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ricorso inglese primaria

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Messaggio Da Biango Mer Feb 05, 2014 2:38 pm

del ricorso per la prova di inglese, nessuno sa nulla???

Biango

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Messaggio Da flo1 Mer Feb 05, 2014 3:21 pm

E' stato respinto dal TAR

flo1

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Messaggio Da flo1 Mer Feb 05, 2014 3:28 pm

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7554 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto ..............., rappresentata e difesa dagli Avvocati Mario Contaldi, Giorgio Sobrino, Serena Dentico ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Pierluigi da Palestrina, n. 63
contro
il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
..........................i, controinteressati non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
decreto dirigenziale n. 82 del 24 settembre 2012 relativo all’indizione del concorso a posti e cattedre per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado nella parte in cui prevede che:
“la prova scritta della scuola primaria comprende anche l’accertamento della lingua inglese;
che la commissione assegna alle prove scritte compresa la prova di inglese un punteggio complessivo di 40 punti;
che la prova scritta è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 28 punti, comprendendo in tale punteggio quello9 conseguito per la prova di inglese;
del decreto 28 maggio 2013 prot. 4690 con cui il Direttore generale presso l’USR per il Piemonte ha pubblicato “l’elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta per i posti di scuola primaria e che sono ammessi a partecipare alla prova orale nella parte in cui non ammette la ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi
il verbale della seduta di concorso del 28 marzo 2013 n. 5 con cui la Commissione esaminatrice ha predisposto i criteri di valutazione della prova scritta;
il verbale non noto alla ricorrente della seduta di concorso nella quale la Sottocommissione giudicatrice dell’USR per il Piemonte ha valutato la prova scritta della ricorrente;
della la scheda di valutazione della prova di inglese della ricorrente compilata in data 4 aprile 2013 dalla quale risulta la omessa valutazione del quesito di inglese n. 4.1 della ricorrente medesima; nonché la scheda di valutazione degli altri quesiti di cui si compone la prova scritta, nella parte in cui – per effetto dei criteri di valutazione e dei valori ponderali stabiliti nella seduta di concorso del 28 marzo 2013 – attribuisce i punteggi assoluti a tali quesiti sulla base di un valore ponderale erroneo;
nonché con i motivi aggiunti del 13 novembre 2013
nuovamente del decreto ministeriale n. 82 del 24 settembre 2012 recante il bando di concorso di cui sopra nella parte in cui ha stabilito che la “prova orale per la scuola primaria comprende l’accertamento della lingua inglese” e che la “commissione assegna alle prove orali (ivi compresa la prova di inglese) un punteggio massimo di 40 punti”;
del verbale n. 177 in data 27 agosto 2013 nella parte in cui la III Sottocommissione nominata per la procedura concorsuale EE00 insegnamento nella scuola primaria ha attribuito alla prova orale della ricorrente il punteggio di 38/40;
del provvedimento a prot. n. 9204 del 27 settembre 2013 con cui l’USR per il Piemonte ha approvato l’ultima versione della graduatoria di merito della suddetta procedura concorsuale ed ha riformulato l’elenco dei vincitori della procedura collocando la ricorrente al posto n. 283, al di fuori del novero dei vincitori collocatisi fino al posto n. 201;
di ogni altro atto antecedente, preparatorio, presupposto consequenziale ivi compresi tutti gli atti nell’epigrafe dei motivi aggiunti precisati, nonché per la condanna dell’Amministrazione
all’annullamento di tutti gli atti impugnati in via principale e con i motivi aggiunti;
e ad adottare tutti i provvedimenti idonei a tutelare l’interesse legittimo dedotto in giudizio ivi compresi:
- la rideterminazione del punteggio della prova scritta della ricorrente, con esclusione ai fini di tale calcolo del punteggio previsto per il quesito di inglese; e quindi redistribuendo proporzionalmente tra i tre quesiti obbligatori i 40 punti complessivi a disposizione per tale prova scritta;
- la rideterminazione del punteggio della prova scritta della ricorrente, con valutazione del quesito di inglese svolti dalla ricorrente stessa ed attribuzione del relativo punteggio (in tal caso, dovendo restare invariato il punteggio della prova orale svolta dalla ricorrente, nella quale è stato valutato il quesito di inglese;
- la rideterminazione del punteggio della prova orale della ricorrente, con esclusione ai fini di tale calcolo del punteggio previsto per il quesito di inglese; e quindi redistribuendo proporzionalmente tra i tre quesiti obbligatori i 40 punti complessivi a disposizione per tale prova orale;
- l’attribuzione sia al quesito scritto, sia al quesito orale di inglese svolti dalla ricorrente – aventi natura facoltativa, come dedotto nel primo motivo di ricorso introduttivo e del presente atto di motivi aggiunti di un punteggio aggiuntivo a quello previsto rispettivamente per la prova scritta ed orale del concorso (punteggio da parametrare al punteggio massimo di 10/10 invece che al punteggio massimo di 8/40 stabilito dall’Amministrazione scolastica);
infine per la ricollocazione della ricorrente nella graduatoria di merito del concorso in posizione corrispondente al nuovo punteggio, come sopra assegnato e la conseguente dichiarazione della stessa quale vincitrice e la sua nomina ed immissione in ruolo;
in via subordinata ai sensi dell’art. 34 comma 1 lett. e) c.p.a.:
a risarcire per equivalente tutti i danni derivanti alla ricorrente dai provvedimenti impugnati; danni da quantificarsi in corso di causa;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Piemonte;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che col ricorso principale la ricorrente impugna oltre che il bando di concorso nella parte in cui stabilisce per i docenti partecipanti alla procedura concorsuale per la scuola primaria una prova scritta volta all’accertamento della lingua inglese (art. 7, comma 3), intesa come obbligatoria anziché facoltativa ai sensi dell’art. 400 del d.lgs. n. 297/1994 recante il Testo Unico delle Norme sull’Istruzione; ed impugna altresì l’esito della valutazione della prova scritta e pari a 22/40 nella misura in cui non ha compreso la valutazione della prova di inglese comunque svolta;
Rilevato che avverso tali atti e gli altri meglio nell’epigrafe del ricorso indicati l’interessata deduce:
1.violazione di legge con riferimento all’art. 400 del d.lgs. n. 297/1994 stante il cui comma 3 “i candidati possono sostenere una prova facoltativa, scritta e orale, di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere e della specifica capacità didattica in relazione alle capacità di apprendimento proprie della fascia di età dei discenti”, laddove il bando in questione l’ha prevista obbligatoriamente per i candidati a posti nella scuola primaria;
2. Mancata valutazione della risposta offerta dalla ricorrente al quesito di inglese 4.1.; eccesso di potere per irragionevolezza, per disparità di trattamento, per contraddittorietà, per difetto di istruttoria, per difetto dei presupposti, per erronea valutazione e travisamento dei fatti. Incompetenza; violazione della lex specialis; difetto di motivazione. Con esso la ricorrente fa valere che pur essendo obbligatorio, la risposta al quesito di inglese che consisteva nello svolgere una traccia assegnata con un numero di parole compreso tra 60 e 90, laddove l’interessata l’ha svolta con 103 parole, la risposta non è stata valutata, proprio per questa ragione; la Commissione ha infatti risposto, ad una istanza di accesso dell’interessata, di non avere valutato detta risposta per tale ragione e secondo una regola che peraltro non risulta esplicitata in alcuna norma di legge o di regolamento. Vi è una considerevole disparità di trattamento se si considera che almeno per un altro candidato che ha risposto con 101 (rectius 96 cfr. All. 9 al ricorso) parole il compito è stato ugualmente valutato. Nell’ambito della stessa censura fa valere che la traccia sarebbe stata valutata dalla sola commissaria per la prova di inglese e non dal Collegio nel suo insieme;
Rilevato che con ordinanza n. 3575 dell’11 settembre 2013 il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata la censura proposta per prima nel ricorso principale relativa alla violazione dell’art. 400 del d.lgs. n. 297/1994;
Rilevato che la ricorrente, all’esito dell’orale, si è graduata al posto 283° anziché entro il posto 201° ultimo attribuito ai vincitori, avendo conseguito in totale punti 68,50/100 contro l’ultimo dei vincitori che ha conseguito punti 71,50/100;
Rilevato che, pertanto, l’interessata ha prodotto motivi aggiunti, impugnando nuovamente il bando, laddove prevede che la prova orale del concorso prevede anche l’accertamento della conoscenza della lingua straniera, oltre la graduatoria finale, nella quale ella risulta appunto collocata al ridetto posto;
Considerato che l’interessata con i motivi aggiunti insiste:
1. nella violazione dell’art. 400 del d.lgs. n. 297/1994, ribadendo che per la prova scritta, l’art. 400 del Testo Unico non prevede l’obbligatorietà della prova di inglese;
2. deduce la illegittimità derivata dalle censure che inficiano la prova scritta a causa della mancata valutazione del quesito 4.1;
Rilevato che di tutte le censure proposte in via principale e reiterate con i motivi aggiunti l’unica che consente di accogliere parzialmente il ricorso e di ritenere confermata la posizione in graduatoria della ricorrente è quella sulla dedotta disparità di trattamento rispetto alle posizioni degli altri soggetti, nei cui confronti in realtà la prova scritta di inglese è stata valutata (ad esempio: elaborato candidato n. 7) pur rilevandosi pari a 101 (rectius 96) parole, anziché per un numero di esse compreso tra le 60 e le 90, sicchè sotto questo profilo la prova della ricorrente del tutto inopinatamente non è stata originariamente valutata;
Rilevato che la censura principalmente proposta di violazione dell’art. 400 del d.lgs. n. 297/1994 non può essere condivisa, presentando la stessa un chiaro profilo di inammissibilità costituito dalla mancata impugnativa, della norma che ha preteso la obbligatorietà della prova di lingua per gli insegnanti e cioè il D.M. 21 settembre 2012 n. 80, che per recare le “Avvertenze generali alle prove di esame e relativi programmi” stabiliva che per la scuola primaria i candidati dovessero dimostrare la “Conoscenza di una lingua straniera comunitaria al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue straniere” e rilevato che detta disposizione risulta confluita all’Allegato 3 del bando, ma la sua impugnativa non risulta neppure impugnata obliquo modo col semplice riferimento ad essa;
E Rilevato inoltre che anche la disposizione del bando che ha previsto l’esame di lingua straniera per la prova scritta come pure per la prova orale per i candidati ai posti della scuola primaria non appare contrastare con l’art. 400 più volte menzionato, dal momento che esso, al comma 8, stabilisce che: “Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonché i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.”, come ha appunto effettuato il Ministero con il ridetto decreto ministeriale n. 80 del 21 settembre 2012, che quindi vieppiù necessitava di essere impugnato quale atto presupposto da bando richiamato;
Considerato inoltre che non appare condivisibile l’aspetto delle censure con il quale la ricorrente fa valere la violazione delle norme che disciplinano la valutazione delle prove di concorso ed in base alle quali la Commissione si qualifica come un collegio perfetto che deve operare la verifica degli elaborati alla presenza di tutti i suoi componenti, atteso che la dimostrazione che la prova di inglese sarebbe stata corretta dalla sola commissaria specializzata in tale materia e non alla presenza di tutti i componenti appare dimostrata dalla circostanza che la risposta alla istanza di chiarimenti presentata dalla ricorrente è stata fornita dalla detta commissaria “che ha valutato il quesito 4 del suo elaborato”;
E Rilevato che tale espressione non comporta che la valutazione non sia avvenuta alla presenza di tutti i componenti, come infatti è dato evincere dal verbale contenente la griglia di valutazione della prova che, sottoscritto da tutti i componenti, fa piena prova fino a querela di falso;
Ritenuto che, pertanto, il ricorso vada accolto per il solo eccesso di potere per la dedotta disparità di trattamento e che quindi la correzione della prova scritta di inglese della ricorrente vada confermata, mentre per il resto vadano respinti il ricorso principale ed i motivi aggiunti, siccome tendenti a ripetere la stessa doglianza principalmente proposta e ad introdurre la illegittimità da essa derivata e che non può essere condivisa per le ragioni superiormente analizzate;
Considerato che, quanto alle spese di lite, esse possono essere compensate, data soccombenza solo parziale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte come in motivazione indicato e per il resto lo respinge come pure respinge i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Massimo Luciano Calveri, Presidente
Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


Ultima modifica di flo1 il Mer Feb 05, 2014 5:24 pm - modificato 2 volte.

flo1

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Messaggio Da roland80 Mer Feb 05, 2014 4:02 pm

Prego tutti, quando fate il copia e incolla delle sentenze, di omettere i nomi per privacy.
E' vero che le sentenza sono pubbliche e ricercabili sul motore della giustizia amministrativa, ma è anche vero che google indicizza questo forum mentre il motore di ricerca della giustizia amministrativa non è indicizato da google.
In soldoni, fra qualche ora, se gli interessati cercheranno il loro nome e cognome su google troveranno anche le pagine di os forum.
Diciamo che è una questione di netiquette.
salutoni

roland80

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Messaggio Da lallaorizzonte Mer Feb 05, 2014 6:12 pm

grazie roland80 per la precisazione, è doverosa

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Messaggio Da Biango Gio Feb 06, 2014 11:06 am

questo però mi sembra un altro ricorso, di una singola docente che ricorre contro la NON valutazione della SUA prova di inglese (perchè superava le 90 parole e non è stato nemmeno corretto).Ovvio che le due cose si somigliano quindi...va da sè...però sta di fatto che non mi sembra quel ricorso!

Biango

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