Trasferimento su piu' scuole e' vincolante per gli anni successivi?
5 partecipanti
Orizzonte Scuola Forum :: Mobilità, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, graduatoria interna istituto
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Trasferimento su piu' scuole e' vincolante per gli anni successivi?
Ciao a tutti,
prima di scrivere ho cercato nel forum senza trovare un post analogo.
Mi scuso a priori se mi dovesse essere gestito. Capisco che i post in questo periodo sono tantissimi e non voglio intasare ulteriormente il forum, quindi grazie in anticipo per tutto il supporto che state fornendo, che e' di fondamentale importanza per noi.
Premesso questo la domanda e' la seguente:
se nella domanda di trasferimento scelgo le scuola specificando che accetto cattedre su piu' scuole, nell'ipotesi in cui "vinco" il trasferimento su piu' scuole, rimane il vincolo per gli anni successivi o posso rifare domanda di trasferimento su una scuola sola?
Grazie in anticipo
Anaglier
prima di scrivere ho cercato nel forum senza trovare un post analogo.
Mi scuso a priori se mi dovesse essere gestito. Capisco che i post in questo periodo sono tantissimi e non voglio intasare ulteriormente il forum, quindi grazie in anticipo per tutto il supporto che state fornendo, che e' di fondamentale importanza per noi.
Premesso questo la domanda e' la seguente:
se nella domanda di trasferimento scelgo le scuola specificando che accetto cattedre su piu' scuole, nell'ipotesi in cui "vinco" il trasferimento su piu' scuole, rimane il vincolo per gli anni successivi o posso rifare domanda di trasferimento su una scuola sola?
Grazie in anticipo
Anaglier
anaglier- Messaggi : 58
Data d'iscrizione : 07.07.11
Re: Trasferimento su piu' scuole e' vincolante per gli anni successivi?
Non c'è nessun vincolo. L'anno successivo potrai fare una nuova domanda di trasferimento
Gianfranco- Messaggi : 8520
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Trasferimento su piu' scuole e' vincolante per gli anni successivi?
Grazie mille Gianfranco
anaglier- Messaggi : 58
Data d'iscrizione : 07.07.11
Re: Trasferimento su piu' scuole e' vincolante per gli anni successivi?
non ho capito se ti interessa sapere se l'anno successivo puoi ripresentare domanda di trasferimento per trovare una cattedra di 18 ore su di un'unica scuola o se invece chiedi se, nel caso le ore aumentino nella scuola di titolarità, se sei lo stesso obbligato a lavorare sulle due scuole. Nel primo caso la risposta è sì- come ti ha detto Gianfranco- nel secondo no, se le ore aumentano e nella scuola di titolarità ci sono 18 ore disponibili per te, non sei più tenuto a completare fuori (anche perché tu sei titolare sulla scuola con più ore). Però, facendo l'ipotesi che nella scuola l'anno seguente ci siano 34 ore (due cattedre, una di 18 ore e una di 16, con 2 ore di completamento) della tua disciplina e che il collega che c'era prima di te se ne vada, se eventualmente ci fosse un altro trasferimento in entrata da parte di un collega che non ha richiesto l'assegnazione su cattedre ad orario esterno, saresti tu quello costretto a completare fuori.anaglier ha scritto:Ciao a tutti,
prima di scrivere ho cercato nel forum senza trovare un post analogo.
Mi scuso a priori se mi dovesse essere gestito. Capisco che i post in questo periodo sono tantissimi e non voglio intasare ulteriormente il forum, quindi grazie in anticipo per tutto il supporto che state fornendo, che e' di fondamentale importanza per noi.
Premesso questo la domanda e' la seguente:
se nella domanda di trasferimento scelgo le scuola specificando che accetto cattedre su piu' scuole, nell'ipotesi in cui "vinco" il trasferimento su piu' scuole, rimane il vincolo per gli anni successivi o posso rifare domanda di trasferimento su una scuola sola?
Grazie in anticipo
Anaglier
Perplessa- Messaggi : 2181
Data d'iscrizione : 02.03.11
Re: Trasferimento su piu' scuole e' vincolante per gli anni successivi?
Perfetto Perplessa, hai coperto tutti i miei dubbi.
In realta' io ero interessato al caso coperto dalla risposta di Giancarlo, cioe' se l'anno successivo avrei dovuto comunque ripresentare domanda di trasferimento su piu' scuole.
Mi pare di capire quindi che non sussite tale obbligo.
Grazie mille
Anaglier
In realta' io ero interessato al caso coperto dalla risposta di Giancarlo, cioe' se l'anno successivo avrei dovuto comunque ripresentare domanda di trasferimento su piu' scuole.
Mi pare di capire quindi che non sussite tale obbligo.
Grazie mille
Anaglier
anaglier- Messaggi : 58
Data d'iscrizione : 07.07.11
Re: Trasferimento su piu' scuole e' vincolante per gli anni successivi?
Questo non è assolutamente vero, ti sbagli Perplessa!Perplessa ha scritto:non ho capito se ti interessa sapere se l'anno successivo puoi ripresentare domanda di trasferimento per trovare una cattedra di 18 ore su di un'unica scuola o se invece chiedi se, nel caso le ore aumentino nella scuola di titolarità, se sei lo stesso obbligato a lavorare sulle due scuole. Nel primo caso la risposta è sì- come ti ha detto Gianfranco- nel secondo no, se le ore aumentano e nella scuola di titolarità ci sono 18 ore disponibili per te, non sei più tenuto a completare fuori (anche perché tu sei titolare sulla scuola con più ore). Però, facendo l'ipotesi che nella scuola l'anno seguente ci siano 34 ore (due cattedre, una di 18 ore e una di 16, con 2 ore di completamento) della tua disciplina e che il collega che c'era prima di te se ne vada, se eventualmente ci fosse un altro trasferimento in entrata da parte di un collega che non ha richiesto l'assegnazione su cattedre ad orario esterno, saresti tu quello costretto a completare fuori.anaglier ha scritto:Ciao a tutti,
prima di scrivere ho cercato nel forum senza trovare un post analogo.
Mi scuso a priori se mi dovesse essere gestito. Capisco che i post in questo periodo sono tantissimi e non voglio intasare ulteriormente il forum, quindi grazie in anticipo per tutto il supporto che state fornendo, che e' di fondamentale importanza per noi.
Premesso questo la domanda e' la seguente:
se nella domanda di trasferimento scelgo le scuola specificando che accetto cattedre su piu' scuole, nell'ipotesi in cui "vinco" il trasferimento su piu' scuole, rimane il vincolo per gli anni successivi o posso rifare domanda di trasferimento su una scuola sola?
Grazie in anticipo
Anaglier
Se Anaglier viene trasferita su una COE e l'anno successivo al trasferimento si forma nella scuola di titolarità una COI in OD, questa sarà sua di diritto perchè già titolare nella scuola e verrà data in trasferimento a nuovo docente la COE....la scelta fatta l'anno del trasferimento non vincola Anaglier, ci mancherebbe altro!!
giovanna onnis- Messaggi : 22246
Data d'iscrizione : 15.04.12
Re: Trasferimento su piu' scuole e' vincolante per gli anni successivi?
Quindi ancora meglio....
Grazie!
Anaglier
Grazie!
Anaglier
anaglier- Messaggi : 58
Data d'iscrizione : 07.07.11
Re: Trasferimento su piu' scuole e' vincolante per gli anni successivi?
mi pareva di ricordare nell'altro modo, ma forse riguardava la corcostanza in cui ci fossero due richieste di trasferimento e l'latra persona, con minor punteggio non avesse richiesto COE. Ricontrollo per scrupolo, ma penso tu abbia ragione.giovanna onnis ha scritto:Questo non è assolutamente vero, ti sbagli Perplessa!Perplessa ha scritto:non ho capito se ti interessa sapere se l'anno successivo puoi ripresentare domanda di trasferimento per trovare una cattedra di 18 ore su di un'unica scuola o se invece chiedi se, nel caso le ore aumentino nella scuola di titolarità, se sei lo stesso obbligato a lavorare sulle due scuole. Nel primo caso la risposta è sì- come ti ha detto Gianfranco- nel secondo no, se le ore aumentano e nella scuola di titolarità ci sono 18 ore disponibili per te, non sei più tenuto a completare fuori (anche perché tu sei titolare sulla scuola con più ore). Però, facendo l'ipotesi che nella scuola l'anno seguente ci siano 34 ore (due cattedre, una di 18 ore e una di 16, con 2 ore di completamento) della tua disciplina e che il collega che c'era prima di te se ne vada, se eventualmente ci fosse un altro trasferimento in entrata da parte di un collega che non ha richiesto l'assegnazione su cattedre ad orario esterno, saresti tu quello costretto a completare fuori.anaglier ha scritto:Ciao a tutti,
prima di scrivere ho cercato nel forum senza trovare un post analogo.
Mi scuso a priori se mi dovesse essere gestito. Capisco che i post in questo periodo sono tantissimi e non voglio intasare ulteriormente il forum, quindi grazie in anticipo per tutto il supporto che state fornendo, che e' di fondamentale importanza per noi.
Premesso questo la domanda e' la seguente:
se nella domanda di trasferimento scelgo le scuola specificando che accetto cattedre su piu' scuole, nell'ipotesi in cui "vinco" il trasferimento su piu' scuole, rimane il vincolo per gli anni successivi o posso rifare domanda di trasferimento su una scuola sola?
Grazie in anticipo
Anaglier
Se Anaglier viene trasferita su una COE e l'anno successivo al trasferimento si forma nella scuola di titolarità una COI in OD, questa sarà sua di diritto perchè già titolare nella scuola e verrà data in trasferimento a nuovo docente la COE....la scelta fatta l'anno del trasferimento non vincola Anaglier, ci mancherebbe altro!!
Perplessa- Messaggi : 2181
Data d'iscrizione : 02.03.11
Re: Trasferimento su piu' scuole e' vincolante per gli anni successivi?
mi sa che invece avevo ragione, nel senso che a suo tempo avevo letto un'interpretazione che andava nella direzione di quello che avevo affermato, anche perché l'articolo 18 del CCNL infatti è ambiguo e si presta a interpretazioni contrastanti:
da "La tecnica della scuola"
"Quali sono le modalità di assegnazione delle cattedre orario esterne? Iniziamo con il dire una cosa che non a tutti è chiara: “chi è stato trasferito su una cattedra orario esterna in un dato anno scolastico, non ha diritto per la posizione che occupa o che occuperà in graduatoria interna, ad essere riassorbito, anche per gli anni futuri, in cattedra oraria interna se queste sono occupate da titolari e se permane la cattedra orario esterna.
In altre parole permanendo negli anni la cattedra oraria esterna, in cui si era stati trasferiti, ed essendo le altre cattedre interne occupate da titolari, il docente, che a suo tempo fu trasferito in questa cattedra a completamento, anche se fosse il primo in graduatoria d’Istituto, rimarrebbe assegnato nella su citata cattedra oraria esterna.
Questo è quanto viene scritto nell’art.18 del CCNI sulla mobilità 2012/2013. Infatti l’art. 18 del CCNI sulla mobilità del comparto scuola del 2012/2013 disciplina le modalità di assegnazione delle cattedre e posti."
da Narkive
Art.18 CCNI Mobilita', commi 1, 2, 3 e 5: chi viene trasferito su cattedra
orario, vi rimane anche negli anni successivi, anche se cambia/no la/e
scuola/e di completamento; puo' occupare una cattedra intera nella scuola di
titolarita' solo se tale cattedra e' libera.
da sito ANP Piemonte:
Il docente titolare di cattedra orario esterna deve mantenere tale collocazione
Quesito del 25/05/2009
Due docenti di A049 si trovano nella seguente situazione. Chiamiamo la prima A e la seconda B. Nell'a.s. 2008/2009, la docente B era la prima nella graduatoria di istituto per l'individuazione dei docenti soprannumerari. La docente A è stata trasferita d'ufficio su COE in quanto durante l'a.s. 2008/2009 è stata individuata come docente soprannumerario .
Quest'anno la docente A è la prima nella graduatoria di istituto, mentre la docente B la segue. Quest'anno si pone il problema della cattedra orario esterna che si è ricreata nella fase di composizione dell'organico di diritto. A chi assegnarla? La docente B, dice che a suo avviso dato che la docente A è stata trasferita su COE su tale cattedra deve permanere.
IL CCNI sottoscritto il 12 febbraio 2009 all'art. 18 comma 5 recita: "si avverte che le cattedre costituite su più scuole, possono essere modificate negli anni scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario. Pertanto, i docenti trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l'orario d'obbligo nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento d'orario".
Questo concetto sembrerebbe dare ragione alla docente B.
Si ha questa situazione: nel caso in cui si fosse resa necessaria l'individuazione del docente soprannumerario tra A e B, B si sarebbe trovato nella condizione di perdente posto in quanto il docente A è stato trasferito d'ufficio l'anno scolastico precedente. Il comma 5 dell'art. 18 sembrerebbe, invece, affermare che il docente A pur primo nella graduatoria di istituto dovrebbe continuare ad occupare la COE anche se la sede di completamento non è più la stessa. Mentre il docente B pur occupando una posizione inferiore nella graduatoria di istituto continuerebbe ad occupare la cattedra interna.
Qual è la tua opinione al riguardo?
Risposta
Si conferma l'esattezza della interpretazione esposta nella descrizione del quesito. In merito si osserva che entrambe le docenti, sia quella assegnata su cattedra interna che quella trasferita su cattedra esterna e sinora rimasta sulla stessa (ancorché, eventualmente, con qualche variazione nella composizione orariale fra i due istituti o variazione nella scuola di completamento), risultano titolari nell'istituto. Con riferimento a quanto disposto dal CCNI del 12/02/2009, art. 18, commi 1, 3 e 5 la docente a suo tempo trasferita su cattedra orario esterna sarà “assorbita” nell'istituto di titolarità se in essa “si libererà o si costituirà una cattedra” (comma 1) e “l'assorbimento” sarà possibile solo se la cattedra, prevista nell'organico, “sia priva di titolare”. Non essendosi verificata questa situazione, la docente trasferita su cattedra orario esterna continua a prestare servizio su di essa, anche nell'eventuale ipotesi di modificazione nella composizione oraria o nella scuola di completamento (art. 18 comma 5), anche se nel frattempo tale docente nella graduatoria di istituto venga a precedere altri insegnanti entrati a far parte dell'organico della scuola prima di lei o, se contemporaneamente, trasferiti a suo tempo su cattedra interna. L'unico caso in cui un docente trasferito a suo tempo su cattedra esterna può “scalzare” un docente in servizio su cattedra interna con un minore punteggio nella graduatoria di istituto si verifica quando il numero delle cattedre (sia interne che esterne) risulta inferiore al numero dei docenti titolari nell'istituto: in tale ipotesi il dirigente dovrà procedere agli adempimenti previsti dall'art. 23 del citato CCNI, ovvero all'individuazione del soprannumerario.
da "La tecnica della scuola"
"Quali sono le modalità di assegnazione delle cattedre orario esterne? Iniziamo con il dire una cosa che non a tutti è chiara: “chi è stato trasferito su una cattedra orario esterna in un dato anno scolastico, non ha diritto per la posizione che occupa o che occuperà in graduatoria interna, ad essere riassorbito, anche per gli anni futuri, in cattedra oraria interna se queste sono occupate da titolari e se permane la cattedra orario esterna.
In altre parole permanendo negli anni la cattedra oraria esterna, in cui si era stati trasferiti, ed essendo le altre cattedre interne occupate da titolari, il docente, che a suo tempo fu trasferito in questa cattedra a completamento, anche se fosse il primo in graduatoria d’Istituto, rimarrebbe assegnato nella su citata cattedra oraria esterna.
Questo è quanto viene scritto nell’art.18 del CCNI sulla mobilità 2012/2013. Infatti l’art. 18 del CCNI sulla mobilità del comparto scuola del 2012/2013 disciplina le modalità di assegnazione delle cattedre e posti."
da Narkive
Art.18 CCNI Mobilita', commi 1, 2, 3 e 5: chi viene trasferito su cattedra
orario, vi rimane anche negli anni successivi, anche se cambia/no la/e
scuola/e di completamento; puo' occupare una cattedra intera nella scuola di
titolarita' solo se tale cattedra e' libera.
da sito ANP Piemonte:
Il docente titolare di cattedra orario esterna deve mantenere tale collocazione
Quesito del 25/05/2009
Due docenti di A049 si trovano nella seguente situazione. Chiamiamo la prima A e la seconda B. Nell'a.s. 2008/2009, la docente B era la prima nella graduatoria di istituto per l'individuazione dei docenti soprannumerari. La docente A è stata trasferita d'ufficio su COE in quanto durante l'a.s. 2008/2009 è stata individuata come docente soprannumerario .
Quest'anno la docente A è la prima nella graduatoria di istituto, mentre la docente B la segue. Quest'anno si pone il problema della cattedra orario esterna che si è ricreata nella fase di composizione dell'organico di diritto. A chi assegnarla? La docente B, dice che a suo avviso dato che la docente A è stata trasferita su COE su tale cattedra deve permanere.
IL CCNI sottoscritto il 12 febbraio 2009 all'art. 18 comma 5 recita: "si avverte che le cattedre costituite su più scuole, possono essere modificate negli anni scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario. Pertanto, i docenti trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l'orario d'obbligo nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento d'orario".
Questo concetto sembrerebbe dare ragione alla docente B.
Si ha questa situazione: nel caso in cui si fosse resa necessaria l'individuazione del docente soprannumerario tra A e B, B si sarebbe trovato nella condizione di perdente posto in quanto il docente A è stato trasferito d'ufficio l'anno scolastico precedente. Il comma 5 dell'art. 18 sembrerebbe, invece, affermare che il docente A pur primo nella graduatoria di istituto dovrebbe continuare ad occupare la COE anche se la sede di completamento non è più la stessa. Mentre il docente B pur occupando una posizione inferiore nella graduatoria di istituto continuerebbe ad occupare la cattedra interna.
Qual è la tua opinione al riguardo?
Risposta
Si conferma l'esattezza della interpretazione esposta nella descrizione del quesito. In merito si osserva che entrambe le docenti, sia quella assegnata su cattedra interna che quella trasferita su cattedra esterna e sinora rimasta sulla stessa (ancorché, eventualmente, con qualche variazione nella composizione orariale fra i due istituti o variazione nella scuola di completamento), risultano titolari nell'istituto. Con riferimento a quanto disposto dal CCNI del 12/02/2009, art. 18, commi 1, 3 e 5 la docente a suo tempo trasferita su cattedra orario esterna sarà “assorbita” nell'istituto di titolarità se in essa “si libererà o si costituirà una cattedra” (comma 1) e “l'assorbimento” sarà possibile solo se la cattedra, prevista nell'organico, “sia priva di titolare”. Non essendosi verificata questa situazione, la docente trasferita su cattedra orario esterna continua a prestare servizio su di essa, anche nell'eventuale ipotesi di modificazione nella composizione oraria o nella scuola di completamento (art. 18 comma 5), anche se nel frattempo tale docente nella graduatoria di istituto venga a precedere altri insegnanti entrati a far parte dell'organico della scuola prima di lei o, se contemporaneamente, trasferiti a suo tempo su cattedra interna. L'unico caso in cui un docente trasferito a suo tempo su cattedra esterna può “scalzare” un docente in servizio su cattedra interna con un minore punteggio nella graduatoria di istituto si verifica quando il numero delle cattedre (sia interne che esterne) risulta inferiore al numero dei docenti titolari nell'istituto: in tale ipotesi il dirigente dovrà procedere agli adempimenti previsti dall'art. 23 del citato CCNI, ovvero all'individuazione del soprannumerario.
Perplessa- Messaggi : 2181
Data d'iscrizione : 02.03.11
Re: Trasferimento su piu' scuole e' vincolante per gli anni successivi?
Di cosa stiamo parlando Perplessa???Perplessa ha scritto:mi sa che invece avevo ragione, nel senso che a suo tempo avevo letto un'interpretazione che andava nella direzione di quello che avevo affermato, anche perché l'articolo 18 del CCNL infatti è ambiguo e si presta a interpretazioni contrastanti:
da "La tecnica della scuola"
"Quali sono le modalità di assegnazione delle cattedre orario esterne? Iniziamo con il dire una cosa che non a tutti è chiara: “chi è stato trasferito su una cattedra orario esterna in un dato anno scolastico, non ha diritto per la posizione che occupa o che occuperà in graduatoria interna, ad essere riassorbito, anche per gli anni futuri, in cattedra oraria interna se queste sono occupate da titolari e se permane la cattedra orario esterna.
In altre parole permanendo negli anni la cattedra oraria esterna, in cui si era stati trasferiti, ed essendo le altre cattedre interne occupate da titolari, il docente, che a suo tempo fu trasferito in questa cattedra a completamento, anche se fosse il primo in graduatoria d’Istituto, rimarrebbe assegnato nella su citata cattedra oraria esterna.
Questo è quanto viene scritto nell’art.18 del CCNI sulla mobilità 2012/2013. Infatti l’art. 18 del CCNI sulla mobilità del comparto scuola del 2012/2013 disciplina le modalità di assegnazione delle cattedre e posti."
da Narkive
Art.18 CCNI Mobilita', commi 1, 2, 3 e 5: chi viene trasferito su cattedra
orario, vi rimane anche negli anni successivi, anche se cambia/no la/e
scuola/e di completamento; puo' occupare una cattedra intera nella scuola di
titolarita' solo se tale cattedra e' libera.
da sito ANP Piemonte:
Il docente titolare di cattedra orario esterna deve mantenere tale collocazione
Quesito del 25/05/2009............sarebbe utile sapere chi risponde al quesito, non citi la fonte
Leggi bene l'art.18 del CCNI mobilità 2012/13 quello da te citato, perchè non c'è niente di quanto sottolinei!
Dove sta scritto questo "chi è stato trasferito su una cattedra orario esterna in un dato anno scolastico, non ha diritto per la posizione che occupa o che occuperà in graduatoria interna, ad essere riassorbito, anche per gli anni futuri, in cattedra oraria interna se queste sono occupate da titolari e se permane la cattedra orario esterna."????
...o quest'altro "Il docente titolare di cattedra orario esterna deve mantenere tale collocazione"????
Se citiamo le fonti dobbiamo verificare che corrisponda, perchè l'art 18 non dice così!!
INFATTI:
al punto 1)”… Il docente trasferito su cattedra costituita tra scuole diverse sarà tenuto a completare l'orario di insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventuale scuola così come verrà indicato negli elenchi del personale trasferito. Tale completamento potrà essere conferito per tutte le scuole, comprese quelle che abbiano classi a tempo prolungato. Il docente dovrà intendersi titolare nella prima delle scuole indicate, per cui se si libererà o si costituirà una cattedra nella scuola di titolarità, l'interessato sarà automaticamente assorbito in tale scuola”
al punto 2)”…. 2. Parimenti il docente titolare su cattedra articolata su scuole di comuni diversi, ove nella prima delle scuole si liberi una cattedra articolata con scuole dello stesso comune, sarà automaticamente ed immediatamente assorbito su questa ultima cattedra.”
al punto 18)” Qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto formulata ai sensi del successivo comma 3 dell’art. 23, aggiornata con i titoli posseduti al successivo 31 agosto e ai sensi del comma 11 dell’art. 23, riferito ai titolari trasferiti dal successivo 1° settembre…”
giovanna onnis- Messaggi : 22246
Data d'iscrizione : 15.04.12
Re: Trasferimento su piu' scuole e' vincolante per gli anni successivi?
giovanna onnis ha scritto:Questo non è assolutamente vero, ti sbagli Perplessa!Perplessa ha scritto:non ho capito se ti interessa sapere se l'anno successivo puoi ripresentare domanda di trasferimento per trovare una cattedra di 18 ore su di un'unica scuola o se invece chiedi se, nel caso le ore aumentino nella scuola di titolarità, se sei lo stesso obbligato a lavorare sulle due scuole. Nel primo caso la risposta è sì- come ti ha detto Gianfranco- nel secondo no, se le ore aumentano e nella scuola di titolarità ci sono 18 ore disponibili per te, non sei più tenuto a completare fuori (anche perché tu sei titolare sulla scuola con più ore). Però, facendo l'ipotesi che nella scuola l'anno seguente ci siano 34 ore (due cattedre, una di 18 ore e una di 16, con 2 ore di completamento) della tua disciplina e che il collega che c'era prima di te se ne vada, se eventualmente ci fosse un altro trasferimento in entrata da parte di un collega che non ha richiesto l'assegnazione su cattedre ad orario esterno, saresti tu quello costretto a completare fuori.anaglier ha scritto:Ciao a tutti,
prima di scrivere ho cercato nel forum senza trovare un post analogo.
Mi scuso a priori se mi dovesse essere gestito. Capisco che i post in questo periodo sono tantissimi e non voglio intasare ulteriormente il forum, quindi grazie in anticipo per tutto il supporto che state fornendo, che e' di fondamentale importanza per noi.
Premesso questo la domanda e' la seguente:
se nella domanda di trasferimento scelgo le scuola specificando che accetto cattedre su piu' scuole, nell'ipotesi in cui "vinco" il trasferimento su piu' scuole, rimane il vincolo per gli anni successivi o posso rifare domanda di trasferimento su una scuola sola?
Grazie in anticipo
Anaglier
Se Anaglier viene trasferita su una COE e l'anno successivo al trasferimento si forma nella scuola di titolarità una COI in OD, questa sarà sua di diritto perchè già titolare nella scuola e verrà data in trasferimento a nuovo docente la COE....la scelta fatta l'anno del trasferimento non vincola Anaglier, ci mancherebbe altro!!
A tale proposti vorrei sapere cosa succede nel caso in cui rientri un insegnante che risultava perdente posto 5 anni fa. Nella mia scuola siamo 2 insegnanti ed io sono appena arrivata, ma la mia cattedra è una COE (al momento ho il part time, ma vorrei rientrare a full time). L'anno prossimo probabilmente perderò il posto ma ho appena saputo che la mia collega con cattedra interna ha intenzione di chiedere il trasferimento e che un'altra collega "perdente posto" negli anni passati avrebbe diritto a rientrare. Nel caso in cui si liberasse la cattedra intera cosa succederebbe a me e alla collega che vuol rientrare? Se la mia COE dovesse esserci anche l'anno prossimo a chi delle due toccherebbe?
Un'altra cosa che non mi è chiara è la seguente: perchè se io ho avuto il trasferimento in questa scuola il 1/9/13 la collega perdente posto non è rientrata con la mia cattedra?
Rob- Messaggi : 438
Data d'iscrizione : 22.10.09
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