astensione obbligatoria ottavo mese in coincidenza con le ferie
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astensione obbligatoria ottavo mese in coincidenza con le ferie
Salve, ho letto un vademecum relativo all'astensione obbligatoria e alla possibilità di richiederla all'ottavo mese anche per un periodo inferiore a 30 giorni, se ho interpretato bene la nota. Se così fosse, visto che dovrei partorire a metà settembre, posso godere delle ferie normali e poi entrare in maternità a partire dalla fine di agosto? Vi ringrazio per la risposta e vi cito la nota in questione.
1 mese prima della data presunta del parto e 4 mesi dopo il parto (art. 20 D. Lgs. 26.3.2001,
n. 151); (1) (si legga attentamente la nota).
(1) La domanda di flessibilità, tendente ad ottenere l’autorizzazione a continuare l’attività lavorativa durante l’ottavo mese
di gravidanza (in tutto o in parte), ai sensi dell’art. 20 del D.lvo 26.3.2001 n. 151, ferma restando la durata complessiva
del congedo di maternità, è accoglibile anche qualora sia presentata oltre il 7° mese di gravidanza .
L’art. 20 del D. Lvo 151/2001, prevedendo la facoltà di astenersi "a partire" dal mese precedente la data presunta del
parto, ha quindi individuato in un mese il periodo minimo obbligatorio di astensione prima della data presunta del
parto; è evidente perciò che il periodo di "flessibilità" dell’astensione obbligatoria può andare da un minimo di un giorno
ad un massimo di un mese.
Il periodo di flessibilità, quand’anche questa sia stata già accordata ai sensi delle disposizioni può essere successivamente
ridotto (ampliando quindi il periodo di astensione ante partum inizialmente richiesto), espressamente, su istanza
della lavoratrice, o implicitamente, per fatti sopravvenuti. Tale ultima ipotesi può verificarsi in linea del resto con quanto
previsto con l'insorgere di un periodo di malattia, in quanto ogni processo morboso in tale periodo comporta un "rischio
per la salute della lavoratrice e/o del nascituro" e supera, di fatto, il giudizio medico precedentemente espresso
nella certificazione del ginecologo ed, eventualmente, in quella del medico competente.
In tutte queste ipotesi la flessibilità consisterà nel differimento al periodo successivo al parto, non del mese intero, ma
di una frazione di esso e cioè delle giornate di astensione obbligatoria "ordinaria" non godute prima della data presunta
del parto, che sono state considerate oggetto di flessibilità (vale a dire quelle di effettiva prestazione di attività lavorativa
nel periodo relativo, comprese le festività cadenti nello stesso.( cfr. circolari INPS n.152/2000 e n. 8/2003).
1 mese prima della data presunta del parto e 4 mesi dopo il parto (art. 20 D. Lgs. 26.3.2001,
n. 151); (1) (si legga attentamente la nota).
(1) La domanda di flessibilità, tendente ad ottenere l’autorizzazione a continuare l’attività lavorativa durante l’ottavo mese
di gravidanza (in tutto o in parte), ai sensi dell’art. 20 del D.lvo 26.3.2001 n. 151, ferma restando la durata complessiva
del congedo di maternità, è accoglibile anche qualora sia presentata oltre il 7° mese di gravidanza .
L’art. 20 del D. Lvo 151/2001, prevedendo la facoltà di astenersi "a partire" dal mese precedente la data presunta del
parto, ha quindi individuato in un mese il periodo minimo obbligatorio di astensione prima della data presunta del
parto; è evidente perciò che il periodo di "flessibilità" dell’astensione obbligatoria può andare da un minimo di un giorno
ad un massimo di un mese.
Il periodo di flessibilità, quand’anche questa sia stata già accordata ai sensi delle disposizioni può essere successivamente
ridotto (ampliando quindi il periodo di astensione ante partum inizialmente richiesto), espressamente, su istanza
della lavoratrice, o implicitamente, per fatti sopravvenuti. Tale ultima ipotesi può verificarsi in linea del resto con quanto
previsto con l'insorgere di un periodo di malattia, in quanto ogni processo morboso in tale periodo comporta un "rischio
per la salute della lavoratrice e/o del nascituro" e supera, di fatto, il giudizio medico precedentemente espresso
nella certificazione del ginecologo ed, eventualmente, in quella del medico competente.
In tutte queste ipotesi la flessibilità consisterà nel differimento al periodo successivo al parto, non del mese intero, ma
di una frazione di esso e cioè delle giornate di astensione obbligatoria "ordinaria" non godute prima della data presunta
del parto, che sono state considerate oggetto di flessibilità (vale a dire quelle di effettiva prestazione di attività lavorativa
nel periodo relativo, comprese le festività cadenti nello stesso.( cfr. circolari INPS n.152/2000 e n. 8/2003).
profe.s- Messaggi : 8
Data d'iscrizione : 05.09.11
Re: astensione obbligatoria ottavo mese in coincidenza con le ferie
Ciao, comunque l'obbligatoria deve partire non dopo l'inizio del nono mese, quindi se DPP 15 settembre, da metà agosto. Poi per la flessibilità devi dichiarare di essere in effettivo servizio, quindi secondo me, non dovresti poter prendere ferie. A me lo scorso anno, non le hanno fatte prendere.
lucylucy- Messaggi : 1344
Data d'iscrizione : 10.02.14
Re: astensione obbligatoria ottavo mese in coincidenza con le ferie
In sostanza, è possibile entrare in maternità a metà agosto (se la data del parto è prevista per metà settembre) rientrando dalle ferie i primi di agosto? Sarebbe considerato effettivo servizio l'intervallo di tempo dalla fine delle ferie all'inizio della maternità?
profe.s- Messaggi : 8
Data d'iscrizione : 05.09.11
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