze non retribuite precari
pp = pensione? Potrò, un giorno, versare i contributi volontari per quel giorno perduto?giulia boffa ha scritto:niente servizio, niente stipendio. niente contributi, niente pp
sei disoccupato per quel giorno
Grazie
docente76- Messaggi : 460
Data d'iscrizione : 20.08.10
Re: Assenze non retribuite precari
Penso che Giulia volesse dire punti. Ben difficilmente un giorno di contributi potrà cambiare l'importo della tua pensione. Comunque non credo che il giorno possa essere riscattato.
Dec- Moderatore
- Messaggi : 88150
Data d'iscrizione : 23.08.10
Re: Assenze non retribuite precari
Credo sia possibile il riscatto anche per il servizio sospeso, ma certo, come dice giustamente, Dec, non è un giorno che cambia la situazione.
Diverso sarebbe se si prendesse un anno di aspettativa..
Sono riscattabili i seguenti periodi non coperti da contribuzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 564 del 1996:
i periodi di assenza facoltativa per maternità al di fuori del rapporto di lavoro nella misura massima di cinque anni, a condizione che il dipendente possa far valere cinque anni di versamenti contributivi;
i periodi successivi al 31 dicembre 1996 in cui il rapporto di lavoro si è interrotto o è stato sospeso in base a norme di legge o di contratto, nella misura massima di tre anni;
i periodi successivi al 31 dicembre 1996 impiegati nella formazione professionale, nello studio e nella ricerca per l’acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l’assunzione o per l’avanzamento in carriera, se il titolo o l’attestato sono stati poi conseguiti (quando previsto). Si è in attesa di un decreto ministeriale per l’esatta lista dei corsi di formazione professionale, dei periodi di studio o di ricerca ammessi a riscatto;
i periodi tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei, successivi al 31 dicembre 1996;
i periodi successivi al 31 dicembre 1996 in cui non si è prestato servizio per gli iscritti che svolgono attività da lavoro dipendente con contratto di lavoro a tempo parziale.
Diverso sarebbe se si prendesse un anno di aspettativa..
Sono riscattabili i seguenti periodi non coperti da contribuzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 564 del 1996:
i periodi di assenza facoltativa per maternità al di fuori del rapporto di lavoro nella misura massima di cinque anni, a condizione che il dipendente possa far valere cinque anni di versamenti contributivi;
i periodi successivi al 31 dicembre 1996 in cui il rapporto di lavoro si è interrotto o è stato sospeso in base a norme di legge o di contratto, nella misura massima di tre anni;
i periodi successivi al 31 dicembre 1996 impiegati nella formazione professionale, nello studio e nella ricerca per l’acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l’assunzione o per l’avanzamento in carriera, se il titolo o l’attestato sono stati poi conseguiti (quando previsto). Si è in attesa di un decreto ministeriale per l’esatta lista dei corsi di formazione professionale, dei periodi di studio o di ricerca ammessi a riscatto;
i periodi tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei, successivi al 31 dicembre 1996;
i periodi successivi al 31 dicembre 1996 in cui non si è prestato servizio per gli iscritti che svolgono attività da lavoro dipendente con contratto di lavoro a tempo parziale.
fradacla- Moderatore
- Messaggi : 22865
Data d'iscrizione : 24.08.10
Re: Assenze non retribuite precari
Anche a me interessava capire meglio. Infatti devo verbalizzare un esame all'università e, non avendo ottenuto i permessi studio, mi domandavo se chiedere un permesso esame (non retribuito). Oppure cercare di farcela con le 2 ore di permesso orario. Ma nel primo caso pure io mi chiedevo quale fosse il problema, oltre alla mancata retribuzione.
Per il punteggio non credo sia un problema, dato che ho un contratto da settembre al 30/6 e comunque maturerò l'intero anno scolastico.
Mi consigliate il permesso orario che così non interrompe niente?
Grazie.
Per il punteggio non credo sia un problema, dato che ho un contratto da settembre al 30/6 e comunque maturerò l'intero anno scolastico.
Mi consigliate il permesso orario che così non interrompe niente?
Grazie.
verdeacqua- Messaggi : 3677
Data d'iscrizione : 24.05.13
Re: Assenze non retribuite precari
Se ce la fai con un permesso orario è meglio, ma non tanto per le conseguenze del giorno di servizio in meno, quanto per la mancata retribuzione.verdeacqua ha scritto:Anche a me interessava capire meglio. Infatti devo verbalizzare un esame all'università e, non avendo ottenuto i permessi studio, mi domandavo se chiedere un permesso esame (non retribuito). Oppure cercare di farcela con le 2 ore di permesso orario. Ma nel primo caso pure io mi chiedevo quale fosse il problema, oltre alla mancata retribuzione.
Per il punteggio non credo sia un problema, dato che ho un contratto da settembre al 30/6 e comunque maturerò l'intero anno scolastico.
Mi consigliate il permesso orario che così non interrompe niente?
Grazie.
Insomma, se ti bastano due ore (attenzione, però, devi averne almeno quattro quel giorno), percepirai regolarmente lo stipendio intero e te la caverai con due ore di supplenza quando la scuola te le richiederà.
fradacla- Moderatore
- Messaggi : 22865
Data d'iscrizione : 24.08.10
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